Sentenza 15 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2004, n. 13119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13119 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.E.I.B. SOCIETÀ EDILIZIA IMMOBILIARE BRAGADIN S.R.L., in persona dell'amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTABELLA 23, presso l'avvocato GIUSEPPE LAVITOLA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE SCOTTO giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
REGIONE LAZIO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 554/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/03/2004 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LAVITOLA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato MATARAZZI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SEIB-Società Edilizia Immobiliare Bragadin r.l., con atto notificato in data 10.4.1996, dichiarava al Comune di Roma - Ufficio espropri e per conoscenza alla Regione Lazio la propria volontà di cedere, ai sensi dell'art. 5 bis comma 2 L. 359/1992, le aree contraddistinte in catasto al foglio n 291 particelle 6/p, 8, 636, 637, 638, impiegate per l'attuazione del piano di zona D/1 di "Casal Monastero", senza applicazione della riduzione del 40%, sull'indennità, provvisoria, così come determinata dalla Sottocommissione per la determinazione dell'indennità di espropriazione.
Con successivo atto del 5.7.1996 la società SEIB diffidava il Comune di Roma ad addivenire alla stipula dell'atto di cessione ed a provvedere al pagamento dell'indennità determinata dalla competente commissione.
Il Comune di Roma disattesa l'istanza della SEIB proponeva opposizione alla stima comunicando, in tale occasione, che era stato emesso decreto di esproprio delle aree, da parte della Regione Lazio. La SEIB r.l.
ritenuto che
il decreto di espropriazione era stato "inutiliter datum", conveniva avanti al Tribunale di Roma il comune omonimo, per sentirlo dichiarare obbligato ad addivenire alla stipula dall'atto di cessione ed al pagamento dell'indennità di espropriazione, senza la decurtazione del 40%.
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 19.11.1998 respingeva la domanda.
Proponeva appello la SEIB r.l. e la Corte d'appello di Roma con sentenza in data 19.2.2001 respingeva l'appello. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello propone ricorso fondato su unico motivo la SEIB r.l.
Resiste con controricorso il Comune di Roma.
Non svolge attività difensiva la Regione Lazio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di Cassazione la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. n 359/1992, dell'art. 12 L. n 865/1971, dell'art. 6 L. 247/1974. Rileva la ricorrente che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 5 bis L. 359/1992 possono essere raggiunti solo a seguito di una concorde manifestazione di volontà delle parti.
In particolare l'istituto della cessione volontaria si configurerebbe come un diritto soggettivo solo nell'ambito dell'operatività dell'art. 12 L. 865/1971, ossia nell'ambito temporale dei trenta giorni dall'offerta dell'indennità provvisoria di esproprio, decorso tale termine il diritto del proprietario espropriando perderebbe l'indicata connotazione di diritto soggettivo, per degradare a semplice possibilità di convenire la cessione con l'espropriante, con il consenso quindi anche di questo.
L'assunto della Corte di appello è erronea in quanto non sussistono motivi, ne' a livello di interpretazione letterale, ne' a livello di interpretazione logico sistematica, per differenziare l'ipotesi prevista dall'art. 12 L. 865/1971 dell'ipotesi prevista dall'art. 5 bis L. 359/1992, posto che nell'uno e nell'altro caso la cessione volontaria è un istituto generale previsto dal Legislatore per agevolare la rapida definizione dei procedimenti di ablazione. Ne consegue che il diritto del proprietario espropriando di addivenire alla cessione volontaria si deve necessariamente configurare come un diritto potestativo al cui esercizio l'ente espropriante non può sottrarsi.
Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
Invero l'azione è stata proposta dalla società ricorrente, al fine di far dichiarare, nel giudizio, il trasferimento dell'immobile, alle condizioni stabilite dalla legge per la cessione volontaria, nonostante nelle more fosse stato pronunziato decreto di esproprio, o in subordine la non applicabilità della decurtazione del 40% sull'indennità di espropriazione dovuta.
Come è noto il decreto di esproprio è un atto amministrativo assistito da presunzione di legittimità ed immediatamente esecutivo, sino all'eventuale annullamento da parte del giudice amministrativo, sicché, allo stato, a seguito della pronunzia di esproprio la proprietà dell'immobile è ormai passata all'Amministrazione, per cui non residua più spazio per una cessione volontaria dell'immobile del quale la SEIB r.l. non è più proprietaria.
La prima parte della domanda attrice va pertanto dichiarata inammissibile.
Parimenti inammissibile è l'ulteriore richiesta finalizzata ad ottenere un'indennità di espropriazione non decurtata del 40%, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 bis L. 359/1992. Invero l'esclusione della decurtazione del 40% dell'indennità di espropriazione di cui al richiamato art. 5 bis non costituisce un autonomo diritto che possa essere oggetto di accertamento separato ed indipendente dal giudizio per la determinazione della giusta indennità di espropriazione.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio che, con riferimento alle espropriazioni regolate dalla disciplina, a regime, di cui all'art. 5 bis L. n 359/1992, la decurtazione del 40% sull'importo risultante dalla semisomma del valore venale e del reddito dominicale coacervato, da praticarsi allorché non sia intervenuta la cessione volontaria, non trova applicazione ove sia mancata l'offerta dell'indennità provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 L. n 865/1971, ovvero questa risulti irrisoria o comunque non congrua rispetto al valore del bene ed al criterio di calcolo previsto dal citato art. 5 bis, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici (Cass. civ. sez. 1^ 4.4.2003 n 5257; Cass. civ. n 3833 del 2001; Cass. civ. n 7521 del 2001). Pertanto la pretesa della società di non vedersi applicata la decurtazione in questione non può essere azionata in via autonoma ed indipendentemente dall'opposizione alla stima ma può essere fatta valere solo in sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, previo accertamento della natura edificabile dell'area espropriata, ai sensi dell'art. 5 bis citato, opposizione peraltro già pendente fra le parti.
Il ricorso va pertanto interamente disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 100/00 per gli esborsi, in euro 2500/00 per gli onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004