Articolo 1 della Legge 4 agosto 1984, n. 583
Articolo 2
Versione
20 settembre 1984
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.
Entrata in vigore il 20 settembre 1984