Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 20/03/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7206/2024 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Pugliese, Parte_1
domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opponente- contro in persona del Controparte_1
legale Curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Livio Costantino, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito, pari a €61.657,00, oltre accessori e spese, vantato dalla Curatela opposta nei confronti dell'opponente (“in proprio e/o Parte_1 quale titolare dell'omonima ditta individuale”) sulla scorta dell'atto di transazione sottoscritto tra le odierne parti il 27/09/2023, in atti, nonchè in forza del riconoscimento di debito ivi operato (punti 1, 2 e 8 della scrittura).
I.2.- Richiesta e ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (d.i. n.
961/2024 del 13-14/04/2024, provvisoriamente esecutivo), la parte ingiunta ha spiegato
1
opposizione ex art. 645 c.p.c., muovendo contestazioni al credito, in correlazione alla risoluzione per inadempimento della transazione, non novativa, dedotta da parte avversa, e alla genesi della transazione medesima, perciò chiedendo la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese (atto di citazione notificato via pec il 25/06/2024).
I.3.- La società opposta, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'“inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di notifica ex art. 641
c.p.c.”; in ogni caso, nel merito, ha contestato l'avversa ricostruzione, insistendo per la fondatezza del proprio credito, non intaccato dalla risoluzione della transazione per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., stante l'espresso riconoscimento del debito operato in quella sede dalla parte opponente.
Ha perciò invocato il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e istanza ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata il 09/01/2025).
I.4.- All'esito dei controlli preliminari, questo giudice nel decreto ex art. 171 bis
c.p.c. del 27/01/2025 ha così disposto:
<ritenuto, sulla base di preliminare verifica prima facie, che l'eccezione di
“INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE PER VIOLAZIONE DEL TERMINE DI
NOTIFICA EX ART. 641 C.P.C.” sollevata dalla Curatela opposta (e passibile di rilievo d'ufficio) appaia meritevole di accoglimento sulla base delle tempistiche documentate (“La SI.ra ha notificato tardivamente l'atto di Parte_1
opposizione, tramite il suo difensore, con pec del 25 giugno 2024 (doc. all.), ovvero oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, previsto ex art.
641 c.p.c. Infatti, la Curatela deducente ha notificato il decreto de quo il 15 maggio
2024, come risulta dalla relata, di pari data, eseguita dall'Ufficiale Giudiziario,
Dott.ssa (doc. all.). In conseguenza, l'atto di opposizione notificato Persona_1
il 25 giugno 2024 si appalesa irrimediabilmente tardivo e improcedibile, essendo stato notificato il giorno successivo al quarantesimo giorno, scaduto il 24 giugno 2024, ultimo utile per la tempestiva notifica dell'atto”); di talchè, allo stato, le parti sono dispensate dal deposito delle memorie di legge per evidenti esigenze di economia processuale, poiché all'udienza le parti preciseranno le proprie conclusioni anche ai sensi dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c.: applicato l'art. 171 bis, co. 3, c.p.c.;
P.Q.M.
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CONFERMA al 20/03/2025 l'udienza di prima comparizione fissata in atto di citazione, che sarà tenuta per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale sulla questione di cui in parte motiva, assegnando termine per brevi note difensive entro il 24/02/2025.
Con riserva di ogni provvedimento>>.
Dunque, all'esito della costituzione del contraddittorio la causa è stata rimessa immediatamente alla fase decisoria, stante l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività sollevata dall'opposta.
I.5.- La causa perviene pertanto all'udienza cartolare del 20/03/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate.
Nelle memorie finali autorizzate, la parte opponente ha aderito all'avversa eccezione
(“Con il presente atto l'odierna esponente nulla osserva in ordine all'eccezione preliminare sollevata da controparte, esprimendo tutto il proprio dispiacere e rammarico per l'incolpevole errore”), invocando la compensazione delle spese di lite;
richiesta, quest'ultima, contestata dalla controparte (“osta al suo accoglimento anche
l'atteggiamento dilatorio pervicacemente perseguito, dalla stessa opponente, con la sottoscrizione dell'atto transattivo del 27.9.2023,esclusivamente teso a vanificare le legittime ragioni creditorie della Curatela”).
II.- Per quanto esposto, è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardivamente notificata.
Come già rilevato del decreto del 27/01/2025, fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta (per ammissione della stessa opponente) in data 15/05/2024, l'atto di citazione in opposizione risulta notificato all'ingiungente via pec in data 25/06/2024
e, quindi, oltre il termine (40 giorni) stabilito dall'art. 641 c.p.c. (avente scadenza il
24/06/2024); trattasi di dati documentati e pacifici.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione e la definitiva esecutorietà del decreto opposto.
III.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile,
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prospettazione difensiva;
peraltro, l'opponente ha subito aderito all'avversa eccezione di inammissibilità.
IV.- Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato, al netto dell'insussistente fase istruttoria (parametri minimi).
A ogni modo, la pronta definizione in rito della lite, immediatamente decisa senza la concessione finanche dei termini introduttivi, e il comportamento collaborativo manifestato comunque dalla parte opponente a seguito dell'avversa eccezione di tardività dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese processuali, sia pure solo in misura di 1/2 (al cospetto di motivi di opposizione allo stato degli atti infondati, a fronte del disposto di cui all'art. 1988 c.c. e della connessa relevatio ab onere probandi).
V.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c..
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
25/06/2024, da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza disattesa, così Controparte_1
provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali del giudizio di opposizione, in misura di 1/2, parte che liquida in
€2.108,50 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cap come per legge;
COMPENSA per la restante parte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 21/03/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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