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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 09.04.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 46/2025, con motivazione contestuale
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1
avv.ti Andrea Pesenti e Luca Pizzigoni
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
convenuto (contumace)
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 10.01.2025, debitamente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di per CP_1
ottenere il pagamento di € 3.390,22 a titolo di TFR non versato alla previdenza complementare (Fondo previdenziale Arca). il ricorrente affermava di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 14.03.2019 al 31.12.2023 in forza di contratto a tempo indeterminato, come disegnatore tecnico III Livello CCNL di settore;
optava per il versamento del TFR al fondo previdenziale
Arca; la datrice di lavoro operava le ritenute in busta paga, ma versava solo un importo pari ad € 422,67, residuando, per il periodo dal febbraio 2022, la somma sopra riportata;
rassegnava le conclusioni su riportate, di cui chiedeva l'integrale accoglimento.
Nessuno si costituiva per la convenuta, pertanto, veniva dichiarata la sua contumacia.
Il Giudice, senza necessità di approfondimenti istruttori, definiva il giudizio in prima udienza, con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
***
Parte ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle buste paga (doc. 3), del contratto Arca
e dell'estratto dei versamenti operati dalla datrice di lavoro contumace (doc. 1-2) e del CU 2024. È quindi provata l'adesione al fondo previdenziale destinatario del TFR e le trattenute operate in busta paga;
dall'estratto conto depositato si evincono anche i versamenti operati, residuando la somma oggi azionata pari ad €
3.390,22.
Parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione degli emolumenti per cui
è causa.
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma di
€ 3.390,22 a titolo di TFR in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate appare corretto
(doc 5 fasc. ricorrente).
La domanda può, dunque, essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di 3.390,22 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Bergamo, il 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta