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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/07/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5845/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, in funzione di giudice d'appello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5845/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARTINO CARLO Parte_1 P.IVA_1
MARIA, elettivamente domiciliata come in atti,
PARTE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 APPELLATA UM BA (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ZAMPESE MASSIMO e Pt_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato come in atti,
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Occupazione suolo pubblico – tributi e canoni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 162/2024 del Giudice di Pace di Monza pubblicata in data 8 febbraio 2024: 1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo
- da al;
Pt_1 Controparte_1 CP_1 pagina 1 di 8
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo Controparte_1 Pt_1 pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Per CP_2
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 162/2024 del 08.02.2024 pubblicata il 08.02.2024 del Giudice di Pace di Monza accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 9 del 05.07.2023 emesso da a carico dell'appellante e, per l'effetto, respingere il presente atto di appello CP_2 proposto da per i motivi tutti di cui in parte narrativa e mandare assolta Parte_1 CP_2 dall'avversaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di legge. Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Monza avverso l'avviso di Parte_1 accertamento n. 9 del 5 luglio 2023, con il quale il per il tramite del Controparte_1 concessionario aveva ingiunto il pagamento di complessivi Euro 1.153,00 a titolo di CP_2 canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto in primo grado: Pt_1
i la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, perché privo di indicazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto a fondamento della pretesa avanzata dal ciò in violazione degli CP_1 artt. 7, L. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006 (Ricorso Wind Tre, § 1);
ii la mancata notifica, da parte del concessionario e, per esso, del di alcun verbale di CP_1 contestazione redatto dalla Polizia Municipale o da personale dipendente in possesso dei poteri di Accertamento delle Entrate di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 296/2006 (Ricorso Pt_1
§ 1);
iii l'assenza, in ogni caso, dei presupposti di legge per l'applicazione a del canone unico Pt_1 patrimoniale (“CUP”) dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019, per l'occupazione di suolo pubblico con cavi e condutture ("CUP Cavi e Condutture”), in forza della considerazione che Pt_1 non occupa suolo pubblico, né direttamente (con installazione di cavi e condutture nel suolo comunale), né in via mediata (vale a dire con “utilizzo materiale” di cavi e condutture degli 'operatori wholesale' cioè proprietari della infrastruttura di rete fissa nel territorio italiano che, come TIM e Open Fiber, in determinate aree geografiche vendono i propri servizi di trasporto dati agli operatori che siano privi di infrastruttura proprietaria).
Nel costituirsi nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Monza, ha resistito alle domande CP_2 di chiedendone il rigetto, siccome asseritamente infondate in fatto e in diritto. Segnatamente, Pt_1 ha eccepito: CP_2
(i) che l'avviso di accertamento impugnato non sarebbe affetto da alcun vizio di motivazione o difetto di determinatezza (Comparsa di costituzione p. 3); CP_2
(ii) che nel caso di specie non sarebbe stato necessario allegare alcun verbale di contestazione redatto dalla polizia municipale, previsto solo allorquando l'ente locale intenda contestare l'occupazione abusiva di suolo pubblico (Comparsa di costituzione p. 4); CP_2
(iii) che sarebbe obbligata a pagare del CUP Cavi e Condutture in favore del Comune di Pt_1
poiché secondo la normativa applicabile sarebbe “evidente che […] i soggetti Controparte_1 passivi chiamati al pagamento del canone sono individuati, tanto in TIM/Telecom, quanto in tutti gli altri operatori telefonici che utilizzano le reti di TIM in virtù di contratti d'affitto per portare il servizio nelle case e nelle aziende del Paese, ancorché non concessionari dell'infrastruttura” (Comparsa di costituzione p. 10). CP_2
Con sentenza n. 162 pubblicata in data 8 febbraio 2024, il Giudice di Pace di Monza ha rigettato le domande di confermando l'avviso di accertamento impugnato sul presupposto che “nel Pt_1 presente caso si ritiene dimostrato che per quanto riguarda i servizi di telefonia forniti Parte_1 nel Comune di utilizzi in via mediata i cavi forniti da Tim;
la circostanza risulta Controparte_1 dallo stesso documento 6 allegato al ricorso, ove sono indicate come 'tipologia portante' per la pagina 3 di 8 erogazione del servizio di telefonia fissa da parte di in detto Comune le strutture di Parte_1 fibre/cavi in 'rame', 'fibra', o 'fibra misto rame' forniti da Tim. Pertanto è verificato il presupposto per l'applicazione del Cup ai sensi dell'art. 1, comma 831 della legge 160/2019”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinnanzi a questo Tribunale, sui seguenti Parte_1 motivi:
1)nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia in ordine alla nullità dell'avviso di accertamento impugnata per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'avviso di accertamento impugnato;
2)violazione dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019 in ordine alla mancanza di presupposti per l'applicazione del CUP Cavi e Condutture;
violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Costituendosi nel presente giudizio di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello e contestato CP_2 le deduzioni e argomentazioni attoree. Nessuno si è costituito in giudizio per il Controparte_1
[...]
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 3.07.2025 chiamata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si vanno sinteticamente ad esporre.
Con il primo motivo di appello ha reiterato l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento Pt_1 per il difetto di motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dello stesso, lamentando il vizio di omessa pronuncia e carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata. La deduzione non ha pregio. In primo luogo, l'avviso di accertamento, pur richiamando nelle premesse le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 816 al 847, della legge n. 160/2019, esplicita la ragione giustificativa dell'accertamento ovvero l'omesso pagamento del “canone di occupazione spazi e aree pubbliche dovuto per le occupazioni riportate nella tabella di pagina 3”. Il rinvio alla Tabella Occupazioni di cui a pag. 3 dell'accertamento nella parte descrittiva della natura del tributo, così recita: “Infrastrutture – Servizi di Pubblica Utilità” e pertanto consente di ricavare sia il presupposto fattuale dell'avviso (l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022) sia la sua ragione giuridica, che il riferimento ai “servizi di pubblica utilità” consente di individuare nell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 ossia nell'unica disposizione (delle trentadue richiamate) che menziona, quale presupposto applicativo del cosiddetto CUP, le “occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete” (così chiaramente si esprime in fattispecie del tutto analoga alla presente il Tribunale di Treviso Sentenza n. 240/2025 pubbl. il 20/02/2025, est. Clarince Di Tullio).
L'avviso di accertamento, per quanto sintetico, è quindi sufficientemente motivato e gli elementi in esso riportati hanno nel caso di specie evidentemente posto la società appellante in condizione di pagina 4 di 8 svolgere compiute difese in merito all'accertamento contributivo compiuto.
Con riferimento al secondo motivo di appello, pur dandosi atto di un diverso orientamento interpretativo nella giurisprudenza di merito (citata a più riprese dall'appellante), si ritiene di condividere le motivazioni della sentenza impugnata che trovano, peraltro, consistente sostegno nella giurisprudenza recente di diversi Tribunali (tra cui quella citata dall'appellata). La pretesa contributiva azionata dal di per il tramite del concessionario CP_1 Controparte_1 si fonda, come detto, sull'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 1, comma 831, della CP_2 legge n. 160/2019 che riguarda le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Come è noto, la norma è stata oggetto di modifica legislativa;
nella versione originaria, prevedeva che il canone fosse “dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria” e disponeva che il concessionario avesse il “diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze”. La norma è stata modificata dalla legge n. 178/2020 (legge finanziaria per il 2021) e, nel testo attualmente vigente, dispone: “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria …” (sottolineatura aggiunta). Secondo l'appellante, la sentenza è meritevole di riforma proprio nella parte in cui ha accertato la legittimazione passiva di ai sensi dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019, sul presupposto che la Pt_1 società occupi suolo pubblico in via mediata (…) omettendo peraltro di rilevare la mancata contestazione, da parte di della documentazione depositata in giudizio, la quale dimostra il CP_2 contrario (sul punto infra § 2.4).” In particolare, secondo l'appellante i vizi della sentenza impugnata sono così ordinabili:
- “non è stato considerato che il comma 831 dell'art. 1, L. 160/2019 qualifica 'in via mediata' l'occupazione, da parte dell'operatore non titolare di concessione rilasciata dal di suolo CP_1 pubblico “mediante utilizzo materiale” della infrastruttura dell'operatore che invece sia concessionario: l'occupazione in via mediata ricorre, dunque, soltanto quando delle infrastrutture altrui si faccia un utilizzo – precisa il legislatore – “materiale” e, cioè, un utilizzo dal quale consegua una modificazione della realtà esterna;
- è stato omesso di rilevare che le tecnologie adoperate da nel Comune di Pt_1 CP_1 non determinano alcun "utilizzo materiale” della infrastruttura di rete di proprietà di TIM,
[...] peraltro omettendo di rilevare la mancata contestazione da parte di CP_2
