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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/11/2024, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 384/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (l'udienza originariamente fissata per il 28.11.2024 è stata infatti sostituita, in forza di provvedimento del 28.10.2024, dal deposito di note) ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il 28.11.2024, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 384/2022 R.A.C.L., promossa da:
, elettivamente domiciliato a Nuoro, presso lo studio del difensore, avv. Mattia CP_1
Sanna, che lo difende e rappresenta in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te pro Controparte_2 te e Trento n. 69, presso gli Uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla memoria costitutiva, dagli avv. ti Alessandra Putzu e Angela Serra;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 dicembre 2022, ha evocato in giudizio, avanti al CP_1
Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il Controparte_3
(cfr., sul punto, paragrafo 2 della sentenza), esponendo (in sintesi e nei soli limiti di
[...] quanto rileva in causa): 1 § di lavorare alle dipendenze del Corpo Forestale della fin dal lontano 12.4.1992, Controparte_2
e di essere attualmente inquadrato al livello A5 con mansioni di Assistente Capo (assegnato alla Stazione di Orgosolo, dal 21.4.2022 è stato destinato temporaneamente a quella di Siniscola);
§ di aver maturato, quindi, un'esperienza trentennale;
§ che il rapporto tra il lavoratore e l'Amministrazione è sempre stato caratterizzato, in questi anni, da reciproca soddisfazione, senza che si siano mai verificati problemi o conflitti di sorta;
§ che, tuttavia, a partire dal 15.10.2021, in corrispondenza con l'entrata in vigore dell'obbligo del c.d. Green Pass, tali relazioni si sono incrinate;
§ che, infatti, con nota del 11.10.2021, il ricorrente, nella pervicace persuasione dell'illegittimità e incostituzionalità delle disposizioni normative che, nel frattempo, avevano imposto al personale delle Amministrazioni pubbliche di dotarsi ed esibire la c.d. certificazione verde per poter accedere al luogo di lavoro (viene richiamato, nella missiva, il D.L. n. 127 del 21.9.2021), ha esplicitamente diffidato l'amministrazione a volerle disapplicare, dichiarato di non aver intenzione di sottoporsi ad un test sanitario (n.d.r.: definito “invasivo e doloroso”) e, soprattutto, per quanto qui conta, concluso di ritenersi “sospeso dal servizio” a far data dal 15.10.2021 (n.d.r.: vero è – ci si ritornerà – che il ricorrente ha opportunamente affermato di ritenersi sospeso “forzatamente e contro la propria volontà”, la lettura della comunicazione tuttavia rendendo piuttosto evidente che non di forzatura e/o costrizione, anche solo morale, ivi si tratta – giacché, al momento dell'invio della nota, nei suoi confronti non era stato assunto alcun provvedimento, né, a quanto consta, gli era stato ancora negato di accedere al luogo di lavoro –, bensì di una scelta libera e meditata, fondata razionalmente sulla convinzione dell'ingiustizia, illegittimità e iniquità delle nuove disposizioni, o per meglio dire della prevalenza, rispetto ad esse, di imperativi di principio superiori e fondamentali, situati ai più elevati livelli della gerarchia delle fonti giuridiche);
§ che, a riscontro, l'allora Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro, dott. , Persona_1 ha inviato al ricorrente una nota, datata 15.10.2021 e protocollata al n. 0071740, invitandolo al rispetto delle legge e delle disposizioni degli Uffici superiori;
§ di avere a questo punto sollecitato, con ulteriore nota del 16.10.2021, l'adozione e la notifica di un provvedimento espresso di sospensione dall'attività lavorativa, onde potersene difendere nelle forme e nelle sedi, anche giudiziarie, ritenute più opportune;
§ che a tale richiesta l'Amministrazione non ha dato seguito alcuno;
§ che la convenuta ha continuato a pagare lo stipendio al ricorrente fino a gennaio 2022, per poi, a partire dal mese di febbraio e fino a tutto quello di agosto 2022, improvvisamente interrompere il versamento della retribuzione (complessivamente, il ricorrente lamenta di non aver percepito un totale di euro 12.000,00, al netto delle indennità aggiuntive);
§ di non aver sortito effetto alcuno neppure la diffida inviata il 4.3.2022, con cui il ricorrente, adducendo versare in condizioni di salute cagionevole, ha significato al datore di lavoro di doversi sottoporre ad accertamenti e controlli medici “… prima di decidere se fosse opportuno o meno effettuare l'inoculazione del vaccino”;
§ di avere finanche promosso un giudizio cautelare, ex art. 700 c.p.c., e che questo, però, veniva dichiarato estinto per cessata materia del contendere in data 17.11.2022, stante l'avvenuto ripristino, a partire dalla mensilità settembre 2022, della prestazione retributiva;
§ che, in base all'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021, e come risaputo, “per ottenere la certificazione verde, altrimenti detta green-pass, necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro, era fatto obbligo dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sia in ambito pubblico che in quello privato, di essere vaccinati o risultare guariti dall'infezione da Covid-19”;
2 § che, a dire del ricorrente, l'introduzione dell'obbligo vaccinale non costituisce misura idonea e ragionevole al fine di evitare la diffusione del contagio, e che comunque una simile scelta e una tale imposizione contrastano con i principi costituzionali e sovranazionali (cfr. pagina da 5 a 10 del ricorso, alla cui lettura si rimanda);
§ che, dunque, il menzionato art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021 merita disapplicazione, con conseguente illegittimità derivata di tutte le disposizioni e provvedimenti (compreso quello di sospensione implicita assunto dall'Amministrazione nel caso di specie) emessi in osservanza del medesimo;
§ che, ad ogni buon conto, la convenuta non ha mai adottato e/o notificato un provvedimento espresso di sospensione, e che la necessità di tale adozione discende, oltreché dalla stesse
“linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19” (le quali, più in particolare, dopo aver enunciato i casi in cui operano le “conseguenze di cui all'art. 9 quinquies del decreto legge n. 52 del 2021”, precisano che “Resta fermo che ciascuna amministrazione provvederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento”), dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), che il ricorrente reputa, in via interpretativa, applicabile al caso di specie, e che, come noto, stabilisce che le misure disciplinari possano essere irrogate soltanto all'esito di uno specifico iter procedimentale e in forma espressa, onde garantire al lavoratore il diritto di difendersi in via stragiudiziale e giudiziale;
§ che, dunque, il provvedimento oggetto di causa (o, per meglio dire, gli effetti sospensivi del “non – provvedimento”) è nullo e financo inesistente, e che la stessa sorte e qualificazione devono essere date alla sospensione del pagamento delle retribuzioni da febbraio 2022 a settembre 2022;
§ che è stato leso, per mezzo di tale silenzio, il diritto di difesa del ricorre, e parimenti ne sono stati lesi il diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione) e la dignità personale (art. 3 della Costituzione);
§ che, in ogni caso, al ricorrente avrebbe dovuto essere erogato, in costanza di sospensione del rapporto, quanto meno un assegno alimentare, l'art. 4, comma 5, del D.L. n. 44/ 2021 (convertito con Legge n. 76/2021), che tale corresponsione esclude, essendo a sua volta incostituzionale e discriminatorio (anche sotto il profilo della diversità di trattamento tra la tipologia di sospensione di cui si tratta e quella disciplinare, nell'ambito della quale è previsto che il lavoratore conservi almeno una parte dello stipendio).
