Sentenza 19 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 19/12/2018, n. 7251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7251 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2018
N. 07251/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02629/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2629 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
PI NZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Ardolino e Immacolata Panico, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Andrea D’Isernia n. 16;
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, alla via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso inoltrata in data 30 aprile 2018;
b) nonché, per la declaratoria del diritto del ricorrente a conseguire l’accesso richiesto;
e, con motivi aggiunti,
c) del provvedimento n. 3730771 del 19 giugno 2018;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, essendo venuto a conoscenza di un debito nei confronti dell’erario, con l’istanza di accesso inviata all’Agenzia delle entrate riscossione in data 30 aprile 2018 chiedeva il rilascio di 1) copia conforme all’originale dei ruoli nominativi integrali muniti di visto di esecutorietà, completi di tutto quanto prescritto dall’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 prodromici alla formazione delle cartelle di pagamento; 2) copia conforme all’originale delle seguenti cartelle e delle relative relate di notifica: a) n. 07120080048917588000; b) 07120080048917689000; c) n. 07120090163985764000; d) n. 07120090163985865000; e) n. 07120150097285549000; f) n. 07120160010014534000; g) n. 07120160027472048000.
Non avendo ottenuto riscontro da parte dell’Agenzia delle entrate riscossione ha intrapreso la presente azione volta all’annullamento del diniego maturato per silentium ed all’accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna dell’Agenzia intimata agli adempimenti consequenziali.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia eccependo l’intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto con nota del 19 giugno 2018 avrebbe trasmesso tutta la documentazione richiesta dando nel contempo atto dell’impossibilità di produrre copia conforme all’originale di alcuni atti.
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la suddetta nota lamentando che con la stessa sono state trasmesse unicamente le relate di notifica delle cartelle di pagamento e gli estratti di ruolo.
Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2018, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, parte ricorrente ha dichiarato a verbale che non sussiste più interesse alla prosecuzione del giudizio con riferimento alle relate delle cartelle di pagamento.
Il ricorso deve essere in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In particolare, il ricorso è improcedibile con riguardo alle relate delle cartelle di pagamento che sono state trasmesse con la nota del 19 giugno 2018.
Per la restante parte il ricorso deve essere accolto.
In via preliminare deve osservarsi come, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa erariale, dagli atti di causa non risulta presente alcuna dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate riscossione della impossibilità di produrre copia conforme all’originale delle cartelle di pagamento richieste.
Ciò premesso, il ricorrente, essendo venuto a conoscenza di una posizione debitoria derivante da pregresse cartelle esattoriali, ha chiesto all’agenzia delle entrate riscossione, il rilascio di copia conforme all’originale delle cartelle di pagamento e del ruolo nominativo al fine di proporre eventuali azioni giudiziarie.
Osserva il Collegio che la domanda contiene tutti gli elementi che consentono all’agenzia di individuare i documenti richiesti (puntualmente indicati nell’istanza).
Non pare poi possa revocarsi in dubbio la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 della legge n. 241 del 1990); ciò in quanto si tratta di atti che riguardano direttamente l’istante.
Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che l'interesse del contribuente all’ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario per la riscossione. Invero, l'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita: "Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso. A maggior ragione, quindi, la richiesta del contribuente non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia ed all'esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta.
Tanto è a dirsi anche in riferimento ai ruoli (ancorchè nella sola parte relativa al ricorrente e ove detenuti dall’Agenzia) di cui le cartelle di pagamento costituiscono uno sviluppo attuativo.
Deve, poi, rilevarsi che non può ritenersi soddisfatto l’interesse del ricorrente per effetto dell’eventuale trasmissione degli estratti di ruolo.
La Corte di Cassazione (n. 20784/2017) ha recentemente chiarito la diversità tra estratto di ruolo e ruolo, così statuendo: “Con il termine "ruolo" ed "estratto di ruolo" si indicano due documenti tra loro differenti da un punto di vista sostanziale: infatti, "il "ruolo", come noto ha una sua precisa definizione legislativa, posto che per il vigente testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, lett. b), esso è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario" e che, per l'art. 11 del medesimo D.P.R., "nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi". A norma del successivo art. 12, l'ufficio competente "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi l'ambito territoriale i il ruolo si riferisce"; nel ruolo "devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione"; "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da suo delegato" e "con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo", cioè costituisce titolo esecutivo.
Gli estratti di ruolo sono invece degli elaborati informatici formati dall’Ente impositore contenenti, in sintesi, gli elementi della pretesa creditoria. La differenza ontologica tra i due documenti nemmeno può essere superata dalla tendenziale omogeneità contenutistica dei due atti. E’ stato efficacemente evidenziato che non è permesso all'amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente (cfr. sentenza C.d.S., Sez IV, n.2422 del 12.5.2014).
D’altro canto, è sufficiente notare che il diritto di accesso ha ad oggetto, alla stregua della disciplina di settore il documento nella sua precisa identità, contenutistica e formale, ed ammettere un’equipollenza solo contenutistica varrebbe ad impedire alla parte interessata la facoltà di far valere, a fini di difesa, tutti quei vizi di confezionamento dell’atto (sottoscrizione, data di consegna del ruolo al concessionario etc..) che solo l’esame del documento in sé può consentire di svolgere compiutamente.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere per questa parte accolto con conseguente accertamento del diritto all’ostensione della documentazione in questione per effetto del quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà consentire l’accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (tenendo conto della serialità della controversia) come da dispositivo con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
a) li accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l'obbligo dell'intimata Agenzia di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
b) li dichiara, in parte, improcedibili, nei sensi di cui in motivazione;
c) condanna l’Agenzia resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 100,00 (cento/00), oltre IVA e CPA, se dovuti, ed al rimborso del contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO