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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2951/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15547/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250001396404 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2191/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa a tassa auto anno 2019, deducendo l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti e la conseguente prescrizione del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita altresì la Regione Campania fornendo la prova della notifica del prodromico avviso di accertamento relativo al veicolo tg DF902Y in data 12.12.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato e va rigettato. Ed invero entrambi i motivi addotti a sostegno dello stesso risultano smentitti dalla acquisita prova documentale fornita dalla Regione Campania.
Spese compensate tenuto conto del fatto che il ricorso esula dal merito della controversia.
P.Q.M.
Rigetta e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15547/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250001396404 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2191/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa a tassa auto anno 2019, deducendo l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti e la conseguente prescrizione del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita altresì la Regione Campania fornendo la prova della notifica del prodromico avviso di accertamento relativo al veicolo tg DF902Y in data 12.12.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato e va rigettato. Ed invero entrambi i motivi addotti a sostegno dello stesso risultano smentitti dalla acquisita prova documentale fornita dalla Regione Campania.
Spese compensate tenuto conto del fatto che il ricorso esula dal merito della controversia.
P.Q.M.
Rigetta e compensa le spese