TRIB
Sentenza 13 gennaio 2024
Sentenza 13 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2024, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 4840 del 2022 del ruolo generale, avente ad oggetto: malattia professionale
T R A
, nato a [...] il [...], ed ivi residente, alla Via Parte_1
Lepantine n. 14, C.F. elett.te dom.to in Napoli, al Centro C.F._1
presso e nello studio dell'avv. Maria Giovanna Organizzazione_1
Cannavacciuolo (c.fisc. ), che lo rappresenta e difende, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso
RICORRENTE
C O N T R O
– Parte_2 in persona del suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso, come in atti
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.9.2022, il ricorrente in epigrafe deduceva: di svolgere le mansioni di motorista navale su traghetti ed aliscafi sin dal 1998, prestando attività lavorativa usurante, alle dipendenze di vari armatori e dal 2000 alle Org_ dipendenze del gruppo armatoriale (cfr. all.
1- Estratto Contributivo Org_2 all.
2 - Estratto matricolare) ;
di avere sempre espletato la propria attività lavorativa, prevalentemente, con turni di circa dodici ore al giorno;
che l'esecuzione delle sue mansioni lavorative lo esponeva, per più ore al giorno, a movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture anti-ergonomiche in sala macchine e vibrazioni meccaniche, trasmesse al corpo intero;
che, in conseguenza della predetta attività, contraeva patologia all' apparato muscolo scheletrico, in particolare il rachide lombosacrale, pertanto, lo stesso, a seguito dell'acuirsi di dette algie ed ai continui trattamenti farmacologici, effettuava, su indicazione dei sanitari, ulteriori accertamenti medico specialistici e strumentali, versati in atti (cfr. all. 8 – RM Lombosacrale); che, a seguito di domanda del 25.3.2019, l' comunicava “gli accertamenti Pt_2 effettuati per il riconoscimento della malattia professionale, consentono di escludere la presenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata” (cfr. all. 4 – comunicazione del 24.05.2019).” Pt_2
1 Tanto premesso e dedotta la riconducibilità della citata patologia alla lavorazione cui era addetto, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo Pt_2 l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite. Ammessa ed espletata la prova per testi, veniva, quindi, disposta consulenza tecnica. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., dopo il deposito della consulenza, la controversia veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
********** Va innanzitutto rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' Pt_2 circa la sussistenza del rapporto assicurativo, per cui la presente controversia si incentra sull' accertamento del nesso di causalità tra la patologia e la lavorazione cui il ricorrente è addetto. Va, in punto di diritto, precisato che l'assicurato che deduca una malattia professionale non tabellata deve provare sia l'esposizione a rischio e quindi le mansioni svolte, sia la causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto;
peraltro, poiché la dimostrazione che l'agente patogeno indicato ha causato la malattia non tabellata, può essere raggiunta solo attraverso una valutazione tecnica, è sufficiente che il ricorrente solleciti il giudice a disporre consulenza tecnica d'ufficio (cfr. sul punto
Cass. 12629/2002).
L'istruttoria orale ha confermato le condizioni di lavoro dedotte in ricorso. Ciò premesso, è stata disposta un'indagine peritale. Il ctu nominato dal Tribunale ha così concluso: “In conclusione ed in armonia al quesito posto, in base agli elementi di giudizio desunti dall'esame clinico-anamnestico nonché da quanto acquisito dagli atti e dalla documentazione esibitami ed allegata, si può affermare che il periziando sig. è, allo stato, affetto da: Parte_1
Spondiloartrosi lombare con multiple protrusioni discali (L3-L4 ed L5-S1) che improntano il sacco durale e normale ampiezza del canale vertebrale. Per tali infermità, sulla scorta delle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12/07/2000, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale -
Supplemento Ordinario - n° 172 del 25/07/2000, si ritiene che il ricorrente presenti un danno biologico, ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, del 6% a far data dalla domanda amministrativa (25.03.2019)”. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato risultano giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, alla quale integralmente si rinvia, e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici e, in ogni caso, non oggetto di alcuna contestazione tra le parti.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all' indennizzo per danno biologico nella misura del 6%, come accertato dalla consulenza.
Sulla somma sono dovuti i soli interessi nella misura legale.
Spese secondo soccombenza. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . Pt_2
P.Q.M.
2 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara che al ricorrente è derivato un danno biologico nella misura del 6% dalla domanda, in conseguenza della malattia professionale indicata in motivazione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento Pt_2 della relativa prestazione, oltre agli interessi legali, dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, Pt_2 liquidate in € 3.200, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . Pt_2
Torre Annunziata, 13.1.2024
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
3