Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 224 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Senni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Senni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/10/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siurgus ON, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa familiare ubicata in Siurgus ON (SU) nella via Temo n. 2, di proprietà esclusiva della signora resterà nella Parte_1 disponibilità e verrà assegnata alla medesima, la quale continuerà ad abitarci unitamente alle minori figlie e che manterranno come residenza Per_1 Per_2 anagrafica quella della madre.
3) Le figlie minori verranno affidate ad entrambi i genitori col criterio dell'affidamento condiviso.
Dovranno, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuna di esse rapporti equilibrati e continuativi.
A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sulle figlie ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per le stesse, concordando le scelte educative e scolastiche,
l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente.
4) I coniugi, nel pieno rispetto delle volontà delle figlie, al fine di garantirne l'effettiva serenità, concordano le seguenti modalità di visita:
- il padre terrà le figlie due volte alla settimana (il martedì e il mercoledì), dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, quando le accompagnerà a scuola, salvo diversi accordi con la moglie;
Pag. 2 di 4 - nel fine settimana alternato con la madre, il padre terrà con sé le figlie dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola, fino alle ore 21:00 (nel periodo invernale), ore 23:00 (nel periodo estivo) della domenica, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, previa consumazione dei pasti presso di lui.
Il tutto, salvo diverso accordo tra le parti.
5) Salvo diversi ed ulteriori accordi tra i coniugi, le figlie trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
In particolare, trascorreranno, ad anni alterni: la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre, il
Capodanno con la madre e l'Epifania con il padre.
Alternativamente di anno in anno, le figlie staranno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
6) Durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie di ciascun coniuge, le minori staranno presso ciascun genitore per dieci giorni consecutivi da concordarsi previo congruo preavviso di almeno quindici giorni.
Il tutto salvo diversi accordi fra i coniugi.
7) Il Sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di CP_1 mantenimento per le due figlie minori e sino a quando le stesse non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, un assegno mensile di complessivi euro
400,00 (euro duecento/00 ciascuna) rimettendo la predetta somma entro il 15
(quindici) di ciascun mese, mediante bonifico direttamente sul conto corrente della moglie o, in alternativa, brevi manu, previo rilascio della relativa ricevuta.
L'assegno di mantenimento verrà annualmente aggiornato secondo gli indici
ISTAT sul costo della vita, a decorrere dal mese di dicembre 2025.
8) L'assegno unico per i figli (pari attualmente ad € 400,00) verrà percepito interamente dalla moglie nella misura del 100%.
Pertanto, il signor concede alla moglie il diritto di percepire la sua quota CP_1 del 50% di assegno unico pari ad € 200,00.
In ipotesi di riduzione dell'entità dell'assegno unico, il signor si impegna a CP_1 corrispondere alla moglie la differenza necessaria a garantire (comunque) alla moglie una somma complessiva pari a complessivi € 600,00 mensili.
L'eventuale differenza dell'entità dell'assegno unico verrà corrisposta dal signor a di contributo di mantenimento per i figli ad integrazione del CP_1 Pt_2 mantenimento concordato dai coniugi con il presente accordo nella misura di €
400,00 mensili.
9) Le spese straordinarie relative alle due figlie minori dovranno essere concordate e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% del totale che dovranno
Pag. 3 di 4 essere rimborsate nella predetta misura del 50% al coniuge che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero, entro quindici giorni dalla presentazione delle relative ricevute.
Si specifica che si considerano tali il corredino scolastico di inizio anno, la retta dell'asilo, le gite scolastiche non giornaliere, le spese mediche specialistiche (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive (a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento), il vestiario stagionale (limitatamente a scarpe e giubbotti).
In ogni caso le parti dichiarano che, per quanto concerne la individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si rifaranno alle linee guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data
29.11.2017, di cui hanno espressamente preso visione.
10) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere le due figlie minori sul proprio passaporto o altro documento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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