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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 32262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 9.1.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via Anastasio II n. 416
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare
Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2024 la ricorrente , Parte_1 premesso che l' con comunicazione del 05.02.2024 le revocava il beneficio CP_1 relativo al reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019)” e che con successivo provvedimento del 29.06.2024 le richiedeva la restituzione dell'importo di euro
6.022,82 erogato a titolo di RDC da aprile 2019 a gennaio 2020 per “Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019)”, dedotto di essere titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n.
rilasciato dalla Questura di Roma in data 13.11.2015 e di risiedere in Numero_1
Italia dal 30.11.1994 (e quindi di essere in possesso di entrambi i requisiti previsto dalla legge per godere del beneficio revocatole) ha convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di voler “1)…..accertare e dichiarare il CP_2 diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo dall'aprile 2019 al gennaio 2020 o a decorrere dalla e fino alla diversa data accertata in corso di causa e conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito oggetto della presente controversia per un ammontare di Euro 6.022,82 o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa per tutti i motivi esposti nel presente atto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. 2) Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 2.1.2025 la ricorrente chiedeva altresì la condanna dell'istituto alle spese ex art. 96 comma 3 cpc per resistenza temeraria alla domanda.
Si costituiva in giudizio l' il quale, dedotto di aver provveduto alla revoca CP_1 del beneficio nei confronti della ricorrente a seguito degli accertamenti in ordine alla mancanza del requisito di cittadinanza effettuati dal Comune di
2 Roma - che riteneva legittimato passivo nel giudizio quale unico soggetto competente alla valutazione dei requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare dei richiedenti il reddito di cittadinanza - resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente;
spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 9.1.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
L'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019, prevede che “Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al CP_1 comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine
l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermi restando i CP_1 dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' sentito il Garante per la protezione dei CP_1 dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell' avvengono entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al
Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente
3 all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l' rende disponibili CP_1 ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali con la partecipazione dell' al quale è tempestivamente comunicato CP_1
l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall' sulla base delle
CP_1 informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto. 4ter. L' comunica
CP_1 tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. 4quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all' attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi
CP_1 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4ter da parte dell' Durante il decorso di
CP_1 tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all' il pagamento delle somme è comunque
CP_1 disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”. L'art. 7, comma 15, prevede che “I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso
l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
4 Da tale contesto normativo si evince che spetta all'amministrazione comunale la verifica della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e la loro permanenza.
Nella specie dai documenti allegati al ricorso si evince che la ricorrente - con residenza in Italia dal 1994 - era in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (cfr. all. 5).
Tanto è sufficiente per ritenere che l'erogazione della prestazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito ritenuto mancante, era dovuta.
Pertanto, in assenza di ulteriori eccezioni da parte dell'Ente previdenziale, dovendosi ritenere che l'unico motivo ostativo alla prestazione era il requisito suddetto (facendo riferimento, il provvedimento di richiesta restituzione somme, al requisito della cittadinanza) e potendosi ritenere accertata la sussistenza dello stesso, nessuna somma può essere richiesta in restituzione alla ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente declaratoria di non dovutezza delle somme portate dalla comunicazione di indebito impugnata.
La appurata competenza del Comune in ordine alla verifica dei requisiti di residenza e soggiorno (“…resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a”) e l'incontestata circostanza relativa al fatto che l' abbia ricevuto la comunicazione dell'Ente medesimo CP_1
(comunque documentata dall' nelle note depositate il 9.1.2025) sulla scorta CP_1 della quale ha agito, in una con la evidente infondatezza, oltre che tardività, della domanda di condanna alle spese dell'istituto per lite temeraria, in assenza di prova del dolo da parte dell'istituto (oltre che della produzione di un danno nella sfera giuridica della ricorrente), suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute in ripetizione le somme richieste dall' CP_1
- compensa le spese tra le parti di causa.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 9.1.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via Anastasio II n. 416
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare
Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2024 la ricorrente , Parte_1 premesso che l' con comunicazione del 05.02.2024 le revocava il beneficio CP_1 relativo al reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019)” e che con successivo provvedimento del 29.06.2024 le richiedeva la restituzione dell'importo di euro
6.022,82 erogato a titolo di RDC da aprile 2019 a gennaio 2020 per “Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019)”, dedotto di essere titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n.
rilasciato dalla Questura di Roma in data 13.11.2015 e di risiedere in Numero_1
Italia dal 30.11.1994 (e quindi di essere in possesso di entrambi i requisiti previsto dalla legge per godere del beneficio revocatole) ha convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di voler “1)…..accertare e dichiarare il CP_2 diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo dall'aprile 2019 al gennaio 2020 o a decorrere dalla e fino alla diversa data accertata in corso di causa e conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito oggetto della presente controversia per un ammontare di Euro 6.022,82 o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa per tutti i motivi esposti nel presente atto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. 2) Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 2.1.2025 la ricorrente chiedeva altresì la condanna dell'istituto alle spese ex art. 96 comma 3 cpc per resistenza temeraria alla domanda.
Si costituiva in giudizio l' il quale, dedotto di aver provveduto alla revoca CP_1 del beneficio nei confronti della ricorrente a seguito degli accertamenti in ordine alla mancanza del requisito di cittadinanza effettuati dal Comune di
2 Roma - che riteneva legittimato passivo nel giudizio quale unico soggetto competente alla valutazione dei requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare dei richiedenti il reddito di cittadinanza - resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente;
spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 9.1.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
L'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019, prevede che “Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al CP_1 comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine
l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermi restando i CP_1 dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' sentito il Garante per la protezione dei CP_1 dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell' avvengono entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al
Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente
3 all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l' rende disponibili CP_1 ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali con la partecipazione dell' al quale è tempestivamente comunicato CP_1
l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall' sulla base delle
CP_1 informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto. 4ter. L' comunica
CP_1 tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. 4quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all' attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi
CP_1 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4ter da parte dell' Durante il decorso di
CP_1 tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all' il pagamento delle somme è comunque
CP_1 disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”. L'art. 7, comma 15, prevede che “I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso
l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
4 Da tale contesto normativo si evince che spetta all'amministrazione comunale la verifica della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e la loro permanenza.
Nella specie dai documenti allegati al ricorso si evince che la ricorrente - con residenza in Italia dal 1994 - era in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (cfr. all. 5).
Tanto è sufficiente per ritenere che l'erogazione della prestazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito ritenuto mancante, era dovuta.
Pertanto, in assenza di ulteriori eccezioni da parte dell'Ente previdenziale, dovendosi ritenere che l'unico motivo ostativo alla prestazione era il requisito suddetto (facendo riferimento, il provvedimento di richiesta restituzione somme, al requisito della cittadinanza) e potendosi ritenere accertata la sussistenza dello stesso, nessuna somma può essere richiesta in restituzione alla ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente declaratoria di non dovutezza delle somme portate dalla comunicazione di indebito impugnata.
La appurata competenza del Comune in ordine alla verifica dei requisiti di residenza e soggiorno (“…resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a”) e l'incontestata circostanza relativa al fatto che l' abbia ricevuto la comunicazione dell'Ente medesimo CP_1
(comunque documentata dall' nelle note depositate il 9.1.2025) sulla scorta CP_1 della quale ha agito, in una con la evidente infondatezza, oltre che tardività, della domanda di condanna alle spese dell'istituto per lite temeraria, in assenza di prova del dolo da parte dell'istituto (oltre che della produzione di un danno nella sfera giuridica della ricorrente), suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute in ripetizione le somme richieste dall' CP_1
- compensa le spese tra le parti di causa.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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