Articolo 2 della Legge 18 novembre 2025, n. 171
Articolo 1Articolo 3
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20 novembre 2025
Art. 2. Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all' articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , secondo le modalita' previste dal comma 3 del medesimo articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonche' le modalita' di attuazione del medesimo Piano strategico.
2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, si applicano alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2025.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 :
«Art. 11 (Piano strategico della ZES unica). - 1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonche' nel rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalita' di attuazione. Una specifica sezione del Piano e' dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall' articolo 119, sesto comma, della Costituzione , gli svantaggi dell'insularita', nelle regioni Sicilia e Sardegna.
2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano, altresi', tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, da adottare entro il 31 luglio 2024, e' approvato il Piano strategico della ZES unica. Il Piano strategico e' aggiornato secondo le medesime modalita' di cui al primo periodo.
3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorita' di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.
3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Entrata in vigore il 20 novembre 2025