Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10968/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to LUPO ILLUMINATO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
ODORIZZI MARTA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA
DELLA REPUBBLICA 26 CP_1
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
Seconda Sezione Civile – Lavoro
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis C.p.c..
Quest'ultimo ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), confermando nella sostanza le conclusioni rese dal C.T.U. della pregressa fase, ha riconosciuto, in forza dei rilevati aggravamenti, la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità.
In particolare, ha così concluso: “Orbene, alla luce della documentazione medica di cui agli atti e sulla scorta dell'esame clinico effettuato si può affermare che, il sig.
[...]
sia in atto affetto da un quadro patologico tale da determinare una Parte_1
menomazione della validità psicofisica del soggetto e/o dell'integrità della persona che
determina complessivamente una riduzione della capacità lavorativa semi specifica a
meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali, sussistendo i requisiti per la concessione dell'assegno di invalidità, non essendo le infermità tali da determinare nel loro complesso l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere
qualsiasi attività lavorativa.
Per quanto sopra esposto si ritiene che le patologie da cui è affetto il sig. Pt_1
, lo rendono meritevole dell'assegno ordinario di invalidità solo a far data dall'
[...]
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attuale consulenza tecnica d'ufficio, ossia marzo 2025, in cui si palesava e si
documentava un peggioramento delle patologie precedentemente sofferte”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il riconoscimento della prestazione, sia pure per la maturazione del requisito nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica, la maturazione del requisito sanitario solo in corso di causa, e dunque la parziale reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 10968 /
2024 R.G.L., così statuisce:
I. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
risulta in possesso del requisito sanitario, per
[...] C.F._1
come indicato in parte motiva;
II. COMPENSA le spese processuali tra le parti;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato in Catania, lì 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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