Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2331/2021 UDIENZA 16 APRILE 2025
E' presente l'avv. Paolo Laperuta, per delega dell'avv. De Giorgio, per l Controparte_1
il quale si riporta all'atto di citazione in appello, chiedendo l'integrale accoglimento
[...] delle conclusioni ivi rassegnate.
Chiede che la causa venga decisa. IL GU Decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc come da sentenza che segue, di cui dà immediata lettura.
Il GU
Maria Balletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Maria Balletti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 22331 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Caivano (NA) alla Via Puccini n. 5, nello studio dell'Avv. De Giorgio Mario, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello;
indirizzo di P.E.C.: Email_1
- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_2 C.F._1 alla via Cupa Vicinale dell'Arco n. 11, nello studio dell'Avv. Michele Loffredo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
indirizzo di P.E.C.: Email_2
- APPELLATO – NONCHE'
(c.f. ), in persona del Presidente p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
- APPELLATA contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1135/21 del Giudice di Pace di Barra, in persona del dott. Crasto, depositata in data 31.03.2021.
Conclusioni per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Napoli in accoglimento delle questioni ed eccezioni sopra indicate, ed in riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n. 1135/2021, emessa dal Giudice di Pace di Barra- dott. Crasto depositata in data 31/03/2021, così provvedere:
2) accogliere l'appello per tutti i motivi innanzi dedotti, ivi inclusa la censura complessiva ad ogni altro punto della sentenza appellata ed alla relativa motivazione, pur se non specificamente indicato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta dal sig.
perché inammissibile, improponibile e infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_2
3) Riformare l'impugnata sentenza dichiarando la legittimità della cartella esattoriale n.
07120110227782114000 per difetto di interesse ad agire, per la regolarità della notifica della cartella esattoriale e per la non intervenuta prescrizione dei debiti;
4) per l'effetto condannare il sig. al pagamento di quanto riportato nella Controparte_2 predetta cartella;
5) in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni e contestazioni sopra svolte, riformare la impugnata sentenza e condannare in ogni caso il sig. al pagamento in favore Controparte_2 dell'appellante delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre RSG, C.P.A. ed I.V.A. con attribuzione all'avv Mario De Giorgio procuratore anticipatario.”.
Conclusioni per l'appellato:
“Voglia l'adita Giustizia: 1) in via principale, rigettare l'appello (respingendo i motivi dedotti dall'appellante);
2) in via gradata, annullare comunque la cartella esattoriale contestata (accogliendo le altre eccezioni sollevate dall'attuale appellato nel giudizio di primo grado);
3) condannare l'appellante, comunque ed in ogni caso, al pagamento delle spese del presente grado (con il beneficio della distrazione in favore del sottoscritto procuratore dell'appellato, in quanto antistatario).”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al Giudice di pace di Barra, Controparte_2 citava l' e l'ente impositore, e spiegava Controparte_1 Controparte_3 opposizione in relazione al credito consacrato nel ruolo esattoriale n. 2011/13444 e nella conseguente cartella n. 071 2011 0227782114 000 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2007 dell'importo complessivo di euro 286,23; al riguardo, deduceva di aver avuto conoscenza della pretesa impositiva unicamente a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte dell'agente della riscossione;
nel merito, ne invocava l'estinzione per decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla data di notifica della cartella;
concludeva quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo impugnato, per l'accoglimento della domanda e la declaratoria di annullamento della cartella con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 8262/2020 si costituiva l' Controparte_4 (d'ora in poi anche ), la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per
[...] CP_5 carenza di interesse in quanto formulata nelle forme di un'opposizione avverso mero estratto di ruolo, nonché l'infondatezza delle pretese di decadenza e prescrizione del credito. Nella contumacia della il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza in Controparte_3 oggetto, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava estinto per prescrizione il credito di cui alla impugnata cartella, condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite. A tale conclusione il primo giudice perveniva ritenendosi munito di giurisdizione (atteso che - si legge in sentenza - spetterebbe al giudice ordinario la cognizione della domanda tesa all'accertamento della prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento) e ritenendo maturata la prescrizione (triennale) del credito.
Con atto di appello, ritualmente notificato, impugnava la sentenza sopra indicata, CP_5 individuando le parti di motivazione, a suo dire, erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Lamentava, innanzitutto, l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (nonostante la natura tributaria del credito); eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'impugnativa autonoma dell'estratto di ruolo per carenza di interesse, avendo l'Esattore già in primo grado depositato documentazione a comprova dell'avvenuta notificazione della cartella impugnata;
sul punto, richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussisterebbe l'interesse ad agire ex art 100 cpc con un'opposizione di tal fatta a fronte della prova fornita in ordine alla notificazione della cartella e dell'assenza di atti esecutivi posti in essere dall' . Controparte_6 Si costituiva nel presente giudizio il sig. , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Restava contumace, pur essendo stato regolarmente evocata in giudizio, Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della in Controparte_3 persona del Presidente p.t., non costituitisi in giudizio nonostante la regolare vocatio in ius.
§ 2. Venendo alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo di gravame, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Occorre prendere le mosse da talune premesse fattuali in ordine all'origine della presente controversia rammentando che ha preso avvio dall'impugnativa di un mero estratto di ruolo recante una cartella il cui ruolo (n. 2011/13444) atteneva all'omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2007, con ente impositore la Controparte_3 L'attore richiedeva l'annullamento della cartella in ragione dell'intervenuta prescrizione successiva alla notifica.
Così tracciati i termini della fattispecie, ad avviso della scrivente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie (ora, Corte di Giustizia Tributaria), in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione. L'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nel caso di specie, sia di natura tributaria attenendo alla tassa automobilistica. E difatti, a far data dal 1° gennaio 1993, il Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23, co. 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e ss. mm., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Ebbene, in relazione al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 del DPR n. 602/1973, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022.
La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 cpc, avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio). Il Supremo
Consesso ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U., sent. n. 8465/2022 e n. 1394/2022; Cass. S.U., sent. n. 12642/2021): “nelle ipotesi, quale quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“. Nella parte motiva si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
Il principio così enunciato appare adeguato al caso di specie nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n.
19704/2015). In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assorbimento delle restanti questioni.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, in contumacia della CP_3
in persona del Presidente p.t., così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE l'appello, proposto da avverso la sentenza Controparte_4 del Giudice di Pace di Barra n. 1135 del 31.03.2021 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da , alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, innanzi Controparte_2 alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, il 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti