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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/05/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13381/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13381/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO Parte_1 C.F._1 EMANUELA elettivamente domiciliato in VIA DE' FUSARI N. 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ELMO EMANUELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, pronunciare la separazione legale dei coniugi Parte_1
e , addebitandola in via esclusiva al IG , con ogni consequenziale
[...] CP_1 CP_1
provvedimento di legge, autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto è già avvenuto;
stabilire che i figli vengano affidati in via esclusiva alla madre con collocazione presso stessa. La IGa
[...]
assumerà le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative all'istruzione ed alla Parte_1
pagina 1 di 8 salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
stabilire che le visite del padre ai figli avvengano in forma protetta;
condannare inoltre il IG CP_1
a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di €
1.000,00 al mese (500,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
stabilire che l'AUU venga corrisposto interamente all'odierna ricorrente;
stabilire che le spese straordinarie facciano carico al IG nella misura dell'80% e precisamente: - Spese straordinarie da CP_1 non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: sono le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, pre-scuola e post - scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. - Spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, whatsapp o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se questo ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, whatsapp o e-mail), motivandolo adeguatamente. - Per tutte le spese straordinarie, siano essere da concordare o da non concordare, il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatore avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. - La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta pagina 2 di 8 deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio il 27-12-2017; dall'unione sono nati i figli nato il 19 Per_1
luglio 2019, e nata il [...]; con ricorso depositato il 17.10.2023 la moglie ha Per_2
introdotto il presente giudizio esponendo che già nel 2020 aveva denunciato il marito per maltrattamenti, ma poi aveva ritirato la denuncia sperando in un miglioramento della condotta di lui
(doc. 3); il contegno dell'uomo era, invece, peggiorato, in quanto egli indirizzava insulti, minacce e percosse non solo nei confronti di lei, alla presenza dei figli, ma anche direttamente al figlio maggiore, come da ultimo accaduto in data 20 giugno 2023, episodio a seguito del quale si era decisa a sporgere nuova querela (doc. 4) e a lasciare la casa familiare di Via Panzini 6, condotta in locazione per un canone mensile di euro 350, per trasferirsi con i figli a casa dei propri genitori in Comune di Centuripe
(provincia di Enna). In seguito all'attivazione della procedura di codice rosso per maltrattamenti in famiglia, denunciati dalla signora , è stata emessa nei confronti del marito, Sig. Parte_1 CP_1
la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai figli, con l'applicazione di dispositivo elettronico di controllo”
(Rif. Tribunale di Bologna Sezione G.I.P. - G.U.P. n.12298/2023 R.G.N.R. e n.11288/2023
R.G.G.I.P.). Madre e figli sono rientrati a Bologna, nella casa familiare, e il marito non vi ha più fatto ritorno. Il ricorso introduttivo del presente giudizio gli è stato ritualmente notificato, nonché consegnato dal , come attestato nella relazione del 30-5-2024. Controparte_2
Nella medesima relazione il Servizio riferisce di avere contattato il padre e di essere riuscito a organizzare un solo incontro protetto padre-figli, a fine febbraio 2024; tale incontro non si è svolto positivamente in quanto il padre non si è assunto la responsabilità dell'agito aggressivo che ha avuto nei confronti del primogenito nel giugno 2023, anche se il bambino glielo ha espressamente ricordato;
ciò ha destabilizzato molto i bambini, che hanno ancora il ricordo degli agiti violenti del padre ai danni della madre.