- è stato ritenuto non applicabile al settore delle telecomunicazioni la norma di interpretazione autentica racchiusa nell'art. 5, comma 14-quinquies, lett. a) e b), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ai sensi della quale il CUP è dovuto dal concessionario per l'occupazione di suolo pubblico, titolare dell'infrastruttura di rete, ma non dall'operatore che si limiti a intrattenere un rapporto commerciale con i consumatori senza utilizzare materialmente infrastrutture altrui, come nel Comune di Pt_1
”. Controparte_1
pagina 5 di 8 Senonché, a parere del Tribunale, le sopra esposte considerazioni dell'appellante non sono condivisibili per le seguenti ragioni. Si ritiene che l'art. 1 comma 831 Legge 160/2019, come modificata dalla legge n. 178/2020, abbia introdotto “il concetto di soggettività passiva in via mediata” quale presupposto di applicazione del canone, individuando come soggetti passivi tutti coloro che di fatto utilizzano anche in via mediata (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e SLU) “la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture Telecom s.p.a.” in virtù di accordi privati con il concessionario. Non è, invece, condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui la norma imporrebbe l'obbligo del pagamento del canone soltanto agli operatori titolari di infrastruttura di rete fissa, muniti delle relative concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e agli operatori che si avvalgono della infrastruttura di rete fissa altrui, installandovi “propri cavi che arrivano all'utenza”, quindi occupando in via mediata il suolo pubblico attraverso il materiale uso dell'infrastruttura altrui. Sul punto è sufficiente richiamare quanto di recente statuito dal Tribunale di Treviso su fattispecie analoga: “Si ritiene, soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone de quo a tutti gli operatori che, nell'erogare il servizio di pubblica utilità (quale è quello delle telecomunicazioni), si avvalgono dei cavi e delle strutture soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediatamente), occupano il suolo pubblico. L'espressione “utilizzo materiale” va interpretata alla luce di tale voluntas legis come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad una modificazione della realtà esterna (quale è quella, ipotizzata dall'appellante, che si realizza con l'installazione di “cavi propri” nella infrastruttura a rete fissa altrui). Ciò in quanto il canone è imposto a quanti, comunque, si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture.” (cfr. Tribunale di Treviso Sentenza n. 240/2025 pubbl. il 20/02/2025, est. Clarince Di Tullio). Nel caso di specie è incontestato e provato documentalmente che si avvale della rete Pt_1 infrastrutturale di Tim e pertanto è soggetto obbligato al pagamento del canone di occupazione. Pt_1 Nemmeno può giovare all'appellante l'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14 quinquies, del decreto legge n. 146/2021. Tale norma stabilisce per quanto interessa in questa sede che l'art. 1, comma 831, vada interpretato nel senso che “… per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita …”. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, il concetto di “separazione” di cui sopra si applica a casi differenti da quello oggetto di causa e che ineriscono a settori, come quelli del gas e dell'energia elettrica, in cui la normativa di riferimento (v. l'art. 21 d. lgs. n. 164/2000 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente alla distribuzione del gas naturale, oltre che l'art. 1 d. lgs. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli. Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono “transitati” nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate pagina 6 di 8 da altre società (deputate alla sola vendita) per poi raggiungere l'utente finale. In tali ipotesi, la ratio di escludere la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del canone per occupazione del suolo pubblico riposa nel fatto che in quei casi il venditore non occupa in via mediata e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell'utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta. Diversamente accade, invece, nel mercato delle telecomunicazioni, dove, al fine di erogare ai clienti finali tale servizio, le società eroganti, tra cui si collegano alle infrastrutture esistenti Pt_1 mediante i sistemi descritti nello stesso atto di appello (cfr. pag. 14 appello ove si specifica che si Pt_1 avvale delle seguenti tecnologie: “e-CDN”, “ADSL ULL”, “WS”, “FTTC VULA”, “FTTC NGA” e WLR”), quindi occupando in via mediata l'infrastruttura oggetto della concessione in favore di Tim. Ai fini della sussistenza del presupposto per il pagamento del canone è sufficiente, a parere di chi scrive, che disponga di infrastrutture proprie e che eroghi il servizio venduto utilizzando Pt_1 anche le infrastrutture del concessionario. Il punto è stato specificamente trattato dal Giudice di Pace di Monza nella sentenza impugnata in cui si afferma “Nel presente caso si ritiene dimostrato che , per quanto riguarda i servizi di Parte_1 telefonia forniti nel Comune di , utilizzi in via mediata i cavi forniti da Tim;
la Controparte_1 circostanza risulta dallo stesso documento 6 allegato al ricorso, ove sono indicate come “tipologia portante” per la erogazione del servizio di telefonia fissa da parte di in detto Comune le Parte_1 strutture di fibre/cavi in “rame”, “fibra”, o “fibra misto rame” fornite da Tim. Pertanto si è verificato il presupposto per la applicazione del Cup ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019”. Non risulta, quindi, che sia mera società di vendita di traffico telefonico, risultando piuttosto Pt_1 come un operatore del settore della telefonia, che si avvale di proprie infrastrutture e, in via mediata, di infrastrutture di terzi concessionari. In questo senso, appare condivisibile e ben argomentato quanto sostenuto di recente dal Tribunale di Padova: “Va infatti ricordato che, in base all'art. 1, comma 831, della legge 27.12.2019, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 848, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze”. La decisione del giudice di pace è condivisibile in quanto aderente alla lettera della legge, poiché l'espressione “utilizzo materiale” non implica alcuna modificazione della realtà esterna, come si evince dal fatto che la stessa norma menziona l'occupazione del suolo pubblico in via mediata. E 'chiaro che il canone colpisce tutti i soggetti che comunque si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, senza che sia necessaria alcuna modificazione della realtà. Non può inoltre ravvisarsi alcuna violazione del principio di non contestazione, poiché dalle pagg. 16 e ss dell'atto di appello emerge inequivocabilmente - e risulta pienamente confermato - l'utilizzo da parte di Pt_1 Pt_1
di infrastrutture di proprietà di a fronte del pagamento di un corrispettivo”). (Tribunale di
[...] CP_3 Padova sentenza n. 1647/2024). Per queste ragioni, la sentenza appellata va confermata ad eccezione del punto sulle spese. Si ritiene che la novità delle questioni trattate ed il documentato contrasto giurisprudenziale in ordine pagina 7 di 8 all'interpretazione delle norme siano motivi che giustificano la compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio e del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 162/2024 del Giudice di Pace di Monza nei confronti di e del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1.accoglie l'appello limitatamente alla statuizione sulle spese e, per l'effetto, previa riforma sul punto della sentenza appellata, per il resto confermata, compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2.compensa tra le parti le spese processuali del presente giudizio di appello. Così deciso in Monza, l'11 luglio 2025
Il Giudice Chiara Binetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, in funzione di giudice d'appello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5845/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARTINO CARLO Parte_1 P.IVA_1
MARIA, elettivamente domiciliata come in atti,
PARTE APPELLANTE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 APPELLATA UM BA (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ZAMPESE MASSIMO e Pt_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato come in atti,
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Occupazione suolo pubblico – tributi e canoni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 162/2024 del Giudice di Pace di Monza pubblicata in data 8 febbraio 2024: 1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo
- da al;
Pt_1 Controparte_1 CP_1 pagina 1 di 8
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo Controparte_1 Pt_1 pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Per CP_2
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 162/2024 del 08.02.2024 pubblicata il 08.02.2024 del Giudice di Pace di Monza accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 9 del 05.07.2023 emesso da a carico dell'appellante e, per l'effetto, respingere il presente atto di appello CP_2 proposto da per i motivi tutti di cui in parte narrativa e mandare assolta Parte_1 CP_2 dall'avversaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di legge. Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Monza avverso l'avviso di Parte_1 accertamento n. 9 del 5 luglio 2023, con il quale il per il tramite del Controparte_1 concessionario aveva ingiunto il pagamento di complessivi Euro 1.153,00 a titolo di CP_2 canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto in primo grado: Pt_1
i la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, perché privo di indicazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto a fondamento della pretesa avanzata dal ciò in violazione degli CP_1 artt. 7, L. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006 (Ricorso Wind Tre, § 1);
ii la mancata notifica, da parte del concessionario e, per esso, del di alcun verbale di CP_1 contestazione redatto dalla Polizia Municipale o da personale dipendente in possesso dei poteri di Accertamento delle Entrate di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 296/2006 (Ricorso Pt_1
§ 1);
iii l'assenza, in ogni caso, dei presupposti di legge per l'applicazione a del canone unico Pt_1 patrimoniale (“CUP”) dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019, per l'occupazione di suolo pubblico con cavi e condutture ("CUP Cavi e Condutture”), in forza della considerazione che Pt_1 non occupa suolo pubblico, né direttamente (con installazione di cavi e condutture nel suolo comunale), né in via mediata (vale a dire con “utilizzo materiale” di cavi e condutture degli 'operatori wholesale' cioè proprietari della infrastruttura di rete fissa nel territorio italiano che, come TIM e Open Fiber, in determinate aree geografiche vendono i propri servizi di trasporto dati agli operatori che siano privi di infrastruttura proprietaria).
Nel costituirsi nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Monza, ha resistito alle domande CP_2 di chiedendone il rigetto, siccome asseritamente infondate in fatto e in diritto. Segnatamente, Pt_1 ha eccepito: CP_2
(i) che l'avviso di accertamento impugnato non sarebbe affetto da alcun vizio di motivazione o difetto di determinatezza (Comparsa di costituzione p. 3); CP_2
(ii) che nel caso di specie non sarebbe stato necessario allegare alcun verbale di contestazione redatto dalla polizia municipale, previsto solo allorquando l'ente locale intenda contestare l'occupazione abusiva di suolo pubblico (Comparsa di costituzione p. 4); CP_2
(iii) che sarebbe obbligata a pagare del CUP Cavi e Condutture in favore del Comune di Pt_1
poiché secondo la normativa applicabile sarebbe “evidente che […] i soggetti Controparte_1 passivi chiamati al pagamento del canone sono individuati, tanto in TIM/Telecom, quanto in tutti gli altri operatori telefonici che utilizzano le reti di TIM in virtù di contratti d'affitto per portare il servizio nelle case e nelle aziende del Paese, ancorché non concessionari dell'infrastruttura” (Comparsa di costituzione p. 10). CP_2
Con sentenza n. 162 pubblicata in data 8 febbraio 2024, il Giudice di Pace di Monza ha rigettato le domande di confermando l'avviso di accertamento impugnato sul presupposto che “nel Pt_1 presente caso si ritiene dimostrato che per quanto riguarda i servizi di telefonia forniti Parte_1 nel Comune di utilizzi in via mediata i cavi forniti da Tim;
la circostanza risulta Controparte_1 dallo stesso documento 6 allegato al ricorso, ove sono indicate come 'tipologia portante' per la pagina 3 di 8 erogazione del servizio di telefonia fissa da parte di in detto Comune le strutture di Parte_1 fibre/cavi in 'rame', 'fibra', o 'fibra misto rame' forniti da Tim. Pertanto è verificato il presupposto per l'applicazione del Cup ai sensi dell'art. 1, comma 831 della legge 160/2019”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinnanzi a questo Tribunale, sui seguenti Parte_1 motivi:
1)nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia in ordine alla nullità dell'avviso di accertamento impugnata per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'avviso di accertamento impugnato;
2)violazione dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019 in ordine alla mancanza di presupposti per l'applicazione del CUP Cavi e Condutture;
violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Costituendosi nel presente giudizio di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello e contestato CP_2 le deduzioni e argomentazioni attoree. Nessuno si è costituito in giudizio per il Controparte_1
[...]
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 3.07.2025 chiamata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si vanno sinteticamente ad esporre.
Con il primo motivo di appello ha reiterato l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento Pt_1 per il difetto di motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dello stesso, lamentando il vizio di omessa pronuncia e carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata. La deduzione non ha pregio. In primo luogo, l'avviso di accertamento, pur richiamando nelle premesse le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 816 al 847, della legge n. 160/2019, esplicita la ragione giustificativa dell'accertamento ovvero l'omesso pagamento del “canone di occupazione spazi e aree pubbliche dovuto per le occupazioni riportate nella tabella di pagina 3”. Il rinvio alla Tabella Occupazioni di cui a pag. 3 dell'accertamento nella parte descrittiva della natura del tributo, così recita: “Infrastrutture – Servizi di Pubblica Utilità” e pertanto consente di ricavare sia il presupposto fattuale dell'avviso (l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022) sia la sua ragione giuridica, che il riferimento ai “servizi di pubblica utilità” consente di individuare nell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 ossia nell'unica disposizione (delle trentadue richiamate) che menziona, quale presupposto applicativo del cosiddetto CUP, le “occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete” (così chiaramente si esprime in fattispecie del tutto analoga alla presente il Tribunale di Treviso Sentenza n. 240/2025 pubbl. il 20/02/2025, est. Clarince Di Tullio).
L'avviso di accertamento, per quanto sintetico, è quindi sufficientemente motivato e gli elementi in esso riportati hanno nel caso di specie evidentemente posto la società appellante in condizione di pagina 4 di 8 svolgere compiute difese in merito all'accertamento contributivo compiuto.
Con riferimento al secondo motivo di appello, pur dandosi atto di un diverso orientamento interpretativo nella giurisprudenza di merito (citata a più riprese dall'appellante), si ritiene di condividere le motivazioni della sentenza impugnata che trovano, peraltro, consistente sostegno nella giurisprudenza recente di diversi Tribunali (tra cui quella citata dall'appellata). La pretesa contributiva azionata dal di per il tramite del concessionario CP_1 Controparte_1 si fonda, come detto, sull'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 1, comma 831, della CP_2 legge n. 160/2019 che riguarda le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Come è noto, la norma è stata oggetto di modifica legislativa;
nella versione originaria, prevedeva che il canone fosse “dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria” e disponeva che il concessionario avesse il “diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze”. La norma è stata modificata dalla legge n. 178/2020 (legge finanziaria per il 2021) e, nel testo attualmente vigente, dispone: “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria …” (sottolineatura aggiunta). Secondo l'appellante, la sentenza è meritevole di riforma proprio nella parte in cui ha accertato la legittimazione passiva di ai sensi dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019, sul presupposto che la Pt_1 società occupi suolo pubblico in via mediata (…) omettendo peraltro di rilevare la mancata contestazione, da parte di della documentazione depositata in giudizio, la quale dimostra il CP_2 contrario (sul punto infra § 2.4).” In particolare, secondo l'appellante i vizi della sentenza impugnata sono così ordinabili:
- “non è stato considerato che il comma 831 dell'art. 1, L. 160/2019 qualifica 'in via mediata' l'occupazione, da parte dell'operatore non titolare di concessione rilasciata dal di suolo CP_1 pubblico “mediante utilizzo materiale” della infrastruttura dell'operatore che invece sia concessionario: l'occupazione in via mediata ricorre, dunque, soltanto quando delle infrastrutture altrui si faccia un utilizzo – precisa il legislatore – “materiale” e, cioè, un utilizzo dal quale consegua una modificazione della realtà esterna;
- è stato omesso di rilevare che le tecnologie adoperate da nel Comune di Pt_1 CP_1 non determinano alcun "utilizzo materiale” della infrastruttura di rete di proprietà di TIM,
[...] peraltro omettendo di rilevare la mancata contestazione da parte di CP_2
- è stato ritenuto non applicabile al settore delle telecomunicazioni la norma di interpretazione autentica racchiusa nell'art. 5, comma 14-quinquies, lett. a) e b), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ai sensi della quale il CUP è dovuto dal concessionario per l'occupazione di suolo pubblico, titolare dell'infrastruttura di rete, ma non dall'operatore che si limiti a intrattenere un rapporto commerciale con i consumatori senza utilizzare materialmente infrastrutture altrui, come nel Comune di Pt_1
”. Controparte_1
pagina 5 di 8 Senonché, a parere del Tribunale, le sopra esposte considerazioni dell'appellante non sono condivisibili per le seguenti ragioni. Si ritiene che l'art. 1 comma 831 Legge 160/2019, come modificata dalla legge n. 178/2020, abbia introdotto “il concetto di soggettività passiva in via mediata” quale presupposto di applicazione del canone, individuando come soggetti passivi tutti coloro che di fatto utilizzano anche in via mediata (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e SLU) “la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture Telecom s.p.a.” in virtù di accordi privati con il concessionario. Non è, invece, condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui la norma imporrebbe l'obbligo del pagamento del canone soltanto agli operatori titolari di infrastruttura di rete fissa, muniti delle relative concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e agli operatori che si avvalgono della infrastruttura di rete fissa altrui, installandovi “propri cavi che arrivano all'utenza”, quindi occupando in via mediata il suolo pubblico attraverso il materiale uso dell'infrastruttura altrui. Sul punto è sufficiente richiamare quanto di recente statuito dal Tribunale di Treviso su fattispecie analoga: “Si ritiene, soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone de quo a tutti gli operatori che, nell'erogare il servizio di pubblica utilità (quale è quello delle telecomunicazioni), si avvalgono dei cavi e delle strutture soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediatamente), occupano il suolo pubblico. L'espressione “utilizzo materiale” va interpretata alla luce di tale voluntas legis come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad una modificazione della realtà esterna (quale è quella, ipotizzata dall'appellante, che si realizza con l'installazione di “cavi propri” nella infrastruttura a rete fissa altrui). Ciò in quanto il canone è imposto a quanti, comunque, si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture.” (cfr. Tribunale di Treviso Sentenza n. 240/2025 pubbl. il 20/02/2025, est. Clarince Di Tullio). Nel caso di specie è incontestato e provato documentalmente che si avvale della rete Pt_1 infrastrutturale di Tim e pertanto è soggetto obbligato al pagamento del canone di occupazione. Pt_1 Nemmeno può giovare all'appellante l'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14 quinquies, del decreto legge n. 146/2021. Tale norma stabilisce per quanto interessa in questa sede che l'art. 1, comma 831, vada interpretato nel senso che “… per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita …”. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, il concetto di “separazione” di cui sopra si applica a casi differenti da quello oggetto di causa e che ineriscono a settori, come quelli del gas e dell'energia elettrica, in cui la normativa di riferimento (v. l'art. 21 d. lgs. n. 164/2000 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente alla distribuzione del gas naturale, oltre che l'art. 1 d. lgs. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli. Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono “transitati” nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate pagina 6 di 8 da altre società (deputate alla sola vendita) per poi raggiungere l'utente finale. In tali ipotesi, la ratio di escludere la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del canone per occupazione del suolo pubblico riposa nel fatto che in quei casi il venditore non occupa in via mediata e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell'utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta. Diversamente accade, invece, nel mercato delle telecomunicazioni, dove, al fine di erogare ai clienti finali tale servizio, le società eroganti, tra cui si collegano alle infrastrutture esistenti Pt_1 mediante i sistemi descritti nello stesso atto di appello (cfr. pag. 14 appello ove si specifica che si Pt_1 avvale delle seguenti tecnologie: “e-CDN”, “ADSL ULL”, “WS”, “FTTC VULA”, “FTTC NGA” e WLR”), quindi occupando in via mediata l'infrastruttura oggetto della concessione in favore di Tim. Ai fini della sussistenza del presupposto per il pagamento del canone è sufficiente, a parere di chi scrive, che disponga di infrastrutture proprie e che eroghi il servizio venduto utilizzando Pt_1 anche le infrastrutture del concessionario. Il punto è stato specificamente trattato dal Giudice di Pace di Monza nella sentenza impugnata in cui si afferma “Nel presente caso si ritiene dimostrato che , per quanto riguarda i servizi di Parte_1 telefonia forniti nel Comune di , utilizzi in via mediata i cavi forniti da Tim;
la Controparte_1 circostanza risulta dallo stesso documento 6 allegato al ricorso, ove sono indicate come “tipologia portante” per la erogazione del servizio di telefonia fissa da parte di in detto Comune le Parte_1 strutture di fibre/cavi in “rame”, “fibra”, o “fibra misto rame” fornite da Tim. Pertanto si è verificato il presupposto per la applicazione del Cup ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019”. Non risulta, quindi, che sia mera società di vendita di traffico telefonico, risultando piuttosto Pt_1 come un operatore del settore della telefonia, che si avvale di proprie infrastrutture e, in via mediata, di infrastrutture di terzi concessionari. In questo senso, appare condivisibile e ben argomentato quanto sostenuto di recente dal Tribunale di Padova: “Va infatti ricordato che, in base all'art. 1, comma 831, della legge 27.12.2019, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 848, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze”. La decisione del giudice di pace è condivisibile in quanto aderente alla lettera della legge, poiché l'espressione “utilizzo materiale” non implica alcuna modificazione della realtà esterna, come si evince dal fatto che la stessa norma menziona l'occupazione del suolo pubblico in via mediata. E 'chiaro che il canone colpisce tutti i soggetti che comunque si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, senza che sia necessaria alcuna modificazione della realtà. Non può inoltre ravvisarsi alcuna violazione del principio di non contestazione, poiché dalle pagg. 16 e ss dell'atto di appello emerge inequivocabilmente - e risulta pienamente confermato - l'utilizzo da parte di Pt_1 Pt_1
di infrastrutture di proprietà di a fronte del pagamento di un corrispettivo”). (Tribunale di
[...] CP_3 Padova sentenza n. 1647/2024). Per queste ragioni, la sentenza appellata va confermata ad eccezione del punto sulle spese. Si ritiene che la novità delle questioni trattate ed il documentato contrasto giurisprudenziale in ordine pagina 7 di 8 all'interpretazione delle norme siano motivi che giustificano la compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio e del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 162/2024 del Giudice di Pace di Monza nei confronti di e del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1.accoglie l'appello limitatamente alla statuizione sulle spese e, per l'effetto, previa riforma sul punto della sentenza appellata, per il resto confermata, compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2.compensa tra le parti le spese processuali del presente giudizio di appello. Così deciso in Monza, l'11 luglio 2025
Il Giudice Chiara Binetti
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