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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 3 giugno 2025 sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2809/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ARCANGELI JACOPO per procura alle liti, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 19.12.2024
[...]
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, Pt_1
conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.118/71 nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
CP_ affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti, ha convenuto in giudizio l' chiedendone l'accertament, previo rinnovo della consulenza.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
All'udienza fissata per la discussione nessuno è comparso, né risulta che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta. Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del pagina 1 di 2 decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte. Nel caso in esame ciò non è avvenuto, potendosene desumere l'abbandono da parte del ricorrente del giudizio prima dell'instaurazione del contradditorio. In tale situazione, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che rilevarsi la improcedibilità del giudizio. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la mancata instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato telematicamente il 19.12.2024 così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite.
Civitavecchia, 3 giugno 2025
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 3 giugno 2025 sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2809/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ARCANGELI JACOPO per procura alle liti, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 19.12.2024
[...]
ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, Pt_1
conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.118/71 nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
CP_ affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti, ha convenuto in giudizio l' chiedendone l'accertament, previo rinnovo della consulenza.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
All'udienza fissata per la discussione nessuno è comparso, né risulta che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta. Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del pagina 1 di 2 decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte. Nel caso in esame ciò non è avvenuto, potendosene desumere l'abbandono da parte del ricorrente del giudizio prima dell'instaurazione del contradditorio. In tale situazione, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che rilevarsi la improcedibilità del giudizio. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la mancata instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato telematicamente il 19.12.2024 così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite.
Civitavecchia, 3 giugno 2025
Il Giudice
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