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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n. 33628 per l'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Lorenzo Vidaschi n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Ludovico Baordo,
c.f. , giusta mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente C.F._2
domiciliato in Roma 00144 Viale Umberto Tupini n. 103, nonché al seguente indirizzo di PEC
Email_1
ATTRICE
E
La con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3 aderente Controparte_1 CP_1 al – Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_2 Controparte_1
- cod. Banca 1030.6 - cod. Gruppo 1030.6, iscritta nel Registro delle Imprese di ,
[...] CP_1 codice fiscale e Partita IVA di Gruppo , in persona del procuratore P.IVA_1 P.IVA_2
quale Responsabile di Settore di Capogruppo Bancaria con funzione "Recupero CP_3
Crediti" (con livello di procura “D5”), in virtù dei poteri conferitigli dal vigente Statuto sociale ed in virtù di procura speciale Notaio di del 12/05/2014 (Repertorio n. 33190 – Persona_1 CP_1
Raccolta n. 15728) registrata presso l'Agenzia delle Entrate di il 15 maggio 2014 al numero CP_1
2401 serie 1T (All.ti 1-2), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Antonio C.F._3
Bosio n. 2. (telefax 06.23317590 - P.E.C. ), giusta procura Email_2
alle liti acclusa alla busta telematica rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su foglio separato
CONVENUTA
Materia: contratti ed obbligazioni varie
Codice: 140041
Oggetto: bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza apertura di credito bancario)
Rito: nuovo ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del 12 novembre 2024, comparivano per la Controparte_1
l'Avv. Claudia Vennara, in sostituzione dell'Avv. Massimo Luconi, la quale si riportava ai precedenti scritti difensivi e richiamava, nel merito, le osservazioni alla CTU depositate dal perito della Banca convenuta. Precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva comunque, in subordine, poiché il disconoscimento verteva esclusivamente sul contratto di apertura di credito e non anche sul rapporto di conto corrente n. 1916290, che il Tribunale, ove ritenesse di condividere le risultanze della CTU grafologica, fermo il rigetto della domanda di risarcimento danni poiché non provata ed infondata, tenesse conto per l'accertamento della non debenza delle somme di cui al saldo debitore del conto corrente esclusivamente degli addebiti a titolo di interessi passivi, quota capitale e competenze riferite al contratto di apertura di credito lasciando invariate le ulteriori somme per spese e/o competenze riferite alla gestione del conto corrente in quanto dovute e mai contestate dall'attore. Chiedeva da ultimo che la causa venisse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Non compariva alcuno per la parte attrice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla in data 18/06/2020 Controparte_1 il Sig. formulava le seguenti conclusioni: “- nel merito: accertare e dichiarare che Parte_1
nulla è dovuto dal Sig. a titolo di interessi passivi, quota capitale ed ogni altra Parte_1
somma a qualsivoglia titolo imputata a debenza del rapporto di conto corrente bancario recante codice Iban n. [...], radicato presso la filiale di Roma Ag. n. 9
[...]
. Condanni la convenuta al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, anche Controparte_1
in via equitativa a titolo di illegittima segnalazione in centrale rischi interbancaria od altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia comprensiva della rivalutazione monetaria e dagli interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, commisurata al maggior interesse corrisposto per la mancata tempestività della surroga di mutuo del valore di verso il nuovo Istituto di credito Bancario, da disporsi a mezzo CTU contabile di cui si richiede sin d'ora l'ammissione in via istruttoria. Con vittoria di spese di lite e competenze, oltre iva e Cpa come per legge. Con riserva di ogni altra allegazione in via istruttoria”.
A fondamento delle proprie richieste l'attore nello specifico prospettava e deduceva che:
- in data 04.08.2017 era risultato destinatario di un'esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di credito per € 3.390,12; Controparte_1
- aveva reclamato nei confronti del responsabile di Agenzia, la totale estraneità a tale rapporto contrattuale;
- controparte aveva asserito che tale importo fosse riferibile ad un contratto di apertura di credito mediante affidamento, a seguito della somma concessa a titolo di mutuo fondiario cointestato con il Sig. stipulato in data 28 marzo 2017, a rogito Controparte_4 della Dott. ssa , Notaio in Roma, per l'importo complessivo di € 169.000,00 Persona_2 ed assistito da garanzia ipotecaria gravante sull'immobile sito in Roma,
Via delle Catacombe di Generosa n. 65;
- non aveva mai sottoscritto alcun contratto di affidamento condizionato all'erogazione delle somme concesse a mutuo, disconoscendone ogni titolarità e contezza;
- l'apertura del credito aveva generato il predetto saldo passivo ma la controparte non aveva mai precisato le condizioni di calcolo applicate, né aveva prodotto gli estratti conto bancari ai fini della verifica;
- disconosceva la sottoscrizione sul contratto di apertura del credito sul conto corrente n. 8909-19162, estinto in data 04.08.2017;
- impugnava e contestava ogni addebito derivante da suddetto rapporto contrattuale con scadenza al 31.05.2017;
- l'asserito credito vantato dalla aveva ingenerato Controparte_1
segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia, per l'importo di € 3.390,00 nei confronti dei Sigg.ri e che Controparte_4 Parte_1
era stata poi revocata a seguito di un'azione cautelare intrapresa dal Sig. Controparte_4
- a causa di tale segnalazione gli era stato impedito l'accesso alla surroga del contratto di mutuo ipotecario presso un altro Istituto di Credito;
- in data 11.09.2017 il sig. aveva proposto reclamo e l'Istituto di Credito Controparte_4
aveva riscontrato in data 26.09.2017, ritenendo che sussisteva una inadempienza in danno dei sig.ri per “…maggior quota di interessi applicata … omissis … per mero errore CP_4
procedurale …” ed aveva autorizzato perciò il rimborso di € 1.403,26;
- dette segnalazioni iscritte in danno di parte attrice erano avvenute in totale difetto del preavviso previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario;
- secondo giurisprudenza “l'istituto di credito ha senz'altro l'obbligo di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo … omissis” (Trib. di Firenze n. 2276/2012);
- la giurisprudenza era uniforme nel riconoscere che il cliente avesse il diritto di ottenere la rettifica/cancellazione della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro, nonché il ristoro dell'eventuale risarcimento del danno cagionato dal tardivo adempimento della banca (v. decisione ABF Napoli n. 6484 del 1° settembre 2015; ABF Napoli n. 6899 del 10 settembre 2015);
- il danno da illegittima segnalazione poteva assumere non soltanto la veste di danno patrimoniale ma anche di pregiudizio di natura non patrimoniale;
- il conteggio degli interessi passivi del saldo conto addebitato a parte attrice da parte di era totalmente arbitrario;
Controparte_5 - erano stati, infatti, violati i principi di correttezza e buona fede previsti negli artt. 1175 c.c. e
1375 c.c. nella fase di esecuzione del contratto;
- il saldo finale si impugnava e contestava in quanto totalmente errato e arbitrario;
- pur essendo state inoltrate richieste scritte la si era sempre rifiutata di procedere. CP_1
Si costituiva con comparsa di costituzione, la che, in sede Controparte_1 di conclusioni, replicava: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: - in preliminare: rigettare tutte le domande di parte attrice per carenza di interesse ad agire in capo al signor non avendo la mai segnalato Parte_1 CP_1 Controparte_1 la posizione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi in Banca d'Italia; - nel merito: rigettare, in ogni caso, tutte le domande di parte attrice perché infondate e non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via istruttoria: a) dichiarare l'irritualità e/o inammissibilità del disconoscimento avversario per i motivi di cui al paragrafo 6 del presente atto;
b) nella denegata ipotesi, si formula istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. del documento ex adverso disconosciuto e, all'uopo, si chiede l'ammissione di CTU grafologica nonché l'autorizzazione del CTU a visionare e fotografare presso lo studio del Notaio e presso lo studio dell'Avv. Ludovico Baordo i seguenti Persona_2
scritti di comparazione: - contratto di mutuo a rogito Notaio di Roma del 28/03/2017 Persona_2
n. 741793504/69; - procura alle liti sottoscritta dal signor apposta in calce all'atto Parte_1 di citazione introduttivo del presente giudizio e depositata all'atto di iscrizione a ruolo. o, in subordine, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei richiamati scritti. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014”.
In particolare, la convenuta sosteneva che:
- in data 28/03/2017, i signori e avevano richiesto Parte_1 Controparte_4
alla la concessione di un mutuo fondiario Controparte_1 per l'importo di € 169.000,00 ai fini dell'acquisto di un immobile.
- Stante la necessità di stipulare la compravendita quanto prima, in data 05/04/2017,
i Sigg.ri avevano richiesto alla la concessione CP_4 Controparte_1 di una apertura di credito in conto corrente di € 166.280,00, che sarebbe stata regolata sul conto corrente n. 19162.90, acceso presso la Filiale di Roma Agenzia n. 9 di cui il Sig. ed il Sig. erano titolari;
Parte_1 Controparte_4
- erano stati depositati gli estratti del c/c n. 19162.90 che provavano che il Sig. Parte_1
ed il Sig. avevano sottoscritto in data 05.04.2017 il contratto di apertura Controparte_4
del conto corrente e che detto affidamento era stato concesso dalla proprio al fine CP_1 di stipulare il contratto di compravendita definitivo nei termini pattuiti nel contratto preliminare;
- dall'analisi degli estratti conto si evinceva che in data 31/05/2017, quando il saldo del conto era pari a 0, era stata addebitata la somma di € 20,96 a titolo di “PAGAMENTO RATA DI
MUTUO” ed era su questo saldo negativo che maturavano interessi e commissioni, secondo le condizioni stabilite per iscritto nel contratto, per giungere ad un saldo di estinzione del conto alla data del 04.08.2017, pari ad € 3.390,12 a debito dei Sigg.ri CP_4
- a seguito del reclamo proposto in data 11.09.2017 dal Sig. la Controparte_4 CP_1
in virtù dei principi di buona fede e correttezza, aveva riscontrato la disponibilità
a rimborsare ai correntisti la somma di € 1.403,26 a titolo di “maggiore quota di interessi applicata, in quanto per mero errore procedurale, è stato applicato il tasso standard”.
Permaneva tuttavia il saldo negativo del c/c n. 19162.90 pari ad € - 1.986,86, sempre a debito dei correntisti;
- comunque, il Sig. cointestatario del predetto conto, aveva proposto Controparte_4
un ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 33109/2018) facendo valere le medesime doglianze fatte valere dal Sig. nel presente giudizio. Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, l'azione cautelare era stata respinta poiché il Giudice, con ordinanza ex art. 669 sexies c.p.c, aveva pronunciato: “ritenuto che la costituzione della abbia chiarito la questione Controparte_1
giuridica sottesa al ricorso cautelare, evidenziando come la segnalazione effettuata dalla banca del nominativo del ricorrente non riguardava i crediti a sofferenza .... REVOCA la propria ordinanza del 24 maggio 2018 emessa nel procedimento in rubrica a spese compensate”;
- tanto esposto deduceva:
- in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in quanto la non aveva mai segnalato “a sofferenza” CP_1 Controparte_1
il Sig. in Centrale Rischi;
Parte_1
- l'infondatezza della domanda per mancata prova della presunta segnalazione in Centrale
Rischi e dei presunti danni subiti.
- L'azione intrapresa era volta ad ottenere il ristoro dei danni che il Sig. Parte_1
avrebbe asseritamente subito in conseguenza della illegittima segnalazione a sofferenza che la avrebbe operato presso la Centrale Rischi in Banca d'Italia. CP_1 - L'attore aveva del tutto omesso di produrre l'estratto o il prospetto della Centrale Rischi
comprovanti le segnalazioni effettuate dalla Controparte_1
in relazione al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
- La domanda era carente di prova anche con riferimento ai presunti danni che l'attore avrebbe subito in conseguenza di tale asserita illegittima segnalazione;
- l'infondatezza della domanda per prevenire il contrasto tra giudicati:
- ed infatti il rapporto e le circostanze di fatto dedotte in giudizio ex art. 700 c.p.c. dal cointestatario del conto corrente, Sig. e le conclusioni ivi rassegnate, Controparte_4
erano le medesime oggetto della presente causa, con l'unica differenza che ad agire era stato l'altro cointestatario del conto corrente, Sig. Controparte_4
- Il Tribunale di Roma si era pronunciato con il richiamato provvedimento di natura cautelare.
- La invocazione di cui al presente giudizio avrebbe dovuto essere disattesa al fine di evitare il conflitto tra giudicati che si sarebbe potuto verificare nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui il Tribunale adito avesse accolto la domanda del Sig. Parte_1
- infondatezza della domanda quanto alla asserita legittima illegittima applicazione di tassi e commissioni non pattuite:
- ed invero detto affidamento era stato concesso dalla proprio su espressa richiesta CP_1
dei correntisti Sigg.ri al fine di consentire agli stessi di stipulare il contratto di CP_4
compravendita definitivo nei termini pattuiti nell'accordo preliminare.
- Nel contratto di apertura di credito in conto corrente di € 166.280,00 erano stati pattuiti per iscritto tutti i tassi di interesse, spese e commissioni applicati al rapporto.
- In particolare, era stato pattuito per iscritto: - il tasso debitore nominale paro all'11,000%; - il taeg pari al 13,811%; - il tasso extra-fido pari al 14.500%; - il corrispettivo sull'accordato pari allo 0,500%.
- Le contestazioni di controparte erano generiche e sfornite di ogni supporto probatorio;
- era privo di riscontro il disconoscimento del Sig. della sottoscrizione apposta Parte_1
in calce al contratto di apertura di credito in conto corrente.
- I presupposti del disconoscimento erano:
- (i) che la scrittura privata fosse stata prodotta in giudizio dalla controparte;
- (ii) che la stessa non fosse stata riconosciuta.
- Nel caso di specie la non aveva ancora prodotto in giudizio il contratto di conto CP_1
corrente. - Perciò la parte attrice ne aveva disconosciuto la sottoscrizione senza averlo previamente visionato.
- La contestazione di cui all'art. 214 c.p.c., avrebbe dovuto essere formulata con modalità formali ed univoche: era inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa.
- Era stata , per l'effetto, formulata istanza di verificazione giudiziale della autenticità di tutte le firme contestate, riservandosi di produrre in originale il contratto di apertura di credito in conto corrente oggetto di disconoscimento.
Il Giudice, all'udienza del giorno 25.10.2021, rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 29.03.2022, con termini ex art. 183, VI co., c.p.c..
Con le memorie nn. 1 e 2 ex art. 183 c.p.c., la parte convenuta chiedeva disporsi CTU grafologica avente ad oggetto la scrittura privata oggetto di disconoscimento volta ad accertare l'autenticità della firma apposta di suo pugno dal Sig. sulla scrittura disconosciuta. Parte_1
All'udienza del 29.03.2022, il Giudice, nominava CTU in ambito grafologico la Dott.ssa Per_3
la quale prestava giuramento nonché accettava l'incarico all'udienza del 17 maggio 2022.
[...]
La stessa doveva accertare se la sottoscrizione in calce alla scrittura privata allegato n° 5 alla comparsa di costituzione e risposta fosse stata apposta dal Sig. Parte_1
Espletato l'incarico peritale il Giudice rinviava per esame della CTU all'udienza del 14.02.2023.
Alla suddetta udienza il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.11.2024.
All'udienza del 12.11.2024, precisate le conclusioni ad opera delle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, al fine della qualificazione della proposta domanda, ritiene il giudicante che la stessa debba essere sussunta nel novero dell'accertamento negativo del credito.
Ed infatti nelle conclusioni dell'atto di citazione risulta declinato expressis verbis: “- nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. a titolo di interessi Parte_1
passivi, quota capitale ed ogni altra somma a qualsivoglia titolo imputata a debenza del rapporto di conto corrente bancario recante codice Iban n. [...], radicato presso la filiale di Roma Ag. n. 9 Monte dei Paschi di Siena…”.
E' principio condiviso quello secondo cui, laddove il correntista intenda contestare le risultanze del saldo di conto corrente ed invocare l'accertamento negativo del credito, gravi sullo stesso l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda.
Del pari il correntista è tenuto a produrre non soltanto il contratto – che rappresenta il titolo del rapporto dedotto in lite – ma anche tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto;
tanto onde consentire di verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali, sia l'effettiva applicazione delle rimesse connotate come indebite.
Ed invero, a norma dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio gravante su chi intenda far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività delle circostanze oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
In adesione al superiore insegnamento il Sig. non ha provveduto a fornire all'organo Parte_1
giudicante elementi idonei a dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni, non allegando il contratto contestato pur disconoscendo la sottoscrizione in calce allo stesso.
Le evidenziate carenze in termini di allegazione e di prova devono ritenersi però superate a fronte della documentazione prodotta dalla convenuta che, con comparsa di risposta, CP_1
ha versato in allegato alla stessa il richiamato contratto;
il che ha permesso alla parte attrice di avvalersi del materiale probatorio versato in atti e di richiedere la ammissione della CTU grafologica al fine della verifica dell'autenticità della sottoscrizione dell'attore in calce al contratto de quo.
Nello specifico la nominata ausiliaria di giustizia ha strutturato la relazione finale articolandola su tre piani di indagine:
- una 'fase iniziale' di analisi delle sottoscrizioni di verifica con relative indagini strumentali;
- una 'fase analitica' di studio della gestualità grafica del Sig. attraverso scritti Parte_1
comparativi autografi con evidenziazione degli elementi individualizzanti l'espressione grafica dell'odierno attore e successivi confronti con la sottoscrizione in verifica;
- una fase conclusiva con le conseguenti considerazioni e giudizio finale.
La perizia è stata condotta prevalentemente attraverso “l'analisi e comparazione della grafia su base grafologica”.
Oggetto dell'accertamento tecnico è stato l'originale del modulo prestampato intestato a Controparte_1
“apertura di credito in conto corrente” del 05.04.2017.
[...]
Le firme comparative utilizzate per gli accertamenti sono state :
- firme sul 'Contratto di Mutuo' Notaio datato 28.03.2017, rep. 3903 racc. 2172, Persona_2
in copia conforme-;
- firme sul documento 'offerta vincolante' del 28.03.2017 in copia;
- patente del 24.10.2018 n.
, visionata in originale;
NumeroD_1
- firma sul documento 'Contratto di Mutuo con surroga' rep. 15008 racc. 5775 del 19.12.2018
Notaio in copia autentica;
- carta d'identità del 09.05.2019 n. , Persona_4 NumeroD_2
visionata in originale;
- verbale e saggio grafico vergato il 07.06.2022.
I confronti compiuti dalla dott.ssa hanno posto “in chiara evidenza delle discordanze Per_3
che oggettivamente determinano un giudizio tecnico di NON riconducibilità delle firme a confronto ad una stessa mano e cioè alla mano del Sig. ”. Parte_1
Nel dettaglio sono state rilevate:
- una differente grafomotricità;
- un differente aspetto morfologico;
- una differente gestione delle ampiezze letterali/ inter-letterali e fra parole;
- un differente aspetto pressorio;
- e, infine, una differente tenuta del rigo.
In conclusione, la risposta al quesito da parte della nominata esperta è stata che: “gli accertamenti espletati sulla base della documentazione disponibile, consentono di esprimere fondatamente un giudizio tecnico conclusivo di NON AUTOGRAFIA delle sottoscrizioni in verifica”.
In forza dei superiori rilievi il decidente ritiene non doversi discostare dall'opinamento peritale essendo lo stesso stato tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed apparendo immune da vizi logici.
Il che conduce ad escludere che alcunchè sia dovuto dall'attore alla Controparte_1
a titolo di interessi passivi, quota capitale ed ogni altra somma a qualsivoglia
[...]
titolo imputata a debenza del rapporto di conto corrente bancario n. 8609-19162 non potendo rinvenirsi aliunde il riscontro delle tesi dell'istituto bancario.
Diversamente ritiene il decidente che non possa trovare accoglimento la richiesta di condanna dell'istituto bancario al risarcimento dei danni patiti in ragione della – prospettata - illegittima segnalazione in centrale rischi.
Ed infatti anche la domanda di risarcimento dei danni è governata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui chi intenda far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso oggetto di indagine il Sig. risulta aver allegato genericamente Parte_1
la esistenza di una dichiarazione della BNL di mancata conclusione della procedura di surroga del mutuo MPS n. 74179350469 per “lo sconfino del cliente rilevato in Centrale Rischi”, senza corroborare l'istanza a mezzo di produzione di ulteriore documentazione dalla quale poter evincere la fondatezza delle doglianze e il riscontro in ordine all'effettivo pregiudizio subito, anche di natura non patrimoniale..
In ragione dei reciproci profili di soccombenza appare equo compensare le spese di lite.
Al contrario le spese di CTU grafologica, univocamente propizia alla parte attrice, devono essere poste in via definitiva a carico dell'istituto di credito nella misura liquidata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - accerta che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1 Controparte_1
a titolo di interessi passivi, quota capitale ed ogni altra somma a qualsivoglia titolo
[...]
imputata a debenza del rapporto di conto corrente bancario n. 8609-19162;
- respinge la domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione della posizione dell'attore alla costituita presso la Banca d'Italia; Controparte_6
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- spese di CTU, liquidate come in atti, da porsi in via definitiva a carico della parte convenuta.
Roma, 24.02.2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n. 33628 per l'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Lorenzo Vidaschi n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Ludovico Baordo,
c.f. , giusta mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente C.F._2
domiciliato in Roma 00144 Viale Umberto Tupini n. 103, nonché al seguente indirizzo di PEC
Email_1
ATTRICE
E
La con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3 aderente Controparte_1 CP_1 al – Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_2 Controparte_1
- cod. Banca 1030.6 - cod. Gruppo 1030.6, iscritta nel Registro delle Imprese di ,
[...] CP_1 codice fiscale e Partita IVA di Gruppo , in persona del procuratore P.IVA_1 P.IVA_2
quale Responsabile di Settore di Capogruppo Bancaria con funzione "Recupero CP_3
Crediti" (con livello di procura “D5”), in virtù dei poteri conferitigli dal vigente Statuto sociale ed in virtù di procura speciale Notaio di del 12/05/2014 (Repertorio n. 33190 – Persona_1 CP_1
Raccolta n. 15728) registrata presso l'Agenzia delle Entrate di il 15 maggio 2014 al numero CP_1
2401 serie 1T (All.ti 1-2), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Luconi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Antonio C.F._3
Bosio n. 2. (telefax 06.23317590 - P.E.C. ), giusta procura Email_2
alle liti acclusa alla busta telematica rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su foglio separato
CONVENUTA
Materia: contratti ed obbligazioni varie
Codice: 140041
Oggetto: bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza apertura di credito bancario)
Rito: nuovo ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del 12 novembre 2024, comparivano per la Controparte_1
l'Avv. Claudia Vennara, in sostituzione dell'Avv. Massimo Luconi, la quale si riportava ai precedenti scritti difensivi e richiamava, nel merito, le osservazioni alla CTU depositate dal perito della Banca convenuta. Precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva comunque, in subordine, poiché il disconoscimento verteva esclusivamente sul contratto di apertura di credito e non anche sul rapporto di conto corrente n. 1916290, che il Tribunale, ove ritenesse di condividere le risultanze della CTU grafologica, fermo il rigetto della domanda di risarcimento danni poiché non provata ed infondata, tenesse conto per l'accertamento della non debenza delle somme di cui al saldo debitore del conto corrente esclusivamente degli addebiti a titolo di interessi passivi, quota capitale e competenze riferite al contratto di apertura di credito lasciando invariate le ulteriori somme per spese e/o competenze riferite alla gestione del conto corrente in quanto dovute e mai contestate dall'attore. Chiedeva da ultimo che la causa venisse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Non compariva alcuno per la parte attrice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla in data 18/06/2020 Controparte_1 il Sig. formulava le seguenti conclusioni: “- nel merito: accertare e dichiarare che Parte_1
nulla è dovuto dal Sig. a titolo di interessi passivi, quota capitale ed ogni altra Parte_1
somma a qualsivoglia titolo imputata a debenza del rapporto di conto corrente bancario recante codice Iban n. [...], radicato presso la filiale di Roma Ag. n. 9
[...]
. Condanni la convenuta al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, anche Controparte_1
in via equitativa a titolo di illegittima segnalazione in centrale rischi interbancaria od altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia comprensiva della rivalutazione monetaria e dagli interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, commisurata al maggior interesse corrisposto per la mancata tempestività della surroga di mutuo del valore di verso il nuovo Istituto di credito Bancario, da disporsi a mezzo CTU contabile di cui si richiede sin d'ora l'ammissione in via istruttoria. Con vittoria di spese di lite e competenze, oltre iva e Cpa come per legge. Con riserva di ogni altra allegazione in via istruttoria”.
A fondamento delle proprie richieste l'attore nello specifico prospettava e deduceva che:
- in data 04.08.2017 era risultato destinatario di un'esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di credito per € 3.390,12; Controparte_1
- aveva reclamato nei confronti del responsabile di Agenzia, la totale estraneità a tale rapporto contrattuale;
- controparte aveva asserito che tale importo fosse riferibile ad un contratto di apertura di credito mediante affidamento, a seguito della somma concessa a titolo di mutuo fondiario cointestato con il Sig. stipulato in data 28 marzo 2017, a rogito Controparte_4 della Dott. ssa , Notaio in Roma, per l'importo complessivo di € 169.000,00 Persona_2 ed assistito da garanzia ipotecaria gravante sull'immobile sito in Roma,
Via delle Catacombe di Generosa n. 65;
- non aveva mai sottoscritto alcun contratto di affidamento condizionato all'erogazione delle somme concesse a mutuo, disconoscendone ogni titolarità e contezza;
- l'apertura del credito aveva generato il predetto saldo passivo ma la controparte non aveva mai precisato le condizioni di calcolo applicate, né aveva prodotto gli estratti conto bancari ai fini della verifica;
- disconosceva la sottoscrizione sul contratto di apertura del credito sul conto corrente n. 8909-19162, estinto in data 04.08.2017;
- impugnava e contestava ogni addebito derivante da suddetto rapporto contrattuale con scadenza al 31.05.2017;
- l'asserito credito vantato dalla aveva ingenerato Controparte_1
segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia, per l'importo di € 3.390,00 nei confronti dei Sigg.ri e che Controparte_4 Parte_1
era stata poi revocata a seguito di un'azione cautelare intrapresa dal Sig. Controparte_4
- a causa di tale segnalazione gli era stato impedito l'accesso alla surroga del contratto di mutuo ipotecario presso un altro Istituto di Credito;
- in data 11.09.2017 il sig. aveva proposto reclamo e l'Istituto di Credito Controparte_4
aveva riscontrato in data 26.09.2017, ritenendo che sussisteva una inadempienza in danno dei sig.ri per “…maggior quota di interessi applicata … omissis … per mero errore CP_4
procedurale …” ed aveva autorizzato perciò il rimborso di € 1.403,26;
- dette segnalazioni iscritte in danno di parte attrice erano avvenute in totale difetto del preavviso previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario;
- secondo giurisprudenza “l'istituto di credito ha senz'altro l'obbligo di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo … omissis” (Trib. di Firenze n. 2276/2012);
- la giurisprudenza era uniforme nel riconoscere che il cliente avesse il diritto di ottenere la rettifica/cancellazione della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro, nonché il ristoro dell'eventuale risarcimento del danno cagionato dal tardivo adempimento della banca (v. decisione ABF Napoli n. 6484 del 1° settembre 2015; ABF Napoli n. 6899 del 10 settembre 2015);
- il danno da illegittima segnalazione poteva assumere non soltanto la veste di danno patrimoniale ma anche di pregiudizio di natura non patrimoniale;
- il conteggio degli interessi passivi del saldo conto addebitato a parte attrice da parte di era totalmente arbitrario;
Controparte_5 - erano stati, infatti, violati i principi di correttezza e buona fede previsti negli artt. 1175 c.c. e
1375 c.c. nella fase di esecuzione del contratto;
- il saldo finale si impugnava e contestava in quanto totalmente errato e arbitrario;
- pur essendo state inoltrate richieste scritte la si era sempre rifiutata di procedere. CP_1
Si costituiva con comparsa di costituzione, la che, in sede Controparte_1 di conclusioni, replicava: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: - in preliminare: rigettare tutte le domande di parte attrice per carenza di interesse ad agire in capo al signor non avendo la mai segnalato Parte_1 CP_1 Controparte_1 la posizione “a sofferenza” presso la Centrale Rischi in Banca d'Italia; - nel merito: rigettare, in ogni caso, tutte le domande di parte attrice perché infondate e non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via istruttoria: a) dichiarare l'irritualità e/o inammissibilità del disconoscimento avversario per i motivi di cui al paragrafo 6 del presente atto;
b) nella denegata ipotesi, si formula istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. del documento ex adverso disconosciuto e, all'uopo, si chiede l'ammissione di CTU grafologica nonché l'autorizzazione del CTU a visionare e fotografare presso lo studio del Notaio e presso lo studio dell'Avv. Ludovico Baordo i seguenti Persona_2
scritti di comparazione: - contratto di mutuo a rogito Notaio di Roma del 28/03/2017 Persona_2
n. 741793504/69; - procura alle liti sottoscritta dal signor apposta in calce all'atto Parte_1 di citazione introduttivo del presente giudizio e depositata all'atto di iscrizione a ruolo. o, in subordine, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei richiamati scritti. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014”.
In particolare, la convenuta sosteneva che:
- in data 28/03/2017, i signori e avevano richiesto Parte_1 Controparte_4
alla la concessione di un mutuo fondiario Controparte_1 per l'importo di € 169.000,00 ai fini dell'acquisto di un immobile.
- Stante la necessità di stipulare la compravendita quanto prima, in data 05/04/2017,
i Sigg.ri avevano richiesto alla la concessione CP_4 Controparte_1 di una apertura di credito in conto corrente di € 166.280,00, che sarebbe stata regolata sul conto corrente n. 19162.90, acceso presso la Filiale di Roma Agenzia n. 9 di cui il Sig. ed il Sig. erano titolari;
Parte_1 Controparte_4
- erano stati depositati gli estratti del c/c n. 19162.90 che provavano che il Sig. Parte_1
ed il Sig. avevano sottoscritto in data 05.04.2017 il contratto di apertura Controparte_4
del conto corrente e che detto affidamento era stato concesso dalla proprio al fine CP_1 di stipulare il contratto di compravendita definitivo nei termini pattuiti nel contratto preliminare;
- dall'analisi degli estratti conto si evinceva che in data 31/05/2017, quando il saldo del conto era pari a 0, era stata addebitata la somma di € 20,96 a titolo di “PAGAMENTO RATA DI
MUTUO” ed era su questo saldo negativo che maturavano interessi e commissioni, secondo le condizioni stabilite per iscritto nel contratto, per giungere ad un saldo di estinzione del conto alla data del 04.08.2017, pari ad € 3.390,12 a debito dei Sigg.ri CP_4
- a seguito del reclamo proposto in data 11.09.2017 dal Sig. la Controparte_4 CP_1
in virtù dei principi di buona fede e correttezza, aveva riscontrato la disponibilità
a rimborsare ai correntisti la somma di € 1.403,26 a titolo di “maggiore quota di interessi applicata, in quanto per mero errore procedurale, è stato applicato il tasso standard”.
Permaneva tuttavia il saldo negativo del c/c n. 19162.90 pari ad € - 1.986,86, sempre a debito dei correntisti;
- comunque, il Sig. cointestatario del predetto conto, aveva proposto Controparte_4
un ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. 33109/2018) facendo valere le medesime doglianze fatte valere dal Sig. nel presente giudizio. Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, l'azione cautelare era stata respinta poiché il Giudice, con ordinanza ex art. 669 sexies c.p.c, aveva pronunciato: “ritenuto che la costituzione della abbia chiarito la questione Controparte_1
giuridica sottesa al ricorso cautelare, evidenziando come la segnalazione effettuata dalla banca del nominativo del ricorrente non riguardava i crediti a sofferenza .... REVOCA la propria ordinanza del 24 maggio 2018 emessa nel procedimento in rubrica a spese compensate”;
- tanto esposto deduceva:
- in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in quanto la non aveva mai segnalato “a sofferenza” CP_1 Controparte_1
il Sig. in Centrale Rischi;
Parte_1
- l'infondatezza della domanda per mancata prova della presunta segnalazione in Centrale
Rischi e dei presunti danni subiti.
- L'azione intrapresa era volta ad ottenere il ristoro dei danni che il Sig. Parte_1
avrebbe asseritamente subito in conseguenza della illegittima segnalazione a sofferenza che la avrebbe operato presso la Centrale Rischi in Banca d'Italia. CP_1 - L'attore aveva del tutto omesso di produrre l'estratto o il prospetto della Centrale Rischi
comprovanti le segnalazioni effettuate dalla Controparte_1
in relazione al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
- La domanda era carente di prova anche con riferimento ai presunti danni che l'attore avrebbe subito in conseguenza di tale asserita illegittima segnalazione;
- l'infondatezza della domanda per prevenire il contrasto tra giudicati:
- ed infatti il rapporto e le circostanze di fatto dedotte in giudizio ex art. 700 c.p.c. dal cointestatario del conto corrente, Sig. e le conclusioni ivi rassegnate, Controparte_4
erano le medesime oggetto della presente causa, con l'unica differenza che ad agire era stato l'altro cointestatario del conto corrente, Sig. Controparte_4
- Il Tribunale di Roma si era pronunciato con il richiamato provvedimento di natura cautelare.
- La invocazione di cui al presente giudizio avrebbe dovuto essere disattesa al fine di evitare il conflitto tra giudicati che si sarebbe potuto verificare nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui il Tribunale adito avesse accolto la domanda del Sig. Parte_1
- infondatezza della domanda quanto alla asserita legittima illegittima applicazione di tassi e commissioni non pattuite:
- ed invero detto affidamento era stato concesso dalla proprio su espressa richiesta CP_1
dei correntisti Sigg.ri al fine di consentire agli stessi di stipulare il contratto di CP_4
compravendita definitivo nei termini pattuiti nell'accordo preliminare.
- Nel contratto di apertura di credito in conto corrente di € 166.280,00 erano stati pattuiti per iscritto tutti i tassi di interesse, spese e commissioni applicati al rapporto.
- In particolare, era stato pattuito per iscritto: - il tasso debitore nominale paro all'11,000%; - il taeg pari al 13,811%; - il tasso extra-fido pari al 14.500%; - il corrispettivo sull'accordato pari allo 0,500%.
- Le contestazioni di controparte erano generiche e sfornite di ogni supporto probatorio;
- era privo di riscontro il disconoscimento del Sig. della sottoscrizione apposta Parte_1
in calce al contratto di apertura di credito in conto corrente.
- I presupposti del disconoscimento erano:
- (i) che la scrittura privata fosse stata prodotta in giudizio dalla controparte;
- (ii) che la stessa non fosse stata riconosciuta.
- Nel caso di specie la non aveva ancora prodotto in giudizio il contratto di conto CP_1
corrente. - Perciò la parte attrice ne aveva disconosciuto la sottoscrizione senza averlo previamente visionato.
- La contestazione di cui all'art. 214 c.p.c., avrebbe dovuto essere formulata con modalità formali ed univoche: era inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa.
- Era stata , per l'effetto, formulata istanza di verificazione giudiziale della autenticità di tutte le firme contestate, riservandosi di produrre in originale il contratto di apertura di credito in conto corrente oggetto di disconoscimento.
Il Giudice, all'udienza del giorno 25.10.2021, rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 29.03.2022, con termini ex art. 183, VI co., c.p.c..
Con le memorie nn. 1 e 2 ex art. 183 c.p.c., la parte convenuta chiedeva disporsi CTU grafologica avente ad oggetto la scrittura privata oggetto di disconoscimento volta ad accertare l'autenticità della firma apposta di suo pugno dal Sig. sulla scrittura disconosciuta. Parte_1
All'udienza del 29.03.2022, il Giudice, nominava CTU in ambito grafologico la Dott.ssa Per_3
la quale prestava giuramento nonché accettava l'incarico all'udienza del 17 maggio 2022.
[...]
La stessa doveva accertare se la sottoscrizione in calce alla scrittura privata allegato n° 5 alla comparsa di costituzione e risposta fosse stata apposta dal Sig. Parte_1
Espletato l'incarico peritale il Giudice rinviava per esame della CTU all'udienza del 14.02.2023.
Alla suddetta udienza il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.11.2024.
All'udienza del 12.11.2024, precisate le conclusioni ad opera delle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, al fine della qualificazione della proposta domanda, ritiene il giudicante che la stessa debba essere sussunta nel novero dell'accertamento negativo del credito.
Ed infatti nelle conclusioni dell'atto di citazione risulta declinato expressis verbis: “- nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. a titolo di interessi Parte_1
passivi, quota capitale ed ogni altra somma a qualsivoglia titolo imputata a debenza del rapporto di conto corrente bancario recante codice Iban n. [...], radicato presso la filiale di Roma Ag. n. 9 Monte dei Paschi di Siena…”.
E' principio condiviso quello secondo cui, laddove il correntista intenda contestare le risultanze del saldo di conto corrente ed invocare l'accertamento negativo del credito, gravi sullo stesso l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda.
Del pari il correntista è tenuto a produrre non soltanto il contratto – che rappresenta il titolo del rapporto dedotto in lite – ma anche tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto;
tanto onde consentire di verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali, sia l'effettiva applicazione delle rimesse connotate come indebite.
Ed invero, a norma dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio gravante su chi intenda far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività delle circostanze oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
In adesione al superiore insegnamento il Sig. non ha provveduto a fornire all'organo Parte_1
giudicante elementi idonei a dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni, non allegando il contratto contestato pur disconoscendo la sottoscrizione in calce allo stesso.
Le evidenziate carenze in termini di allegazione e di prova devono ritenersi però superate a fronte della documentazione prodotta dalla convenuta che, con comparsa di risposta, CP_1
ha versato in allegato alla stessa il richiamato contratto;
il che ha permesso alla parte attrice di avvalersi del materiale probatorio versato in atti e di richiedere la ammissione della CTU grafologica al fine della verifica dell'autenticità della sottoscrizione dell'attore in calce al contratto de quo.
Nello specifico la nominata ausiliaria di giustizia ha strutturato la relazione finale articolandola su tre piani di indagine:
- una 'fase iniziale' di analisi delle sottoscrizioni di verifica con relative indagini strumentali;
- una 'fase analitica' di studio della gestualità grafica del Sig. attraverso scritti Parte_1
comparativi autografi con evidenziazione degli elementi individualizzanti l'espressione grafica dell'odierno attore e successivi confronti con la sottoscrizione in verifica;
- una fase conclusiva con le conseguenti considerazioni e giudizio finale.
La perizia è stata condotta prevalentemente attraverso “l'analisi e comparazione della grafia su base grafologica”.
Oggetto dell'accertamento tecnico è stato l'originale del modulo prestampato intestato a Controparte_1
“apertura di credito in conto corrente” del 05.04.2017.
[...]
Le firme comparative utilizzate per gli accertamenti sono state :
- firme sul 'Contratto di Mutuo' Notaio datato 28.03.2017, rep. 3903 racc. 2172, Persona_2
in copia conforme-;
- firme sul documento 'offerta vincolante' del 28.03.2017 in copia;
- patente del 24.10.2018 n.
, visionata in originale;
NumeroD_1
- firma sul documento 'Contratto di Mutuo con surroga' rep. 15008 racc. 5775 del 19.12.2018
Notaio in copia autentica;
- carta d'identità del 09.05.2019 n. , Persona_4 NumeroD_2
visionata in originale;
- verbale e saggio grafico vergato il 07.06.2022.
I confronti compiuti dalla dott.ssa hanno posto “in chiara evidenza delle discordanze Per_3
che oggettivamente determinano un giudizio tecnico di NON riconducibilità delle firme a confronto ad una stessa mano e cioè alla mano del Sig. ”. Parte_1
Nel dettaglio sono state rilevate:
- una differente grafomotricità;
- un differente aspetto morfologico;
- una differente gestione delle ampiezze letterali/ inter-letterali e fra parole;
- un differente aspetto pressorio;
- e, infine, una differente tenuta del rigo.
In conclusione, la risposta al quesito da parte della nominata esperta è stata che: “gli accertamenti espletati sulla base della documentazione disponibile, consentono di esprimere fondatamente un giudizio tecnico conclusivo di NON AUTOGRAFIA delle sottoscrizioni in verifica”.
In forza dei superiori rilievi il decidente ritiene non doversi discostare dall'opinamento peritale essendo lo stesso stato tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed apparendo immune da vizi logici.
Il che conduce ad escludere che alcunchè sia dovuto dall'attore alla Controparte_1
a titolo di interessi passivi, quota capitale ed ogni altra somma a qualsivoglia
[...]
titolo imputata a debenza del rapporto di conto corrente bancario n. 8609-19162 non potendo rinvenirsi aliunde il riscontro delle tesi dell'istituto bancario.
Diversamente ritiene il decidente che non possa trovare accoglimento la richiesta di condanna dell'istituto bancario al risarcimento dei danni patiti in ragione della – prospettata - illegittima segnalazione in centrale rischi.
Ed infatti anche la domanda di risarcimento dei danni è governata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui chi intenda far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso oggetto di indagine il Sig. risulta aver allegato genericamente Parte_1
la esistenza di una dichiarazione della BNL di mancata conclusione della procedura di surroga del mutuo MPS n. 74179350469 per “lo sconfino del cliente rilevato in Centrale Rischi”, senza corroborare l'istanza a mezzo di produzione di ulteriore documentazione dalla quale poter evincere la fondatezza delle doglianze e il riscontro in ordine all'effettivo pregiudizio subito, anche di natura non patrimoniale..
In ragione dei reciproci profili di soccombenza appare equo compensare le spese di lite.
Al contrario le spese di CTU grafologica, univocamente propizia alla parte attrice, devono essere poste in via definitiva a carico dell'istituto di credito nella misura liquidata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - accerta che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1 Controparte_1
a titolo di interessi passivi, quota capitale ed ogni altra somma a qualsivoglia titolo
[...]
imputata a debenza del rapporto di conto corrente bancario n. 8609-19162;
- respinge la domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione della posizione dell'attore alla costituita presso la Banca d'Italia; Controparte_6
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- spese di CTU, liquidate come in atti, da porsi in via definitiva a carico della parte convenuta.
Roma, 24.02.2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi