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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 07/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in funzione di Giudice dell'appello, in composizione monocra- tica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Stabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 152 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Castioni Matteo, che la Email_1
rappresenta e difende assieme agli Avv.ti Bandera Alessandra
e Palermo Giacomo, giusta procura agli atti
- Appellante -
CONTRO
, C.F. , domiciliata CP_1 C.F._1
all'indirizzo pec in uso Email_2
all'Avv. Barone Barbara, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Appellata -
OGGETTO: . Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 05/12/2024, le parti hanno concluso come da note scritte, alle quali si rin-
Tribunale di Sciacca via.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
- parte, ha citato in appello al Parte_1 CP_1
fine di ottenere la riforma della sentenza n. 2 emessa dal
Giudice di Pace di Bivona il 03/12/2019, depositata il
09/01/2020, nel procedimento n. 89/2018 RGCC con la quale è stata condannata “al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 860,90 quale sommatoria delle diverse voci come nella parte motiva, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. Condanna la predetta convenuta al pa- gamento delle spese di giudizio, in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, che liquida in comples- sive € 373,00, di cui € 65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva, € 65,00 per la fase istruttoria, € 135 per la fase decisionale, € 43 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
La vicenda ha tratto origine dal contratto di trasporto aereo stipulato fra le parti relativo al “volo FR9514” del
08/05/2018 sulla tratta Pisa-Palermo delle ore 13:20, can- cellato il giorno del volo alle ore 11:00 e comunicato alla pas- seggera attraverso un SMS sulla sua utenza di telefonia mo- bile senza l'indicazione della motivazione.
Alla cancellazione è seguita la riprotezione su altro volo n. FR6491 diretto da Pisa a Catania del 10/05/2018 delle ore
Tribunale di Sciacca
- 2 - 7:05.
Il G.d.P., previa dichiarazione di contumacia della
[...]
convenuta, ha accolto la richiesta avanzata dal- CP_3
la passeggera di vedersi riconoscere la compensazione pecu- niaria di cui al Reg. C.E. 261/2024 e il risarcimento del dan- no non patrimoniale sofferto ai sensi dell'art. 2059 c.c., cau- sati dall'aggravio di spese ed esito del notevole disagio e stress legate alla cancellazione del volo.
ha pertanto appellato la sentenza, affi- Parte_1
dando il gravame alle seguenti doglianze:
1) “In via pregiudiziale: nullità della sentenza per inesisten- za/nullità della notificazione dell'atto di citazione”, poi- ché il Giudice di primo grado non avrebbe verificato la corretta instaurazione del contraddittorio, tenuto conto che nel fascicolo di ufficio controparte avrebbe prodotto unicamente la ricevuta di “accettazione”, non quella di
“consegna”, dell'invio degli atti introduttivi il giudizio di primo grado fatto attraverso l'indirizzo di Posta Elettro- nica Certificata del mittente, ricevuta restituita dal
Gestore per avere identificato l'indirizzo elettronico del destinatario come “posta ordinaria”. L'atto introduttivo sarebbe stato, infatti, inoltrato all'indirizzo “
[...]
anziché a quello corretto “ Email_3 [...]
, estraibile dal sito INIPEC, in violazione Email_4
degli artt. 9 co.
1-bis e 1-ter L. n. 53/1994;
Tribunale di Sciacca
- 3 - 2) “Carenza di giurisdizione del Giudice italiano a conosce- re della presente controversia” , in difformità all'art. 23
Reg. C.E. 44/2001, oggi confluito nell'art. 25 Reg. U.E.
1215/2012, che fa salva la competenza giurisdizionale esclusiva del Giudice scelto dalle parti, come realizzato nel caso di specie, in cui la passeggera avrebbe accon- sentito alla deroga del Foro del Giudice naturale sotto- scrivendo sul sito internet della Compagnia anche la clausola 2.4 delle Condizioni generali, a mente del qua- le “Qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla compe- tenza esclusiva dei Tribunali Irlandesi”;
3) “Nel merito: infondatezza delle domande di controparte nel giudizio di primo grado”, tenuto conto che la cancel- lazione del volo per cui è causa sarebbe da ricondurre allo sciopero indetto per quella giornata dal personale dipendente di e dei gestori aeroportuali. Lo scio- CP_4
pero sarebbe, del resto, “circostanza eccezionale”, esterna al vettore aereo e al di fuori del suo controllo, dunque non imputabile alla Compagnia ai sensi del
Reg. C.E. 261/2004;
4) “Infondatezza delle pretese risarcitorie della passegge- ra”, poiché la Compagnia avrebbe esattamente adem- piuto al dovere di assistenza posto a suo carico dalla normativa di settore, offrendo alla passeggera la ripro-
Tribunale di Sciacca
- 4 - tezione su altro volo come da lei richiesto. Da esclude- re, inoltre, la raggiunta prova del danno non patrimo- niale richiesto dall'appellata, erroneamente trattato dal
G.d.P. alla stregua di un danno in re ipsa.
Al lume delle proprie considerazioni, ha ri- Parte_1
chiesto al Tribunale di:
“In via pregiudiziale dichiarare l'inesistenza/nullità della noti- ficazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n.
89/2018 Giudice di Pace di Bivona con conseguente dichiara- zione di nullità di tutti gli atti consequenziali, inclusa la sen- tenza di primo grado n. 02/2020 emessa dal Giudice di Pace di Bivona in data 9 gennaio 2020 con rimessione al primo giu- dice. Per l'effetto condannare controparte alla ripetizione delle somme versate in forza della predetta sentenza;
Sempre in via pregiudiziale: dichiarare la carenza di giurisdi- zione del Giudice italiano a favore dei Tribunali irlandesi.
In via subordinata, nel merito Per tutti i motivi esposti in narra- tiva, a seguito della declaratoria di nullità della sentenza n.
02/2020 emessa dal Giudice di Pace di Bivona in data 9 gen- naio 2020 nella causa civile R.G. n. 89/2018 o in sua integrale riforma, rigettare la domanda di pagamento della compensa- zione pecuniaria formulata da controparte e/o tutte le doman- de da questa avanzate nel giudizio di primo grado. Per l'effetto condannare controparte alla ripetizione delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado.
Tribunale di Sciacca
- 5 - In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa di en- trambi i gradi di giudizio”.
Si è costituta nel giudizio d'appello in di- CP_1
fesa della sentenza di primo grado, sostenendo, in primo luo- go, la regolarità della notifica degli atti introduttivi il primo grado, giacché anche l'indirizzo di mail ordinaria verso cui sono stati inoltrati tali atti sarebbe pacificamente riconduci- bile a controparte, per sua stessa ammissione.
In tema di giurisdizione, poi, la competenza spetterebbe al Giudice italiano in forza dell'art. 33 Convenzione di Mon- treal del 28/05/1999, a tenore del quale “L'azione per il risar- cimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territo- rio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.”
Sul versante risarcitorio, la parte appellata ha rimarcato di non avere ricevuto alcuna assistenza dal personale di terra nelle immediatezze della cancellazione del volo ma soltanto dopo circa un'ora e mezza di attesa, cui sarebbe seguita la proposta ai passeggeri di essere riprotetti su altro analogo vo- lo del 11 maggio o, in alternativa, sulla tratta Pisa-Catania del 10/05/2018 delle ore 7.05.
Né lo sciopero potrebbe essere trattato alla stregua di un evento eccezionale in grado di superare la responsabilità del
Tribunale di Sciacca
- 6 - vettore aereo, a causa della reticenza serbata da Parte_1
nelle more della riorganizzazione necessaria alla cancel-
[...]
lazione del volo originario.
Sotto il profilo risarcitorio, infine, il pregiudizio, patri- moniale e non, patito dall'appellata sarebbe stato ampiamen- te provato.
In conclusione, parte appellata ha concluso domandan- do al tribunale di:
“Preliminarmente rigettare le eccezioni preliminari formulate ex adverso di nullità e /o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG 89/2018 GdP di Bivo- na, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza
n. 2/2020 emessa dal GdP di Bivona in data 9/1/2020;
- In subordine in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità, rimettere gli atti al GdP di Bivona ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
Nel merito Rigettare l'eccezione di carenza di giurisdizione del
Giudice Italiano, confermandone la corretta giurisdizione;
- Confermare in toto la sentenza n. 2/2020 emessa dal Giudice di Pace di Bivona nella causa n. 89/2018 R.G., in data
9/1/2020, e dunque la correttezza della compensazione pecu- niaria richiesta dall'appellata e riconosciuta dal Giudice di prime cure;
- Per l'effetto rigettare la richiesta di ripetizione delle somme formulata da controparte;
- Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio e spese
Tribunale di Sciacca
- 7 - generali, oltre CPA ed IVA come per legge”.
La causa è stata istruita in via documentale, poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza che precede, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Tanto illustrato in fatto, si argomenta
IN DIRITTO
L'appello è fondato sulla parte in rito.
La soluzione deriva dall'accoglimento della doglianza di nullità della sentenza appellata per violazione delle regole sulla corretta instaurazione del contradditorio del processo celebrato in primo grado, mai regolarizzato nelle fome della rinnovazione della notificazione degli atti introduttivi ex art. 291 c.p.c. o dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., stante la dichiarazione di contumacia di ivi Parte_1
emessa.
Tale decisone segue, tuttavia, un'altra questione preli- minare, relativa allo Stato il cui Giudice ha giurisdizione in materia di ripristino dei pregiudizi sofferti dal passeggero per cause addebitabili al vettore aereo.
La migliore comprensione del punto postula il richiamo del quadro normativo di riferimento, rappresentato, in primis, dal Reg. C.E. n. 261/2004 che detta regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
Tribunale di Sciacca
- 8 - In secondo luogo, dal Reg. U.E. 1215/2012, noto come
Bruxelles 1bis, sostitutivo del Regolamento CE 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il cui art. 7 recita che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diver- sa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedot- ta in giudizio è […] nel caso della prestazione di servizi, il luo- go, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”; mentre l'art. 71 dispone che “Il presente regolamento lascia impregiu- dicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti con- traenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il rico- noscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particola- ri”.
Fra le convenzioni internazionali ricopre un ruolo fon- damentale la Convenzione di Montreal del 28/05/1999, tesa a unificare alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata con decisione 2001/539/C.E., il cui art. 33 co. 1 dispone: L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davan- ti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale
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- 9 - della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribuna- le del luogo di destinazione.
Dal combinato disposto delle norme appena richiamate, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del
07/112019 nella causa C-213/18, ha fato discendere il prin- cipio per cui la domanda volta a ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Reg. 261/2004 va assegnata al
Giudice dello Stato individuato ai sensi dell'art. 7 co. 1 Reg.
n. 1215/2012, dunque al Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione che, nel caso del trasporto aereo, è quello di partenza o arrivo del volo;
invece, la domanda di risarcimento di un danno supplementare rientrante nell'ambito di applica- zione della Convenzione di Montreal, ex art. 33, sarà, alterna- tivamente, il Giudice del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività, del luogo in cui esso possiede l'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, oppure davanti al Tribunale del luogo di destinazione.
Chiara, pertanto, la giurisdizione del Giudice italiano ri- spetto alla controversia qui discussa.
L'affermazione della giurisdizione del Tribunale consente di affrontare più diffusamente la questione preliminare oggi accolta, relativa alla nullità della sentenza impugnata per un difetto di instaurazione del contradditorio innanzi al Giudice di prime cure.
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- 10 - Per fare questo, risulta indispensabile il dettato dell'art.
3-bis L. n. 53/1994 che, in tema di notificazione fatta nelle forme digitali, individua il momento di perfezionamento di ta- le notifica, per il mittente, in quello della generazione della
“ricevuta di accettazione” da parte del Gestore del dominio
PEC del destinatario, ai sensi dell'art. 6 co. 1 D.P.R. n.
68/2005.
La possibilità per il mittente di avvalersi di una presun- zione di ricezione del messaggio da parte del suo destinarlo si realizza, però, soltanto con il ritorno della “ricevuta di conse- gna” del messaggio PEC ad opera del citato Gestore.
Questa precisazione è stata oggetto di un'analisi della
Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze della notificazione digitale fatta a un indirizzo di mail ordina- ria, comunque riferibile con certezza all'effettivo destinatario, in luogo di quella certificata parimenti riferibile a quest'ultimo.
In sintesi, è stato affermato che l'inesistenza della notifi- cazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, anche laddove venga realizzata un'attività priva degli elementi costi- tutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualifi- cabile come notificazione: ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale rientra nell'ambito della nullità (Cass., sez. Un.
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- 11 - civ., sent. n. 14916 del 20/07/2016).
In concreto, la nullità della notificazione è ravvisabile ogni qualvolta vi sia comunque il raggiungimento di un esito positivo a seguito della notifica irrituale, come succede pro- prio nel caso di ricevimento del messaggio di avvenuta “accet- tazione”; viceversa, è predicabile l'inesistenza della notifica a fronte di un esito totalmente negativo, qual è quello della re- stituzione della mail al mittente per errore nell'indirizzo del destinatario o quando quest'ultimo indirizzo non sia in alcun modo riferibile allo stesso destinatario (Cass., sez. lav., sent.
n. 15345 del 31/05/2023).
In altre parole, l'invio presso una casella di posta ordi- naria è, in linea di principio, in grado di pregiudicare la capa- cità comunicativa dell'atto, oltre che la possibilità di docu- mentare l'avvenuta ricezione, ma non può configurare un'ipotesi di inesistenza se il Gestore invia la ricevuta di av- venuta “accettazione”, elemento emblematico del transito te- lematico dei dati trasmessi al destinatario.
Lì dove, pertanto, l'introduzione del giudizio sia stata no- tiziata alla parte convenuta attraverso l'invio della documen- tazione necessaria nelle forme digitali a un indirizzo sì di mail ordinaria ma comunque riferibile, con certezza, all'effettivo destinatario, la notificazione sarà considerata nulla, sebbene rinnovabile o sanabile con la costituzione del destinatario stesso.
Tribunale di Sciacca
- 12 - Orbene, nel caso all'odierna attenzione l'indirizzo mail indicato da nell'inoltro degli atti introduttivi il CP_1
giudizio di primo grado è certamente riferibile a Pt_1
per sua stessa ammissione, ma non è l'indirizzo di Posta
[...]
Elettronica Certificata risultante dal Registro INI-PEC.
Il G.d.P., preso contezza della modalità di notificazione e della contumacia della Compagnia aerea, avrebbe allora do- vuto disporre, diversamente da quanto fatto, la rinnovazione della citazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
La fattispecie per cui è causa rientra, in particolare, in una delle ipotesi di nullità della sentenza contemplate dall'art. 354 co. 1 c.p.c., la cui dichiarazione porta alla cadu- cazione della sentenza impugnata e alla rimessione delle parti innanzi al Giudice di primo grado, nei termini ivi stabiliti.
La particolarità dell'argomento trattato legittima la com- pensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica definiti- vamente pronunciando:
- ANNULLA la sentenza n. 2 emessa dal Giudice di Pace di Bivona il 03/12/2019, depositata il 09/01/2020, nel procedimento n. 89/2018 RGCC;
- RIMETTE le parti innanzi al Giudice di Pace di Bivona per la riassunzione della causa entro i termini di cui all'art. 354 c.p.c.;
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- 13 - - COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sciacca, 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 14 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in funzione di Giudice dell'appello, in composizione monocra- tica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Stabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 152 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Castioni Matteo, che la Email_1
rappresenta e difende assieme agli Avv.ti Bandera Alessandra
e Palermo Giacomo, giusta procura agli atti
- Appellante -
CONTRO
, C.F. , domiciliata CP_1 C.F._1
all'indirizzo pec in uso Email_2
all'Avv. Barone Barbara, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Appellata -
OGGETTO: . Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 05/12/2024, le parti hanno concluso come da note scritte, alle quali si rin-
Tribunale di Sciacca via.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
- parte, ha citato in appello al Parte_1 CP_1
fine di ottenere la riforma della sentenza n. 2 emessa dal
Giudice di Pace di Bivona il 03/12/2019, depositata il
09/01/2020, nel procedimento n. 89/2018 RGCC con la quale è stata condannata “al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 860,90 quale sommatoria delle diverse voci come nella parte motiva, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. Condanna la predetta convenuta al pa- gamento delle spese di giudizio, in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, che liquida in comples- sive € 373,00, di cui € 65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva, € 65,00 per la fase istruttoria, € 135 per la fase decisionale, € 43 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
La vicenda ha tratto origine dal contratto di trasporto aereo stipulato fra le parti relativo al “volo FR9514” del
08/05/2018 sulla tratta Pisa-Palermo delle ore 13:20, can- cellato il giorno del volo alle ore 11:00 e comunicato alla pas- seggera attraverso un SMS sulla sua utenza di telefonia mo- bile senza l'indicazione della motivazione.
Alla cancellazione è seguita la riprotezione su altro volo n. FR6491 diretto da Pisa a Catania del 10/05/2018 delle ore
Tribunale di Sciacca
- 2 - 7:05.
Il G.d.P., previa dichiarazione di contumacia della
[...]
convenuta, ha accolto la richiesta avanzata dal- CP_3
la passeggera di vedersi riconoscere la compensazione pecu- niaria di cui al Reg. C.E. 261/2024 e il risarcimento del dan- no non patrimoniale sofferto ai sensi dell'art. 2059 c.c., cau- sati dall'aggravio di spese ed esito del notevole disagio e stress legate alla cancellazione del volo.
ha pertanto appellato la sentenza, affi- Parte_1
dando il gravame alle seguenti doglianze:
1) “In via pregiudiziale: nullità della sentenza per inesisten- za/nullità della notificazione dell'atto di citazione”, poi- ché il Giudice di primo grado non avrebbe verificato la corretta instaurazione del contraddittorio, tenuto conto che nel fascicolo di ufficio controparte avrebbe prodotto unicamente la ricevuta di “accettazione”, non quella di
“consegna”, dell'invio degli atti introduttivi il giudizio di primo grado fatto attraverso l'indirizzo di Posta Elettro- nica Certificata del mittente, ricevuta restituita dal
Gestore per avere identificato l'indirizzo elettronico del destinatario come “posta ordinaria”. L'atto introduttivo sarebbe stato, infatti, inoltrato all'indirizzo “
[...]
anziché a quello corretto “ Email_3 [...]
, estraibile dal sito INIPEC, in violazione Email_4
degli artt. 9 co.
1-bis e 1-ter L. n. 53/1994;
Tribunale di Sciacca
- 3 - 2) “Carenza di giurisdizione del Giudice italiano a conosce- re della presente controversia” , in difformità all'art. 23
Reg. C.E. 44/2001, oggi confluito nell'art. 25 Reg. U.E.
1215/2012, che fa salva la competenza giurisdizionale esclusiva del Giudice scelto dalle parti, come realizzato nel caso di specie, in cui la passeggera avrebbe accon- sentito alla deroga del Foro del Giudice naturale sotto- scrivendo sul sito internet della Compagnia anche la clausola 2.4 delle Condizioni generali, a mente del qua- le “Qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla compe- tenza esclusiva dei Tribunali Irlandesi”;
3) “Nel merito: infondatezza delle domande di controparte nel giudizio di primo grado”, tenuto conto che la cancel- lazione del volo per cui è causa sarebbe da ricondurre allo sciopero indetto per quella giornata dal personale dipendente di e dei gestori aeroportuali. Lo scio- CP_4
pero sarebbe, del resto, “circostanza eccezionale”, esterna al vettore aereo e al di fuori del suo controllo, dunque non imputabile alla Compagnia ai sensi del
Reg. C.E. 261/2004;
4) “Infondatezza delle pretese risarcitorie della passegge- ra”, poiché la Compagnia avrebbe esattamente adem- piuto al dovere di assistenza posto a suo carico dalla normativa di settore, offrendo alla passeggera la ripro-
Tribunale di Sciacca
- 4 - tezione su altro volo come da lei richiesto. Da esclude- re, inoltre, la raggiunta prova del danno non patrimo- niale richiesto dall'appellata, erroneamente trattato dal
G.d.P. alla stregua di un danno in re ipsa.
Al lume delle proprie considerazioni, ha ri- Parte_1
chiesto al Tribunale di:
“In via pregiudiziale dichiarare l'inesistenza/nullità della noti- ficazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n.
89/2018 Giudice di Pace di Bivona con conseguente dichiara- zione di nullità di tutti gli atti consequenziali, inclusa la sen- tenza di primo grado n. 02/2020 emessa dal Giudice di Pace di Bivona in data 9 gennaio 2020 con rimessione al primo giu- dice. Per l'effetto condannare controparte alla ripetizione delle somme versate in forza della predetta sentenza;
Sempre in via pregiudiziale: dichiarare la carenza di giurisdi- zione del Giudice italiano a favore dei Tribunali irlandesi.
In via subordinata, nel merito Per tutti i motivi esposti in narra- tiva, a seguito della declaratoria di nullità della sentenza n.
02/2020 emessa dal Giudice di Pace di Bivona in data 9 gen- naio 2020 nella causa civile R.G. n. 89/2018 o in sua integrale riforma, rigettare la domanda di pagamento della compensa- zione pecuniaria formulata da controparte e/o tutte le doman- de da questa avanzate nel giudizio di primo grado. Per l'effetto condannare controparte alla ripetizione delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado.
Tribunale di Sciacca
- 5 - In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa di en- trambi i gradi di giudizio”.
Si è costituta nel giudizio d'appello in di- CP_1
fesa della sentenza di primo grado, sostenendo, in primo luo- go, la regolarità della notifica degli atti introduttivi il primo grado, giacché anche l'indirizzo di mail ordinaria verso cui sono stati inoltrati tali atti sarebbe pacificamente riconduci- bile a controparte, per sua stessa ammissione.
In tema di giurisdizione, poi, la competenza spetterebbe al Giudice italiano in forza dell'art. 33 Convenzione di Mon- treal del 28/05/1999, a tenore del quale “L'azione per il risar- cimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territo- rio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.”
Sul versante risarcitorio, la parte appellata ha rimarcato di non avere ricevuto alcuna assistenza dal personale di terra nelle immediatezze della cancellazione del volo ma soltanto dopo circa un'ora e mezza di attesa, cui sarebbe seguita la proposta ai passeggeri di essere riprotetti su altro analogo vo- lo del 11 maggio o, in alternativa, sulla tratta Pisa-Catania del 10/05/2018 delle ore 7.05.
Né lo sciopero potrebbe essere trattato alla stregua di un evento eccezionale in grado di superare la responsabilità del
Tribunale di Sciacca
- 6 - vettore aereo, a causa della reticenza serbata da Parte_1
nelle more della riorganizzazione necessaria alla cancel-
[...]
lazione del volo originario.
Sotto il profilo risarcitorio, infine, il pregiudizio, patri- moniale e non, patito dall'appellata sarebbe stato ampiamen- te provato.
In conclusione, parte appellata ha concluso domandan- do al tribunale di:
“Preliminarmente rigettare le eccezioni preliminari formulate ex adverso di nullità e /o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio RG 89/2018 GdP di Bivo- na, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza
n. 2/2020 emessa dal GdP di Bivona in data 9/1/2020;
- In subordine in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità, rimettere gli atti al GdP di Bivona ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
Nel merito Rigettare l'eccezione di carenza di giurisdizione del
Giudice Italiano, confermandone la corretta giurisdizione;
- Confermare in toto la sentenza n. 2/2020 emessa dal Giudice di Pace di Bivona nella causa n. 89/2018 R.G., in data
9/1/2020, e dunque la correttezza della compensazione pecu- niaria richiesta dall'appellata e riconosciuta dal Giudice di prime cure;
- Per l'effetto rigettare la richiesta di ripetizione delle somme formulata da controparte;
- Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio e spese
Tribunale di Sciacca
- 7 - generali, oltre CPA ed IVA come per legge”.
La causa è stata istruita in via documentale, poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza che precede, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Tanto illustrato in fatto, si argomenta
IN DIRITTO
L'appello è fondato sulla parte in rito.
La soluzione deriva dall'accoglimento della doglianza di nullità della sentenza appellata per violazione delle regole sulla corretta instaurazione del contradditorio del processo celebrato in primo grado, mai regolarizzato nelle fome della rinnovazione della notificazione degli atti introduttivi ex art. 291 c.p.c. o dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., stante la dichiarazione di contumacia di ivi Parte_1
emessa.
Tale decisone segue, tuttavia, un'altra questione preli- minare, relativa allo Stato il cui Giudice ha giurisdizione in materia di ripristino dei pregiudizi sofferti dal passeggero per cause addebitabili al vettore aereo.
La migliore comprensione del punto postula il richiamo del quadro normativo di riferimento, rappresentato, in primis, dal Reg. C.E. n. 261/2004 che detta regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
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- 8 - In secondo luogo, dal Reg. U.E. 1215/2012, noto come
Bruxelles 1bis, sostitutivo del Regolamento CE 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il cui art. 7 recita che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diver- sa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedot- ta in giudizio è […] nel caso della prestazione di servizi, il luo- go, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”; mentre l'art. 71 dispone che “Il presente regolamento lascia impregiu- dicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti con- traenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il rico- noscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particola- ri”.
Fra le convenzioni internazionali ricopre un ruolo fon- damentale la Convenzione di Montreal del 28/05/1999, tesa a unificare alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata con decisione 2001/539/C.E., il cui art. 33 co. 1 dispone: L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davan- ti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale
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- 9 - della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribuna- le del luogo di destinazione.
Dal combinato disposto delle norme appena richiamate, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del
07/112019 nella causa C-213/18, ha fato discendere il prin- cipio per cui la domanda volta a ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Reg. 261/2004 va assegnata al
Giudice dello Stato individuato ai sensi dell'art. 7 co. 1 Reg.
n. 1215/2012, dunque al Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione che, nel caso del trasporto aereo, è quello di partenza o arrivo del volo;
invece, la domanda di risarcimento di un danno supplementare rientrante nell'ambito di applica- zione della Convenzione di Montreal, ex art. 33, sarà, alterna- tivamente, il Giudice del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività, del luogo in cui esso possiede l'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, oppure davanti al Tribunale del luogo di destinazione.
Chiara, pertanto, la giurisdizione del Giudice italiano ri- spetto alla controversia qui discussa.
L'affermazione della giurisdizione del Tribunale consente di affrontare più diffusamente la questione preliminare oggi accolta, relativa alla nullità della sentenza impugnata per un difetto di instaurazione del contradditorio innanzi al Giudice di prime cure.
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- 10 - Per fare questo, risulta indispensabile il dettato dell'art.
3-bis L. n. 53/1994 che, in tema di notificazione fatta nelle forme digitali, individua il momento di perfezionamento di ta- le notifica, per il mittente, in quello della generazione della
“ricevuta di accettazione” da parte del Gestore del dominio
PEC del destinatario, ai sensi dell'art. 6 co. 1 D.P.R. n.
68/2005.
La possibilità per il mittente di avvalersi di una presun- zione di ricezione del messaggio da parte del suo destinarlo si realizza, però, soltanto con il ritorno della “ricevuta di conse- gna” del messaggio PEC ad opera del citato Gestore.
Questa precisazione è stata oggetto di un'analisi della
Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze della notificazione digitale fatta a un indirizzo di mail ordina- ria, comunque riferibile con certezza all'effettivo destinatario, in luogo di quella certificata parimenti riferibile a quest'ultimo.
In sintesi, è stato affermato che l'inesistenza della notifi- cazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, anche laddove venga realizzata un'attività priva degli elementi costi- tutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualifi- cabile come notificazione: ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale rientra nell'ambito della nullità (Cass., sez. Un.
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- 11 - civ., sent. n. 14916 del 20/07/2016).
In concreto, la nullità della notificazione è ravvisabile ogni qualvolta vi sia comunque il raggiungimento di un esito positivo a seguito della notifica irrituale, come succede pro- prio nel caso di ricevimento del messaggio di avvenuta “accet- tazione”; viceversa, è predicabile l'inesistenza della notifica a fronte di un esito totalmente negativo, qual è quello della re- stituzione della mail al mittente per errore nell'indirizzo del destinatario o quando quest'ultimo indirizzo non sia in alcun modo riferibile allo stesso destinatario (Cass., sez. lav., sent.
n. 15345 del 31/05/2023).
In altre parole, l'invio presso una casella di posta ordi- naria è, in linea di principio, in grado di pregiudicare la capa- cità comunicativa dell'atto, oltre che la possibilità di docu- mentare l'avvenuta ricezione, ma non può configurare un'ipotesi di inesistenza se il Gestore invia la ricevuta di av- venuta “accettazione”, elemento emblematico del transito te- lematico dei dati trasmessi al destinatario.
Lì dove, pertanto, l'introduzione del giudizio sia stata no- tiziata alla parte convenuta attraverso l'invio della documen- tazione necessaria nelle forme digitali a un indirizzo sì di mail ordinaria ma comunque riferibile, con certezza, all'effettivo destinatario, la notificazione sarà considerata nulla, sebbene rinnovabile o sanabile con la costituzione del destinatario stesso.
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- 12 - Orbene, nel caso all'odierna attenzione l'indirizzo mail indicato da nell'inoltro degli atti introduttivi il CP_1
giudizio di primo grado è certamente riferibile a Pt_1
per sua stessa ammissione, ma non è l'indirizzo di Posta
[...]
Elettronica Certificata risultante dal Registro INI-PEC.
Il G.d.P., preso contezza della modalità di notificazione e della contumacia della Compagnia aerea, avrebbe allora do- vuto disporre, diversamente da quanto fatto, la rinnovazione della citazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
La fattispecie per cui è causa rientra, in particolare, in una delle ipotesi di nullità della sentenza contemplate dall'art. 354 co. 1 c.p.c., la cui dichiarazione porta alla cadu- cazione della sentenza impugnata e alla rimessione delle parti innanzi al Giudice di primo grado, nei termini ivi stabiliti.
La particolarità dell'argomento trattato legittima la com- pensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica definiti- vamente pronunciando:
- ANNULLA la sentenza n. 2 emessa dal Giudice di Pace di Bivona il 03/12/2019, depositata il 09/01/2020, nel procedimento n. 89/2018 RGCC;
- RIMETTE le parti innanzi al Giudice di Pace di Bivona per la riassunzione della causa entro i termini di cui all'art. 354 c.p.c.;
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- 13 - - COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sciacca, 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
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