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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1097 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1097 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GOLINELLI FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. GOLINELLI FRANCESCA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/06/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Rimini (RN) in Via Dei Partigiani n. 1, in comproprietà dei coniugi nella quota del 50% pro indiviso e priva di vincoli, rimane assegnata, con tutti gli arredi, alla Sig.ra , Controparte_1 la quale continuerà a viverci con i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti;
3) Entrambi i coniugi svolgono entrambi attività lavorativa e si dichiarano economicamente indipendenti e dispongono di nulla pretendere l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente al mantenimento;
4) Le spese del presente giudizio sono compensate interamente tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 15.06.1997 in Verucchio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 15 Parte II Serie A Anno 1997 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1097 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GOLINELLI FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. GOLINELLI FRANCESCA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 12/06/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Rimini (RN) in Via Dei Partigiani n. 1, in comproprietà dei coniugi nella quota del 50% pro indiviso e priva di vincoli, rimane assegnata, con tutti gli arredi, alla Sig.ra , Controparte_1 la quale continuerà a viverci con i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti;
3) Entrambi i coniugi svolgono entrambi attività lavorativa e si dichiarano economicamente indipendenti e dispongono di nulla pretendere l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente al mantenimento;
4) Le spese del presente giudizio sono compensate interamente tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 15.06.1997 in Verucchio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 15 Parte II Serie A Anno 1997 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3