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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1253/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BENATTI FABIO elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI,45 41100 MODENA presso il difensore avv. BENATTI FABIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAVIOLI RITA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GAVIOLI RITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore , con ricorso ex art. 281-undecies c.p.p. proposto nei confronti Parte_1 di , ha domandato l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto ex art. Controparte_1
1454 c.c. dei contratti di appalto – aventi ad oggetto opere di ristrutturazione di due bagni dell'abitazione dell'attore – conclusi in data 13.09.2022 con la predetta società, nonché la restituzione della somma di € 10.000,00 dal medesimo corrisposta alla società a titolo di
1 di 6 acconto (a fronte di un corrispettivo complessivo di € 40.000,00), oltre interessi e spese di lite.
Nel rappresentare di aver stipulato con la , relativamente a tali contratti di Controparte_1 appalto, un accordo di “sconto in fattura”, l'attore ha altresì domandato la condanna di
[...]
a provvedere all'annullamento presso l'Agenzia delle Entrate della relativa pratica CP_1 fiscale.
A fondamento della propria domanda l'attore ha rappresentato:
- che in data 13.09.2022 stipulava con i contratti di appalto n. 202788 e 202789, Controparte_1 con cui la stessa società si obbligava ad eseguire opere di ristrutturazione relative ai 2 bagni della sua abitazione, sita in Modena Via dell'Aratro n.12 (doc. n. 1 e 2 allegati al ricorso);
- che, trattandosi di interventi rientranti nel c.d. bonus barriere architettoniche 75%, veniva stabilito un corrispettivo complessivo di Euro 40.000,00 con pagamento da parte del signor della somma di Euro 10.000,00 a e con sconto in fattura Parte_1 Controparte_1 ex art. 119 ter D.L n.34/2020, in favore della medesima impresa, con riferimento all'importo residuo di Euro 30.000,00;
- che con bonifico del 16.09.2022 provvedeva ad eseguire il pagamento a favore di CP_1 della somma di Euro 10.000,00 (doc. n. 5 e 6 allegati al ricorso); si procedeva altresì al
[...] relativo sconto in fattura per l'importo residuo di Euro 30.000,00 pari al 75%, regolarmente accettato da in data 11.10.2022, come risulta nel cassetto fiscale del signor CP_1 Pt_1
(doc. n.7 allegati al ricorso);
- che essendo trascorso oltre un anno dalla stipula dei contratti e comunque decorso abbondantemente il termine, previsto dalle condizioni generali di contratto per l'esecuzione delle opere, di 180 giorni lavorativi dall'esecuzione del bonifico di Euro 10.000,00 (termine la cui scadenza cadeva in data 07.06.2023), senza che fossero stati iniziati i lavori in questione,
l'esponente provvedeva a numerosi solleciti sia telefonicamente che a mezzo pec (doc. n.8 allegato al ricorso);
- che essendo risultati vani e senza riscontro tali solleciti, in data 26.09.2023, tramite il intimava formalmente ex. art. 1454 c.c. a Controparte_2 Pt_1 Controparte_1 di adempiere le proprie obbligazioni contrattuali, provvedendo all'esecuzione dei predetti lavori di ristrutturazione, entro e non oltre quindici giorni, con espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine i due suddetti contratti n. 202788 e 202789 dovevano intendersi definitivamente risolti di diritto (doc. n.9 allegato al ricorso);
- che essendo decorso inutilmente il suddetto termine di giorni quindici, senza adempimento CP_ da parte di , ed essendo, comunque, venuto meno l'interesse dell'esponente CP_1
2 di 6 all'adempimento, stante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla firma dei contratti in questione, i suddetti contratti n. 202788 e 202789 del 13.09.2022 dovevano intendersi CP_ definitivamente risolti di diritto ex art. 1454 c.c., con obbligo da parte di di CP_1 restituire la somma di Euro 10.000,00, oltre interessi dalla messa in mora.
Si è costituita la convenuta , la quale, nel chiedere il rigetto della domanda attorea Controparte_1 con vittoria di spese, ha rappresentato:
- che il ritardo nell'esecuzione dei lavori non sarebbe ad essa imputabile, in quanto dovuto alla
“nota impasse che ha caratterizzato nell'ultimo periodo il beneficio fiscale del cd. sconto in fattura previsto dal “Decreto Rilancio”, nonché alla “concreta difficoltà nel reperimento delle materie prime e della manodopera, insufficiente a soddisfare l'effettiva richiesta di mercato”; ragioni delle quali il cliente veniva informato;
- che con comunicazione del 20/10/2023 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione)
[...]
riscontrava le comunicazioni dell'11/09/2023 e del 26/09/2023 direttamente al sig. CP_1
rappresentando le ragioni del ritardo e che i lavori erano stati calendarizzati nell'arco Pt_1 delle settimane del 04/12/2023 o del 12/12/2023, date in relazione alle quali chiedeva conferma al committente, manifestando la disponibilità a concordare un diverso periodo nel caso di impedimento del Pt_1
Controparte_
- che essendo detta missiva rimasta priva di riscontro, in data 06/11/2023 inviava comunicazione a per ricalendarizzare nuovamente i lavori, indicando quali Controparte_2 nuove possibili date le settimane del 08/01/2023 o del 15/01/2023;
CP_
- che in data 07/11/2023 inviava comunicazione a con cui, Controparte_2 CP_1 affermando pretestuosamente che i lavori non erano stati eseguiti nel termine di cui alla diffida del 26/09/2023, dichiarava la risoluzione di diritto dei due contratti richiedendo la restituzione della somma corrisposta di euro 10.000,00 oltre interessi;
- che in data 04/12/2023 tale comunicazione veniva riscontrata da contestandone il CP_1 contenuto e ribadendo l'intenzione di eseguire i lavori, mentre in data 19/12/2023 il Pt_1 tramite il proprio legale, ribadiva in una nuova missiva l'asserita avvenuta risoluzione dei contratti e la richiesta di restituzione della somma di euro 10.000.
- che non sussisterebbero i presupposti di legge per la risoluzione del contratto, in primo luogo, in quanto il non avrebbe giustificato in alcun modo le ragioni del venir meno Pt_1 dell'intuitus personae, necessario al fine di legittimare la declaratoria di risoluzione del contratto, se non unicamente facendo riferimento al ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- che, inoltre, il termine previsto dal contratto per l'esecuzione dei lavori (punto 1.3 del
3 di 6 contratto) non potrebbe, alla luce della giurisprudenza in materia, considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.; il che risulterebbe confermato dal fatto che lo stesso ricorrente, mediante diffida ad adempiere, chiedeva l'adempimento dopo la scadenza del termine predetto.
Tanto premesso, la domanda attorea risulta fondata.
Dalla documentazione in atti, nonché dai fatti allegati dalle parti e non oggetto di contestazione risulta che:
- i contratti di appalto intercorsi tra l'attore e la convenuta prevedevano al punto 1.3 quanto segue: “il termine per l'esecuzione dell'opera da parte di è stabilito in 180 Controparte_1
(centottanta) giorni lavorativi (esclusi quindi sabato, domenica e festività nazionali) decorrenti dalla data di avvenuto integrale pagamento da parte del Committente del corrispettivo pattuito per la stessa”;
- il termine spirava inutilmente in data 07.06.2023, senza che i lavori fossero stati neppure iniziati, né invero calendarizzati dalla ditta incaricata;
- in data 26.09.2023, trascorsi dunque oltre tre mesi dalla suddetta scadenza, il tramite Pt_1
trasmetteva alla atto di diffida ad adempiere, concedendo il Controparte_2 CP_1 termine di giorni 15 per l'adempimento del contratto;
- anche tale termine spirava senza alcuna comunicazione da parte della , che CP_1 riscontrava la missiva solo in data 20/10/2023.
Ciò posto, va anzitutto rilevato come non abbia provato, ma invero neppure allegato, CP_1 circostanze idonee ad escludere l'imputabilità ad essa dell'inadempimento dedotto da parte attrice. Non sono in tal senso sufficienti le generiche allegazioni della convenuta circa i ritardi nella propria attività asseritamente innescati dalle problematiche che hanno interessato in quel frangente temporale la gestione dei bonus fiscali, né quelle relative alle mere difficoltà nel reperimento dei materiali, non venendo in rilievo, in entrambi i casi, situazioni integranti il presupposto del caso fortuito o della forza maggiore, con conseguente esclusione degli estremi della impossibilità sopravvenuta.
Deve dunque ritenersi perfezionata la risoluzione di diritto del contratto secondo il meccanismo di cui all'art. 1454 c.c., essendo inutilmente spirato il termine assegnato dal alla Pt_1 [...] CP_
nella missiva del 26.09.2023 e potendo senz'altro qualificarsi come di non scarsa importanza l'inadempimento posto in essere dalla convenuta, tenuto conto dell'ampio termine
(180 giorni lavorativi dal pagamento del corrispettivo) contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori, rimasto totalmente inosservato, posto che – come detto – alla scadenza del 07.06.2023 i lavori non risultavano ancora neppure calendarizzati.
4 di 6 Non assume rilevanza in senso contrario la circostanza che il abbia atteso tre mesi Pt_1 dalla scadenza del termine prima di formalizzare l'atto di diffida ad adempiere, tenuto conto dei solleciti medio tempore esperiti dal medesimo (doc. n. 8 allegato al ricorso) e che, in ogni caso, un contegno di tolleranza eventualmente assunto dal committente nell'immediatezza della scadenza non risulterebbe di per sé idoneo a giustificare il protrarsi del ritardo per oltre 3 mesi rispetto al termine fissato per la fine dei lavori.
Né, infine, coglie nel segno l'assunto di parte convenuta circa l'asserita non essenzialità del termine predetto, atteso che la risoluzione di diritto invocata dall'attore non è quella di cui all'art. 1457 c.c., bensì quella di cui all'art. 1454 c.c., fondata sul diverso meccanismo della diffida ad adempiere, che prescinde dalla natura “essenziale” del termine fissato per l'adempimento, postulando unicamente la gravità dell'inadempimento.
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta, con conseguente accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti di appalto de quo e condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo di euro 10.000,00 pagato dal alla , oltre Pt_1 CP_1 interessi legali da computarsi dal 13/10/2023 (giorno successivo a quello di intervenuta risoluzione del contratto) sino al soddisfo.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda con la quale l'attore ha chiesto la condanna di
[...]
a provvedere all'annullamento presso l'Agenzia delle Entrate della pratica fiscale di CP_1
“sconto in fattura” incardinata relativamente a detti contratti, trattandosi di profilo attinente ai rapporti giuridici tributari intercorrenti tra le parti oggetto del presente contenzioso e l'Amministrazione finanziaria, ferme restando le conseguenze derivanti ex lege, sul piano tributario, dalla risoluzione dei rapporti privatistici sottostanti lo “sconto in fattura”.
In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla CP_1 refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dall'attore, che si liquidano – avendo riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento ed esclusa, in quanto assente nel presente procedimento, la fase istruttoria – in complessivi euro 3.397,00, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_1 nei confronti di disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed Controparte_1 eccezioni:
1. Accoglie la domanda;
2. Accerta l'intervenuta risoluzione dei contratti di appalto n. 202788 e 202789 stipulati da e in data 13.09.2022 e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_1 CP_1 alla restituzione, in favore di , della somma di euro 10.000,00, oltre
[...] Parte_1
5 di 6 interessi legali dal 13/10/2023 al soddisfo;
3. Condanna alla refusione delle spese legali in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 3.397,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
[...]
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 20 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1253/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BENATTI FABIO elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI,45 41100 MODENA presso il difensore avv. BENATTI FABIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAVIOLI RITA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GAVIOLI RITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore , con ricorso ex art. 281-undecies c.p.p. proposto nei confronti Parte_1 di , ha domandato l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto ex art. Controparte_1
1454 c.c. dei contratti di appalto – aventi ad oggetto opere di ristrutturazione di due bagni dell'abitazione dell'attore – conclusi in data 13.09.2022 con la predetta società, nonché la restituzione della somma di € 10.000,00 dal medesimo corrisposta alla società a titolo di
1 di 6 acconto (a fronte di un corrispettivo complessivo di € 40.000,00), oltre interessi e spese di lite.
Nel rappresentare di aver stipulato con la , relativamente a tali contratti di Controparte_1 appalto, un accordo di “sconto in fattura”, l'attore ha altresì domandato la condanna di
[...]
a provvedere all'annullamento presso l'Agenzia delle Entrate della relativa pratica CP_1 fiscale.
A fondamento della propria domanda l'attore ha rappresentato:
- che in data 13.09.2022 stipulava con i contratti di appalto n. 202788 e 202789, Controparte_1 con cui la stessa società si obbligava ad eseguire opere di ristrutturazione relative ai 2 bagni della sua abitazione, sita in Modena Via dell'Aratro n.12 (doc. n. 1 e 2 allegati al ricorso);
- che, trattandosi di interventi rientranti nel c.d. bonus barriere architettoniche 75%, veniva stabilito un corrispettivo complessivo di Euro 40.000,00 con pagamento da parte del signor della somma di Euro 10.000,00 a e con sconto in fattura Parte_1 Controparte_1 ex art. 119 ter D.L n.34/2020, in favore della medesima impresa, con riferimento all'importo residuo di Euro 30.000,00;
- che con bonifico del 16.09.2022 provvedeva ad eseguire il pagamento a favore di CP_1 della somma di Euro 10.000,00 (doc. n. 5 e 6 allegati al ricorso); si procedeva altresì al
[...] relativo sconto in fattura per l'importo residuo di Euro 30.000,00 pari al 75%, regolarmente accettato da in data 11.10.2022, come risulta nel cassetto fiscale del signor CP_1 Pt_1
(doc. n.7 allegati al ricorso);
- che essendo trascorso oltre un anno dalla stipula dei contratti e comunque decorso abbondantemente il termine, previsto dalle condizioni generali di contratto per l'esecuzione delle opere, di 180 giorni lavorativi dall'esecuzione del bonifico di Euro 10.000,00 (termine la cui scadenza cadeva in data 07.06.2023), senza che fossero stati iniziati i lavori in questione,
l'esponente provvedeva a numerosi solleciti sia telefonicamente che a mezzo pec (doc. n.8 allegato al ricorso);
- che essendo risultati vani e senza riscontro tali solleciti, in data 26.09.2023, tramite il intimava formalmente ex. art. 1454 c.c. a Controparte_2 Pt_1 Controparte_1 di adempiere le proprie obbligazioni contrattuali, provvedendo all'esecuzione dei predetti lavori di ristrutturazione, entro e non oltre quindici giorni, con espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine i due suddetti contratti n. 202788 e 202789 dovevano intendersi definitivamente risolti di diritto (doc. n.9 allegato al ricorso);
- che essendo decorso inutilmente il suddetto termine di giorni quindici, senza adempimento CP_ da parte di , ed essendo, comunque, venuto meno l'interesse dell'esponente CP_1
2 di 6 all'adempimento, stante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla firma dei contratti in questione, i suddetti contratti n. 202788 e 202789 del 13.09.2022 dovevano intendersi CP_ definitivamente risolti di diritto ex art. 1454 c.c., con obbligo da parte di di CP_1 restituire la somma di Euro 10.000,00, oltre interessi dalla messa in mora.
Si è costituita la convenuta , la quale, nel chiedere il rigetto della domanda attorea Controparte_1 con vittoria di spese, ha rappresentato:
- che il ritardo nell'esecuzione dei lavori non sarebbe ad essa imputabile, in quanto dovuto alla
“nota impasse che ha caratterizzato nell'ultimo periodo il beneficio fiscale del cd. sconto in fattura previsto dal “Decreto Rilancio”, nonché alla “concreta difficoltà nel reperimento delle materie prime e della manodopera, insufficiente a soddisfare l'effettiva richiesta di mercato”; ragioni delle quali il cliente veniva informato;
- che con comunicazione del 20/10/2023 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione)
[...]
riscontrava le comunicazioni dell'11/09/2023 e del 26/09/2023 direttamente al sig. CP_1
rappresentando le ragioni del ritardo e che i lavori erano stati calendarizzati nell'arco Pt_1 delle settimane del 04/12/2023 o del 12/12/2023, date in relazione alle quali chiedeva conferma al committente, manifestando la disponibilità a concordare un diverso periodo nel caso di impedimento del Pt_1
Controparte_
- che essendo detta missiva rimasta priva di riscontro, in data 06/11/2023 inviava comunicazione a per ricalendarizzare nuovamente i lavori, indicando quali Controparte_2 nuove possibili date le settimane del 08/01/2023 o del 15/01/2023;
CP_
- che in data 07/11/2023 inviava comunicazione a con cui, Controparte_2 CP_1 affermando pretestuosamente che i lavori non erano stati eseguiti nel termine di cui alla diffida del 26/09/2023, dichiarava la risoluzione di diritto dei due contratti richiedendo la restituzione della somma corrisposta di euro 10.000,00 oltre interessi;
- che in data 04/12/2023 tale comunicazione veniva riscontrata da contestandone il CP_1 contenuto e ribadendo l'intenzione di eseguire i lavori, mentre in data 19/12/2023 il Pt_1 tramite il proprio legale, ribadiva in una nuova missiva l'asserita avvenuta risoluzione dei contratti e la richiesta di restituzione della somma di euro 10.000.
- che non sussisterebbero i presupposti di legge per la risoluzione del contratto, in primo luogo, in quanto il non avrebbe giustificato in alcun modo le ragioni del venir meno Pt_1 dell'intuitus personae, necessario al fine di legittimare la declaratoria di risoluzione del contratto, se non unicamente facendo riferimento al ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- che, inoltre, il termine previsto dal contratto per l'esecuzione dei lavori (punto 1.3 del
3 di 6 contratto) non potrebbe, alla luce della giurisprudenza in materia, considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.; il che risulterebbe confermato dal fatto che lo stesso ricorrente, mediante diffida ad adempiere, chiedeva l'adempimento dopo la scadenza del termine predetto.
Tanto premesso, la domanda attorea risulta fondata.
Dalla documentazione in atti, nonché dai fatti allegati dalle parti e non oggetto di contestazione risulta che:
- i contratti di appalto intercorsi tra l'attore e la convenuta prevedevano al punto 1.3 quanto segue: “il termine per l'esecuzione dell'opera da parte di è stabilito in 180 Controparte_1
(centottanta) giorni lavorativi (esclusi quindi sabato, domenica e festività nazionali) decorrenti dalla data di avvenuto integrale pagamento da parte del Committente del corrispettivo pattuito per la stessa”;
- il termine spirava inutilmente in data 07.06.2023, senza che i lavori fossero stati neppure iniziati, né invero calendarizzati dalla ditta incaricata;
- in data 26.09.2023, trascorsi dunque oltre tre mesi dalla suddetta scadenza, il tramite Pt_1
trasmetteva alla atto di diffida ad adempiere, concedendo il Controparte_2 CP_1 termine di giorni 15 per l'adempimento del contratto;
- anche tale termine spirava senza alcuna comunicazione da parte della , che CP_1 riscontrava la missiva solo in data 20/10/2023.
Ciò posto, va anzitutto rilevato come non abbia provato, ma invero neppure allegato, CP_1 circostanze idonee ad escludere l'imputabilità ad essa dell'inadempimento dedotto da parte attrice. Non sono in tal senso sufficienti le generiche allegazioni della convenuta circa i ritardi nella propria attività asseritamente innescati dalle problematiche che hanno interessato in quel frangente temporale la gestione dei bonus fiscali, né quelle relative alle mere difficoltà nel reperimento dei materiali, non venendo in rilievo, in entrambi i casi, situazioni integranti il presupposto del caso fortuito o della forza maggiore, con conseguente esclusione degli estremi della impossibilità sopravvenuta.
Deve dunque ritenersi perfezionata la risoluzione di diritto del contratto secondo il meccanismo di cui all'art. 1454 c.c., essendo inutilmente spirato il termine assegnato dal alla Pt_1 [...] CP_
nella missiva del 26.09.2023 e potendo senz'altro qualificarsi come di non scarsa importanza l'inadempimento posto in essere dalla convenuta, tenuto conto dell'ampio termine
(180 giorni lavorativi dal pagamento del corrispettivo) contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori, rimasto totalmente inosservato, posto che – come detto – alla scadenza del 07.06.2023 i lavori non risultavano ancora neppure calendarizzati.
4 di 6 Non assume rilevanza in senso contrario la circostanza che il abbia atteso tre mesi Pt_1 dalla scadenza del termine prima di formalizzare l'atto di diffida ad adempiere, tenuto conto dei solleciti medio tempore esperiti dal medesimo (doc. n. 8 allegato al ricorso) e che, in ogni caso, un contegno di tolleranza eventualmente assunto dal committente nell'immediatezza della scadenza non risulterebbe di per sé idoneo a giustificare il protrarsi del ritardo per oltre 3 mesi rispetto al termine fissato per la fine dei lavori.
Né, infine, coglie nel segno l'assunto di parte convenuta circa l'asserita non essenzialità del termine predetto, atteso che la risoluzione di diritto invocata dall'attore non è quella di cui all'art. 1457 c.c., bensì quella di cui all'art. 1454 c.c., fondata sul diverso meccanismo della diffida ad adempiere, che prescinde dalla natura “essenziale” del termine fissato per l'adempimento, postulando unicamente la gravità dell'inadempimento.
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta, con conseguente accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti di appalto de quo e condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo di euro 10.000,00 pagato dal alla , oltre Pt_1 CP_1 interessi legali da computarsi dal 13/10/2023 (giorno successivo a quello di intervenuta risoluzione del contratto) sino al soddisfo.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda con la quale l'attore ha chiesto la condanna di
[...]
a provvedere all'annullamento presso l'Agenzia delle Entrate della pratica fiscale di CP_1
“sconto in fattura” incardinata relativamente a detti contratti, trattandosi di profilo attinente ai rapporti giuridici tributari intercorrenti tra le parti oggetto del presente contenzioso e l'Amministrazione finanziaria, ferme restando le conseguenze derivanti ex lege, sul piano tributario, dalla risoluzione dei rapporti privatistici sottostanti lo “sconto in fattura”.
In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla CP_1 refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dall'attore, che si liquidano – avendo riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento ed esclusa, in quanto assente nel presente procedimento, la fase istruttoria – in complessivi euro 3.397,00, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_1 nei confronti di disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed Controparte_1 eccezioni:
1. Accoglie la domanda;
2. Accerta l'intervenuta risoluzione dei contratti di appalto n. 202788 e 202789 stipulati da e in data 13.09.2022 e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_1 CP_1 alla restituzione, in favore di , della somma di euro 10.000,00, oltre
[...] Parte_1
5 di 6 interessi legali dal 13/10/2023 al soddisfo;
3. Condanna alla refusione delle spese legali in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 3.397,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
[...]
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 20 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
6 di 6