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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 82/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Francesca BIANCHINI Parte_1
appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Maria LUPOLI CP_1
appellato
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso domandava: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia Parte_1
l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù
pag. 1 di 4 dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla”. Il resistente si costituiva contestando le richieste della CP_2 opponente (fornendo, peraltro, prova dell'avvenuta notificazione degli AVA opposti e delle successive intimazioni di pagamento) e concludeva per il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Ravenna non ha accolto l'opposizione ritenendo provate in atti dal resistente Istituto le notifiche alla debitrice opponente, e da rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale dei titoli esattoriali (ex art. 615 c.p.c.) stante il divieto di sgravio da parte di comunicato alla richiedente prima del decorso del suddetto CP_3 termine;
ha quindi condannato l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio. 2. Ha proposto appello la sulla scorta di n. 3 motivi: Pt_1
• “SUL RILIEVO D'UFFICIO EX ART. 2969 C.C.”: premessa la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'appellante, già ricorrente in primo grado, consistente giurisprudenza avrebbe ritenuto esercitabili dal Giudicante poteri ufficiosi tanto in presenza di inesistenza del titolo esecutivo, quanto in ipotesi di omessa notifica dell'atto presupposto, in presenza di difformità di un atto giuridico rispetto allo schema legale e, infine, di possibile prescrizione;
• “SUI VIZI DELLE NOTIFICAZIONI EX ARTT. 137 C.P.C. E SS.”: il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove non ha rilevato l'inesistenza della notificazione dei titoli esattoriali e/o di ogni atto presupposto e/o interruttivo, come peraltro evidenziato da numerose pronunce – sui doveri incombenti in capo al giudicante - della Suprema Corte ivi richiamate, pur gravando su di esso il dovere di verificare la regolarità dell'intero procedimento notificatorio;
• “SULLA PRESCRIZIONE EX ART. 2948 C.C.”: vi sarebbe, nel caso di specie, l'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate dall'ente impositore, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Ha poi censurato la regolamentazione delle spese di lite portata nella sentenza di prime cure (“non potendo gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili” – pag. 7 appello), concludendo per l'accoglimento della domanda e annullamento di tutti gli impugnati provvedimenti, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' il quale, CP_1 ripercorrendo le linee difensive già tracciate in primo grado, ha concluso per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile (la mancata tempestiva impugnazione dei titoli esecutivi depriverebbe l'appellante della possibilità di discutere dell'obbligazione contributiva da essi recata) e/o infondato, con condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. L'appello è inammissibile prima ancora che infondato, noto che “stante la natura dell'appello, non di novum iudicium bensì una revisio primae instantiae, a pena di inammissibilità è richiesto all'impugnante di confrontarsi con le
pag. 2 di 4 argomentazioni logico giuridiche che il giudice ha posto alla base della propria decisione compiendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, n.25848). Si specifica nella motivazione che “In ogni caso l'appello deve individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"(così si esprime Cass. sez. L, 23 marzo 2018 n. 7332, cit. – enfasi aggiunta)” La ricorrente si è limitata invece a trascrivere le parti di sentenza impugnate per poi articolare una mera rassegna di massime di giurisprudenza, senza alcun aggancio alla situazione di fatto oggetto di causa – e dunque senza alcuna attinenza alle ragioni di decisione, tanto sintetica quanto chiara: “Circa gli stessi [avvisi di addebito oggetto di impugnazione, riportati dalla sentenza nella parte che precede – n.d.r.] sussiste in atti prova delle notifiche al debitore. Non a caso, successivamente alla costituzione di con il deposito della documentazione in questione, nessuna CP_1 censura è sul punto provenuta da parte ricorrente. Ne consegue che nessuna questione che era sollevabile al momento della notifica degli AVA può essere qui riproposta, residuando esclusivamente la prescrizione quinquennale sopravvenuta. Tale prescrizione, tuttavia, non è intervenuta certamente, posto che la ricorrente riceveva l'intimazione di pagamento n .09320199004647657000 che le veniva notificata il 14.1.2020. Il successivo rigetto (in data 13.2.2024) da parte di CP_3 della richiesta di sgravio inoltrata dalla ricorrente alcuni giorni prima, rende evidente come non è passato alcun quinquennio senza che il creditore o l'agente della riscossione si facesse vivo per rivendicare il credito previdenziale”. Anche quanto alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante si è limitata a citare giurisprudenza – peraltro inconferente, nel momento in cui va qui confermata la debenza delle somme pretese. 6. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della ripetitività delle difese tutte, da un lato, e dell'effettivo valore di causa (circa 70mila€. e non €.1000,00, come dichiarato a pag. 7 del gravame1) dall'altro – seguono la soccombenza. 1
pag. 3 di 4 7. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 64/2025 del Tribunale Parte_1 di Ravenna pubblicata il giorno 13/02/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello e
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.5.400,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 30/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 82/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Francesca BIANCHINI Parte_1
appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Maria LUPOLI CP_1
appellato
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso domandava: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia Parte_1
l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù
pag. 1 di 4 dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla”. Il resistente si costituiva contestando le richieste della CP_2 opponente (fornendo, peraltro, prova dell'avvenuta notificazione degli AVA opposti e delle successive intimazioni di pagamento) e concludeva per il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Ravenna non ha accolto l'opposizione ritenendo provate in atti dal resistente Istituto le notifiche alla debitrice opponente, e da rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale dei titoli esattoriali (ex art. 615 c.p.c.) stante il divieto di sgravio da parte di comunicato alla richiedente prima del decorso del suddetto CP_3 termine;
ha quindi condannato l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio. 2. Ha proposto appello la sulla scorta di n. 3 motivi: Pt_1
• “SUL RILIEVO D'UFFICIO EX ART. 2969 C.C.”: premessa la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'appellante, già ricorrente in primo grado, consistente giurisprudenza avrebbe ritenuto esercitabili dal Giudicante poteri ufficiosi tanto in presenza di inesistenza del titolo esecutivo, quanto in ipotesi di omessa notifica dell'atto presupposto, in presenza di difformità di un atto giuridico rispetto allo schema legale e, infine, di possibile prescrizione;
• “SUI VIZI DELLE NOTIFICAZIONI EX ARTT. 137 C.P.C. E SS.”: il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove non ha rilevato l'inesistenza della notificazione dei titoli esattoriali e/o di ogni atto presupposto e/o interruttivo, come peraltro evidenziato da numerose pronunce – sui doveri incombenti in capo al giudicante - della Suprema Corte ivi richiamate, pur gravando su di esso il dovere di verificare la regolarità dell'intero procedimento notificatorio;
• “SULLA PRESCRIZIONE EX ART. 2948 C.C.”: vi sarebbe, nel caso di specie, l'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate dall'ente impositore, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Ha poi censurato la regolamentazione delle spese di lite portata nella sentenza di prime cure (“non potendo gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili” – pag. 7 appello), concludendo per l'accoglimento della domanda e annullamento di tutti gli impugnati provvedimenti, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' il quale, CP_1 ripercorrendo le linee difensive già tracciate in primo grado, ha concluso per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile (la mancata tempestiva impugnazione dei titoli esecutivi depriverebbe l'appellante della possibilità di discutere dell'obbligazione contributiva da essi recata) e/o infondato, con condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. L'appello è inammissibile prima ancora che infondato, noto che “stante la natura dell'appello, non di novum iudicium bensì una revisio primae instantiae, a pena di inammissibilità è richiesto all'impugnante di confrontarsi con le
pag. 2 di 4 argomentazioni logico giuridiche che il giudice ha posto alla base della propria decisione compiendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, n.25848). Si specifica nella motivazione che “In ogni caso l'appello deve individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"(così si esprime Cass. sez. L, 23 marzo 2018 n. 7332, cit. – enfasi aggiunta)” La ricorrente si è limitata invece a trascrivere le parti di sentenza impugnate per poi articolare una mera rassegna di massime di giurisprudenza, senza alcun aggancio alla situazione di fatto oggetto di causa – e dunque senza alcuna attinenza alle ragioni di decisione, tanto sintetica quanto chiara: “Circa gli stessi [avvisi di addebito oggetto di impugnazione, riportati dalla sentenza nella parte che precede – n.d.r.] sussiste in atti prova delle notifiche al debitore. Non a caso, successivamente alla costituzione di con il deposito della documentazione in questione, nessuna CP_1 censura è sul punto provenuta da parte ricorrente. Ne consegue che nessuna questione che era sollevabile al momento della notifica degli AVA può essere qui riproposta, residuando esclusivamente la prescrizione quinquennale sopravvenuta. Tale prescrizione, tuttavia, non è intervenuta certamente, posto che la ricorrente riceveva l'intimazione di pagamento n .09320199004647657000 che le veniva notificata il 14.1.2020. Il successivo rigetto (in data 13.2.2024) da parte di CP_3 della richiesta di sgravio inoltrata dalla ricorrente alcuni giorni prima, rende evidente come non è passato alcun quinquennio senza che il creditore o l'agente della riscossione si facesse vivo per rivendicare il credito previdenziale”. Anche quanto alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante si è limitata a citare giurisprudenza – peraltro inconferente, nel momento in cui va qui confermata la debenza delle somme pretese. 6. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della ripetitività delle difese tutte, da un lato, e dell'effettivo valore di causa (circa 70mila€. e non €.1000,00, come dichiarato a pag. 7 del gravame1) dall'altro – seguono la soccombenza. 1
pag. 3 di 4 7. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 64/2025 del Tribunale Parte_1 di Ravenna pubblicata il giorno 13/02/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello e
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.5.400,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 30/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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