Sentenza 14 gennaio 2025
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Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00849/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00788/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2025, proposto da
ND IL AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sindaco di Roma in qualità di Commissario Straordinario Giubileo 2025, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 00610/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Sindaco di Roma in qualità di Commissario Straordinario Giubileo 2025 e di Roma Capitale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli e gli avvocati Orazio Castellana e Sergio Siracusa;
Rilevato che con l’ordinanza impugnata il Tar ha respinto la richiesta di misure cautelari in relazione al ricorso proposto avverso gli atti con cui, in esecuzione dell’ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, è stata disposta la delocalizzazione e ricollocazione delle postazioni di commercio originariamente assentite in favore dell’ odierna appellante per esigenze collegate alla gestione degli eventi giubilari che si terranno nel periodo 24 dicembre 2024- 6 gennaio 2026;
Ritenuto che l’appello cautelare non possa essere accolto, difettandone i presupposti;
Ritenuto, infatti, sotto il profilo del fumus boni iuris , che:
- la delocalizzazione delle postazioni appare connessa alla indisponibilità dell’area per preminenti motivi di pubblico interesse, collegati alla gestione ordinata e in condizioni di sicurezza di un evento straordinario, quale indubbiamente è la celebrazione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;
- l’ordinanza commissariale presupposta è stata emessa nell’esercizio dei poteri attribuiti ex lege al Commissario straordinario per garantire il corretto svolgimento dell’evento, trattandosi di azioni necessarie all’accoglienza dei pellegrini e turisti nell’anno giubilare e, quindi, di interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo;
- rispetto ai tempi di adozione dei provvedimenti impugnati, appare prevalere – nei limiti della sommaria delibazione della presente fase cautelare - la situazione di potenziale pericolo per i primari interessi pubblici tutelati (ordine pubblico e sicurezza urbana, viabilità e mobilità urbana);
- la deroga alle garanzie partecipative appare giustificata da specifiche e motivate esigenze di celerità e comunque, quand’anche non sussistesse la particolare urgenza, la carenza appare sanata dalla partecipazione degli interessati nel procedimento concernente l’approvazione del Piano di commercio per la definitiva ricollocazione delle postazioni;
- non appaiono suscettibili di positivo apprezzamento in questa sede neanche le censure di eccesso di potere (per irragionevolezza e sproporzione delle misure adottate, nonché per difetto di istruttoria o di motivazione dei provvedimenti), essendo chiaramente esplicitate sia le ragioni alla base dell’esercizio dei poteri straordinari che i passaggi dell’istruttoria condotta dalle amministrazioni competenti nel ponderato apprezzamento degli interessi coinvolti; mentre, per altro verso, neppure appaiono manifestamente erronee le stime previsionali sul fisiologico impatto dell’afflusso dei pellegrini o turisti né, ancora, appare irragionevole la valutazione unitaria dell’evento che è alla base dei provvedimenti impugnati; sotto quest’ultimo specifico profilo sono anzi chiarite in atti le esigenze di tutela degli interessi pubblici affermati che non consentono, allo stato, la delocalizzazione “intermittente” ( i.e. solo in occasione di specifiche celebrazioni dell’anno giubilare e/o solo per alcune postazioni) o “alternativa” auspicata dalla ricorrente;
- non sembra ravvisabile la prospettata disparità di trattamento rispetto alla categoria dei cd. urtisti trattandosi, per un verso, di fattispecie tra loro non comparabili anche per la diversità dei luoghi in cui ricadono le postazioni e per la differente natura dell’attività esercitata (in ragione della sua storicità), ed essendo, per altro verso, espressamente prescritto anche a tale categoria il rispetto di eventuali provvedimenti restrittivi adottati per sussistenti esigenze di sicurezza pubblica;
Considerato, inoltre, che non si ravvisano apprezzabili profili di periculum , in quanto:
- il pregiudizio prospettato dall’ appellante, declinato in termini meramente economici ed essenzialmente correlato all’asserita minore appetibilità commerciale delle postazioni temporaneamente assegnate è recessivo rispetto ai prevalenti interessi pubblici (viabilità e mobilità nel periodo giubilare, sicurezza e ordine pubblico) alla cui tutela sono preordinati gli atti impugnati;
- si tratta comunque di un pregiudizio sprovvisto dei caratteri di gravità e irreparabilità, considerata, oltre alla sua risarcibilità, la temporaneità delle delocalizzazioni, la vicinanza e/o contiguità delle aree di destinazione individuate rispetto alle precedenti posizioni, nonché la pendenza del procedimento partecipativo appositamente avviato per la definitiva ricollocazione delle postazioni, nel cui ambito dovranno essere tempestivamente valutate – il più celermente possibile in rapporto alle specifiche esigenze istruttorie - l’adeguatezza delle postazioni assegnate ai titolari delle concessioni e le istanze di questi ultimi riguardo all’individuazione di un più idoneo posteggio alternativo;
Ritenuto, infine, in ragione della particolarità, della complessità e della novità delle questioni trattate, di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 788/2025).
Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO