Art. 56. (Garanzia sussidiaria del Fondo interbancario)
I mutui ed i prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati, e cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , sino all'ammontare della complessiva perdita che istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.
I mutui ed i prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati, e cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , sino all'ammontare della complessiva perdita che istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.