TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/09/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1803/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1803/2024 promossa da:
, con l'avv. Francesca Pieraccini, CP_1
o
p
p
o
n
e
n
t
e
, con l'avv. avv. Marzio Controparte_2
Pecci,
pagina 1 di 17 nonché
Controparte_3
Parenti dell'avvocatura distrettuale.
o
p
p
o
s
t
o
, con l'avv. Nancy
T
e
r
z
a
c
h
i
a
m
a
t
a
pagina 2 di 17 e
CP_4
Terza chiamata contumace
Oggetto: opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72bis dpr 602/73
– giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte opponente, conclusioni come da ricorso in opposizione, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini (sic nell'atto)
- disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
- emesse le più opportune pronunce e declaratorie,
- per i motivi di cui in premessa,
-IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare improcedibile e/o inesistente
e/o irregolare e/o inefficace il pignoramento opposto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per l' , conclusioni come da comparsa di Controparte_2
costituzione datata 20.12.2024:
“in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza in ordine ai crediti ed a favore del Giudice del Lavoro;
CP_5 CP_6
in ulteriore via preliminare: disporre la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate Pesaro-Urbino e la tutti legittimati a contraddire sul CP_4
merito degli atti impositivi relativi alle imposte e tassa di proprietà;
pagina 3 di 17 In via principale: accertare e dichiarare legittimo, per i motivi esposti in narrativa, ogni atto posto in essere dalla resistente Controparte_2
nell'espletamento della propria funzione di riscossione dei tributi
[...]
e conseguentemente respingere l'opposizione del ricorrente per infondatezza della medesima.
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA”.
Per l' , conclusioni come da memoria di Controparte_3
costituzione datata 05.03.2025:
“Voglia l'Adita Giustizia, contrariis reiectis,
- estromettere l dal presente giudizio Controparte_2
- in ogni caso, rigettare l'avverso ricorso siccome inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Spese vinte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04.10.2024 ha introdotto, ex art. 616 c.p.c., CP_1
il giudizio di merito relativo all'opposizione dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73 dall Controparte_2
per diversi crediti (IVA, Canoni radio audizioni, Tassa
[...]
automobilistiche, IRPEF, INAIL, , IRAP), per chiedere di accertare e CP_5
dichiarare improcedibile e/o inesistente e/o irregolare e/o inefficace il pignoramento opposto.
Con comparsa datata 20.12.2024, si è costituita in giudizio l
[...]
, la quale ha chiesto preliminarmente la Controparte_7
chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate Pesaro-Urbino e della CP_4
quali enti impositori dei crediti relativi alle imposte e tassa di
[...] pagina 4 di 17 proprietà. La stessa ha quindi eccepito il difetto di competenza funzionale di codesto Giudice relativamente ai crediti ed , fatti oggetto del CP_5 CP_6
pignoramento opposto e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda del ricorrente.
Integrato il contraddittorio, si è costituita in giudizio soltanto l'
[...]
con memoria datata 05.03.2025, la Controparte_3
quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata trattenuta in decisione con modalità cartolare, previa concessione alle parti dei termini a ritroso ex art.281 quinquies c.p.c. e termini sino a 5 gg prima per note di trattazione scritta.
Occorre affrontare preliminarmente la questione sollevata dall'
[...]
relativa all'incompetenza funzionale in ordine alle Controparte_2
cartelle — oggetto del pignoramento opposto — n. 08220170004797261503, notificata in data 19.10.2018, e n. 38220150001140164503, notificata in data
21.10.2015.
A parere di questo Giudicante, l'eccezione in esame deve ritenersi fondata e, per l'effetto, va accolta.
Come ha correttamente sottolineato parte resistente - ed in assenza di specifica contestazione sul punto da parte dello stesso ricorrente - , trattasi di crediti di natura previdenziale, rispettivamente, dell' e dell (si veda CP_6 CP_5
l'estratto di ruolo prodotto da parte resistente sub. Doc. 1) e, pertanto, competente a conoscere in merito alle relative controversie è il Tribunale in funzione del giudice del lavoro.
pagina 5 di 17 Ciò in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sezioni
Unite, secondo cui la competenza funzionale del giudice del lavoro si estende anche alle opposizioni agli atti esecutivi (come nel caso di specie il pignoramento) se riguardano crediti previdenziali .
Ne consegue, che ogni contestazione concernente i crediti previdenziali – nella specie e - deve essere proposta e coltivata separatamente CP_6 CP_5
dinanzi al giudice del lavoro territorialmente competente, trattandosi di competenza per materia funzionale e inderogabile.
Il principio cardine risiede nella natura sostanziale del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che prevale su ogni considerazione relativa alle specifiche modalità processuali attraverso cui la controversia si manifesta.
Proprio recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione civile con ordinanza n. 8720 del 2 aprile 2025 hanno stabilito inequivocabilmente che "in materia di impugnazione di cartelle esattoriali per il recupero di contributi previdenziali, la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e non al giudice tributario", precisando che "la giurisdizione del giudice ordinario sussiste sia quando l'impugnazione della cartella si fondi su vizi formali riguardanti la motivazione dell'atto e l'osservanza della procedura per l'iscrizione a ruolo, sia quando vengano dedotte ragioni di ordine sostanziale concernenti i presupposti del credito previdenziale e la sua quantificazione".
Il fondamento normativo di tale principio trova la sua base negli articoli 442 e
444 del codice di procedura civile, che attribuiscono al tribunale in funzione di giudice del lavoro la competenza per le controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali e ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie.
pagina 6 di 17 Di poi, a fugare qualsiasi dubbio sul punto, interviene l'articolo 618-bis c.p.c., che estende espressamente la competenza in discorso alle opposizioni all'esecuzione, stabilendo che "per le materie trattate nei capi I e II del titolo
IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili".
Ad abundantiam, va segnalato che anche la giurisprudenza di merito ha offerto un contributo decisivo alla stabilizzazione di questo orientamento, evidenziandone con chiarezza i presupposti normativi e sistematici.
Il Tribunale civile di Cremona, con la sentenza n. 364 del 11 luglio 2025 ha affermato che "le controversie aventi ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se originate da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, spettano alla competenza funzionale del giudice del lavoro, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche in virtù della specifica previsione normativa che estende tale competenza ai contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali".
Analogamente, il Tribunale del lavoro di Napoli Nord (cfr. sentenza n. 4802 del 31 ottobre 2024) ha ribadito che "la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti", precisando che "il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale".
La ratio di questo orientamento risiede nel fatto che, come evidenziato dal
Tribunale del lavoro di Catania (cfr. sentenza n. 406 del 28 gennaio 2025), "la giurisdizione e competenza del giudice adito è naturalmente limitata ai crediti pagina 7 di 17 di natura previdenziale", indipendentemente dalle specifiche eccezioni sollevate, che possano riguardare la prescrizione, vizi di notifica o altri profili sostanziali o processuali.
È importante altresì sottolineare che tale competenza sussiste anche quando l'esecuzione sia già iniziata – come nel caso di specie - mediante pignoramento presso terzi.
Sul punto, la Cassazione civile Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 6195 del 7 marzo 2024, ha precisato la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, confermando che in entrambi i casi, quando si tratti di crediti previdenziali, la competenza funzionale spetta al giudice del lavoro anche quando l'esecuzione sia già iniziata con pignoramento presso terzi.
Analogo orientamento si rinviene nella giurisprudenza di merito.
Tra le varie pronunce, merita di essere segnalata quella del Tribunale del lavoro di Padova (cfr. sentenza n. 734 del 24 ottobre 2024), nella quale viene espresso in maniera chiara che "l'articolo 618-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge numero 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza, fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali, quali la sospensione dell'esecuzione, cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale".
pagina 8 di 17 In applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla normativa processuale vigente, ne consegue pertanto che, nel caso in esame, l'avere incardinato la causa dinanzi al giudice ordinario anziché dinanzi al giudice del lavoro costituisce un errore di competenza funzionale che deve essere corretto attraverso la rimessione della causa al giudice specializzato competente per materia.
Sempre in via preliminare, sono da disattendere, invece, le eccezioni sollevate sia dalla parte resistente che della terza chiamata in causa, circa la propria rispettiva carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Al riguardo, è opportuno premettere che l'opposizione de qua concerne una opposizione al pignoramento presso terzi ex. art. 72 bis DPR 602/73 con richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 625 c.p.c. - stante l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento - con la quale vengono sollevate censure concernenti sia il merito della pretesa (prescrizione) sia la regolarità e/o l'efficacia degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici (omessa notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2, DPR
602/73).
Ebbene, in merito alla carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
va evidenziato come l'agente della Controparte_7
riscossione sia titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede un'eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto
è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore.
pagina 9 di 17 Ad ogni modo, nel caso di specie, la legittimazione passiva dell
[...]
trova ragione se non altro in considerazione del fatto Controparte_7
che l'opposizione de qua non concerne soltanto il merito dei crediti per cui si procede esecutivamente, ma contiene anche motivi che valgono a far venir meno l'efficacia dell'atto di pignoramento, ed in particolare alla validità dell'atto presupposto (avviso di mora/intimazione di pagamento).
Dunque, l' è l'unico legittimato passivo necessario, Controparte_8
quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39, D.lgs n. 112 del 1999 (Cass.,
SS.UU., n. 16412 del 2007, Cass., n. 22939 del 2007, Cass., n. 2803 del 2010,
Cass., n. 16990 del 2012, Cass., n. 12746 del 2014).
Infatti, quest'ultima norma citata prevede espressamente a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria.
È chiaro, quindi, che concernendo la presente opposizione anche il merito della pretesa creditoria (in termini di prescrizione) deve ritenersi legittima la chiamata in giudizio da parte dell anche Controparte_9
dell , in qualità di ente impositore, la Controparte_3
quale – alla luce di quanto detto sopra - va considerata come litisconsorte facoltativo, essendo onere ed interesse dell'agente di riscossione richiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore laddove la controversia non riguardi esclusivamente la regolarità o la validità formale dei propri atti esecutivi.
pagina 10 di 17 In altri termini, la facoltà di coinvolgere in giudizio l'Ente impositore è rimessa esclusivamente alla scelta dell'Agente di riscossione e, conseguentemente, non sussiste una carenza di legittimazione passiva del primo soggetto.
A questo punto, si può passare all'esame del merito della presente controversia, previa esclusione dal perimetro del presente giudizio delle cartelle esattoriali recanti crediti di natura previdenziale (n.
08220170004797261503, notificata in data 19 ottobre 2018, e n.
38220150001140164503, notificata in data 21 ottobre 2015), la cui cognizione, come già rilevato, è riservata in via esclusiva al giudice del lavoro, in ragione della competenza funzionale inderogabile.
Va innanzitutto sottolineato come parte ricorrente abbia in primis eccepito la prescrizione decennale dei crediti erariali relativi esclusivamente alle seguenti cartelle esattoriali, specificatamente indicate nell'atto di pignoramento:
- la cartella n. 08220140002424709503, notificata in data 8.09/2014;
- cartella n. 08220140003118969503 , notificata in data 14 ottobre 2014;
- cartella n. 0822014000396946503, notificata in data 14 ottobre 2014;
- cartella n. 08220140006253372503, notificata in data 10.12.2014.
Ebbene, l'eccezione è infondata in quanto dalla lettura della documentazione versata in atti, emerge come alle predette cartelle di pagamento abbia fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n.
602/1973, dapprima in data 13.07.2022 (con l'avviso n.
08220219000908971000) e successivamente in data 18.10.2023 (con
l'avviso n. 08220239001228571000). Tali notifiche, regolarmente eseguite nei pagina 11 di 17 confronti del ricorrente, sono idonee a interrompere il termine di prescrizione, con conseguente irrilevanza dell'eccezione formulata.
Peraltro, l'infondatezza dell'eccezione in discorso deve essere ribadita anche sotto un ulteriore profilo.
Come noto, l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n.
602/1973 costituisce un atto impositivo che sollecita il contribuente al pagamento del debito prima dell'avvio dell'esecuzione forzata.
Ebbene, al riguardo la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6436 del 2025, ha espresso il principio secondo cui “l'intimazione di pagamento di cui all'art.
50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.
19, comma 1, lett. e), DLgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, dunque, il ricorrente era comunque onerato di impugnare tempestivamente l'avviso di intimazione al fine di far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione stessa.
Con riguardo all'ulteriore eccezione sollevata dalla parte ricorrente, estesa a tutte le cartelle esattoriali specificamente contestate con l'atto introduttivo e relativa alla presunta omessa notificazione dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, la stessa risulta parzialmente fondata.
Come già anticipato, ad una attenta analisi della documentazione prodotta dalla parte resistente emerge, in primo luogo, come la notifica dell'avviso in pagina 12 di 17 mora n. 08220239001228571000, del 18.10.2023, concernente le cartelle descritte nell'atto di pignoramento (ad eccezione della cartella n.
08220160000365327503, per le ragioni che si esporranno infra), si sia regolarmente perfezionata in capo al sig. (cfr. doc.ti n. 7 CP_1
e n. 9, allegati alla comparsa di costituzione di parte resistente).
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'eccezione sollevata da parte del sig. deve ritenersi infondata. CP_1
Con riferimento alla cartella n. 08220160000365327503, avente ad oggetto un credito erariale di euro 121.250,56, la notificazione dell'avviso di mora in discorso risulta effettuata in data 25.11.2022, come data di spedizione, e il
18.10.23 come data in cui si è perfezionata per il destinatario (cfr. doc.ti nn. 6
e 9, pagg. 27 e 29 allegati alla comparsa di costituzione di parte resistente e vedasi anche il doc. 3 fasc. resistente).
L'art. 50, comma 3, D.P.R. 602/1973, dispone che “L'avviso di cui al comma
2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Ne consegue che, alla luce di tale previsione normativa, l'atto di pignoramento Contr eseguito in relazione al credito dell' di cui alla cartella n.
08220160000365327503 è efficace perchè la notifica è avvenuta il
18.10.23; alla data della notificazione del pignoramento (15.06.2024), non era trascorso un anno dalla notificazione dell'ultima intimazione di pagamento (avvenuta, nella specie, appunto il 18.10.23).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per gli atti della riscossione notificati a mezzo del servizio postale, trova applicazione il principio generale stabilito dall'articolo 60, comma 6, del D.P.R. 600/1973, richiamato pagina 13 di 17 dall'articolo 26 del D.P.R. 602/1973, secondo cui qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (si veda Cassazione civile, Sezione Tributaria, con ordinanza n.
12930 del 14 maggio 2025).
Dunque, con questa disposizione viene sancito il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, che comporta una distinzione tra il momento in cui la notificazione si considera perfezionata per il soggetto notificante e quello in cui produce effetti nei confronti del destinatario (si veda
Cassazione civile con ordinanza n. 12930 del 14 maggio 2025, la quale ha ribadito che "il principio di scissione comporta una distinzione tra l'an e il quando degli effetti della notifica, producendo la consegna dell'atto effetti immediati e provvisori per il notificante che si stabilizzano e diventano definitivi solo se la notifica viene validamente perfezionata").
Inoltre, la sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 6025 del 24 settembre
2024 conferma questo orientamento, precisando - proprio con riferimento alla questione in esame - che "la notificazione degli avvisi di addebito può essere validamente eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 co. 1 D.P.R. 602/1973, perfezionandosi con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento" (si veda anche cfr. Cass. 14327/09).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, ai fini della verifica del rispetto del termine annuale per l'efficacia dell'intimazione di pagamento ex articolo 50, comma 3, del D.P.R. 602/1973, deve considerarsi la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, non quella di spedizione. In effetti, il termine di efficacia pagina 14 di 17 dell'intimazione decorre dalla sua notificazione, che si perfeziona con la ricezione da parte del contribuente.
Con riferimento alle cartelle nn. 08220160003806428000, notif. Il 16.09.2016
e n. 38220230000398848000, notif. 06.12.2023, entrambe oggetto del pignoramento opposto, parte ricorrente non ha eccepito e/o contestato alcunché e, pertanto, i relativi crediti devono essere confermati.
Infine, le cartelle nn. 0822016000489961000 (sanzioni amministrative del
Prefetto) e 08220170003029453000 (tassa automobilistica) non risultano oggetto del pignoramento impugnato e, pertanto, non rilevano ai fini del presente giudizio.
Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui esposte, l'opposizione proposta dal sig. deve essere rigettata nei termini sopra specificati. CP_1
Al riguardo, va precisato che – ai fini del decidere – è del tutto irrilevante la circostanza dedotta dalla parte ricorrente, secondo cui, per la parte più consistente delle cartelle oggetto di causa, difetterebbe in capo al sig. la consapevolezza dei relativi debiti, in quanto maturati CP_1
dalla società “Giunta Mario & C. S.n.c.”, con sede in , della quale egli CP_3
era socio, ma la cui gestione era affidata al padre.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 2291 c.c., la responsabilità dei soci di società in nome collettivo per le obbligazioni sociali è illimitata e solidale, estendendosi anche al patrimonio personale, indipendentemente dal ruolo operativo concretamente svolto nella gestione dell'impresa.
Ne consegue che l'eventuale estraneità del socio alla gestione quotidiana della società, ovvero la mancata conoscenza delle singole operazioni poste in essere
(circostanze, peraltro, non supportate da alcun elemento probatorio), non pagina 15 di 17 costituiscono fatti idonei ad escludere la responsabilità patrimoniale illimitata e solidale del medesimo nei confronti dei creditori sociali, trattandosi di obbligazione diretta e personale derivante ex lege dalla mera qualità di socio di società in nome collettivo.
Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, trova fondamento nella natura stessa della società in nome collettivo, nella quale l'assunzione della qualità di socio comporta, per effetto della legge,
l'assunzione di un vincolo obbligatorio diretto e personale nei confronti dei terzi.
Pertanto, anche in assenza di un coinvolgimento gestionale diretto, il socio risponde comunque delle obbligazioni sociali sorte nel periodo di partecipazione alla compagine.
Alla luce di quanto esposto, dunque, l'eccezione di merito sollevata sul punto deve ritenersi infondata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, dovendo il debitore essere onerato delle spese processuali in favore dell Controparte_3
riscossione
[...]
Le spese di lite tra chiamante e chiamato quale ente impositore si compensano stante la complessità della questione relativa alla legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da CP_1
, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., così provvede:
[...]
dichiara la propria incompetenza funzionale in relazione alle cartelle esattoriali nn. 08220170004797261503 e 38220150001140164503, afferenti pagina 16 di 17 crediti previdenziali e , e per l'effetto dispone la separazione del CP_6 CP_5
relativo procedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro;
rigetta l'opposizione, confermando la validità ed efficacia dell'atto di pignoramento opposto in relazione alle ulteriori cartelle esattoriali in esso indicate;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore dell , che si liquidano in € Controparte_7
12800,00 di cui euro 3500 per la fase di studio, euro 2300 per la fase introduttiva, euro 5000,00 per la fase di trattazione, euro 2000,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
spese compensate per il resto.
Pesaro, li 17.9.25
Il Giudice
Sabrina Carbini
pagina 17 di 17
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1803/2024 promossa da:
, con l'avv. Francesca Pieraccini, CP_1
o
p
p
o
n
e
n
t
e
, con l'avv. avv. Marzio Controparte_2
Pecci,
pagina 1 di 17 nonché
Controparte_3
Parenti dell'avvocatura distrettuale.
o
p
p
o
s
t
o
, con l'avv. Nancy
T
e
r
z
a
c
h
i
a
m
a
t
a
pagina 2 di 17 e
CP_4
Terza chiamata contumace
Oggetto: opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72bis dpr 602/73
– giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte opponente, conclusioni come da ricorso in opposizione, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini (sic nell'atto)
- disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
- emesse le più opportune pronunce e declaratorie,
- per i motivi di cui in premessa,
-IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare improcedibile e/o inesistente
e/o irregolare e/o inefficace il pignoramento opposto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per l' , conclusioni come da comparsa di Controparte_2
costituzione datata 20.12.2024:
“in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza in ordine ai crediti ed a favore del Giudice del Lavoro;
CP_5 CP_6
in ulteriore via preliminare: disporre la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate Pesaro-Urbino e la tutti legittimati a contraddire sul CP_4
merito degli atti impositivi relativi alle imposte e tassa di proprietà;
pagina 3 di 17 In via principale: accertare e dichiarare legittimo, per i motivi esposti in narrativa, ogni atto posto in essere dalla resistente Controparte_2
nell'espletamento della propria funzione di riscossione dei tributi
[...]
e conseguentemente respingere l'opposizione del ricorrente per infondatezza della medesima.
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA”.
Per l' , conclusioni come da memoria di Controparte_3
costituzione datata 05.03.2025:
“Voglia l'Adita Giustizia, contrariis reiectis,
- estromettere l dal presente giudizio Controparte_2
- in ogni caso, rigettare l'avverso ricorso siccome inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Spese vinte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04.10.2024 ha introdotto, ex art. 616 c.p.c., CP_1
il giudizio di merito relativo all'opposizione dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73 dall Controparte_2
per diversi crediti (IVA, Canoni radio audizioni, Tassa
[...]
automobilistiche, IRPEF, INAIL, , IRAP), per chiedere di accertare e CP_5
dichiarare improcedibile e/o inesistente e/o irregolare e/o inefficace il pignoramento opposto.
Con comparsa datata 20.12.2024, si è costituita in giudizio l
[...]
, la quale ha chiesto preliminarmente la Controparte_7
chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate Pesaro-Urbino e della CP_4
quali enti impositori dei crediti relativi alle imposte e tassa di
[...] pagina 4 di 17 proprietà. La stessa ha quindi eccepito il difetto di competenza funzionale di codesto Giudice relativamente ai crediti ed , fatti oggetto del CP_5 CP_6
pignoramento opposto e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda del ricorrente.
Integrato il contraddittorio, si è costituita in giudizio soltanto l'
[...]
con memoria datata 05.03.2025, la Controparte_3
quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata trattenuta in decisione con modalità cartolare, previa concessione alle parti dei termini a ritroso ex art.281 quinquies c.p.c. e termini sino a 5 gg prima per note di trattazione scritta.
Occorre affrontare preliminarmente la questione sollevata dall'
[...]
relativa all'incompetenza funzionale in ordine alle Controparte_2
cartelle — oggetto del pignoramento opposto — n. 08220170004797261503, notificata in data 19.10.2018, e n. 38220150001140164503, notificata in data
21.10.2015.
A parere di questo Giudicante, l'eccezione in esame deve ritenersi fondata e, per l'effetto, va accolta.
Come ha correttamente sottolineato parte resistente - ed in assenza di specifica contestazione sul punto da parte dello stesso ricorrente - , trattasi di crediti di natura previdenziale, rispettivamente, dell' e dell (si veda CP_6 CP_5
l'estratto di ruolo prodotto da parte resistente sub. Doc. 1) e, pertanto, competente a conoscere in merito alle relative controversie è il Tribunale in funzione del giudice del lavoro.
pagina 5 di 17 Ciò in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sezioni
Unite, secondo cui la competenza funzionale del giudice del lavoro si estende anche alle opposizioni agli atti esecutivi (come nel caso di specie il pignoramento) se riguardano crediti previdenziali .
Ne consegue, che ogni contestazione concernente i crediti previdenziali – nella specie e - deve essere proposta e coltivata separatamente CP_6 CP_5
dinanzi al giudice del lavoro territorialmente competente, trattandosi di competenza per materia funzionale e inderogabile.
Il principio cardine risiede nella natura sostanziale del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che prevale su ogni considerazione relativa alle specifiche modalità processuali attraverso cui la controversia si manifesta.
Proprio recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione civile con ordinanza n. 8720 del 2 aprile 2025 hanno stabilito inequivocabilmente che "in materia di impugnazione di cartelle esattoriali per il recupero di contributi previdenziali, la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e non al giudice tributario", precisando che "la giurisdizione del giudice ordinario sussiste sia quando l'impugnazione della cartella si fondi su vizi formali riguardanti la motivazione dell'atto e l'osservanza della procedura per l'iscrizione a ruolo, sia quando vengano dedotte ragioni di ordine sostanziale concernenti i presupposti del credito previdenziale e la sua quantificazione".
Il fondamento normativo di tale principio trova la sua base negli articoli 442 e
444 del codice di procedura civile, che attribuiscono al tribunale in funzione di giudice del lavoro la competenza per le controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali e ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie.
pagina 6 di 17 Di poi, a fugare qualsiasi dubbio sul punto, interviene l'articolo 618-bis c.p.c., che estende espressamente la competenza in discorso alle opposizioni all'esecuzione, stabilendo che "per le materie trattate nei capi I e II del titolo
IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili".
Ad abundantiam, va segnalato che anche la giurisprudenza di merito ha offerto un contributo decisivo alla stabilizzazione di questo orientamento, evidenziandone con chiarezza i presupposti normativi e sistematici.
Il Tribunale civile di Cremona, con la sentenza n. 364 del 11 luglio 2025 ha affermato che "le controversie aventi ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se originate da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, spettano alla competenza funzionale del giudice del lavoro, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche in virtù della specifica previsione normativa che estende tale competenza ai contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali".
Analogamente, il Tribunale del lavoro di Napoli Nord (cfr. sentenza n. 4802 del 31 ottobre 2024) ha ribadito che "la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti", precisando che "il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale".
La ratio di questo orientamento risiede nel fatto che, come evidenziato dal
Tribunale del lavoro di Catania (cfr. sentenza n. 406 del 28 gennaio 2025), "la giurisdizione e competenza del giudice adito è naturalmente limitata ai crediti pagina 7 di 17 di natura previdenziale", indipendentemente dalle specifiche eccezioni sollevate, che possano riguardare la prescrizione, vizi di notifica o altri profili sostanziali o processuali.
È importante altresì sottolineare che tale competenza sussiste anche quando l'esecuzione sia già iniziata – come nel caso di specie - mediante pignoramento presso terzi.
Sul punto, la Cassazione civile Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 6195 del 7 marzo 2024, ha precisato la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, confermando che in entrambi i casi, quando si tratti di crediti previdenziali, la competenza funzionale spetta al giudice del lavoro anche quando l'esecuzione sia già iniziata con pignoramento presso terzi.
Analogo orientamento si rinviene nella giurisprudenza di merito.
Tra le varie pronunce, merita di essere segnalata quella del Tribunale del lavoro di Padova (cfr. sentenza n. 734 del 24 ottobre 2024), nella quale viene espresso in maniera chiara che "l'articolo 618-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge numero 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza, fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali, quali la sospensione dell'esecuzione, cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale".
pagina 8 di 17 In applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla normativa processuale vigente, ne consegue pertanto che, nel caso in esame, l'avere incardinato la causa dinanzi al giudice ordinario anziché dinanzi al giudice del lavoro costituisce un errore di competenza funzionale che deve essere corretto attraverso la rimessione della causa al giudice specializzato competente per materia.
Sempre in via preliminare, sono da disattendere, invece, le eccezioni sollevate sia dalla parte resistente che della terza chiamata in causa, circa la propria rispettiva carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Al riguardo, è opportuno premettere che l'opposizione de qua concerne una opposizione al pignoramento presso terzi ex. art. 72 bis DPR 602/73 con richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 625 c.p.c. - stante l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento - con la quale vengono sollevate censure concernenti sia il merito della pretesa (prescrizione) sia la regolarità e/o l'efficacia degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici (omessa notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2, DPR
602/73).
Ebbene, in merito alla carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
va evidenziato come l'agente della Controparte_7
riscossione sia titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede un'eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto
è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore.
pagina 9 di 17 Ad ogni modo, nel caso di specie, la legittimazione passiva dell
[...]
trova ragione se non altro in considerazione del fatto Controparte_7
che l'opposizione de qua non concerne soltanto il merito dei crediti per cui si procede esecutivamente, ma contiene anche motivi che valgono a far venir meno l'efficacia dell'atto di pignoramento, ed in particolare alla validità dell'atto presupposto (avviso di mora/intimazione di pagamento).
Dunque, l' è l'unico legittimato passivo necessario, Controparte_8
quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39, D.lgs n. 112 del 1999 (Cass.,
SS.UU., n. 16412 del 2007, Cass., n. 22939 del 2007, Cass., n. 2803 del 2010,
Cass., n. 16990 del 2012, Cass., n. 12746 del 2014).
Infatti, quest'ultima norma citata prevede espressamente a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria.
È chiaro, quindi, che concernendo la presente opposizione anche il merito della pretesa creditoria (in termini di prescrizione) deve ritenersi legittima la chiamata in giudizio da parte dell anche Controparte_9
dell , in qualità di ente impositore, la Controparte_3
quale – alla luce di quanto detto sopra - va considerata come litisconsorte facoltativo, essendo onere ed interesse dell'agente di riscossione richiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore laddove la controversia non riguardi esclusivamente la regolarità o la validità formale dei propri atti esecutivi.
pagina 10 di 17 In altri termini, la facoltà di coinvolgere in giudizio l'Ente impositore è rimessa esclusivamente alla scelta dell'Agente di riscossione e, conseguentemente, non sussiste una carenza di legittimazione passiva del primo soggetto.
A questo punto, si può passare all'esame del merito della presente controversia, previa esclusione dal perimetro del presente giudizio delle cartelle esattoriali recanti crediti di natura previdenziale (n.
08220170004797261503, notificata in data 19 ottobre 2018, e n.
38220150001140164503, notificata in data 21 ottobre 2015), la cui cognizione, come già rilevato, è riservata in via esclusiva al giudice del lavoro, in ragione della competenza funzionale inderogabile.
Va innanzitutto sottolineato come parte ricorrente abbia in primis eccepito la prescrizione decennale dei crediti erariali relativi esclusivamente alle seguenti cartelle esattoriali, specificatamente indicate nell'atto di pignoramento:
- la cartella n. 08220140002424709503, notificata in data 8.09/2014;
- cartella n. 08220140003118969503 , notificata in data 14 ottobre 2014;
- cartella n. 0822014000396946503, notificata in data 14 ottobre 2014;
- cartella n. 08220140006253372503, notificata in data 10.12.2014.
Ebbene, l'eccezione è infondata in quanto dalla lettura della documentazione versata in atti, emerge come alle predette cartelle di pagamento abbia fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n.
602/1973, dapprima in data 13.07.2022 (con l'avviso n.
08220219000908971000) e successivamente in data 18.10.2023 (con
l'avviso n. 08220239001228571000). Tali notifiche, regolarmente eseguite nei pagina 11 di 17 confronti del ricorrente, sono idonee a interrompere il termine di prescrizione, con conseguente irrilevanza dell'eccezione formulata.
Peraltro, l'infondatezza dell'eccezione in discorso deve essere ribadita anche sotto un ulteriore profilo.
Come noto, l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n.
602/1973 costituisce un atto impositivo che sollecita il contribuente al pagamento del debito prima dell'avvio dell'esecuzione forzata.
Ebbene, al riguardo la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6436 del 2025, ha espresso il principio secondo cui “l'intimazione di pagamento di cui all'art.
50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.
19, comma 1, lett. e), DLgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, dunque, il ricorrente era comunque onerato di impugnare tempestivamente l'avviso di intimazione al fine di far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione stessa.
Con riguardo all'ulteriore eccezione sollevata dalla parte ricorrente, estesa a tutte le cartelle esattoriali specificamente contestate con l'atto introduttivo e relativa alla presunta omessa notificazione dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, la stessa risulta parzialmente fondata.
Come già anticipato, ad una attenta analisi della documentazione prodotta dalla parte resistente emerge, in primo luogo, come la notifica dell'avviso in pagina 12 di 17 mora n. 08220239001228571000, del 18.10.2023, concernente le cartelle descritte nell'atto di pignoramento (ad eccezione della cartella n.
08220160000365327503, per le ragioni che si esporranno infra), si sia regolarmente perfezionata in capo al sig. (cfr. doc.ti n. 7 CP_1
e n. 9, allegati alla comparsa di costituzione di parte resistente).
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'eccezione sollevata da parte del sig. deve ritenersi infondata. CP_1
Con riferimento alla cartella n. 08220160000365327503, avente ad oggetto un credito erariale di euro 121.250,56, la notificazione dell'avviso di mora in discorso risulta effettuata in data 25.11.2022, come data di spedizione, e il
18.10.23 come data in cui si è perfezionata per il destinatario (cfr. doc.ti nn. 6
e 9, pagg. 27 e 29 allegati alla comparsa di costituzione di parte resistente e vedasi anche il doc. 3 fasc. resistente).
L'art. 50, comma 3, D.P.R. 602/1973, dispone che “L'avviso di cui al comma
2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Ne consegue che, alla luce di tale previsione normativa, l'atto di pignoramento Contr eseguito in relazione al credito dell' di cui alla cartella n.
08220160000365327503 è efficace perchè la notifica è avvenuta il
18.10.23; alla data della notificazione del pignoramento (15.06.2024), non era trascorso un anno dalla notificazione dell'ultima intimazione di pagamento (avvenuta, nella specie, appunto il 18.10.23).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per gli atti della riscossione notificati a mezzo del servizio postale, trova applicazione il principio generale stabilito dall'articolo 60, comma 6, del D.P.R. 600/1973, richiamato pagina 13 di 17 dall'articolo 26 del D.P.R. 602/1973, secondo cui qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (si veda Cassazione civile, Sezione Tributaria, con ordinanza n.
12930 del 14 maggio 2025).
Dunque, con questa disposizione viene sancito il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, che comporta una distinzione tra il momento in cui la notificazione si considera perfezionata per il soggetto notificante e quello in cui produce effetti nei confronti del destinatario (si veda
Cassazione civile con ordinanza n. 12930 del 14 maggio 2025, la quale ha ribadito che "il principio di scissione comporta una distinzione tra l'an e il quando degli effetti della notifica, producendo la consegna dell'atto effetti immediati e provvisori per il notificante che si stabilizzano e diventano definitivi solo se la notifica viene validamente perfezionata").
Inoltre, la sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 6025 del 24 settembre
2024 conferma questo orientamento, precisando - proprio con riferimento alla questione in esame - che "la notificazione degli avvisi di addebito può essere validamente eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 co. 1 D.P.R. 602/1973, perfezionandosi con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento" (si veda anche cfr. Cass. 14327/09).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, ai fini della verifica del rispetto del termine annuale per l'efficacia dell'intimazione di pagamento ex articolo 50, comma 3, del D.P.R. 602/1973, deve considerarsi la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, non quella di spedizione. In effetti, il termine di efficacia pagina 14 di 17 dell'intimazione decorre dalla sua notificazione, che si perfeziona con la ricezione da parte del contribuente.
Con riferimento alle cartelle nn. 08220160003806428000, notif. Il 16.09.2016
e n. 38220230000398848000, notif. 06.12.2023, entrambe oggetto del pignoramento opposto, parte ricorrente non ha eccepito e/o contestato alcunché e, pertanto, i relativi crediti devono essere confermati.
Infine, le cartelle nn. 0822016000489961000 (sanzioni amministrative del
Prefetto) e 08220170003029453000 (tassa automobilistica) non risultano oggetto del pignoramento impugnato e, pertanto, non rilevano ai fini del presente giudizio.
Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui esposte, l'opposizione proposta dal sig. deve essere rigettata nei termini sopra specificati. CP_1
Al riguardo, va precisato che – ai fini del decidere – è del tutto irrilevante la circostanza dedotta dalla parte ricorrente, secondo cui, per la parte più consistente delle cartelle oggetto di causa, difetterebbe in capo al sig. la consapevolezza dei relativi debiti, in quanto maturati CP_1
dalla società “Giunta Mario & C. S.n.c.”, con sede in , della quale egli CP_3
era socio, ma la cui gestione era affidata al padre.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 2291 c.c., la responsabilità dei soci di società in nome collettivo per le obbligazioni sociali è illimitata e solidale, estendendosi anche al patrimonio personale, indipendentemente dal ruolo operativo concretamente svolto nella gestione dell'impresa.
Ne consegue che l'eventuale estraneità del socio alla gestione quotidiana della società, ovvero la mancata conoscenza delle singole operazioni poste in essere
(circostanze, peraltro, non supportate da alcun elemento probatorio), non pagina 15 di 17 costituiscono fatti idonei ad escludere la responsabilità patrimoniale illimitata e solidale del medesimo nei confronti dei creditori sociali, trattandosi di obbligazione diretta e personale derivante ex lege dalla mera qualità di socio di società in nome collettivo.
Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, trova fondamento nella natura stessa della società in nome collettivo, nella quale l'assunzione della qualità di socio comporta, per effetto della legge,
l'assunzione di un vincolo obbligatorio diretto e personale nei confronti dei terzi.
Pertanto, anche in assenza di un coinvolgimento gestionale diretto, il socio risponde comunque delle obbligazioni sociali sorte nel periodo di partecipazione alla compagine.
Alla luce di quanto esposto, dunque, l'eccezione di merito sollevata sul punto deve ritenersi infondata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, dovendo il debitore essere onerato delle spese processuali in favore dell Controparte_3
riscossione
[...]
Le spese di lite tra chiamante e chiamato quale ente impositore si compensano stante la complessità della questione relativa alla legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da CP_1
, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., così provvede:
[...]
dichiara la propria incompetenza funzionale in relazione alle cartelle esattoriali nn. 08220170004797261503 e 38220150001140164503, afferenti pagina 16 di 17 crediti previdenziali e , e per l'effetto dispone la separazione del CP_6 CP_5
relativo procedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro;
rigetta l'opposizione, confermando la validità ed efficacia dell'atto di pignoramento opposto in relazione alle ulteriori cartelle esattoriali in esso indicate;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore dell , che si liquidano in € Controparte_7
12800,00 di cui euro 3500 per la fase di studio, euro 2300 per la fase introduttiva, euro 5000,00 per la fase di trattazione, euro 2000,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
spese compensate per il resto.
Pesaro, li 17.9.25
Il Giudice
Sabrina Carbini
pagina 17 di 17