Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9559/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 9559/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposta da
, nata in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Matteo Francesco Naccarella n.12, presso lo studio dell'avv. Loredana Masuccio che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 ciliato in Battipaglia (SA), alla via Fo studio dell'avv. Michele Manfredonia che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con e che dalla loro unione e nata una figlia, Controparte_1 Per_1
Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che, dopo la rottura della suddetta relazione avvenuta nell'anno 2022, l'ex compagno ha assunto comportamenti di disinteresse nei confronti della figlia, limitandosi a corrispondere esigue somme per il suo mantenimento;
pertanto, tenuto conto delle difficolta di instaurare un dialogo costruttivo con il resistente, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso della figlia minore e degli obblighi a contenuto economico a carico del padre per il mantenimento della stessa. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che Controparte_1 ha richiesto la suddetta regolamentazione alle condizioni oria di costituzione.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che la ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 337 bis e ss., chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 29 maggio 2025, le parti hanno confermato l'accordo sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia, depositato telematicamente, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenute eque da questo Tribunale in quanto rispondenti agli interessi della minore e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
-Affidamento della piccola ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso camento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione materna sita in Battipaglia (SA) alla Via 2 Giugno n° 14. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le parti concordano che laddove la madre volesse recarsi in Russia o comunque fuori dal territorio nazionale con la minore, il padre dovrà esprimere consenso per iscritto e messo al corrente del luogo e tempo della permanenza e recapiti telefonici. Del pari il padre dovrà richiedere il consenso scritto della madre se porterà la minore fuori dal territorio nazionale, con indicazione del luogo e tempo di permanenza.
- In merito al diritto di visita del genitore non collocatario, si stabilisce che il Sig.
terrà con se la minore due pomeriggi a settimana ovvero il martedì ed il CP_1 lle 17:00 alle 20:30 nonché a domeniche alterne dalle 9:00 alle 20:00, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo tra le parti;
in considerazione della tenera età della bambina ed in virtù del chiaro disagio espresso dalla stessa di dormire senza la madre, al momento è contrario all'interesse della minore stabilire pernottamenti presso il padre. Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche per le festività civili e religiose (Natale: 24 e 26 dicembre con madre, 25 dicembre e 6 gennaio con padre dalle 10:00 alle20:00. L'anno successivo 24 e 26 dicembre con padre dalle 10:00 alle 20:00 e 25 dicembre e 6 gennaio con madre. Pasqua: Domenica di Pasqua con la madre e lunedì in Albis con padre, l'anno successivo al contrario). Per le ricorrenze della minore, si stabilisce che la stessa trascorra la giornata con entrambi i genitori e che in mancanza di accordo la piccola sarà a pranzo con l'uno e a cena con Per_1
l'altra, iniziando con la madre e vo diverso accordo tra i coniugi in base alle esigenze della bambina;
La minore inoltre trascorrerà la festa del papà con il padre e quella della mamma con la madre;
Resta inteso che la suddetta disciplina del diritto è subordinata alle esigenze scolastiche della minore e lavorative del padre.
- In merito al mantenimento della minore Il Sig. si obbliga alla CP_1 corresponsione dell'intero canone di locazione dell'im a 2 Giugno n° 14 di Battipaglia, (per€ 450,00) nonché al versamento della somma mensile di € 350,00 mensili in favore della Sig.ra su conto intestato alla stessa ovvero a Parte_1 mezzo ricarica Postepay entr ogni mese. Il Sig. si impegna CP_1 al pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%. lle spese si precisa a titolo esemplificativo che le spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, quale requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale, l'utilità e/o la necessità. Queste appena descritte rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento. Salvo diversa previsione si considerano rientranti nell'assegno ordinario: L'abbigliamento ordinario, incluso I cambio di stagione, le spese di cancelleria corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco. Per spese extra assegno si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l'occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale la volontarietà. In ogni caso salva diversa previsione le spese extra assegno, mediche, scolastiche ed extrascolastiche, si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le spese relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori e sempre documentate pena il mancato riconoscimento. In maniera esemplificativa si indicano in spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo, di tipo scolastico a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno e riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) abbonamento trasporto pubblico. Spese extra assegno che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il promo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazioni e master, d) gite scolastiche con pernottamento, e) corsi di recupero e lezioni private, f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario, e) spese di manutenzione, bollo e Assicurazione reattivi a mezzi di locomozione acquistati in accordo, d) spese per la patente. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo;
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno, b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori e del genitore, c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi, f) spese per acquisto di mezzi di locomozione.
-In merito agli assegni familiari il Sig. si impegna ed obbliga sin da ora CP_1 affinché la Sig.ra possa per intero gli assegni familiari per la Pt_1 figlia, rendendosi le a fornire eventuali dichiarazioni o documentazione necessarie.
-Sui documenti della minore i genitori chiedono essere autorizzati alla richiesta anche disgiunta del rilascio del documento di identità nonché del passaporto per la figlia . Persona_2
In c natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi