Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2026, n. 6485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6485 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06485/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01650/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Casile e Gregorio Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della -OMISSIS- redatta dalla Direzione Marittima di Pescara (Arma Marina Militare – Capitanerie di Porto) in data 26.10.2022 e relativa al periodo di servizio dal 6.9.2021 al 5.9.2022, comunicata in data 29.11.2022, ordinando all’Amministrazione resistente il conseguente riesame del servizio prestato nel medesimo periodo
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 18/12/2023:
per l’annullamento
- del -OMISSIS- del 24.10.2023, comunicato in data 25.10.2023, limitatamente alle voci interne nn. -OMISSIS-ed ai giudizi complessivi della Parte IV e del -OMISSIS-del 24.10.2023, comunicato in data 25.10.2023, limitatamente alle voci interne nn.-OMISSIS-, entrambi redatti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. NO DE PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 27.1.2023 e depositato in data 1.2.2023, il Tenente di Vascello -OMISSIS-, ufficiale della Marina Militare appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, ha agito in giudizio contro il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore della Marina Militare per ottenere l’annullamento della -OMISSIS-, redatta dalla Direzione Marittima di Pescara il 26.10.2022, relativa al periodo di servizio dallo stesso prestato presso il Comando della Capitaneria di Porto di Pescara, prestato dal 6 settembre 2021 al 5 settembre 2022.
1.1. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che il suo stato di servizio è stato costantemente caratterizzato da valutazioni di massimo grado, riportando negli anni 2019 e 2021 il giudizio complessivo di “Eccellente” e nell’anno 2020 il giudizio sul rendimento di “Ottimo”.
1.2. Sennonché, nel periodo in contestazione, il giudizio caratteristico finale è stato inaspettatamente declassato a “ Superiore alla media ”, con conseguente possibile pregiudizio per la carriera, trattandosi di valutazione intervenuta a ridosso della procedura di avanzamento al grado di Capitano di Corvetta, prevista per il settembre 2023, le cui valutazioni per l’inserimento in aliquota si tengono sulla base della documentazione personale, e quindi anche delle schede valutative e dei rapporti informativi, del periodo ricompreso tra settembre 2017 e settembre 2023.
1.3. La difesa attorea ha affidato il mezzo di gravame ai seguenti motivi di censura: “ Violazione/falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990, in relazione alla carenza di motivazione dell’atto impugnato . Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà del giudizio finale con i giudizi dei singoli quadri di cui si compone la scheda valutativa impugnata”.
1.4. In conclusione, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adìto l’annullamento dell’atto impugnato e il conseguente ordine all’Amministrazione di procedere ad un nuovo esame del servizio prestato, con vittoria di spese e onorari.
2. Si è costituito in giudizio per resistere il Ministero della Difesa a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha depositato documenti e memorie difensive, instando per il rigetto del ricorso.
3. Nel prosieguo del giudizio, con atto di motivi aggiunti notificato il 18.12.2023 e depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato i Rapporti Informativi -OMISSIS-, adottati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 24.10.2023.
3.1. Al riguardo, la parte ha rappresentato che – in seguito alla presentazione del ricorso – le sono stati notificati tre rapporti informativi relativi al periodo tra settembre 2022 e settembre 2023, e nello specifico: i) il primo documento, recante -OMISSIS-, relativo al servizio fino al 26.3.2023 con la valutazione di “Superiore alla media” ; ii) il successivo rapporto -OMISSIS-, inerente il periodo di servizio dal 27.3.2023 al 30.6.2023 svolto in missione all’estero, per il quale ha ottenuto un elogio e un giudizio complessivo di “ottime qualità complessive”, corrispondente alla qualifica finale di “Eccellente”; iii) il rapporto -OMISSIS-, afferente al periodo dal l’1.7.2023 al 30.9.2023, nel quale l’Amministrazione ha confermato il giudizio di “ottime qualità tecniche ingegneristiche” corrispondente alla qualifica finale di “Eccellente”.
3.2. Il nuovo mezzo di gravame è affidato ai seguenti motivi di censura: “Violazione/falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990, in relazione alla carenza di motivazione dei Rapporti Informativi impugnati. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà del giudizio finale con i giudizi dei singoli quadri di cui si compongono i Rapporti Informativi impugnati” .
4. Previo deposito di documenti e memorie difensive ex art. 73 c.p.a. a cura della difesa attorea, all’udienza di merito straordinario del 13 febbraio 2026 la causa è stata riservata in decisione.
