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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est.)
Dr. ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 227/2023 riservata in decisione con termini ex art 190 cpc dal 13.11.2024 avente ad oggetto: divorzio TRA
- - con l'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1 C ricorrente
E
- - con l'Avv. Francesco Alessandria CP_1 C.F._2 gi
resistente
NONCHE'
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7.2.2023, il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio Per_ concordatario il 2.9.1978 con la resistente;
che dall'unione nascevano quattro figli - , Per_2 e , tutti maggiorenni ed autonomi -; di essere separato giusta sentenza emessa Per_3 Per_4 dall'intestato Tribunale. n. 828/2016 dep. il 10.12.2016 (R.GC. 621/2011) - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla riconoscersi a titolo di assegno divorzile in favore della controparte.
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda principale, contestando le avversarie richieste ed instando per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella medesima misura dell'assegno separativo pari ad €100,00 mensili.
Pag. 1 di 4 Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. emetteva ordinanza interinale con la quale confermava le condizioni separative;
indi rimetteva le parti dinanzi al G.I.
Sentite le parti (ud. 12.12.203 e ud. 28.5.2024), precisate le rispettive richieste, respinte le istanze istruttorie giusta ord. del 25.9.2024, la causa è stata riservata all'udienza del 13.11.24 per la decisione collegiale con termini ex art 190 cpc. Il PM concludeva in data 20.11.20204. Le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche.
Motivi della Decisione
1. Sullo status
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda principale vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall' art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, conclusosi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 828/2016 dep. il 10.12.2016 (R.GC. 621/2011) (in atti) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
2.Sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente
Le parti controvertono unicamente in ordine alla dovutezza o meno dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Il ricorrente deduce da un lato come la moglie abbia una propria capacità reddituale, e, dall'altro, il peggioramento della propria situazione economica rispetto all'epoca della separazione a cagione della successiva nascita in un altro figlio ancora minore ( Per_5
n. il 22.9.2014); delle patologie di cui esso ricorrente soffre ed implicanti notevoli spese;
dei finanziamenti contratti e gravanti sugli emolumenti mensili percepiti.
La resistente, per contro, insta per il riconoscimento dell'assegno divorzile, nella medesima misura riconosciuta in sede separativa (€ 100,00) o, quantomeno, nella minor misura di € 70,00 mensili corrispondente al canone di locazione dell'immobile di edilizia popolare ove abita unitamente al FR e, a periodi alterni, alla madre, entrambi disabili (cfr. dichiarazioni rese all'ud. del 12.12.2023), adducendo a sostegno le difficoltà economiche in cui versa;
la maggiore capacità economica del marito e dunque il divario reddituale esistente fra i coniugi;
la dedizione alla famiglia per la lunga durata del matrimonio ( quasi trentacinque anni dal 1978 al 2011 epoca di presentazione del ricorso per separazione),) e il correlato sacrificio di aspettative di realizzazione e lavorative .
Tanto esposto in fatto , giova premettere che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 della l. n. 898 del 1970 - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
Pag. 2 di 4 parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018)
In altri termini, deve sussistere la incolpevole mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto, poiché non costituiscono elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico tra le parti ed anche il superiore livello reddituale del coniuge destinatario della domanda.
I parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono pertanto l'incolpevole non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (Ord. Cass. 24934 del 7.10.2019).
Ciò posto, ritiene il Collegio come, nel caso che occupa, non ricorrano i presupposti, nell'accezione appena indicata, per la corresponsione dell'assegno divorzile a favore della resistente, né sotto il profilo compensativo-perequativo né sotto il profilo assistenziale.
Ed, invero, la resistente non ha fornito prova di aver apportato contributi straordinari ed eccedenti il normale dovere di collaborazione, distribuzione di compiti e condivisione del ménage domestico\familiare secondo le proprie sostanze e possibilità o di avere effettuato nel corso della lunga vita matrimoniale scelte rinunciatarie in favore della conduzione familiare;
della formazione del patrimonio familiare o personale del ricorrente.
Quanto al secondo aspetto viene in rilevo il, seppur lieve, miglioramento delle condizioni economiche della resistente rispetto all'epoca della separazione: per come dalla stessa affermato in sede di interrogatorio libero1, attualmente è pensionata e percepisce emolumenti pari a circa € 600,00 mensili (18.000,00 € annui, siccome evincesi dal Mod 730/2024
– redditi 2023 dep. in uno alle comparse conclusionali), conduce in locazione una casa popolare (per il canone di 70,00 mensili oltre utenze) in cui convive con il FR invalido di cui gestisce gli emolumenti assistenziali, si occupa dell'anziana madre – unitamente ai fratelli- dalla quale riceve riconoscimenti economici.
A fronte di ciò, la capacità reddituale/patrimoniale del ricorrente è rimasta invariata, poiché continua a percepire ratei pensionistici (circa € 1400,00 mese) con cui deve provvedere a sé stesso e alle esig patologie documentate in atti oltre agli oneri correlati alla nascita, successivamente alla separazione, di un altro figlio tuttora minorenne (cl. 2014)
Conclusivamente, ritiene il Collegio che la mancanza di prova circa le scelte rinunciatarie o di ragioni oggettivamente impeditive di un accettabile livello di autonomia economica da parte della resistente la quale, di contro, gode di discrete fonti economico\reddituali a vario titolo sostanzialmente equivalenti a quelle del marito, depongano per il rigetto della domanda di assegno divorzile in tutte le sue componenti.
3. Sulle spese di lite. 1 Cfr ud. 12.12.2023: “ abbiamo quattro figli, sono tutti sposati ed autonomi;
sono pensionata (ero bracciante) e percepisco € 600.oo mensili di pensione;
vivo in una casa popolare ad Arena, il contratto è intestato a me in quanto non è la casa familiare e pago regolarmente l'affitto pari ad euro 70.00\mese oltre 60\70 euro mensili per le utenze;
vivo con mio FR ( malato\sindrome di Down , riconosciuto invalido e percepisce emolumenti assistenziali per circa 1000 euro mensili ); mia madre ( centenaria ma lucidissima) vive a turno con noi figli ( siamo otto) e gestisce la sua pensione e quelle di mio FR, distribuendole anche tra noi figli a seconda di chi li accudisce;
insisto per il riconoscimento dell'assegno divorzile almeno di € 70.00 cosi almeno riesco a pagare l'affitto ; mio marito percepisce, che io sappia, una pensione di circa 1200,00 \ mese ( era operaio forestale)” Pag. 3 di 4 La natura della causa e l'adesione alla domanda principale depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arena il 2.9.1978 da e – smg - Parte_1 CP_1
B) rigetta la domanda di assegno divorzile;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arena (VV) (R.A.M. atto n. 9, parte II, Serie. A, anno 1978) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898 e s.m.i ( ex L.
6.3.1987 n.74);
D) spese compensate
Così deciso nella CC da remoto del 28.3.2025
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
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