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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4553 /2015 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. FLORIO ANDREA che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
, cf. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Arcivescovo pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
FR MO che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuta,
(c.f. , Controparte_2 C.F._2
convenuto contumace,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22 ottobre 2025 l'attrice concludeva come da note d'udienza depositate il 13 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
La materia del contendere deve dichiararsi cessata.
Ed invero, con note d'udienza depositate il 13 ottobre 2025, ha Parte_1
dato atto che in data 24.02.2025 è avvenuta, con esito positivo, la mediazione con la quale le parti hanno concordato di rinunciare alle pretese avanzate nel giudizio pendente presso il Tribunale di Messina recante il n. 4453/15 R.G. e di non aver più nulla a pretendere le une dalle altre, ivi comprese le pretese avanzate nei confronti di contumace nel giudizio in esame e nella anzidetta mediazione. Controparte_2 Ciò posto, in ragione del sopravvenuto accordo e del mancato deposito di note d'udienza da parte dell' , le spese del giudizio devono essere Controparte_1
interamente compensate tra tutte le parti del procedimento.
Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere si verifica quando
– come nel caso in esame - sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (C. Cass. n. 2567/2007).
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Messina il 23/10/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza