Art. 10.
Nel caso di contitolare di pensione di riversibilita' che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall' articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , modificato dallo articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.
Nel caso di contitolare di pensione di riversibilita' che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall' articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , modificato dallo articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.