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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5645 del 2022 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Emanuele Guarino, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via Bologna,
138
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con CP_1 P.IVA_1 sede in Sarno (SA), alla Via Matteotti n. 21, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla memoria, dall'avv. Francesca Ammendola, presso il cui studio, in Napoli, alla Via Duomo n. 296, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2022, l'istante in epigrafe esponeva di essere stato assunto dalla a far data dal 28/03/2019, per l'effetto di passaggio diretto ed CP_1 immediato di cantiere eseguito tra il e la resistente, con mansioni di CP_2 operatore ecologico ed inquadramento al livello 2A del CCNL Fise Assoambiente del
06/12/2016 e successivi accordi di rinnovo, con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno presso il cantiere di Torre Del Greco;
che il rapporto di lavoro con la convenuta società era cessato in data 30/04/2022, a seguito di fitto di ramo d'azienda, con transito nella società Velia Ambiente srl ed instaurazione del rapporto di lavoro con la nuova società, a far data dal 01/05/2022; che non era stato pagato il TFR, maturato durante il rapporto alle dipendenze dell'azienda convenuta e rimasto nella materiale disponibilità della nonché le somme CP_1 dovute a titolo di “permessi” ed “ex festività”, nonché gli importi connessi a due specifici accordi sindacali, siglati il 26 giugno 2020 e il 18 marzo 2021, quantificati come in ricorso.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l' accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di € 6.283,76 a titolo di TFR maturato al 30/04/2022 e rimasto in azienda, diritto che nasce dalla disposizione dell'art 5 del contratto di fitto ramo di azienda tra locatrice e conduttrice;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dei permessi fissi – ex riduzione oraria – maturati e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro e/o al 31/12/2021 pari ad € 932,22; 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle ex festività maturate e non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro e/o al 31/12/2021
1 pari ad € 93,73; 4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente in ragione dell'accordo di secondo livello siglato tra la resistente e le OS in data 26/06/2020 pari ad € 1.300,00; 5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente in ragione dell'accordo di secondo livello siglato tra la resistente e le OS in data 18/03/2021 pari ad € 2.912,00; 6) per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente della somma complessiva di € 11.521,71 , per le causali di cui in premessa così come risulta dai conteggi effettuati nel corpo dell'atto”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la contestando la CP_1 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto e deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, per intervenuto verbale di conciliazione tra le parti.
All'esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, va rilevato che tra il ricorrente e la resistente è intervenuto un accordo transattivo, siglato nel verbale di conciliazione del 22.1.2021 (doc. 4), con cui il lavoratore ha rinunziato a qualsivoglia pretesa connessa e/o riconducibile al rapporto di lavoro intercorso inter partes, sino alla data della sottoscrizione del verbale medesimo. Tale circostanza, tuttavia, è inidonea ad elidere la res controversa, atteso che le rivendicazioni attoree sono successive al periodo coperto dal verbale.
In ogni caso, le rivendicazioni di cui al presente ricorso non sono state fatte oggetto di conciliazione.
Ciò posto, va osservato che, con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente, sono, di recente, intervenute sentenze di questo Tribunale tra le medesime parti, che hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art.118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009. Secondo il ricorrente, il quale è stato assunto il 28 marzo 2019 alle dipendenze dell'Azienda convenuta a seguito di passaggio di cantiere Consorzio Gema/Buttol s.r.l. ed inquadrati nel Livello 2/A C.C.N.L. “Fise-Assoambiente” con mansioni di “operatore ecologico” disimpegnate sul cantiere di Torre del Greco, il rapporto di lavoro è cessato il 30 aprile 2022, allorquando fu siglato un contratto di fitto di ramo d'azienda fra l'odierna convenuta e Velia Ambiente s.r.l..
Le particolari clausole del predetto contratto comporterebbero l'impossibilità di ritenere valido il meccanismo di tutele previsto dall'art. 2112 c.c., anche se tutti i lavoratori erano transitati, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della affittuaria e da ciò, secondo la tesi attorea, sarebbe sorto il diritto di ciascun istante alla immediata erogazione del T.F.R. maturato nel periodo 28 marzo 2019 - 30 aprile 2022, nonché quanto maturato - e non riscosso - nel medesimo periodo lavorativo alle dipendenze della a titolo di CP_1
“permessi” ed “ex festività”. Il ricorrente ha pure lamentato l'omessa corresponsione di quanto era stato oggetto di pattuizione negli accordi sindacali siglati il 26 giugno 2020 e il 18 marzo 2021.
Il capo di domanda relativo al T.F.R. non merita accoglimento. L'art. 5 del predetto contratto di fitto di ramo d'azienda stabilisce quanto segue:
“Tutti i debiti e crediti sorti anteriormente alla data di sottoscrizione del presente atto sono a carico e a favore della parte 'concedente'; mentre i debiti e crediti sorti durante il periodo di durata del contratto di affitto saranno a carico e a favo-re del 'concessionario'. Restano a carico della parte 'concedente', inoltre, tutti i debiti, di qualsivoglia natura, che dovessero
2 essere accertati in futuro, riguardanti il periodo anteriore la stipula del presente atto, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo … debiti traenti titolo da rapporti con lavoratori dipendenti, collaboratori autonomi, istituti bancari, finanziari, assicurativi e fornitori. A tal riguardo, premesso che i dipendenti della società a socio unico ' CP_1 hanno maturato per i periodi a carico della medesima società a socio unico '
[...] CP_1 indennità come permessi non ancora retribuiti, ratei di tredicesima e
[...] quattordicesima, permessi ex festività, ratei di premio di produzione, qualora l'azienda avesse accantonato somme a titolo di TFR (trattamento fine rapporto) anche tali somme rimangono a carico della Premesso, inoltre, che i dipendenti della società a socio
CP_1 unico ' hanno maturato per i periodi a carico della stessa, giorni di ferie non
CP_1 ancora godute, le stesse verranno trasferite nei contatori ferie della srl Velia Ambiente. Al contempo la società a socio unico 'Velia Ambiente S.R.L.' rendiconterà alla società a socio unico ' il quantitativo mensile di ferie godute, emettendo fattura a carico della
CP_1 stessa ' A tal fine la società a socio unico ' fornirà un elenco Controparte_1 CP_1 dettagliato per dipendente dei contatori ferie residue al 30 aprile 2022, in modo da poter distinguere le ferie non godute di competenza della società a socio unico '
CP_1 rispetto a quelle maturate dal 01 maggio 2022 di competenza della Velia Ambiente S.R.L.”.
Come sottolineato anche nella sentenza di questo Tribunale n. 1309/2023, le clausole negoziali in disamina si limitano ad una disciplina diversa della responsabilità solidale prevista dalla legge fra “concedente” e “concessionario”, senza incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro alle dipendenze della “subentrante”. Il problema non riguarda la responsabilità solidale, che non costituisce elemento della prospettazione del ricorrente, il quale nemmeno ha impugnato i relativi accordi. Proprio da questi ultimi non è possibile dedurre, con interpretazione abrogante di ben precise clausole negoziali, la cessazione dei rapporti con la cedente e la conseguente, seppure mai esplicitata, nascita di altri e nuovi rapporti con la cessionaria. Per tale ragione, l'erogazione del T.F.R. parziale, maturato durante il periodo in cui l' istante era dipendente della non può essere chiesta in maniera unilaterale dal CP_1 lavoratore.
Infatti, il pagamento del T.F.R. costituirà obbligazione datoriale esigibile alla cessazione dei rapporti che sono unici, in quanto sono continuati con Velia Ambiente s.r.l..
A conclusioni diverse, invece, deve giungersi riguardo al capo di domanda relativo alla richiesta di pagamento di somme a causale “permessi” ed “ex festività”. Questi titoli retributivi sono dovuti in corso di rapporto e, pertanto, sono rivendi- cabili in ogni momento dello stesso, laddove i relativi importi risultino non corrisposti. Nelle fattispecie al vaglio, esulando dall'esame del giudice la questione dei rapporti interaziendali, che mai è stata posta dalle parti e – segnatamente – dalla resistente, considerato che le somme dovute per le causali in oggetto sono immediatamente rivendicabili, va esclusa ogni rilevanza all'obiezione di secondo cui la CP_1 subentrante Velia s.r.l. si sarebbe vista inserire nel contatore delle buste paga anche le voci
“ex festività” e “permessi” concernenti il pregresso rapporto in virtù del citato accordo. Infatti, come indicato anche nella sentenza n. 1309/2023, la trasposizione del dovuto maturato per le voci “ex festività” e “permessi” nel contatore dei cedolini della subentrante non vale a rendere inattuale una posta a credito del lavoratore, che, per legge, è azionabile in qualsiasi momento. In assenza di contestazioni ulteriori in ordine all'an e di rilievi datoriali specifici sul quantum, devono ritenersi dovute al ricorrente le somme invocate per questi titoli nel ricorso, in quanto i conteggi appaiono formulati in base a un corretto criterio normativo- contabile.
3 Pertanto, la convenuta va condannata per le richieste avanzate a titolo “permessi” ed
“ex festività” al pagamento in favore di di € 932,23 a titolo di permessi Parte_1 maturati e non goduti, nonché € 93,73 a titolo di ex festività. Riguardo al terzo capo di domanda, ossia la richiesta per il pagamento degli importi conseguenti all'accordo sindacale del 26 giugno 2020, va detto che quest'ultimo prevedeva il
“premio di risultato” o “di produttività”, suddiviso in due distinte sezioni, la prima giornaliera, la seconda bimestrale.
Il ricorrente ha dedotto di avere percepito solo il premio giornaliero di produttività fino a settembre 2020 e di non avere più nulla ricevuto per detto titolo dal mese di ottobre, mentre il premio “bimestrale” non sarebbe mai stato corrisposto dalla convenuta. Le previsioni dell'accordo sindacale del 26 giugno 2020 rimandano, per l'erogazione del premio “giornaliero”, alla corretta esecuzione della missione e alla disponibilità di ciascun dipendente a coprire l'intero orario di lavoro, con espressa previsione di pubblicazione, ad opera dell'Azienda, di tabelle della produttività entro 48 ore dal turno di lavoro.
Tale profilo attiene al fatto costitutivo del diritto azionato ed è espressamente contestato dalla società datoriale, per il periodo rivendicato nel ricorso. A fronte dell'assenza di supporti allegatori e probatori sul punto da parte del lavoratore, deve rilevarsi che la resistente ha allegato e documentato di avere pagato il premio fino al mese di ottobre (non, quindi, di settembre), esponendo di non avere elargito nulla più successivamente, per mancata ricorrenza delle condizioni legittimanti un tale pagamento. Pertanto, in virtù del principio dell'onere della prova (gravante in capo al ricorrente), nulla può essergli riconosciuto a titolo di premio “giornaliero”, di cui all'accordo sindacale del 26 giugno 2020. Ad analoga conclusione si perviene riguardo il premio “bimestrale” di cui al predetto accordo. L'intesa prevedeva che il premio sarebbe stato corrisposto in maniera proporzionale sulla base di elementi che sarebbero stati condivisi in appositi verbali da stipulare in seguito, mentre, restava a carico della resistente il compito di inviare una proposta da porre al centro delle intese. Nulla è stato allegato e dimostrato sul punto.
Sulla base di questo quadro probatorio, non può che rigettarsi la pretesa del ricorrente, in assenza di alcuna prospettazione di responsabilità per risarcimento danni da addebitare al datore di lavoro in virtù della sua eventuale inerzia.
Da ultimo, va esaminato il quarto capo di domanda, relativo alle rivendicazioni per il mancato percepimento - nella misura dovuta - del premio giornaliero decorrente da marzo 2021, in conseguenza dell'accordo sindacale del 18/03/2021. La resistente ha risposto a tali pretese attoree, affermando che il premio aveva una durata “sperimentale” solo semestrale e che, pertanto, sarebbe stato erogabile da marzo ad agosto 2021, visto che nessun successivo accordo era intervenuto tra le parti;
sempre sul punto, la convenuta ha sostenuto di aver accertato la mancata ricorrenza delle condizioni di erogabilità dell'emolumento nel mese di agosto e che il premio sarebbe stato, invece, regolarmente pagato da marzo a luglio, seppure nella misura dovuta in ragione delle effettive giornate lavorative prestate dai dipendenti.
In realtà, l' istante ha fatto riferimento ai parametri del secondo accordo anche per il periodo successivo al mese di agosto 2021, muovendo dalla errata premessa della ultrattività delle intese pattizie in difetto di disdetta, mentre, sarebbe stato necessario allegare e documentare un nuovo apposito patto per prolungare o rendere definitiva l'intesa del 18 marzo 2021.
4 Comunque, il ricorrente nulla ha contestato in ordine al rilievo aziendale inerente al mancato pagamento del premio nel mese di agosto, anzi vi ha espressamente rinunciato (cfr. note del 7.3.2024), per insussistenza dei presupposti di erogazione, portando in detrazione l'importo, come si evince anche dal contenuto delle note. Riguardo al premio concordato nell'intesa del 18 marzo 2021, relativo ai mesi da marzo a luglio di tale anno, è da osservare che la società resistente ha affermato che queste somme erano state conteggiate in busta paga sotto la voce buoni pasti fig., con calcolo riferito alle giornate di effettiva prestazione lavorativa (tale premio è stato debitamente corrisposto al lavoratore nella misura di cui alle buste paga versate in atti dallo stesso ricorrente per tutti i mesi da marzo a luglio 2021, come da contabili di pagamento in atti doc. n. 3).
Ciò che manca, tuttavia, è la prova che tali somme portate in busta paga siano state realmente erogate ai destinatari. La società si è limitata a documentare di avere versato, su una certa piattaforma, asseritamente utilizzata dai suoi dipendenti determinati importi, con causale, peraltro, diversa.
Il lavoratore ha contestato la ricezione di quegli importi. Ciò comporta che il datore di lavoro è venuto meno all'onere su di esso gravante di dimostrare il c.d. “fatto estintivo” dell'obbligazione retributiva al quale era tenuto sulla base delle sue stesse ammissioni inerenti alla ricorrenza dei presupposti della relativa monetizzazione. E' evidente che il quantum dovuto va calcolato sulla base delle effettive giornate lavorate desumibili dai cedolini paga, applicando il moltiplicatore 8. Deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva. Invero, del tutto diversa dalla prescrizione estintiva è la prescrizione presuntiva, che opera per i crediti retributivi, e che consiste in una presunzione di adempimento che determina, dunque, l'estinzione di un certo credito, salva la prova contraria del pagamento, superabile solo con la confessione giudiziale ex art. 2959 c.c., o con il giuramento ex art. 2960 c.c. del debitore di non aver adempiuto. Le retribuzioni del lavoratore sono sottoposte a prescrizione presuntiva annuale se hanno periodicità non superiore al mese (art. 2955, n. 2
c.c.) oppure triennale se hanno, invece, periodicità superiore (art. 2956, n. 1, c.c.). Il termine della prescrizione presuntiva decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione ex art. 2957 comma 1 c.c.
Nella ipotesi al vaglio, la pretesa azionata è una posta in senso lato retributiva, alla quale non si attaglia la prescrizione annuale di cui all'art. 2955 c.c. In ogni caso, la prescrizione presuntiva è “incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone
l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15303 del
05/06/2019; Sentenza n. 12771 del 23/07/2012; Cass 7793/2023). Tanto premesso, esaminate le buste paga del ricorrente relative alle predette mensilità, va rilevato che le effettive giornate di lavoro per sono state 126. Parte_1
Di conseguenza, applicato il moltiplicatore 8 alle presenze lavorative, deve riconoscersi che la somma spettante al ricorrente, per il predetto titolo, è pari ad € 1.032 .
I predetti importi, al lordo delle ritenute di legge, vanno maggiorati con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
5 Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e della sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza, possono essere compensate nella misura di 2/3, mentre, per la restante parte, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento della somma di CP_1 euro 2.057,96, in favore di , al lordo delle ritenute di legge, per le causali di Parte_1 cui in motivazione, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
previa compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, condanna la al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, della restante parte liquidata in euro 800, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione. Torre Annunziata, 11.11.2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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