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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 842/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011791159 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011791159 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120016115380001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120016115380001 REGISTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.5.2025 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 29820249011791159 e la cartella ad esso sottesa, deducendo la mancata notifica dei tale atto e la conseguente nullità dell'atto successivo.
Si costituivano in giudizio sia ER che DE che deduceva l'inammissibilità del ricorso , essendo stata regolarmente notificata la cartella come da documentazione che produceva.
All'udienza del 18.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trova definizione per ragioni di rito dovendosene dichiarare l'estinzione per cessazione della materia del contendere, come rihciesto da parte ricorrente che ha all'uopo rilevato che la cartella di pagamento, sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata ( n. 2982012001611538001) emessa nei confronti della ricorrente e del coobbligato Nominativo_1, per il pagamento dell'Imposta di Registro per l'anno 2012, è stata oggetto di richiesta di rateazzazione da parte di quest'ultimo e che tale soggetto a seguito dell'accoglimento della rateizzazione , in data 13.10.2025, ha provveduto al pagamento della prima rata.
Le spese del procedimento possono essre compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Siracusa sezione terza in persona del giudice monocratico dichiara l'estinzione del procedimento;
compensa tra le parti le spese di lite. Siracusa 18.11.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 842/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011791159 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011791159 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120016115380001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120016115380001 REGISTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.5.2025 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 29820249011791159 e la cartella ad esso sottesa, deducendo la mancata notifica dei tale atto e la conseguente nullità dell'atto successivo.
Si costituivano in giudizio sia ER che DE che deduceva l'inammissibilità del ricorso , essendo stata regolarmente notificata la cartella come da documentazione che produceva.
All'udienza del 18.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trova definizione per ragioni di rito dovendosene dichiarare l'estinzione per cessazione della materia del contendere, come rihciesto da parte ricorrente che ha all'uopo rilevato che la cartella di pagamento, sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata ( n. 2982012001611538001) emessa nei confronti della ricorrente e del coobbligato Nominativo_1, per il pagamento dell'Imposta di Registro per l'anno 2012, è stata oggetto di richiesta di rateazzazione da parte di quest'ultimo e che tale soggetto a seguito dell'accoglimento della rateizzazione , in data 13.10.2025, ha provveduto al pagamento della prima rata.
Le spese del procedimento possono essre compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Siracusa sezione terza in persona del giudice monocratico dichiara l'estinzione del procedimento;
compensa tra le parti le spese di lite. Siracusa 18.11.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo