Articolo 56 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 55Articolo 57
Versione
24 novembre 1966
Art. 56. (Garanzia sussidiaria del Fondo interbancario)

I mutui ed i prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati, e cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , sino all'ammontare della complessiva perdita che istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966
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