Articolo 10 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1965
Art. 10.
Nel caso di contitolare di pensione di riversibilita' che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall' articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , modificato dallo articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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