Il Servizio riferisce altresì che la madre lamenta il carattere assolutamente saltuario e insufficiente della contribuzione del padre al mantenimento dei minori. Egli ha dichiarato di trovarsi all'estero, e spesso in giro per lavoro, svolgendo l'attività di autotrasportatore. Il Servizio ha valutato positivamente la capacità della madre di prendersi cura dei figli e ha condiviso l'opinione, dalla stessa manifestata, dell'inopportunità di mantenimento dei contatti padre-figli tramite telefonate, in ragione della tenera età pagina 3 di 8 degli stessi e dell'inadeguatezza dimostrata dal padre nel primo e unico incontro in presenza;
il
Servizio ha ravvisato la necessità di percorsi che consentano ai minori di rielaborare i traumi vissuti, pertanto il primogenito ha seguito un percorso di psicomotricità individuale e la minore un percorso di psicomotricità in piccolo gruppo. Il Servizio dà atto che la madre prosegue il percorso con l'associazione Mondo Donna che offre supporto psicologico ma anche aiuto economico.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. è stato in data 4.6.2024 è stato, dunque, disposto:
l'affido esclusivo dei figlio minori nato il [...] e nata il 23 dicembre Per_1 Per_2
2020 in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere autonomamente anche tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla educazione, scuola, salute, richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, scelta della residenza abituale, pratiche burocratico-amministrative in generale;
dispone il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
dispone che il padre, qualora desideri vedere o sentire i minori, debba fare richiesta al Servizio Sociale territorialmente competente che valuterà e stabilirà se ciò risponde all'interesse dei minori ed eventualmente i tempi e modalità di visita, eventualmente previo positivo esperimento di un percorso da parte del padre;
dalla data della domanda, sulla base dell'allegazione della ricorrente che ai tempi della convivenza il marito percepiva circa 1.700 euro mensili nette per almeno 13 mensilità, pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli entro il 5 di ogni mese la somma di euro 350 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Bologna.
Con sentenza n. 1699/2024 è stata pronunciata la separazione e la causa è stata rimessa in istruttoria per l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi delle parti.
La domanda di addebito va accolta. E' infatti, consolidato orientamento di legittimità quello secondo cui: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente)”, si veda Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, dall'ordinanza applicativa di misura cautelare prodotta il 19.2.2024 emergono i plurimi riscontri alle dichiarazioni rese dalla PO (referto relativo a episodio in cui il marito ha dato una testata in faccia alla moglie;
foto delle lesioni arrecate al figlio nel giugno 2023; s.i. rese dalla baby sitter dei bambini, dalla madre della attrice, da un'amica di lei e da un0amico del marito); le condotte del padre sono altresì confermate dalla descrizione del Servizio Sociale della condizione dei figli, manifestamente sofferenti per le violenze assistite e, quanto al primogenito, direttamente subite;
nonché dalla querela sporta e poi ritirata nel 2020 e dalla relazione del Servizio Sociale che all'epoca fu incaricato di indagine da parte della Procura Minori.
È emerso che il marito ha avuto nel 2021 un reddito imponibile annuo di euro 15.000 circa, nel 2022 di euro 19.500 circa corrispondenti a un netto di euro 17.470, e nel 2023 un imponibile annuo di euro
25.206 circa, corrispondenti a un netto di euro 21.400 corrispondenti a un netto mensile di euro 1.783.
La madre svolge con contratti a tempo determinato attività di insegnante e di personale non docente nelle scuole pubbliche, nell'a.i. 2021 ha avuto un reddito netto annuo di euro 14.666, nel 2022 di euro
12.827 e nel 2023 di euro 11.470; ella percepisce inoltre integralmente l'assegno unico per i figli, pari ad euro 467 mensili, e paga l'affitto della casa in cui vive coi minori, già casa familiare, di euro 350 mensili.
Si ritiene, quindi, congruo confermare integralmente le disposizioni di cui all'ordinanza provvisoria, sia quanto all'affido esclusivo rafforzato alla madre, a fronte delle condotte violente e minacciose tenute dal padre, nonchè del suo disinteresse morale e materiale, che emerge dalla circostanza che egli non rispetti l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, nonché a fronte della sua lunghissima assenza e dell'inadeguatezza dimostrata nel rapportarsi con i figli, con riferimento particolare alla mancanza di consapevolezza delle condotte maltrattanti da lui poste in essere, sia quanto al conseguente collocamento prevalente presso la madre e all'assegnazione a lei della casa familiare, con mandato al Servizio di continuare a vigilare sulla situazione del nucleo, attivando gli interventi che riterrà opportuno e, qualora il padre lo richieda organizzando incontri protetti, se li riterrà conformi all'interesse dei minori, e sia quanto alle questioni economiche, per cui, stante l'affido esclusivo alla madre e il collocamento prevalente presso di lei, va a lei attribuito al 100% l'assegno unico per i figli, e va confermato l'obbligo a carico del padre di contribuire al 50% delle loro spese straordinarie e al loro mantenimento ordinario con la somma mensile di euro 350 per ciascun figlio, dalla data della domanda e da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Bologna. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, trattandosi di causa contumaciale e in cui l'istruttoria si è limitata all'acquisizione di prove documentali.
pagina 5 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dichiara che la separazione va addebitata al marito;
2 - dispone l'affido esclusivo dei figli minori nato il [...], e nata il 23 Per_1 Per_2
dicembre 2020, alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, alla richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, alle pratiche burocratico-amministrative in generale;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 - dispone che per la durata di tre anni, i Servizi Sociali competenti per territorio con riferimento a nato il [...], e nata il [...], residenti in [...] Per_2
Panzini 6, continuino a vigilare sulla situazione del nucleo familiare, attivando gli interventi che riterranno opportuni e, qualora il padre lo richieda, organizzando incontri protetti, se li riterranno conformi all'interesse dei minori;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa familiare sita i Bologna Via Panzini 6, condotta in locazione, affinchè vi abiti insieme ai figli minorenni;
6 – dispone che il padre possa vedere i figli secondo quanto stabilito al punto 2 cioè con incontri protetti organizzati dal Servizio che ha potere di sospenderli se disturbanti;
pagina 6 di 8 straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
In ragione dell'affido esclusivo e del collocamento prevalente dei figli presso di lei, l'assegno unico per i figli è attribuito al
100% alla madre;
pagina 7 di 8 8 - Condanna altresì il convenuto a rifondere alla attrice le spese legali che si liquidano in € 4.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 – dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 350 per ciascun figlio alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13381/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO Parte_1 C.F._1 EMANUELA elettivamente domiciliato in VIA DE' FUSARI N. 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ELMO EMANUELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, pronunciare la separazione legale dei coniugi Parte_1
e , addebitandola in via esclusiva al IG , con ogni consequenziale
[...] CP_1 CP_1
provvedimento di legge, autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto è già avvenuto;
stabilire che i figli vengano affidati in via esclusiva alla madre con collocazione presso stessa. La IGa
[...]
assumerà le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative all'istruzione ed alla Parte_1
pagina 1 di 8 salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
stabilire che le visite del padre ai figli avvengano in forma protetta;
condannare inoltre il IG CP_1
a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di €
1.000,00 al mese (500,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
stabilire che l'AUU venga corrisposto interamente all'odierna ricorrente;
stabilire che le spese straordinarie facciano carico al IG nella misura dell'80% e precisamente: - Spese straordinarie da CP_1 non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: sono le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, pre-scuola e post - scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. - Spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, whatsapp o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se questo ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, whatsapp o e-mail), motivandolo adeguatamente. - Per tutte le spese straordinarie, siano essere da concordare o da non concordare, il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatore avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. - La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta pagina 2 di 8 deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio il 27-12-2017; dall'unione sono nati i figli nato il 19 Per_1
luglio 2019, e nata il [...]; con ricorso depositato il 17.10.2023 la moglie ha Per_2
introdotto il presente giudizio esponendo che già nel 2020 aveva denunciato il marito per maltrattamenti, ma poi aveva ritirato la denuncia sperando in un miglioramento della condotta di lui
(doc. 3); il contegno dell'uomo era, invece, peggiorato, in quanto egli indirizzava insulti, minacce e percosse non solo nei confronti di lei, alla presenza dei figli, ma anche direttamente al figlio maggiore, come da ultimo accaduto in data 20 giugno 2023, episodio a seguito del quale si era decisa a sporgere nuova querela (doc. 4) e a lasciare la casa familiare di Via Panzini 6, condotta in locazione per un canone mensile di euro 350, per trasferirsi con i figli a casa dei propri genitori in Comune di Centuripe
(provincia di Enna). In seguito all'attivazione della procedura di codice rosso per maltrattamenti in famiglia, denunciati dalla signora , è stata emessa nei confronti del marito, Sig. Parte_1 CP_1
la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai figli, con l'applicazione di dispositivo elettronico di controllo”
(Rif. Tribunale di Bologna Sezione G.I.P. - G.U.P. n.12298/2023 R.G.N.R. e n.11288/2023
R.G.G.I.P.). Madre e figli sono rientrati a Bologna, nella casa familiare, e il marito non vi ha più fatto ritorno. Il ricorso introduttivo del presente giudizio gli è stato ritualmente notificato, nonché consegnato dal , come attestato nella relazione del 30-5-2024. Controparte_2
Nella medesima relazione il Servizio riferisce di avere contattato il padre e di essere riuscito a organizzare un solo incontro protetto padre-figli, a fine febbraio 2024; tale incontro non si è svolto positivamente in quanto il padre non si è assunto la responsabilità dell'agito aggressivo che ha avuto nei confronti del primogenito nel giugno 2023, anche se il bambino glielo ha espressamente ricordato;
ciò ha destabilizzato molto i bambini, che hanno ancora il ricordo degli agiti violenti del padre ai danni della madre.
Il Servizio riferisce altresì che la madre lamenta il carattere assolutamente saltuario e insufficiente della contribuzione del padre al mantenimento dei minori. Egli ha dichiarato di trovarsi all'estero, e spesso in giro per lavoro, svolgendo l'attività di autotrasportatore. Il Servizio ha valutato positivamente la capacità della madre di prendersi cura dei figli e ha condiviso l'opinione, dalla stessa manifestata, dell'inopportunità di mantenimento dei contatti padre-figli tramite telefonate, in ragione della tenera età pagina 3 di 8 degli stessi e dell'inadeguatezza dimostrata dal padre nel primo e unico incontro in presenza;
il
Servizio ha ravvisato la necessità di percorsi che consentano ai minori di rielaborare i traumi vissuti, pertanto il primogenito ha seguito un percorso di psicomotricità individuale e la minore un percorso di psicomotricità in piccolo gruppo. Il Servizio dà atto che la madre prosegue il percorso con l'associazione Mondo Donna che offre supporto psicologico ma anche aiuto economico.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. è stato in data 4.6.2024 è stato, dunque, disposto:
l'affido esclusivo dei figlio minori nato il [...] e nata il 23 dicembre Per_1 Per_2
2020 in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere autonomamente anche tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla educazione, scuola, salute, richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, scelta della residenza abituale, pratiche burocratico-amministrative in generale;
dispone il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
dispone che il padre, qualora desideri vedere o sentire i minori, debba fare richiesta al Servizio Sociale territorialmente competente che valuterà e stabilirà se ciò risponde all'interesse dei minori ed eventualmente i tempi e modalità di visita, eventualmente previo positivo esperimento di un percorso da parte del padre;
dalla data della domanda, sulla base dell'allegazione della ricorrente che ai tempi della convivenza il marito percepiva circa 1.700 euro mensili nette per almeno 13 mensilità, pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli entro il 5 di ogni mese la somma di euro 350 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Bologna.
Con sentenza n. 1699/2024 è stata pronunciata la separazione e la causa è stata rimessa in istruttoria per l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi delle parti.
La domanda di addebito va accolta. E' infatti, consolidato orientamento di legittimità quello secondo cui: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente)”, si veda Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, dall'ordinanza applicativa di misura cautelare prodotta il 19.2.2024 emergono i plurimi riscontri alle dichiarazioni rese dalla PO (referto relativo a episodio in cui il marito ha dato una testata in faccia alla moglie;
foto delle lesioni arrecate al figlio nel giugno 2023; s.i. rese dalla baby sitter dei bambini, dalla madre della attrice, da un'amica di lei e da un0amico del marito); le condotte del padre sono altresì confermate dalla descrizione del Servizio Sociale della condizione dei figli, manifestamente sofferenti per le violenze assistite e, quanto al primogenito, direttamente subite;
nonché dalla querela sporta e poi ritirata nel 2020 e dalla relazione del Servizio Sociale che all'epoca fu incaricato di indagine da parte della Procura Minori.
È emerso che il marito ha avuto nel 2021 un reddito imponibile annuo di euro 15.000 circa, nel 2022 di euro 19.500 circa corrispondenti a un netto di euro 17.470, e nel 2023 un imponibile annuo di euro
25.206 circa, corrispondenti a un netto di euro 21.400 corrispondenti a un netto mensile di euro 1.783.
La madre svolge con contratti a tempo determinato attività di insegnante e di personale non docente nelle scuole pubbliche, nell'a.i. 2021 ha avuto un reddito netto annuo di euro 14.666, nel 2022 di euro
12.827 e nel 2023 di euro 11.470; ella percepisce inoltre integralmente l'assegno unico per i figli, pari ad euro 467 mensili, e paga l'affitto della casa in cui vive coi minori, già casa familiare, di euro 350 mensili.
Si ritiene, quindi, congruo confermare integralmente le disposizioni di cui all'ordinanza provvisoria, sia quanto all'affido esclusivo rafforzato alla madre, a fronte delle condotte violente e minacciose tenute dal padre, nonchè del suo disinteresse morale e materiale, che emerge dalla circostanza che egli non rispetti l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, nonché a fronte della sua lunghissima assenza e dell'inadeguatezza dimostrata nel rapportarsi con i figli, con riferimento particolare alla mancanza di consapevolezza delle condotte maltrattanti da lui poste in essere, sia quanto al conseguente collocamento prevalente presso la madre e all'assegnazione a lei della casa familiare, con mandato al Servizio di continuare a vigilare sulla situazione del nucleo, attivando gli interventi che riterrà opportuno e, qualora il padre lo richieda organizzando incontri protetti, se li riterrà conformi all'interesse dei minori, e sia quanto alle questioni economiche, per cui, stante l'affido esclusivo alla madre e il collocamento prevalente presso di lei, va a lei attribuito al 100% l'assegno unico per i figli, e va confermato l'obbligo a carico del padre di contribuire al 50% delle loro spese straordinarie e al loro mantenimento ordinario con la somma mensile di euro 350 per ciascun figlio, dalla data della domanda e da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Bologna. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, trattandosi di causa contumaciale e in cui l'istruttoria si è limitata all'acquisizione di prove documentali.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dichiara che la separazione va addebitata al marito;
2 - dispone l'affido esclusivo dei figli minori nato il [...], e nata il 23 Per_1 Per_2
dicembre 2020, alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, alla richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, alle pratiche burocratico-amministrative in generale;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 - dispone che per la durata di tre anni, i Servizi Sociali competenti per territorio con riferimento a nato il [...], e nata il [...], residenti in [...] Per_2
Panzini 6, continuino a vigilare sulla situazione del nucleo familiare, attivando gli interventi che riterranno opportuni e, qualora il padre lo richieda, organizzando incontri protetti, se li riterranno conformi all'interesse dei minori;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa familiare sita i Bologna Via Panzini 6, condotta in locazione, affinchè vi abiti insieme ai figli minorenni;
6 – dispone che il padre possa vedere i figli secondo quanto stabilito al punto 2 cioè con incontri protetti organizzati dal Servizio che ha potere di sospenderli se disturbanti;
pagina 6 di 8 straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
In ragione dell'affido esclusivo e del collocamento prevalente dei figli presso di lei, l'assegno unico per i figli è attribuito al
100% alla madre;
pagina 7 di 8 8 - Condanna altresì il convenuto a rifondere alla attrice le spese legali che si liquidano in € 4.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 – dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 350 per ciascun figlio alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese