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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/11/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2376/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IL QUERINI, con elezione di domicilio in PAZZETTA PESCHERIA 14,
33070 SAN VITO AL TAGLIAMENTO, presso il proprio difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IL QUERINI, con elezione di domicilio in PAZZETTA PESCHERIA 14,
33070 SAN VITO AL TAGLIAMENTO, presso il proprio difensore;
ricorrente separati con accordo di negoziazione assistita in data 28/11/2019 e provvedimento del PM del 04/12/2019;
con le seguenti figlie: nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 22/09/2004 e nata a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_2
05/04/2007, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 06/10/2025 e cioè “
1- Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Zoppola (PN) in data 13/09/2003, ordinando all'Ufficiale di Stato
[...]
Civile competente di apportare le conseguenti variazioni ai registri di quel
Comune.-
2- Darsi atto che entrambe le figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, continueranno a vivere con la madre.-
3- Porsi a carico del padre, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario delle figlie, un assegno mensile pari a complessivi Euro 250= (Euro 125= in ragione di ciascuna figlia), da versare alla madre in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT
(primo adeguamento giugno 2026).-
4- Porsi a carico di entrambi i genitori giusta metà tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie – spese da individuarsi secondo il
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia anche per la relativa regolamentazione.-
5- Disporsi le detrazioni fiscali residue ad integrale beneficio della Signora
- CP_1
6- Darsi atto dell'autosufficienza economica dei coniugi, i quali rinunciano alla pretesa di reciproci assegni alimentari e si impegnano a sostenere, come già
sostengono, in parti uguali il premio annuo della polizza infortuni contratta in favore delle figlie.-“.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/06/2025, contenente l'indicazione delle
2 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 29/09/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
06/10/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Zoppola (PN), in data 13/09/2003;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZOPPOLA (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di
3 matrimonio dell'anno 2003, atto n. 20, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2376/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IL QUERINI, con elezione di domicilio in PAZZETTA PESCHERIA 14,
33070 SAN VITO AL TAGLIAMENTO, presso il proprio difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IL QUERINI, con elezione di domicilio in PAZZETTA PESCHERIA 14,
33070 SAN VITO AL TAGLIAMENTO, presso il proprio difensore;
ricorrente separati con accordo di negoziazione assistita in data 28/11/2019 e provvedimento del PM del 04/12/2019;
con le seguenti figlie: nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 22/09/2004 e nata a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_2
05/04/2007, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 06/10/2025 e cioè “
1- Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Zoppola (PN) in data 13/09/2003, ordinando all'Ufficiale di Stato
[...]
Civile competente di apportare le conseguenti variazioni ai registri di quel
Comune.-
2- Darsi atto che entrambe le figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, continueranno a vivere con la madre.-
3- Porsi a carico del padre, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario delle figlie, un assegno mensile pari a complessivi Euro 250= (Euro 125= in ragione di ciascuna figlia), da versare alla madre in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT
(primo adeguamento giugno 2026).-
4- Porsi a carico di entrambi i genitori giusta metà tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie – spese da individuarsi secondo il
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia anche per la relativa regolamentazione.-
5- Disporsi le detrazioni fiscali residue ad integrale beneficio della Signora
- CP_1
6- Darsi atto dell'autosufficienza economica dei coniugi, i quali rinunciano alla pretesa di reciproci assegni alimentari e si impegnano a sostenere, come già
sostengono, in parti uguali il premio annuo della polizza infortuni contratta in favore delle figlie.-“.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/06/2025, contenente l'indicazione delle
2 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 29/09/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
06/10/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Zoppola (PN), in data 13/09/2003;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZOPPOLA (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di
3 matrimonio dell'anno 2003, atto n. 20, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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