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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3712/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. Massimiliano Spadaro, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] l'[...], c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv.to Eugenio Agostino Guido, giusta procura in atti;
convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 15/03/2022, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Catania il 4/11/1999 dal quale sono nate due figlie, (il Controparte_1 Per_1
14.12.2004) e (il 12.05.2008), ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale Per_2 dal marito.
1 La ricorrente ha altresì hiesto l'affidamento congiunto delle figlie e (allora entrambe Per_1 Per_2 minorenni) con collocamento prevalente presso la residenza della madre con la quale le figlie convivono stabilmente, l'assegnazione della casa coniugale con i mobili che l'arredano e l'obbligo a carico di di versare alla stessa un contributo per il mantenimento delle figlie pari Controparte_1 ad € 450,00 mensili, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
In data 18/10/2022 si è tenuta la prima udienza di comparizione delle parti.
Il giudice delegato con funzioni di Presidente non ha potuto esperire il tentativo di conciliazione poiché il resistente, seppure ritualmente notificato, non è comparso.
Il giudice ha interrogato parte ricorrente e si è riservato per l'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
In data 28/10/2022, sciogliendo la riserva, il giudice delegato ha emesso ordinanza ex art. 708 c.p.c. disponendo l'affidamento condiviso di e con collocamento presso la madre, la Per_1 Per_2 regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la corresponsione di un contributo per il mantenimento delle figlie a carico del padre pari ad €
450,00 mensili da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento, nella misura della metà delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la prole.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7/03/2025 si è costituito in giudizio , Controparte_1 il quale si è associato alla richiesta di pronuncia della separazione alle medesime condizioni stabilite dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c emessa in data 28/10/2022 e ha poi più specificamente chiesto l'affidamento congiuntamente ad entrambi i genitori della sola figlia (l'unica rimasta ancora Per_2 minorenne) con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale con i mobili che la arredano alla ricorrente che continuerà a risiedervi insieme alle figlie, l'obbligo a suo carico di versare a per il mantenimento di entrambe le figlie € 500,00 ( Parte_1 Per_2 perché minorenne e perché ancora non autonomamente indipendente) da rivalutarsi Per_3 annualmente secondo gli indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie ed il riconoscimento di un ampio diritto di visita del padre alla figlia minore di cui ha indicato Per_2 tempi e modalità.
Le parti hanno quindi depositato note congiunte al fine di addivenire alla separazione alle seguenti condizioni:
2 “Pronunciare la separazione dei coniugi, con libertà degli stessi di fissare la loro residenza e/o domicilio ove lo ritengano più opportuno;
Per_
2) Disporre che la figlia , ancora minorenne, sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, con la quale convive stabilmente, mentre nulla disporre in relazione all'affidamento della figlia divenuta nelle Per_1 more del presente giudizio maggiorenne;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Catania, Largo Serafino Amabile Guastella n. 1 con i mobili che l'arredano alla SI.ra , che continuerà a risiedervi insieme alle figlie Parte_1
Per_
e;
Per_1
4) Porre a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlie , ormai maggiorenne ma Per_1
Per_ economicamente ancora non autosufficiente e , ancora minorenne, la somma mensile di €
500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al pagamento nella misura del 50%, delle spese straordinarie occorrenti per le figlie, da concordarsi previamente come da linee guida del Tribunale di Catania 2018. Per_ 5) Riconoscere ampio diritto di visita del padre della figlia minore , che potrà tenere con sé, compatibilmente con le eSIenze della stessa e di entrambi i genitori, secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00 e fino alle ore 19.30;
- a settimane alterne dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00 del venerdì fino alle ore 19 della domenica;
- sei giorni durante le festività natalizie ad anni alterni o dal 23.12 al 31.12 e l'anno successivo dal
31.12 al 6.01;
- 2 giorni nel periodo Pasquale da coincidere ad anni alterni un giorno con la Domenica di Pasqua
e l'anno successivo con il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 30 Giugno di ogni anno.
6) Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
7) Spese e compensi del presente giudizio interamente compensati tra le parti”.
All'udienza del 12/03/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo già versato in atti, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
3 Il giudice delegato ha richiesto il parere del PM ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Per il resto, il Collegio ritiene che il superiore accordo sia meritevole di accoglimento, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o alle eSIenze della prole.
Le spese vanno compensate stante la conclusione congiunta del procedimento ed in conformità alla richiesta formulata dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3712/2022 R.G.,
DISPONE la separazione personale dei coniugi , e Parte_1 [...] alle condizioni indicate in parte motiva;
CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Catania (atto n. 342, parte 1, anno 1999).
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso in Catania, l'11/07/2025 nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore dott.ssa Lidia Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3712/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. Massimiliano Spadaro, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] l'[...], c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv.to Eugenio Agostino Guido, giusta procura in atti;
convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 15/03/2022, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Catania il 4/11/1999 dal quale sono nate due figlie, (il Controparte_1 Per_1
14.12.2004) e (il 12.05.2008), ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale Per_2 dal marito.
1 La ricorrente ha altresì hiesto l'affidamento congiunto delle figlie e (allora entrambe Per_1 Per_2 minorenni) con collocamento prevalente presso la residenza della madre con la quale le figlie convivono stabilmente, l'assegnazione della casa coniugale con i mobili che l'arredano e l'obbligo a carico di di versare alla stessa un contributo per il mantenimento delle figlie pari Controparte_1 ad € 450,00 mensili, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
In data 18/10/2022 si è tenuta la prima udienza di comparizione delle parti.
Il giudice delegato con funzioni di Presidente non ha potuto esperire il tentativo di conciliazione poiché il resistente, seppure ritualmente notificato, non è comparso.
Il giudice ha interrogato parte ricorrente e si è riservato per l'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
In data 28/10/2022, sciogliendo la riserva, il giudice delegato ha emesso ordinanza ex art. 708 c.p.c. disponendo l'affidamento condiviso di e con collocamento presso la madre, la Per_1 Per_2 regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la corresponsione di un contributo per il mantenimento delle figlie a carico del padre pari ad €
450,00 mensili da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento, nella misura della metà delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la prole.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7/03/2025 si è costituito in giudizio , Controparte_1 il quale si è associato alla richiesta di pronuncia della separazione alle medesime condizioni stabilite dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c emessa in data 28/10/2022 e ha poi più specificamente chiesto l'affidamento congiuntamente ad entrambi i genitori della sola figlia (l'unica rimasta ancora Per_2 minorenne) con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale con i mobili che la arredano alla ricorrente che continuerà a risiedervi insieme alle figlie, l'obbligo a suo carico di versare a per il mantenimento di entrambe le figlie € 500,00 ( Parte_1 Per_2 perché minorenne e perché ancora non autonomamente indipendente) da rivalutarsi Per_3 annualmente secondo gli indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie ed il riconoscimento di un ampio diritto di visita del padre alla figlia minore di cui ha indicato Per_2 tempi e modalità.
Le parti hanno quindi depositato note congiunte al fine di addivenire alla separazione alle seguenti condizioni:
2 “Pronunciare la separazione dei coniugi, con libertà degli stessi di fissare la loro residenza e/o domicilio ove lo ritengano più opportuno;
Per_
2) Disporre che la figlia , ancora minorenne, sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, con la quale convive stabilmente, mentre nulla disporre in relazione all'affidamento della figlia divenuta nelle Per_1 more del presente giudizio maggiorenne;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Catania, Largo Serafino Amabile Guastella n. 1 con i mobili che l'arredano alla SI.ra , che continuerà a risiedervi insieme alle figlie Parte_1
Per_
e;
Per_1
4) Porre a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlie , ormai maggiorenne ma Per_1
Per_ economicamente ancora non autosufficiente e , ancora minorenne, la somma mensile di €
500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al pagamento nella misura del 50%, delle spese straordinarie occorrenti per le figlie, da concordarsi previamente come da linee guida del Tribunale di Catania 2018. Per_ 5) Riconoscere ampio diritto di visita del padre della figlia minore , che potrà tenere con sé, compatibilmente con le eSIenze della stessa e di entrambi i genitori, secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00 e fino alle ore 19.30;
- a settimane alterne dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00 del venerdì fino alle ore 19 della domenica;
- sei giorni durante le festività natalizie ad anni alterni o dal 23.12 al 31.12 e l'anno successivo dal
31.12 al 6.01;
- 2 giorni nel periodo Pasquale da coincidere ad anni alterni un giorno con la Domenica di Pasqua
e l'anno successivo con il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni durante le vacanze estive da concordare entro il 30 Giugno di ogni anno.
6) Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
7) Spese e compensi del presente giudizio interamente compensati tra le parti”.
All'udienza del 12/03/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo già versato in atti, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
3 Il giudice delegato ha richiesto il parere del PM ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Per il resto, il Collegio ritiene che il superiore accordo sia meritevole di accoglimento, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o alle eSIenze della prole.
Le spese vanno compensate stante la conclusione congiunta del procedimento ed in conformità alla richiesta formulata dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3712/2022 R.G.,
DISPONE la separazione personale dei coniugi , e Parte_1 [...] alle condizioni indicate in parte motiva;
CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Catania (atto n. 342, parte 1, anno 1999).
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso in Catania, l'11/07/2025 nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore dott.ssa Lidia Greco
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