1.1. ha quindi concluso perché il Tribunale Voglia: CP_1
<<… 1) IN VIA PRINCIPALE:
• dichiarare il provvedimento di sospensione, adottato ai danni del ricorrente, inesistente o comunque nullo, poiché carente dei necessari requisiti di forma e comunque illegittimo e/o invalido;
• per l'effetto, ordinare il rimborso delle somme indebitamente trattenute, a titolo di stipendio ed emolumenti, ai danni del ricorrente, comprensive di interessi finora maturati, che ammontano a € 12.000 o quella maggiore o minore somma, che si riterrà di giustizia;
2) Con risarcimento del danno da stabilirsi in via equitativa;
…>>
1.2. Con memoria difensiva tempestivamente depositata in data 7.4.2023, si è costituita in giudizio la invocando, per la articolate ragioni esposte in comparsa, la Controparte_2
3 reiezione del ricorso, e in particolare osservando (in massima sintesi, rinviata alla lettura dell'elaborato ogni informazione di maggiore dettaglio):
§ che il ricorso è nullo, in primo luogo e preliminarmente, perché il ricorrente ha indicato, come convenuto, il Corpo Forestale e di Vigilanza della e la Presidenza della Controparte_2
Regione, che peraltro non hanno personalità giuridica, e per ha tuttavia notificato l'atto introduttivo alla PEC della ingenerando incertezza non sanabile circa il soggetto CP_2 nei confronti dei quali l'azione è proposta;
§ che le domande sono comunque infondate nel merito (I) sia perché la parte datoriale, nel caso di specie, altro non ha fatto che applicare rigorosamente la disciplina di legge, come contenuta nel D.L. n. 127/2021 [che, come noto e del resto pacifico, ha inserito nel D.L. n. 52/2021 l'art. 9 quinquies, in forza del quale l'accesso al luogo di lavoro è stato vietato, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine poi prorogato al 30 aprile 2022), al personale sprovvisto di vaccinazione o c.d. green pass da guarigione], (II) sia perché, sempre alla luce di tale normativa e delle circolari applicative che ad essa hanno fatto seguito, il personale privo di certificazione non doveva essere sospeso (come pretende il ricorrente) bensì semplicemente ritenuto “assente ingiustificato”, con conseguente e codificato esonero, in capo al datore di lavoro, dell'obbligo di corrispondere la retribuzione e qualsiasi altro emolumento o compenso, anche di natura alimentare, (III) sia perché, nell'ipotesi, è il ricorrente che, consapevole della prossima entrata in vigore degli obblighi di cui si discute, ha deciso, in polemica con la disciplina di legge, di “autospendersi”, esplicitando fin dalla nota del 11.10.2021 di non avere intenzione di vaccinarsi o ottenere il green pass ed altresì affermando, a chiare lettere, di non intendere andare a lavorare a partire dal 15.10.2021;
§ che non si è presentato al lavoro dal 17 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, CP_1 ed è quindi solo per questo (e non già perché siano stati adottati nei suoi confronti provvedimenti di sospensione, e tanto meno sanzionatori) che non gli era dovuta la retribuzione;
§ che le doglianze relative alla presunta illegittimità dell'obbligo vaccinale sono (prima ancora che infondate, tanto più alla luce dei diversi pronunciamenti della Consulta intervenuti nelle more del giudizio: cfr., oltre alla memoria di costituzione, le note autorizzate depositate il 10.11.2023) francamente irrilevanti, atteso (I) che la certificazione verde che occorreva al fine di accedere al posto di lavoro ben poteva ottenersi anche soltanto mediante esibizione di un green pass base, cioè con un semplice test, (II) e che, a ogni buon conto, le prospettazioni avanzate dal ricorrente in ordine ad efficacia ed idoneità del vaccino e delle misure di contenimento previste dalla Legge risultano sfornite di ogni supporto probatorio.
1.3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata decisa con sentenza in data di oggi (28.11.2024), all'esito del deposito e lettura delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (cfr. epigrafe della pronuncia).
2. Va preliminarmente osservato che ogni questione relativa all'eccepita nullità del ricorso ben può ritenersi superata, o per meglio dire sanata, in forza della costituzione in giudizio della
[...]
a tale Ente, unico legittimato passivo secondo la stessa difesa resistente Controparte_2
(la quale ha correttamente osservato che il Corpo Forestale non ha personalità giuridica), ricorso e decreto sono stati notificati, e tale Ente si è costituito e si è difeso, nel merito, allegando la propria posizione datoriale e contestando, nella sostanza, le avverse deduzioni.
4 3. Queste, tuttavia, sono manifestamente infondate, in ragione delle seguenti – e sinteticamente enunciate – motivazioni: (I) il quadro normativo di fondo è pacifico tra le parti, la controversia vertendo non già sull'esistenza delle regole che hanno fatto da sfondo alla vicenda, bensì, da un lato, sulla necessità, nella fattispecie, dell'adozione di un provvedimento sospensivo espresso, e, dall'altro, sulla validità e/o illegittimità delle disposizioni stesse (contestata dal ricorrente); (II) in ordine al primo aspetto, le tesi avanzate dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, per un triplice e combinato ordine di ragioni, e cioè a dire (√) perché, anzitutto, non sussiste alcuna analogia tra il divieto di acceso al luogo di lavoro ex art. 9 quinquies D.L. n. 52/2021 e l'ipotesi di una sospensione disciplinare (cfr. Cass. Sez. Unite n. 31692 del 14.11.2023, a mente della quale, tra le altre varie cose, “In mancanza dell'espletamento della prestazione lavorativa, non è dovuta
… la controprestazione costituita dalla retribuzione o qualsiasi altro emolumento o compenso comunque denominato, ma questa previsione non ha né la natura né gli effetti di una sanzione disciplinare”), dal che la radicale infondatezza dei rilievi aventi ad oggetto l'obbligo di rispettare l'iter procedimentale di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, (√) perché, in secondo luogo, la disposizione citata non prevedeva affatto che il datore di lavoro adotti un provvedimento di sospensione, né espresso né implicito, “limitandosi” la Legge a stabilire, ai commi 4 e 5 dell'art. 9 quinquies, che “I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro” e che “I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4” (e quindi ponendo a carico del datore il solo onere di effettuare le verifiche e informare i lavoratori delle modalità attraverso le quali esse si svolgano), (III) perché, nella specifica situazione, le prove documentali non lasciano dubbio alcuno circa il fatto che abbia deliberatamente e con CP_1 contezza di informazioni scelto di non andare a lavorare “pur di non fare il vaccino o sottoporsi al test”, avendolo comunicato formalmente al datore prima ancora di essere sottoposto ad un qualunque controllo in fase di accesso sul posto di lavoro (se sospensione vi è stata, quindi, essa è il frutto delle valutazioni del lavoratore: questi, leggendo le sue comunicazioni, ha messo sul piatto di una unica bilancia, da un lato, l'obbligo legale di munirsi della certificazione e l'impossibilità di recarsi al lavoro senza green pass, e dall'altro le proprie convinzioni personali, e ha infine deciso, senza subire costrizione da parte di chicchessia, di seguire le proprie opinioni e rinunciare ad andare a lavorare, come sarebbe stato suo dovere contrattuale;
(III) circa la seconda questione, inerente validità e idoneità delle misure disposte dall'art. 9 quinquies D.L. n. 52/2021 (e che, sia detto per inciso, si collega alla prima, appena affrontata, nella misura in cui quella che è stata poco fa definita come una scelta libera del ricorrente smetterebbe di essere tale ove fosse acclarato, come lui oggi vorrebbe, che le disposizioni emergenziali varate dal Legislatore realmente contrastano coi valori costituzionali e sovranazionali che conformano l'ordinamento giuridico, rappresentando, anzi, in questa prospettiva, una arbitraria e discriminatoria violazione dei diritti fondamentali del cittadino e del lavoratore), il Tribunale non può che evidenziare che
5 una larga parte dei rilievi del ricorrente coincide e/o si sovrappone ai diversi argomenti che, nel frattempo, sono stati portati al vaglio della Corte Costituzionale. Più in particolare, i principi ricavabili dalla lettura delle pronunce distinte ai numeri 14, 15 e 16 del 9.2.2023 consentono di ritenere superate, e comunque nel merito infondate, le deduzioni di
. CP_1
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – a mente del quale, come notorio, l'obbligo motivazionale può essere soddisfatto mediante il richiamo a precedenti conformi –, oltreché per condivisione di contenuti, al Giudice non resta che riportare, in termini schematici, le principali statuizioni della Consulta.
√ Con la citata sentenza n. 14 del 9.2.2024 è stato affermato, in termini più generali, che “L'art. 32 Cost postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività. Pertanto, una legge impositiva di un trattamento sanitario è compatibile con l'art. 32 Cost. se: a) il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
b) vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili;
c) nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio — ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica — sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato. Il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende quindi di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l'indennizzabilità estesa anche in relazione alle vaccinazioni raccomandate. La tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. Tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati. I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente. Poiché esiste un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari, fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole. La previsione dell'indennizzo di un evento avverso al trattamento vaccinale è la ragione che, a differenza del risarcimento del danno, spetta anche in presenza di un rischio imprevedibile rispetto al suo ricadere sulla specifica persona. Il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di
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incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. Tale discrezionalità deve essere esercitata dal legislatore alla luce delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia. Si tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche, la quale non esclude la sindacabilità delle stesse da parte della Corte costituzionale;
il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima. Quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del c.d. test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”, e, poi, con più specifica attenzione al caso dell'obbligo vaccinale imposto agli operatori sanitari (ma sulla scorta di ragionamenti che ben possono stimarsi comuni all'ipotesi al vaglio del Tribunale), che comunque “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d. l. n. 44/2021, che ha introdotto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV- 2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e la sospensione dall'esercizio della professione in caso di inadempimento, in quanto il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. La scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. Tal valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento al personale sanitario nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata non risultando all'epoca misure altrettanto adeguate. La scelta del legislatore di prevedere in caso di mancato adempimento dell'obbligo la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica, non riveste natura sanzionatoria e risulta calibrata”.
√ La sentenza n. 15, anche essa resa il 9.2.2015, ha soggiunto, inoltre, per quanto qui interessa, che “Non è contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori del settore sanitario che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo per il datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse (repêchage), a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola, tenuto conto che tal scelta appare giustificata dal maggior rischio di contagio, sia per sé stessi che per la collettività, correlato all'esercizio delle professioni sanitarie”, non omettendo di osservare che “Sono dichiarate non fondate le q.l.c., sollevate dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Padova, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost.,
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dell'art. 4, comma 7, d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nonché come richiamato dall'art.
4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 44 del 2021, dell'art. 4, comma 7, nonché dell'art.
4-ter, comma 2, d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e per il personale che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, limitano ai soggetti per i quali la vaccinazione può essere omessa o differita l'adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, e non prevedono che la medesima ipotesi si applichi anche nei confronti del personale rimasto privo di vaccinazione per una libera scelta individuale. Le disposizioni censurate si fondano sul rilievo che un più ampio dovere datoriale di c.d. repêchage non fosse compatibile con le specificità di tali organizzazioni aziendali, se non al rischio di mettere in pericolo la salute del lavoratore non vaccinato, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente di adempiere per poter ricevere la retribuzione. Si è così esclusa l'opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando, in rapporto alle categorie professionali in esame, le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie;
parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio d Per CP_4 effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost risulta perciò esercitato in modo non irragionevole. La scelta operata, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, appare infatti suffragata dalla necessità dell'adozione di misure provvisorie, indispensabilmente collegate alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, culminando in un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica, cui si correla l'esigenza di mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, giustificate dal maggior rischio di contagio sia per se stessi che per le persone particolarmente fragili in relazione al loro stato di salute o all'età avanzata”;
√ Questa seconda pronuncia ha del resto preso posizione espressa e diffusa circa la questione dell'assegno alimentare, pure avanzata dal ricorrente. Ha enunciato, la Corte:
<< … 14.- Devono infine esaminarsi le questioni relative all'art. 4, comma 5, nonché all'art.
4- ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 2,3 e 32, secondo comma, Cost., nei giudizi di cui ai numeri 47, 70, 71, 101, 102, 107 e 108 reg. ord. 2022, nella parte in cui tali norme, nel prevedere che «[p]er il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», escludono, in relazione al personale di cui al comma 1 della citata disposizione, nonché al personale di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art.
4-ter, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva in caso di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale per la
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prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Per i rimettenti tale scelta legislativa sarebbe contraria al canone di ragionevolezza e discriminatoria. 14.1. Le considerazioni sinora svolte inducono a ritenere non fondate anche tali questioni. 14.2. Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. 14.3. In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come a ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4 L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze 541 e 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da
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una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile. 14.5. I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 57 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera. Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate.
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4. In definitiva, i rilievi del lavoratore risultano immeritevoli di accoglimento, e il ricorso, pertanto, complessivamente infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate, in dispositivo, tenendo conto, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. 147 del 13.8.2022), del valore della lite, della bassa complessità della medesima e dell'attività difensiva realmente svolta (risoltasi nello studio della controversia, nella redazione degli atti introduttivi e nella presentazione di note finali, ampiamente ricognitive di quanto già dedotto) con conseguente esclusione della fase istruttoria, riduzione degli onorari della fase decisionale, applicati parametri intermedi tra i minimi e i medi tariffari.
5.1. Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., giacché l'azione del ricorrente, pur rivelatasi infondata, non appare (in base a quanto emergente in atti) proposta con dolo o colpa grave.
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p.q.m.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa questione respinta e/o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande avanzate da;
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2) Condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio, liquidandole in euro 2.600,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge,
Nuoro, 28.11.2024 Il Giudice, dott. Paolo Dau
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