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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/10/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 681/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
VA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IANNACCONE MILENA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO 3;
RICORRENTE contro
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. MAGGIANI GIAN LUCA e
NA ES, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
VIALE ITALIA 93 19100 LA SPEZIA;
CONVENUTA OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, accogliere il presente ricorso e così provvedere:
Nel merito
Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al risarcimento di tutti i danni differenziali come Pt_1 su esposti, derivanti dall'infortunio subito in data 09.08.2019, e per l'effetto condannare la società , C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Parma (PR) Via Londra 24, 43123, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 149.400,21, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario ex D.M.
Giustizia n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario».
Per la parte convenuta:
«In via principale:
Rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso avanzate, ridurre le somme richieste dal ricorrente in ragione di quanto sopra esposto ed in ogni caso compensare le stesse con quanto risulterà dovuto alla convenuta in ragione della domanda riconvenzionale di seguito spiegata.
In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare che il ricorrente, per i motivi di cui in narrativa, ha cagionato alla convenuta danni per complessivi € 3.690,50, o nella diversa misura accertata in giudizio per le causali enunciate, e per l'effetto, accertata e dichiarata la sussistenza di un credito di pari importo della deducente nei confronti del ricorrente, condannare quest'ultimo al pagamento in favore
Pag. 2 di 14 della prima della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.7.2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare la precedente datrice di lavoro Controparte_1 subito al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in
[...] conseguenza dell'infortunio sul lavoro a lui occorso in data 9.8.2019.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni asseritamente da lui arrecati a beni aziendali.
3. Dopo il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali;
è stata poi ammessa CTU medico-legale.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. Ai sensi dell'art. 2087 c.c., «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
7. Poiché l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro obblighi di natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. la responsabilità di quest'ultimo può essere esclusa solo se egli prova di avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee a evitare il danno e che questo si è verificato a causa di un evento imprevisto e imprevedibile
(Cass. 23 aprile 2008, n. 10529).
Pag. 3 di 14 8. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato, anche di recente, che il datore di lavoro è tenuto a provare di avere adottato non solo le misure prescritte dal legislatore, che rappresentano lo “standard” minimale, ma anche tutte quelle che siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa, in quanto consigliate dalle conoscenze sperimentali o tecniche o dagli “standard” di sicurezza normalmente osservati (cfr., da ultimo, Cass. 10 novembre 2022, n.
33239).
9. Si è inoltre rilevato che il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, salvo solo il caso di un contegno del lavoratore del tutto abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo (Cass. 16 febbraio 2023, n. 4980).
10. È pacifico che l'infortunio per cui è causa sia avvenuto in data 9.8.2019, quando il ricorrente si è recato presso la Casa di Cura e di Riposo “Residenza Sanitaria Le
Tamerici” per consegnare e montare alcuni infissi;
in occasione dello scarico, gli infissi sono scivolati dal cavalletto a cui erano agganciati e sono caduti addosso al ricorrente.
11. Vi è invece discordanza tra le parti in merito alla dinamica concreta dell'incidente: secondo il ricorrente, esso sarebbe stato causato dalle scorrette modalità di aggancio degli infissi al cavalletto, mentre secondo la parte convenuta la caduta degli infissi sarebbe stata cagionata dalla manovra incauta del lavoratore, che avrebbe slegato tutti gli infissi contemporaneamente, senza attendere la collaborazione del titolare.
12. È quindi opportuno procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale condotta in corso di causa, al fine di valutare se abbia trovato riscontro l'una o l'altra versione.
13. La teste moglie del ricorrente, ha riferito quanto segue: Testimone_1
«Mio marito non mi ha mai detto di avere ricevuto formazione dall'azienda circa le misure e le procedure di sicurezza.
Pag. 4 di 14 Con riferimento all'evento del 9.8.2019, quel giorno ho ricevuto una chiamata alle 18, al termine del mio turno di lavoro, dal figlio del ricorrente, che mi ha detto che mio marito era in ospedale;
sono quindi andata a trovarlo. Quando sono arrivata mi ha raccontato che era sul posto di lavoro e doveva smontare delle finestre;
quando doveva scaricare il camion gli sono caduti addosso gli infissi che non erano legati in modo adeguato.
Non so se c'erano altre persone lì vicino, credo che ci fossero persone che hanno chiamato l'ambulanza ma non so i loro nomi.
Non conosco . Testimone_2
14. Il teste , figlio del ricorrente, ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«Da quello che mi ha detto mio padre, non ha mai ricevuto nessun corso di formazione sulle procedure di sicurezza.
Con riferimento all'evento del 9.8.2019, premetto che non ero fisicamente lì; ho ricevuto una chiamata da mio padre che mi ha detto che si era fatto male;
non ricordo se fosse già in ospedale o se lo stessero portando in ospedale. Mi pare di aver ricevuto la chiamata più
o meno alle 18.
Sono andato in ospedale e quando sono arrivato, mio padre mi ha raccontato che alla fine della giornata lavorativa quando ha sciolto i legacci che tenevano in piedi i serramenti nel retro del furgone questi gli sono caduti addosso, quindi lui è caduto a terra dal furgone di schiena con il peso dei serramenti che gli sono venuti addosso. Mi ha detto che è rimasto a terra 30-40 minuti attendendo i soccorsi e poi l'hanno portato in ospedale di urgenza.
Ho conosciuto il sig. il giorno dell'incidente, l'ho visto in ospedale. Testimone_2
Ci ho parlato e mi pareva che non sapesse neanche lui come fosse successo. Mi ha detto che non era sul furgoncino quando mio padre ha sciolto i serramenti, l'ha visto poi sdraiato a terra.
So che era il titolare e a quanto mi diceva mio padre lui gli dava le mansioni Tes_2 giornaliere;
con riferimento all'incidente, mio padre mi ha detto all'ospedale che Tes_2 gli aveva detto di scaricare gli infissi e andare a casa. Preciso: all'ospedale ho incontrato per prima cosa poi ho parlato con mio padre e lui ci ha spiegato più nel dettaglio Tes_2 cos'era successo, come ho detto finora».
15. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_4
«Ho lavorato per la convenuta fino a un anno e mezzo fa che sono andato in pensione;
avevo iniziato mi pare nel 2017; lo dico perché ho chiuso la mia ditta nel 2016 e poi sono andato a lavorare lì. Facevo lavoro in officina: tagliavo e assemblavo i pezzi in alluminio dei serramenti.
Pag. 5 di 14 Con riferimento all'evento del 9.8.2019, io c'ero in officina e abbiamo caricato il cavalletto sul furgone con le persiane e sono andati in cantiere e;
questo Tes_2 Pt_1 di pomeriggio. Non so se indossasse scarpe di sicurezza. Pt_1
Il cavalletto è di ferro e ha una pedana inclinata verso l'interno dove sono caricati i serramenti;
quel giorno li abbiamo legati uno alla volta come facciamo sempre. Oltre alle corde c'è anche un film plastico trasparente tra un serramento e l'altro, anche per non rovinarli. Confermo che le operazioni di fissaggio dei cavalletti sono state fatte da me,
e Il cavalletto è stato caricato sul furgone con un carrello elevatore. Pt_1 Tes_2
Di solito il cavalletto è assicurato al pianale di mezzo;
preciso però che non c'ero più quando hanno caricato il cavalletto, ero già in officina.
ADR in base alla mia esperienza nella mia ditta, dove facevo anche i trasporti, posso dire che se il cavalletto non è fissato al pianale del mezzo, alla prima curva casca.
ADR preciso che il cavalletto è dritto con una pedana inclinata di qualche grado;
è fatto più o meno come l'esempio nella foto a pag. 2 della memoria della convenuta, che mi viene mostrata.
ADR le operazioni di caricamento degli infissi sul cavalletto sono durate circa 10-15 minuti;
ricordo che erano 8 persiane, perché di più non ce ne stanno sul cavalletto.
Confermo che le pedane erano inclinate sul cavalletto».
16. Il teste figlio del socio unico della società convenuta, ha Testimone_2
reso le seguenti dichiarazioni:
«All'epoca dell'infortunio del sig. avevo appena dato le dimissioni come Pt_1 amministratore e da allora collaboro con la società in p.iva. Io mi occupo di rilievi e faccio i montaggi.
Con riferimento all'evento del 9.8.2019, abbiamo preparato il cavalletto fatto apposta per gli infissi, con la pedana inclinata. Abbiamo caricato le 8 persiane in due gruppi da 4.
Abbiamo legato i due gruppi e ci è stato dato del nastro con una pellicola estensibile ogni una o due persiane, quello che serve per non farle cadere. Ricordo che c'eravamo io, il ricorrente e non ricordo se ci abbia fisicamente aiutato a caricare le Tes_4 Tes_4 persiane.
Confermo che indossava le scarpe di sicurezza;
non ricordo se indossava i guanti Pt_1 protettivi, noi li forniamo ma non ricordo se ce li aveva quel giorno.
Confermo che il cavalletto era costituito da una base e da un piano verticale debitamente inclinato per evitare lo scivolamento del materiale.
Pag. 6 di 14 Il cavalletto è stato caricato sul furgone con il muletto ed è stato fissato al pianale del camion con le apposite fasce tenditive per non farlo cadere durante il trasporto.
Col furgone caricato io e siamo andati alla casa di cura “Le Tamerici”. Arrivati, Pt_1 abbiamo parcheggiato il camion in posizione piana. Io sono sceso dal camion per individuare un posto dove scaricare le persiane. Il sig. ha preso posizione sul Pt_1 cassone del camion e gli ho chiesto di passami le persiane. Me ne ha passata una che io sono andato ad appoggiare al muro;
ho sentito da dietro di me un rumore di cose che cadevano, mi sono girato e ho visto il ricorrente per terra con addosso un paio di persiane. Io ho rimosso le persiane e ho chiamato l'ambulanza e l'ho accompagnato al pronto soccorso, non sull'ambulanza ma guidando dietro.
Non erano presenti altre persone sul piazzale, c'erano alcuni anziani che giravano ma non so i loro nomi.
Dopo aver soccorso , ho visto che c'erano ancora 4 infissi legati fissati al cavalletto;
Pt_1 degli altri 4, uno era quello che avevo appoggiato al muro, 2 erano quelli finiti addosso al ricorrente e 1 era per terra sul camion.
ADR prima di cominciare a scaricare ho individuato il posto dove scaricare le persiane, poi sono tornato sul camion e mi ha passato il primo infisso. Quando siamo Pt_1 arrivati ho detto a di aspettare anche perché il cantiere era delimitato da barriere. Pt_1
Lui ha preso posizione sul cassone e mi ha aspettato. Dopo che ho trovato il posto dove scaricare sono tornato indietro e abbiamo iniziato a scaricare.
ADR per passare il primo infisso credo che abbia slegato il primo gruppo da 4 ma Pt_1 ribadisco che non ho visto bene perché ero girato e lui era davanti agli infissi e copriva le persiane.
ADR da quando ho preso il primo infisso e l'ho portato al posto di scarico a quando sono tornato al camion possono essere passati uno-due minuti.
ADR ho rimosso subito gli infissi da sopra , poi lui è rimasto sdraiato ad attendere Pt_1
l'ambulanza; siccome la prima non arrivava ne abbiamo chiamato un'altra che è arrivata dopo circa 30-40 minuti dall'evento; poi dopo che aveva portato via Porzio è arrivata la prima ambulanza che abbiamo chiamato».
17. Le prove testimoniali non hanno chiarito univocamente la dinamica dell'incidente, dato che nessuno dei testi ha assistito direttamente alle modalità di scarico degli infissi da parte del ricorrente.
Pag. 7 di 14 18. Lo stesso – la cui attendibilità è peraltro quantomeno dubbia, essendo Tes_2
parente del socio unico della convenuta e avendo addirittura ricoperto la carica di l.r. della stessa fino a poco prima dei fatti di causa – ha riferito di non aver visto come le persiane siano rovinate sul ricorrente, dato che stava appoggiando al muro la prima persiana ed era quindi girato in posizione opposta rispetto al camion.
19. In ogni caso, è indubbio che l'infortunio occorso al ricorrente sia avvenuto in occasione e in conseguenza diretta dell'attività lavorativa svolta dallo stesso;
sulla base dei principi giurisprudenziali sopra ricordati, grava quindi sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire l'evento lesivo.
20. Si ritiene che tale onere non sia stato adeguatamente assolto dalla parte convenuta, in ragione delle seguenti considerazioni.
21. Innanzitutto, è rimasto dubbio se al ricorrente sia stata effettivamente fornita adeguata formazione sulle misure di sicurezza da osservare per lo scarico degli infissi.
22. In proposito, la convenuta ha prodotto un attestato di frequenza di un «corso di formazione generale e specifica dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro – rischio alto», tenutosi a Sorbolo in date 18-19.7.2019 (doc. 2 convenuta).
23. Tale documento è stato però disconosciuto da parte ricorrente, che ha dichiarato di non avere frequentato un simile corso.
24. In merito alla valenza probatoria dei documenti provenienti da terzi, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che essi costituiscono meri indizi liberamente valutabili dal giudice, sicché la contestazione della loro autenticità non richiede l'esperimento dei procedimenti di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata;
grava invece sulla parte che se ne voglia avvalere l'onere di dimostrarne la genuinità (Cass. 9 marzo 2020, n. 6650).
Pag. 8 di 14 25. Parte convenuta, a seguito della contestazione, ha prodotto alcune fatture relative al pagamento dei corsi di formazione;
tuttavia, dalle stesse non si desume alcun riferimento specifico alla posizione del ricorrente.
26. Sono stati invece forniti argomenti di prova contraria dalla parte ricorrente, la quale ha documentato che il 19.7.2019 era l'ultimo giorno in cui era ancora impiegata presso altro datore di lavoro (doc. 16 ricorrente).
27. In definitiva, non sussiste prova sufficiente dell'avvenuto adeguato espletamento dell'obbligo formativo in merito alla sicurezza sul lavoro.
28. Nessuno dei testi ha poi confermato l'avvenuta fornitura al dipendente dei guanti di sicurezza;
la fornitura delle scarpe di sicurezza è stata invece riferita solo da di cui si è già rilevata la non perfetta terzietà alla vicenda per cui è causa. Tes_2
29. Venendo poi alle modalità con le quali gli infissi erano stati caricati sul furgone, dalle testimoniane è emerso che gli stessi non erano stati fissati sul cavalletto uno a uno, come allegato in memoria di costituzione, ma in due gruppi di 4 legati tra loro.
30. Inoltre, non ha trovato riscontro l'allegazione di parte convenuta dell'avvenuto slegamento degli infissi da parte di in un unico movimento;
al contrario, è Pt_1 stato riferito anche da che il lavoratore aveva slegato solo il primo Tes_2 gruppo da 4.
31. In definitiva, non risulta fornita la prova rigorosa necessaria a mandare il datore di lavoro esente dalla responsabilità di cui all'art. 2087 c.c., sia perché non è stata dimostrata la esaustiva adozione di ogni misura idonea a prevenire il danno - sia in termini di formazione che in termini di messa in sicurezza dei carichi –, sia perché, anche qualora si ritenesse sussistente una condotta imprudente di , Pt_1 non è stato dimostrato che questa abbia integrato gli estremi dell'assoluta imprevedibilità e abnormità.
32. Il datore di lavoro è quindi tenuto al risarcimento del danno c.d. differenziale subito dal lavoratore per effetto dell'infortunio, ossia la differenza tra l'importo
Pag. 9 di 14 calcolato secondo i criteri civilistici di quantificazione del danno e l'importo liquidato da INAIL a titolo di indennizzo.
33. In merito alla quantificazione danno risarcibile, si osserva quanto segue.
34. Com'è noto, in caso di danno alla salute il danneggiato non ha diritto al solo risarcimento del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale.
Secondo l'interpretazione da tempo consolidata, infatti, l'art. 2059 c.c., prevedendo che il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge, fa riferimento anche alla Costituzione: ne consegue che, in caso di lesione a un diritto riconosciuto dalla Carta fondamentale (come il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.), il danno non patrimoniale è sempre risarcibile, dovendosi garantire una tutela minima dei diritti fondamentali (Cass. S.U. 11 novembre
2008, nn. 26972-26795).
35. Secondo le più recenti ricostruzioni della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute si compone di due elementi: il danno biologico/dinamico-relazionale – ossia le conseguenze negative dell'evento lesivo sul fare areddituale del danneggiato, corrispondenti al grado di invalidità permanente suscettibile di accertamento medico-legale – e il danno morale o da sofferenza soggettiva interiore, che compensa invece le ricadute pregiudizievoli sull'individuo non suscettibili di accertamento medico- legale, come i sentimenti di dolore dell'animo, vergogna, paura, disperazione e disistima di sé (Cass. 27 marzo 2018, n. 7513; Cass. 29 settembre 2018, n. 23469;
Cass. 21 marzo 2022, n. 9006)
36. Ai fini della liquidazione equitativa di tale danno è opportuno fare riferimento ai parametri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, che costituiscono uno strumento adatto a garantire la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione in casi analoghi (Cass. 6 maggio 2020, n. 8532). Ciò anche in considerazione del fatto che, nelle loro più recenti versioni, le Tabelle di
Milano recepiscono i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità indicando separatamente la quota di danno risarcibile a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quella a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
Pag. 10 di 14 37. Le Tabelle di Milano adottano il sistema del “punto variabile”: il danno risarcibile
è calcolato sulla base dei coefficienti del grado percentuale di invalidità permanente del danneggiato e della sua età anagrafica, con la possibilità di un ulteriore aumento (entro un limite percentuale massimo) a titolo di
“personalizzazione” nel caso in cui il danneggiato alleghi e provi circostanze soggettive specifiche da cui si ricavi che l'evento lesivo gli abbia causato conseguenze negative diverse e ulteriori rispetto a quelle sofferte dalla generalità degli individui di età e grado di invalidità equivalente.
38. Inoltre, le Tabelle di Milano prevedono che, qualora l'evento dannoso provochi una inabilità di carattere temporaneo, il danneggiato abbia diritto al risarcimento di € 115,00 per ogni giorno di inabilità totali (aumentabili fino al 50% in presenza di circostanze idonee a giustificare la “personalizzazione”).
39. Per la liquidazione complessiva del danno occorre dunque accertare il grado di invalidità della ricorrente e il numero di giorni di inabilità, totale e parziale, derivanti dalla malattia.
40. La CTU medico-legale della dott. ha raggiunto le seguenti conclusioni, Per_1
a cui lo scrivente ritiene di aderire, in considerazione dell'adeguatezza della metodologia seguita, della completezza dell'indagine condotta e della assenza di vizi logico-giuridici nel ragionamento:
«Le descritte lesioni e menomazioni appaiono compatibile per sede, natura ed entità alle modalità traumatiche desumibili dagli atti di causa e sono valutabili come danno biologico nella misura del 25% (venticinque per cento).
Il periodo di temporanea biologica, alla luce di natura ed entità della lesione nonché del documentato decorso clinico, può essere indicato in 10 giorni di totale, 90 parziale al
75%, 90 giorni di parziale al 50% e 90 giorni al 33%.
Spese mediche riportate nel fascicolo di parte attrice sono da ritenersi congrue».
41. Il danno non patrimoniale risarcibile in base alle Tabelle di Milano per un soggetto con invalidità del 25% ed età di 61 anni al momento della stabilizzazione dei postumi (gennaio 2021, come risulta dalla consulenza) è di € 108.789,00, comprensivo sia della componente di danno biologico che della componente di
Pag. 11 di 14 danno da sofferenza soggettiva interiore nella misura normalmente associata, secondo l'id quod plerumque accidit, a lesioni della stessa entità.
42. La somma risarcibile per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale indicati dal consulente ammonta, invece, a € 17.503,00, per un totale di danno civilistico risarcibile di € 126.292,00.
43. Non sussistono, invece, i presupposti per riconoscere alla ricorrente un importo ulteriore a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale subito, non essendo stato allegato alcun particolare pregiudizio che rivesta i caratteri dell'unicità e dell'eccezionalità che la giurisprudenza di legittimità richiede per procedere all'aumento per personalizzazione (Cass. 6 maggio 2021, n. 12046).
44. Con riferimento al danno patrimoniale, si osserva innanzitutto che devono essere risarcite le documentate spese sanitarie di € 1.066,97, giudicate come congrue dal
CTU.
45. È stato poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nell'incidenza percentuale della perdita di capacità lavorativa specifica sulle future potenzialità reddituali del ricorrente.
46. Sul punto, si richiamano ancora le conclusioni della CTU, la quale ha rilevato che
«le menomazioni accertate in sede di CTU non hanno di fatto ridotto la capacità lavorativa del soggetto di operaio meccanico/montatore», come riscontrato anche dal fatto che, a partire da marzo 2022, il ricorrente ha ripreso l'occupazione di manutentore di serramenti, peraltro venendo valutato come «idoneo senza limitazioni» alle mansioni dal medico competente in data 11.4.2025.
47. Non sussiste pertanto alcun danno alla capacità lavorativa specifica che possa costituire oggetto di risarcimento del danno.
48. Da questo complessivo importo deve essere detratto l'indennizzo corrisposto da
INAIL a titolo di danno biologico. Ciò in quanto il risarcimento del danno mira a realizzare l'integrale compensazione della perdita subita del danneggiato, come si desume dall'art. 1223 c.c.; deve perciò tenersi conto di ogni altro indennizzo
Pag. 12 di 14 volto a compensare la stessa perdita, dato che, in caso contrario, il danneggiato conseguirebbe un'indebita locupletazione (Cass. 22 maggio 2018, n. 12566).
49. Secondo la giurisprudenza più recente, la detrazione deve avvenire secondo il criterio delle poste non già omogenee, ma addirittura identiche, sottraendo dal risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto di indennizzo (Cass. 31 ottobre 2023, n. 30293).
50. Va quindi sottratta la quota della rendita capitalizzata INAIL liquidata per il danno biologico causato dall'evento infortunistico per cui è causa, la quale ammonta a € 32.461,26 come risulta dal prospetto in atti (doc. 9 ricorrente): il danno biologico che deve essere risarcito dal datore di lavoro ammonta quindi a
€ (126.292,00 – 32.461,26 =) € 93.830,74.
51. Sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniali, che costituiscono debiti di valore, deve essere applicata la rivalutazione monetaria, da calcolare applicando gli indici ISTAT sul costo della vita, dalla data dell'evento fino alla data della liquidazione, effettuata con il presente provvedimento.
52. Sono inoltre dovuti gli interessi compensativi da valutarsi sulla somma corrispondente al valore del danno risarcibile al momento dell'illecito, rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Per l'effetto, ai fini del calcolo degli interessi, la somma capitale sopra determinata deve essere previamente devalutata, in base a detti indici ISTAT, alla data del sinistro;
su di essa, progressivamente rivalutando anno per anno, devono quindi calcolarsi gli interessi al tasso legale (così Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712).
53. Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta per il risarcimento del danno consistente nella rottura dei cinque infissi, dato che, come già osservato, non è stata fornita prova sufficiente dell'assenza di responsabilità del datore nella causazione dell'incidente, sicché è a fortiori precluso imputare esclusivamente al lavoratore le conseguenze pregiudizievoli che da esso sono derivate al patrimonio aziendale.
Pag. 13 di 14 54. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
55. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
di € 93,830,74 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
di € 1.066,97 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3. rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1
[...]
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 8.500 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 379,50 per esborsi, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
5. pone definitivamente a carico di le spese Controparte_1
di CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 15/10/2025
Il giudice
Matteo VA CO
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
VA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IANNACCONE MILENA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
BOLOGNA, VIA SANTO STEFANO 3;
RICORRENTE contro
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. MAGGIANI GIAN LUCA e
NA ES, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
VIALE ITALIA 93 19100 LA SPEZIA;
CONVENUTA OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, accogliere il presente ricorso e così provvedere:
Nel merito
Accertare e dichiarare il diritto del Sig. al risarcimento di tutti i danni differenziali come Pt_1 su esposti, derivanti dall'infortunio subito in data 09.08.2019, e per l'effetto condannare la società , C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Parma (PR) Via Londra 24, 43123, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 149.400,21, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario ex D.M.
Giustizia n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario».
Per la parte convenuta:
«In via principale:
Rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso avanzate, ridurre le somme richieste dal ricorrente in ragione di quanto sopra esposto ed in ogni caso compensare le stesse con quanto risulterà dovuto alla convenuta in ragione della domanda riconvenzionale di seguito spiegata.
In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare che il ricorrente, per i motivi di cui in narrativa, ha cagionato alla convenuta danni per complessivi € 3.690,50, o nella diversa misura accertata in giudizio per le causali enunciate, e per l'effetto, accertata e dichiarata la sussistenza di un credito di pari importo della deducente nei confronti del ricorrente, condannare quest'ultimo al pagamento in favore
Pag. 2 di 14 della prima della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.7.2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare la precedente datrice di lavoro Controparte_1 subito al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in
[...] conseguenza dell'infortunio sul lavoro a lui occorso in data 9.8.2019.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni asseritamente da lui arrecati a beni aziendali.
3. Dopo il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali;
è stata poi ammessa CTU medico-legale.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. Ai sensi dell'art. 2087 c.c., «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
7. Poiché l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro obblighi di natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. la responsabilità di quest'ultimo può essere esclusa solo se egli prova di avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee a evitare il danno e che questo si è verificato a causa di un evento imprevisto e imprevedibile
(Cass. 23 aprile 2008, n. 10529).
Pag. 3 di 14 8. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato, anche di recente, che il datore di lavoro è tenuto a provare di avere adottato non solo le misure prescritte dal legislatore, che rappresentano lo “standard” minimale, ma anche tutte quelle che siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa, in quanto consigliate dalle conoscenze sperimentali o tecniche o dagli “standard” di sicurezza normalmente osservati (cfr., da ultimo, Cass. 10 novembre 2022, n.
33239).
9. Si è inoltre rilevato che il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, salvo solo il caso di un contegno del lavoratore del tutto abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo (Cass. 16 febbraio 2023, n. 4980).
10. È pacifico che l'infortunio per cui è causa sia avvenuto in data 9.8.2019, quando il ricorrente si è recato presso la Casa di Cura e di Riposo “Residenza Sanitaria Le
Tamerici” per consegnare e montare alcuni infissi;
in occasione dello scarico, gli infissi sono scivolati dal cavalletto a cui erano agganciati e sono caduti addosso al ricorrente.
11. Vi è invece discordanza tra le parti in merito alla dinamica concreta dell'incidente: secondo il ricorrente, esso sarebbe stato causato dalle scorrette modalità di aggancio degli infissi al cavalletto, mentre secondo la parte convenuta la caduta degli infissi sarebbe stata cagionata dalla manovra incauta del lavoratore, che avrebbe slegato tutti gli infissi contemporaneamente, senza attendere la collaborazione del titolare.
12. È quindi opportuno procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale condotta in corso di causa, al fine di valutare se abbia trovato riscontro l'una o l'altra versione.
13. La teste moglie del ricorrente, ha riferito quanto segue: Testimone_1
«Mio marito non mi ha mai detto di avere ricevuto formazione dall'azienda circa le misure e le procedure di sicurezza.
Pag. 4 di 14 Con riferimento all'evento del 9.8.2019, quel giorno ho ricevuto una chiamata alle 18, al termine del mio turno di lavoro, dal figlio del ricorrente, che mi ha detto che mio marito era in ospedale;
sono quindi andata a trovarlo. Quando sono arrivata mi ha raccontato che era sul posto di lavoro e doveva smontare delle finestre;
quando doveva scaricare il camion gli sono caduti addosso gli infissi che non erano legati in modo adeguato.
Non so se c'erano altre persone lì vicino, credo che ci fossero persone che hanno chiamato l'ambulanza ma non so i loro nomi.
Non conosco . Testimone_2
14. Il teste , figlio del ricorrente, ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«Da quello che mi ha detto mio padre, non ha mai ricevuto nessun corso di formazione sulle procedure di sicurezza.
Con riferimento all'evento del 9.8.2019, premetto che non ero fisicamente lì; ho ricevuto una chiamata da mio padre che mi ha detto che si era fatto male;
non ricordo se fosse già in ospedale o se lo stessero portando in ospedale. Mi pare di aver ricevuto la chiamata più
o meno alle 18.
Sono andato in ospedale e quando sono arrivato, mio padre mi ha raccontato che alla fine della giornata lavorativa quando ha sciolto i legacci che tenevano in piedi i serramenti nel retro del furgone questi gli sono caduti addosso, quindi lui è caduto a terra dal furgone di schiena con il peso dei serramenti che gli sono venuti addosso. Mi ha detto che è rimasto a terra 30-40 minuti attendendo i soccorsi e poi l'hanno portato in ospedale di urgenza.
Ho conosciuto il sig. il giorno dell'incidente, l'ho visto in ospedale. Testimone_2
Ci ho parlato e mi pareva che non sapesse neanche lui come fosse successo. Mi ha detto che non era sul furgoncino quando mio padre ha sciolto i serramenti, l'ha visto poi sdraiato a terra.
So che era il titolare e a quanto mi diceva mio padre lui gli dava le mansioni Tes_2 giornaliere;
con riferimento all'incidente, mio padre mi ha detto all'ospedale che Tes_2 gli aveva detto di scaricare gli infissi e andare a casa. Preciso: all'ospedale ho incontrato per prima cosa poi ho parlato con mio padre e lui ci ha spiegato più nel dettaglio Tes_2 cos'era successo, come ho detto finora».
15. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_4
«Ho lavorato per la convenuta fino a un anno e mezzo fa che sono andato in pensione;
avevo iniziato mi pare nel 2017; lo dico perché ho chiuso la mia ditta nel 2016 e poi sono andato a lavorare lì. Facevo lavoro in officina: tagliavo e assemblavo i pezzi in alluminio dei serramenti.
Pag. 5 di 14 Con riferimento all'evento del 9.8.2019, io c'ero in officina e abbiamo caricato il cavalletto sul furgone con le persiane e sono andati in cantiere e;
questo Tes_2 Pt_1 di pomeriggio. Non so se indossasse scarpe di sicurezza. Pt_1
Il cavalletto è di ferro e ha una pedana inclinata verso l'interno dove sono caricati i serramenti;
quel giorno li abbiamo legati uno alla volta come facciamo sempre. Oltre alle corde c'è anche un film plastico trasparente tra un serramento e l'altro, anche per non rovinarli. Confermo che le operazioni di fissaggio dei cavalletti sono state fatte da me,
e Il cavalletto è stato caricato sul furgone con un carrello elevatore. Pt_1 Tes_2
Di solito il cavalletto è assicurato al pianale di mezzo;
preciso però che non c'ero più quando hanno caricato il cavalletto, ero già in officina.
ADR in base alla mia esperienza nella mia ditta, dove facevo anche i trasporti, posso dire che se il cavalletto non è fissato al pianale del mezzo, alla prima curva casca.
ADR preciso che il cavalletto è dritto con una pedana inclinata di qualche grado;
è fatto più o meno come l'esempio nella foto a pag. 2 della memoria della convenuta, che mi viene mostrata.
ADR le operazioni di caricamento degli infissi sul cavalletto sono durate circa 10-15 minuti;
ricordo che erano 8 persiane, perché di più non ce ne stanno sul cavalletto.
Confermo che le pedane erano inclinate sul cavalletto».
16. Il teste figlio del socio unico della società convenuta, ha Testimone_2
reso le seguenti dichiarazioni:
«All'epoca dell'infortunio del sig. avevo appena dato le dimissioni come Pt_1 amministratore e da allora collaboro con la società in p.iva. Io mi occupo di rilievi e faccio i montaggi.
Con riferimento all'evento del 9.8.2019, abbiamo preparato il cavalletto fatto apposta per gli infissi, con la pedana inclinata. Abbiamo caricato le 8 persiane in due gruppi da 4.
Abbiamo legato i due gruppi e ci è stato dato del nastro con una pellicola estensibile ogni una o due persiane, quello che serve per non farle cadere. Ricordo che c'eravamo io, il ricorrente e non ricordo se ci abbia fisicamente aiutato a caricare le Tes_4 Tes_4 persiane.
Confermo che indossava le scarpe di sicurezza;
non ricordo se indossava i guanti Pt_1 protettivi, noi li forniamo ma non ricordo se ce li aveva quel giorno.
Confermo che il cavalletto era costituito da una base e da un piano verticale debitamente inclinato per evitare lo scivolamento del materiale.
Pag. 6 di 14 Il cavalletto è stato caricato sul furgone con il muletto ed è stato fissato al pianale del camion con le apposite fasce tenditive per non farlo cadere durante il trasporto.
Col furgone caricato io e siamo andati alla casa di cura “Le Tamerici”. Arrivati, Pt_1 abbiamo parcheggiato il camion in posizione piana. Io sono sceso dal camion per individuare un posto dove scaricare le persiane. Il sig. ha preso posizione sul Pt_1 cassone del camion e gli ho chiesto di passami le persiane. Me ne ha passata una che io sono andato ad appoggiare al muro;
ho sentito da dietro di me un rumore di cose che cadevano, mi sono girato e ho visto il ricorrente per terra con addosso un paio di persiane. Io ho rimosso le persiane e ho chiamato l'ambulanza e l'ho accompagnato al pronto soccorso, non sull'ambulanza ma guidando dietro.
Non erano presenti altre persone sul piazzale, c'erano alcuni anziani che giravano ma non so i loro nomi.
Dopo aver soccorso , ho visto che c'erano ancora 4 infissi legati fissati al cavalletto;
Pt_1 degli altri 4, uno era quello che avevo appoggiato al muro, 2 erano quelli finiti addosso al ricorrente e 1 era per terra sul camion.
ADR prima di cominciare a scaricare ho individuato il posto dove scaricare le persiane, poi sono tornato sul camion e mi ha passato il primo infisso. Quando siamo Pt_1 arrivati ho detto a di aspettare anche perché il cantiere era delimitato da barriere. Pt_1
Lui ha preso posizione sul cassone e mi ha aspettato. Dopo che ho trovato il posto dove scaricare sono tornato indietro e abbiamo iniziato a scaricare.
ADR per passare il primo infisso credo che abbia slegato il primo gruppo da 4 ma Pt_1 ribadisco che non ho visto bene perché ero girato e lui era davanti agli infissi e copriva le persiane.
ADR da quando ho preso il primo infisso e l'ho portato al posto di scarico a quando sono tornato al camion possono essere passati uno-due minuti.
ADR ho rimosso subito gli infissi da sopra , poi lui è rimasto sdraiato ad attendere Pt_1
l'ambulanza; siccome la prima non arrivava ne abbiamo chiamato un'altra che è arrivata dopo circa 30-40 minuti dall'evento; poi dopo che aveva portato via Porzio è arrivata la prima ambulanza che abbiamo chiamato».
17. Le prove testimoniali non hanno chiarito univocamente la dinamica dell'incidente, dato che nessuno dei testi ha assistito direttamente alle modalità di scarico degli infissi da parte del ricorrente.
Pag. 7 di 14 18. Lo stesso – la cui attendibilità è peraltro quantomeno dubbia, essendo Tes_2
parente del socio unico della convenuta e avendo addirittura ricoperto la carica di l.r. della stessa fino a poco prima dei fatti di causa – ha riferito di non aver visto come le persiane siano rovinate sul ricorrente, dato che stava appoggiando al muro la prima persiana ed era quindi girato in posizione opposta rispetto al camion.
19. In ogni caso, è indubbio che l'infortunio occorso al ricorrente sia avvenuto in occasione e in conseguenza diretta dell'attività lavorativa svolta dallo stesso;
sulla base dei principi giurisprudenziali sopra ricordati, grava quindi sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire l'evento lesivo.
20. Si ritiene che tale onere non sia stato adeguatamente assolto dalla parte convenuta, in ragione delle seguenti considerazioni.
21. Innanzitutto, è rimasto dubbio se al ricorrente sia stata effettivamente fornita adeguata formazione sulle misure di sicurezza da osservare per lo scarico degli infissi.
22. In proposito, la convenuta ha prodotto un attestato di frequenza di un «corso di formazione generale e specifica dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro – rischio alto», tenutosi a Sorbolo in date 18-19.7.2019 (doc. 2 convenuta).
23. Tale documento è stato però disconosciuto da parte ricorrente, che ha dichiarato di non avere frequentato un simile corso.
24. In merito alla valenza probatoria dei documenti provenienti da terzi, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che essi costituiscono meri indizi liberamente valutabili dal giudice, sicché la contestazione della loro autenticità non richiede l'esperimento dei procedimenti di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata;
grava invece sulla parte che se ne voglia avvalere l'onere di dimostrarne la genuinità (Cass. 9 marzo 2020, n. 6650).
Pag. 8 di 14 25. Parte convenuta, a seguito della contestazione, ha prodotto alcune fatture relative al pagamento dei corsi di formazione;
tuttavia, dalle stesse non si desume alcun riferimento specifico alla posizione del ricorrente.
26. Sono stati invece forniti argomenti di prova contraria dalla parte ricorrente, la quale ha documentato che il 19.7.2019 era l'ultimo giorno in cui era ancora impiegata presso altro datore di lavoro (doc. 16 ricorrente).
27. In definitiva, non sussiste prova sufficiente dell'avvenuto adeguato espletamento dell'obbligo formativo in merito alla sicurezza sul lavoro.
28. Nessuno dei testi ha poi confermato l'avvenuta fornitura al dipendente dei guanti di sicurezza;
la fornitura delle scarpe di sicurezza è stata invece riferita solo da di cui si è già rilevata la non perfetta terzietà alla vicenda per cui è causa. Tes_2
29. Venendo poi alle modalità con le quali gli infissi erano stati caricati sul furgone, dalle testimoniane è emerso che gli stessi non erano stati fissati sul cavalletto uno a uno, come allegato in memoria di costituzione, ma in due gruppi di 4 legati tra loro.
30. Inoltre, non ha trovato riscontro l'allegazione di parte convenuta dell'avvenuto slegamento degli infissi da parte di in un unico movimento;
al contrario, è Pt_1 stato riferito anche da che il lavoratore aveva slegato solo il primo Tes_2 gruppo da 4.
31. In definitiva, non risulta fornita la prova rigorosa necessaria a mandare il datore di lavoro esente dalla responsabilità di cui all'art. 2087 c.c., sia perché non è stata dimostrata la esaustiva adozione di ogni misura idonea a prevenire il danno - sia in termini di formazione che in termini di messa in sicurezza dei carichi –, sia perché, anche qualora si ritenesse sussistente una condotta imprudente di , Pt_1 non è stato dimostrato che questa abbia integrato gli estremi dell'assoluta imprevedibilità e abnormità.
32. Il datore di lavoro è quindi tenuto al risarcimento del danno c.d. differenziale subito dal lavoratore per effetto dell'infortunio, ossia la differenza tra l'importo
Pag. 9 di 14 calcolato secondo i criteri civilistici di quantificazione del danno e l'importo liquidato da INAIL a titolo di indennizzo.
33. In merito alla quantificazione danno risarcibile, si osserva quanto segue.
34. Com'è noto, in caso di danno alla salute il danneggiato non ha diritto al solo risarcimento del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale.
Secondo l'interpretazione da tempo consolidata, infatti, l'art. 2059 c.c., prevedendo che il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge, fa riferimento anche alla Costituzione: ne consegue che, in caso di lesione a un diritto riconosciuto dalla Carta fondamentale (come il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.), il danno non patrimoniale è sempre risarcibile, dovendosi garantire una tutela minima dei diritti fondamentali (Cass. S.U. 11 novembre
2008, nn. 26972-26795).
35. Secondo le più recenti ricostruzioni della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute si compone di due elementi: il danno biologico/dinamico-relazionale – ossia le conseguenze negative dell'evento lesivo sul fare areddituale del danneggiato, corrispondenti al grado di invalidità permanente suscettibile di accertamento medico-legale – e il danno morale o da sofferenza soggettiva interiore, che compensa invece le ricadute pregiudizievoli sull'individuo non suscettibili di accertamento medico- legale, come i sentimenti di dolore dell'animo, vergogna, paura, disperazione e disistima di sé (Cass. 27 marzo 2018, n. 7513; Cass. 29 settembre 2018, n. 23469;
Cass. 21 marzo 2022, n. 9006)
36. Ai fini della liquidazione equitativa di tale danno è opportuno fare riferimento ai parametri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, che costituiscono uno strumento adatto a garantire la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione in casi analoghi (Cass. 6 maggio 2020, n. 8532). Ciò anche in considerazione del fatto che, nelle loro più recenti versioni, le Tabelle di
Milano recepiscono i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità indicando separatamente la quota di danno risarcibile a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quella a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
Pag. 10 di 14 37. Le Tabelle di Milano adottano il sistema del “punto variabile”: il danno risarcibile
è calcolato sulla base dei coefficienti del grado percentuale di invalidità permanente del danneggiato e della sua età anagrafica, con la possibilità di un ulteriore aumento (entro un limite percentuale massimo) a titolo di
“personalizzazione” nel caso in cui il danneggiato alleghi e provi circostanze soggettive specifiche da cui si ricavi che l'evento lesivo gli abbia causato conseguenze negative diverse e ulteriori rispetto a quelle sofferte dalla generalità degli individui di età e grado di invalidità equivalente.
38. Inoltre, le Tabelle di Milano prevedono che, qualora l'evento dannoso provochi una inabilità di carattere temporaneo, il danneggiato abbia diritto al risarcimento di € 115,00 per ogni giorno di inabilità totali (aumentabili fino al 50% in presenza di circostanze idonee a giustificare la “personalizzazione”).
39. Per la liquidazione complessiva del danno occorre dunque accertare il grado di invalidità della ricorrente e il numero di giorni di inabilità, totale e parziale, derivanti dalla malattia.
40. La CTU medico-legale della dott. ha raggiunto le seguenti conclusioni, Per_1
a cui lo scrivente ritiene di aderire, in considerazione dell'adeguatezza della metodologia seguita, della completezza dell'indagine condotta e della assenza di vizi logico-giuridici nel ragionamento:
«Le descritte lesioni e menomazioni appaiono compatibile per sede, natura ed entità alle modalità traumatiche desumibili dagli atti di causa e sono valutabili come danno biologico nella misura del 25% (venticinque per cento).
Il periodo di temporanea biologica, alla luce di natura ed entità della lesione nonché del documentato decorso clinico, può essere indicato in 10 giorni di totale, 90 parziale al
75%, 90 giorni di parziale al 50% e 90 giorni al 33%.
Spese mediche riportate nel fascicolo di parte attrice sono da ritenersi congrue».
41. Il danno non patrimoniale risarcibile in base alle Tabelle di Milano per un soggetto con invalidità del 25% ed età di 61 anni al momento della stabilizzazione dei postumi (gennaio 2021, come risulta dalla consulenza) è di € 108.789,00, comprensivo sia della componente di danno biologico che della componente di
Pag. 11 di 14 danno da sofferenza soggettiva interiore nella misura normalmente associata, secondo l'id quod plerumque accidit, a lesioni della stessa entità.
42. La somma risarcibile per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale indicati dal consulente ammonta, invece, a € 17.503,00, per un totale di danno civilistico risarcibile di € 126.292,00.
43. Non sussistono, invece, i presupposti per riconoscere alla ricorrente un importo ulteriore a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale subito, non essendo stato allegato alcun particolare pregiudizio che rivesta i caratteri dell'unicità e dell'eccezionalità che la giurisprudenza di legittimità richiede per procedere all'aumento per personalizzazione (Cass. 6 maggio 2021, n. 12046).
44. Con riferimento al danno patrimoniale, si osserva innanzitutto che devono essere risarcite le documentate spese sanitarie di € 1.066,97, giudicate come congrue dal
CTU.
45. È stato poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nell'incidenza percentuale della perdita di capacità lavorativa specifica sulle future potenzialità reddituali del ricorrente.
46. Sul punto, si richiamano ancora le conclusioni della CTU, la quale ha rilevato che
«le menomazioni accertate in sede di CTU non hanno di fatto ridotto la capacità lavorativa del soggetto di operaio meccanico/montatore», come riscontrato anche dal fatto che, a partire da marzo 2022, il ricorrente ha ripreso l'occupazione di manutentore di serramenti, peraltro venendo valutato come «idoneo senza limitazioni» alle mansioni dal medico competente in data 11.4.2025.
47. Non sussiste pertanto alcun danno alla capacità lavorativa specifica che possa costituire oggetto di risarcimento del danno.
48. Da questo complessivo importo deve essere detratto l'indennizzo corrisposto da
INAIL a titolo di danno biologico. Ciò in quanto il risarcimento del danno mira a realizzare l'integrale compensazione della perdita subita del danneggiato, come si desume dall'art. 1223 c.c.; deve perciò tenersi conto di ogni altro indennizzo
Pag. 12 di 14 volto a compensare la stessa perdita, dato che, in caso contrario, il danneggiato conseguirebbe un'indebita locupletazione (Cass. 22 maggio 2018, n. 12566).
49. Secondo la giurisprudenza più recente, la detrazione deve avvenire secondo il criterio delle poste non già omogenee, ma addirittura identiche, sottraendo dal risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto di indennizzo (Cass. 31 ottobre 2023, n. 30293).
50. Va quindi sottratta la quota della rendita capitalizzata INAIL liquidata per il danno biologico causato dall'evento infortunistico per cui è causa, la quale ammonta a € 32.461,26 come risulta dal prospetto in atti (doc. 9 ricorrente): il danno biologico che deve essere risarcito dal datore di lavoro ammonta quindi a
€ (126.292,00 – 32.461,26 =) € 93.830,74.
51. Sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniali, che costituiscono debiti di valore, deve essere applicata la rivalutazione monetaria, da calcolare applicando gli indici ISTAT sul costo della vita, dalla data dell'evento fino alla data della liquidazione, effettuata con il presente provvedimento.
52. Sono inoltre dovuti gli interessi compensativi da valutarsi sulla somma corrispondente al valore del danno risarcibile al momento dell'illecito, rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Per l'effetto, ai fini del calcolo degli interessi, la somma capitale sopra determinata deve essere previamente devalutata, in base a detti indici ISTAT, alla data del sinistro;
su di essa, progressivamente rivalutando anno per anno, devono quindi calcolarsi gli interessi al tasso legale (così Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712).
53. Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta per il risarcimento del danno consistente nella rottura dei cinque infissi, dato che, come già osservato, non è stata fornita prova sufficiente dell'assenza di responsabilità del datore nella causazione dell'incidente, sicché è a fortiori precluso imputare esclusivamente al lavoratore le conseguenze pregiudizievoli che da esso sono derivate al patrimonio aziendale.
Pag. 13 di 14 54. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
55. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
di € 93,830,74 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
di € 1.066,97 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3. rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1
[...]
4. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 8.500 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 379,50 per esborsi, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
5. pone definitivamente a carico di le spese Controparte_1
di CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 15/10/2025
Il giudice
Matteo VA CO
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