5. Con i motivi di censura di cui al ricorso principale, il ricorrente deduce anzitutto la carente motivazione da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato, in quanto costituita da formule di stile e da generici auspici di un futuro maggiore impegno del valutato, e comunque tale da non permettere di comprendere le ragioni del declassamento della qualifica finale; la parte assume che, nonostante la Pubblica Amministrazione goda di ampia discrezionalità, sussiste l’obbligo per la stessa di fornire una motivazione approfondita allorquando, come nella specie, si verifichi un repentino abbassamento di qualifica rispetto agli anni precedenti, in cui il militare ha costantemente riportato il massimo del punteggio (“Eccellente”).
5.1. Inoltre, il ricorrente sostiene che vi sia contraddizione tra il giudizio complessivo finale e le valutazioni dei singoli quadri analitici, giacché – mentre il giudizio finale e i commenti dei revisori adombrano la necessità di un affinamento delle qualità militari o di una maggiore concentrazione – i quadri analitici relativi alle qualità personali (Parte I) riportano il grado massimo. In particolare, nel quadro 3, dedicato a “ Vigore mentale e capacità di concentrazione ”, il giudizio è massimo, smentendo le riserve espresse nel giudizio finale; analogamente, nel quadro 5 la “ Forza di carattere e determinazione ” è valutata con il massimo punteggio, in contrasto con l’esortazione ad una maggiore determinazione contenuta nel giudizio finale.
5.2. Infine, si stigmatizza che la flessione registrata nei quadri -OMISSIS- non trovi adeguata motivazione nei giudizi complessivi, né in quello finale, anche se le differenze riscontrabili sono di grado talmente modesto da non poter supportare un arretramento della qualifica finale.
6. I motivi, così compendiati, sono infondati.
6.1. Osserva il Collegio che - come chiarito da costante e condivisibile giurisprudenza - non esiste un diritto acquisito dell’interessato ad una valutazione costante nel tempo e all’immodificabilità in pejus di quella positiva conseguita in periodi pregressi, essendo il rendimento suscettibile di mutare in ragione di molteplici fattori di natura oggettiva e soggettiva, quali le condizioni personali, la sede di servizio, il mutamento di incarico e delle correlative responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 590 del 2024).
6.2. L’abbassamento di qualifica non deve necessariamente fondarsi su fatti di particolare gravità: i giudizi devono corrispondere solo al complessivo rendimento del militare ed è del tutto possibile che le capacità e le doti di un militare possano subire variazioni anche altalenanti nel corso del tempo. In questo sta, infatti, la specifica ratio dei giudizi espressi nelle schede di valutazione: nel dare conto del rendimento del valutato in un intervallo di tempo considerato (Cons. Stato, sez. I, parere n. 742 del 2024, sez. IV, n. 3799 del 2021);
6.3. Inoltre, i giudizi analitici e quello complessivo, formulati di anno in anno nei confronti del personale militare, sono autonomi in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla Pubblica amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell’Amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare, sicché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l’ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni, l’una favorevole e l’altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere.
6.4. In sostanza, la cadenza temporale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all’interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica: interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili. In tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 828).
6.5. Le schede di valutazione dei militari rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento di un soggetto proprio sotto il profilo diacronico, di tal che è del tutto irrilevante che, per periodi antecedenti, il medesimo soggetto abbia conseguito giudizi valutativi migliori (si veda, in tal senso, Cons. Stato, Sez. II, n. 5692/2023), non potendosi ravvisare alcuna prassi tesa a indurre l’Amministrazione, stante l’autonomia delle singole schede e rapporti informativi, a mantenere le qualifiche finali e considerato, altresì, che tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo (cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 7427/2005, nonché T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis , n. 3552/2018).
6.6. In senso similare, è stato espressamente evidenziato che “ I giudizi sul personale militare, formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative, sia quelli analitici che quello complessivo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica ” (così espressamente T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, n. 13634/2019).
6.7. D’altro canto, secondo condivisibile lettura, i giudizi contenuti nelle schede valutative non esigono una motivazione ulteriore rispetto a quelle risultanti dalla analitica compilazione della scheda stessa (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, n. 1039/2009), non imponendo, dunque, alcun obbligo di menzionare specifici fatti o circostanze dai cui ricavare la coerenza del giudizio riportato, soprattutto in assenza di attribuzione al soggetto di “ valori estremi ” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, n. 109/2022), come nella vicenda di causa, ove la qualifica complessiva assegnata al ricorrente, id est ”superiore alla media”, costituisce il livello immediatamente inferiore rispetto a quella “eccellente” precedentemente ottenuta.
7. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta in esame, il Collegio non ravvisa elementi sintomatici di scorretto esercizio di potere nel dedotto improvviso abbassamento di qualifica o di voci interne rispetto a quelle riportate in precedenza dal dipendente.
7.1. Come già evidenziato, nella compilazione dei documenti caratteristici la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, cosicché il giudizio finale deve ritenersi congruamente motivato allorquando - come nella specie - esso sia in rapporto di armonia e consequenzialità con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce.
7.2. Ciò implica che nella redazione del documento caratteristico de quo la motivazione è in re ipsa , nel senso che il giudizio complessivo finale e la qualifica finale, discendono direttamente dalle voci analitiche interne.
7.3. A tal riguardo, reputa il Collegio che non siano ravvisabili profili di incongruenza tra il giudizio complessivo finale e le valutazioni dei singoli quadri analitici riportate nella scheda valutativa de qua .
7.4. Infatti dalla lettura complessiva dei giudizi del compilatore, dei revisori ed del giudizio finale, emerge che la linea gerarchica sovraordinata ha sollecitato l’ufficiale ad un “ maggior impegno e determinazione” e ad una “maggiore concentrazione ed immedesimazione nel contesto militare”, in funzione di un “più elevato livello di rendimento” , rimarcando la necessità di “ affinare” le qualità generali militari: trattasi di giudizi sintetici che si appalesano coerenti con la valutazione non apicale riportata dal ricorrente avuto riguardo alle qualità professionali di cui alla Parte III della scheda, ed in particolare, in corrispondenza dei descrittori dei quadri 16 ( capacità di lavorare in gruppo ), 18 ( motivazione al lavoro e dedizione ), 19 ( affidabilità ), 21 ( decisionalità ), 22 ( predisposizione al comando ), 27 ( rendimento ).
7.5. Ad ogni modo, in atti sono depositate le relazioni esplicative redatte dai compilatori e dai revisori della scheda di valutazione de qua agitur (cfr. doc. n. 3 e doc. n. 4 – foliario dell’11.5.2023), nelle quali sono dettagliati i fatti di servizio che hanno portato al (marginale) abbassamento della qualifica finale nel periodo oggetto di disamina e che trovano riscontro nel valore non apicale delle suddette specifiche voci della Parte III della scheda.
8. Relativamente al profilo di doglianza con cui la parte si duole della contraddittorietà del giudizio impugnato con i precedenti documenti caratteristici, osserva il Collegio – conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata – che le schede di valutazione ed i rapporti informativi costituiscono strumenti per la valutazione periodica della qualità dei risultati dell’attività lavorativa, che non è necessariamente costante nel tempo, oltreché delle capacità personali dimostrate, che sono anch’esse suscettibili di variazione a seconda delle diverse attività svolte, dei differenti contesti o dei mutamenti medio tempore intervenuti.
8.1. È ben evidente, infatti, che nel corso della carriera lavorativa del militare sono possibili cali di rendimento, tanto che, proprio per questo, è prevista la valutazione periodica del personale, stante l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi valutativi espressi in periodi diversi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 4562/2022; T.A.R. Catania, Sez. III n. 840/2021; T.A.R. Milano, Sez. III, n. 421/2021).
8.2. Vi è poi da considerare che, nel periodo oggetto di valutazione della scheda n. 24, le mansioni attribuite al ricorrente sono cambiate a seguito di trasferimento presso la Capitaneria di Porto di Pescara, avendo egli prestato servizio quale Capo Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale, sicché appare plausibile che il mutato contesto operativo abbia potuto incidere sulla flessione di rendimento del militare.
9. Si può quindi passare all’esame del ricorso per motivi aggiunti.
9.1. Il Collegio ritiene di prescindere dal rilievo – sollevato a verbale d’udienza ex officio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. – di inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto delle condizioni legittimanti la proposizione del ricorso cumulativo ( essendo impugnati giudizi caratteristici riferiti a periodi di servizio differenti sia rispetto a quello impugnato con il ricorso introduttivo, sia tra di essi ) , perché anche tale mezzo di gravame è infondato nel merito.
9.2. Con riferimento al -OMISSIS- del 24.10.2023, la parte censura l’operato dell’Amministrazione per aver posto in essere una pedissequa reiterazione dei giudizi negativi già espressi nella -OMISSIS-, palesando così un appiattimento valutativo privo di autonomia. Nella prospettazione attorea, tale atto si porrebbe in stridente contrasto logico con le risultanze del precedente sessennio, durante il quale il ricorrente aveva sempre ottenuto valutazioni massime, nonché con le successive risultanze di servizio, comprovate dall’encomio ricevuto per la missione estera di cui al Rapporto -OMISSIS-; viene stigmatizzata, in particolare, la dequotazione di voci relative a doti intellettuali e culturali intrinseche, quali la “ capacità di risolvere problemi ”, che, secondo il ricorrente, per loro natura non sarebbero suscettibili di un deterioramento immediato e immotivato.
9.3. Ad avviso della parte, ad aggravare il quadro di illegittimità concorrerebbe la violazione delle norme procedimentali interne, segnatamente delle Istruzioni sui Documenti Caratteristici Ed. 2023, stante la tardiva redazione del documento avvenuta oltre sei mesi dopo la chiusura del periodo di osservazione; tale circostanza, violando il principio di tempestività, inficerebbe la genuinità e l’obiettività del giudizio, alimentando il dubbio di una valutazione precostituita e non aderente alla realtà fattuale del periodo considerato.
9.4. Relativamente al Rapporto Informativo -OMISSIS-, parimenti datato 24.10.2023, le doglianze si appuntano sul vizio di contraddittorietà interna o “disarmonia” tra le parti descrittive e quelle analitiche del documento.
9.5. Nonostante l’attribuzione della qualifica finale “Ottimo”, si sostiene una insanabile incoerenza tra i giudizi dei revisori, che descrivono l’Ufficiale con aggettivazioni superlative, e l’attribuzione di un punteggio medio-alto (4° livello) anziché apicale in voci di rilevanza strategica per il ruolo rivestito, quali la “capacità organizzativa”, la “decisionalità”, la “gestione del personale” e la “predisposizione al comando”: tale modus operandi - secondo il ricorrente - integrerebbe una violazione delle direttive PERSOMIL del 2010 e del 2011, le quali impongono un rigoroso bilanciamento tra aggettivazioni interne e giudizio finale, sanzionando come illegittimo ogni disallineamento non supportato da adeguata motivazione.
10. Anche i suddetti motivi di censura non sono positivamente apprezzabili.
10.1. Quanto al supposto difetto di motivazione per mancata esplicazione delle ragioni per le quali negli atti impugnati si è avuta una flessione rispetto alle annualità precedenti, è sufficiente ribadire il sopra ricordato consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ogni periodo da valutare è autonomo rispetto ai precedenti ed il superiore gerarchico può maturare una valutazione che non deve necessariamente essere in linea con quelle formulate in precedenza anche se costanti da molti anni” (cfr. TAR Lazio- Sez. I bis, 20 maggio 2024, n. 10080);
10.2. Conformemente alla giurisprudenza richiamata, le schede di valutazione ed i rapporti informativi costituiscono strumenti per la valutazione periodica della qualità dei risultati dell’attività lavorativa, che non è necessariamente costante nel tempo, oltreché delle capacità personali dimostrate, che sono anch’esse suscettibili di variazione a seconda delle diverse attività svolte, dei differenti contesti o dei mutamenti medio tempore intervenuti.
10.3. È ben evidente, infatti, che nel corso della carriera lavorativa del militare sono possibili cali di rendimento, tanto che, proprio per questo, è prevista la valutazione periodica del personale, stante l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi valutativi espressi in periodi diversi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 4562/2022; T.A.R. Catania, Sez. III n. 840/2021; T.A.R. Milano, Sez. III, n. 421/2021).
10.4. Ad ulteriore confutazione delle tesi attoree, va rimarcato che, per condivisa e costante giurisprudenza amministrativa, non è necessaria una motivazione particolare in caso di « fisiologici » cali di rendimento, ma si richiede un’adeguata e specifica motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio (T.A.R. Palermo, Sez. III, n. 1528/2024; T.A.R. Campania, Sez. VI, n. 1798/2017), ovvero solo quando si verifichi un sensibile scostamento rispetto alle valutazioni passate (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 173/2017), come nel caso in cui si verifichi un abbassamento della qualifica finale di due (o più) livelli, che - nel caso in esame - non si è verificato.
10.5. Anche sul piano fisico ed intellettuale, non è irragionevole né inverosimile il fatto che vi possa essere una fase della vita professionale (fisiologica e non patologica) caratterizzata da un decadimento temporaneo, dovuto anche a fattori personali, ambientali, relazionali, familiari anche transitori.
10.6. Nella specie, trattasi di apprezzamento discrezionale, che non risulta, sotto il profilo del sindacato di legittimità, illogico, anche laddove riferito ai precedenti culturali del ricorrente.
10.7. L’essere umano è mutevole per natura e il cambiamento può certamente consistere anche in un peggioramento; peraltro, com’è noto, “ la valutazione caratteristica si estrinseca nell’espressione di giudizi sulle singole qualità, naturali ed acquisite, messe in luce dal valutato, nonché sul rendimento fornito nell’espletamento dell’incarico; ne consegue che l’apprezzamento in tempi diversi anche di qualità ritenute oggettivamente immodificabili, può comunque – senza per questo soffrire di illegittimità – generare valutazioni differenti, sia perché la loro manifestazione, attraverso i comportamenti e le determinazioni del valutando, può non essere costante, sia perché il giudizio si fonda non solo sulla mera cognizione del possesso di quelle qualità, quanto soprattutto sulla valutazione della sensibilità e capacità, evidenziata dall’interessato, di saperne fare un sapiente ed appropriato utilizzo, in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza e all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’Amministrazione” (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. I, parere n. 923/2020).
11. Dipoi, osserva il Collegio che è destituita di fondamento la lamentata discrasia tra il giudizio finale complessivo e le valutazioni espresse nei singoli quadri analitici dei documenti.
11.1. Infatti nella scheda -OMISSIS- tanto il giudizio del compilatore, quanto il giudizio del 2° Revisore ed il giudizio finale del Capo Reparto attestano le “qualità generali molto buone” , ma non eccellenti, dimostrate dall’ufficiale nel periodo in esame, in coerenza con i giudizi non apicali assegnati per le voci di cui ai quadri 9 ( capacità di risolvere i problemi ), 14 ( gestione del personale ), 15 ( capacità organizzativa ), 18 ( affidabilità ), 21 ( decisionalità ), 22 ( predisposizione al comando ) e 27 ( rendimento ).
11.2. Neppure coglie nel segno la doglianza con cui il ricorrente assume la distonia del giudizio di “ottimo” attribuito al “rendimento” nel documento caratteristico -OMISSIS-, rispetto alle altre voci analitiche del medesimo documento, giacché tale elemento di valutazione costituisce esso stesso una delle voci analitiche della Parte III - “Qualità Professionali”; trattasi dunque, all’evidenza, di una qualità del militare ontologicamente distinta ed oggetto di autonoma valutazione rispetto alle altre voci (“ capacità organizzativa ”, “ decisionalità ”, “ gestione del personale ” e “ predisposizione al comando ”) per le quali il ricorrente lamenta di aver ottenuto un punteggio medio-alto (4° livello), anziché apicale.
11.3 Conseguentemente non può neppure ravvisarsi la lamentata incongruenza tra i giudizi sul “rendimento” contenuti della scheda -OMISSIS- e della scheda -OMISSIS-, in quanto riferiti a tale specifica qualità in relazione a due differenti periodi di valutazione.
12. Infine, per quel che concerne il ritardo nella redazione del documento, è sufficiente rilevare che il termine indicato nella pubblicazione IDC Ed. 2023 ha natura meramente ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che il suo superamento non può inficiare la validità dell’atto, così come il ritardo nella notifica non lede il diritto di difesa, essendo il termine per l’impugnazione decorrente dalla data della notifica stessa.
12.1. Sul punto, si è condivisibilmente affermato in giurisprudenza che tutti i termini procedimentali devono essere ritenuti a carattere ordinatorio, se non espressamente qualificati in termini di perentorietà dalla legge o da un provvedimento dell’autorità giudiziaria (in tal senso, tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere n. 437/2015; Cons. Stato, sez. III, parere n. 959/2009; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2195/2006).
12.2. Alla luce di tale principio, atteso che il termine di conclusione del procedimento in esame, indicato dall’art. 1046, comma 1, lett. i ), par. 2, del d.P.R. n. 90/2010, non è espressamente qualificato dalla norma come perentorio, il superamento del suddetto termine non è in ogni caso idonea a comportare l’invalidità del provvedimento finale adottato (si veda sul punto anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, n. 5574/2019), come invece sostenuto dall’odierno ricorrente.
13. Per le ragioni suesposte il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti, in quanto infondati.
14. Considerata la vicenda nel suo complesso, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA TR, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
NO DE PR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO DE PR | TA TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.