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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3154/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18357/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025904625000 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, l'intimazione di pagamento, n.07120259025904625000, per un ammontare di euro 1408,61 per omesso versamento del contributo unificato (2015).
Preliminarmente il ricorrente evidenziava che l'intimazione impugnata, conteneva un rinvio per relationem ad una cartella di pagamento (n.07120190035619403000 – Contributo Unificato – anno 2015 ) asseritamente notificata il 03/09/2019 ma mai ricevuta e deduceva, di conseguenza l'illegittimità dell'intimazione impugnata.
In subordine eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, atteso il termine quinquennale operante per il tributo in esame.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto, non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella di pagamento prodromica all'emissione dell'ingiunzione qui impugnata, si era cristallizzato il credito in essa rappresentato, con conseguente deducibilità in questa sede dei soli vizi riferibili all'intimazione di pagamento.
Al riguardo documentava l'intervenuta notifica della cartella di pagamento, con consegna a mani proprie della moglie convivente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Agenzia resistente,invero, ha documentato la corretta notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione qui impugnata.
Diversamente da quanto dedotto in ricorso, infatti, in tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario.
(Nella specie, relativa a notificazione eseguita "a mani della moglie", la S.C. ha ritenuto che la valutazione di sicura identificabilità era stata positivamente effettuata dal giudice di merito e che la contestazione di essa, da parte del ricorrente, integrasse una inammissibile censura in fatto).
Inoltre, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Non appaiono, pertanto, fondate le censure sollevate da parte ricorrente circa la validità della notifica della cartella prodromica all'intimazione impugnata.
Tuttavia, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione tra la data di notifica della cartella e la data di notifica dell'intimazione qui impugnata.
Tale eccezione risulta fondata atteso che tra la prima notifica del 3.09.2019 e la notifica dell'atto qui impugnato del 31.07.2025 sono decorsi più di cinque anni.
Invero, il diritto alla riscossione di un'imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione del termine decennale dell'"actio iudicati", di cui all'art. 2953 c.
c. sicchè, attesa l'espressa eccezione di parte ricorrente, deve ritenersi interamente spirato, alla data di notifica della cartella, il termine di prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere coolto con condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite, con attribuzione al pèrocuratore dichiaratosi antistatario.
Accoglie il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18357/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025904625000 CONTRIBUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, l'intimazione di pagamento, n.07120259025904625000, per un ammontare di euro 1408,61 per omesso versamento del contributo unificato (2015).
Preliminarmente il ricorrente evidenziava che l'intimazione impugnata, conteneva un rinvio per relationem ad una cartella di pagamento (n.07120190035619403000 – Contributo Unificato – anno 2015 ) asseritamente notificata il 03/09/2019 ma mai ricevuta e deduceva, di conseguenza l'illegittimità dell'intimazione impugnata.
In subordine eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, atteso il termine quinquennale operante per il tributo in esame.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto, non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella di pagamento prodromica all'emissione dell'ingiunzione qui impugnata, si era cristallizzato il credito in essa rappresentato, con conseguente deducibilità in questa sede dei soli vizi riferibili all'intimazione di pagamento.
Al riguardo documentava l'intervenuta notifica della cartella di pagamento, con consegna a mani proprie della moglie convivente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Agenzia resistente,invero, ha documentato la corretta notifica della cartella di pagamento prodromica all'intimazione qui impugnata.
Diversamente da quanto dedotto in ricorso, infatti, in tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario.
(Nella specie, relativa a notificazione eseguita "a mani della moglie", la S.C. ha ritenuto che la valutazione di sicura identificabilità era stata positivamente effettuata dal giudice di merito e che la contestazione di essa, da parte del ricorrente, integrasse una inammissibile censura in fatto).
Inoltre, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Non appaiono, pertanto, fondate le censure sollevate da parte ricorrente circa la validità della notifica della cartella prodromica all'intimazione impugnata.
Tuttavia, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione tra la data di notifica della cartella e la data di notifica dell'intimazione qui impugnata.
Tale eccezione risulta fondata atteso che tra la prima notifica del 3.09.2019 e la notifica dell'atto qui impugnato del 31.07.2025 sono decorsi più di cinque anni.
Invero, il diritto alla riscossione di un'imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione del termine decennale dell'"actio iudicati", di cui all'art. 2953 c.
c. sicchè, attesa l'espressa eccezione di parte ricorrente, deve ritenersi interamente spirato, alla data di notifica della cartella, il termine di prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere coolto con condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite, con attribuzione al pèrocuratore dichiaratosi antistatario.
Accoglie il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 con attribuzione al procuratore antistatario.