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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 13231/2024
R.G. vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Flaccovio presso C.F._1
il cui studio a Palermo, via Tripoli n. 9, è elettivamente domiciliata
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] in data [...] ( ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Giordano presso il cui studio a Palermo, via
G. Bonanno n. 122, è elettivamente domiciliato
resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo del 07-10/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/10/2024 ha chiesto la Parte_1
modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 3639/2021, emessa da questo Tribunale il 23/09/2021 – 01/10/2021, con cui era stato previsto l'affidamento congiunto dei figli (03/01/2005) e (30/07/2007) con dimora Persona_1 Per_2
prevalente presso il padre e diritto di visita della madre;
un contributo materno di €
1 200,00 al mese (€ 100,00 per ciascuno figlio); la previsione del 100% delle spese straordinarie a carico del padre.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso paritario del minore Per_2
e l'onere per ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei due figli nei periodi di rispettiva permanenza nonché la previsione di un contributo in suo favore di €
600,00 al mese;
a sostegno della domanda di modifica la ha dedotto Pt_1
l'aumento dei tempi di permanenza del minore presso di sé ed il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Nelle more della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto in data 07/03/2025 e allegato alla comparsa di costituzione di depositata il CP_1
10/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“- il sig. Avv. rinuncia alla corresponsione in suo favore del contributo CP_1 mensile di importo pari ad € 200,00 al mese (€ 100,00 per ciascun figlio) posto a carico della sig.ra giusti accordi di divorzio. Pt_1
Entrambi i genitori, pertanto, provvederanno al mantenimento dei figli ognuno nei
tempi di rispettiva spettanza, fermo restando che il minore rimarrà affidato in Per_2
maniera condivisa ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso il padre.
- Resta inteso tra le parti che tutto quanto non espressamente modificato con il presente accordo resterà regolamentato dagli accordi di cessazione degli effetti civili
del matrimonio richiamati dalla sentenza resa dal Tribunale civile di Palermo recante
n. 3639/2021.
- La sig.ra dichiara a mezzo del presente accordo di rinunciare a tutte le Pt_1
ulteriori domande formulate in seno al ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio del 30.10.2024.
- Si dà atto che deve considerarsi parte integrante del presente accordo la dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente in data 27.02.2025 che si allega”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite,
definitivamente pronunciando;
2 1) Dispone la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n.
3639/2021, emessa da questo Tribunale il 23/09/2021 – 01/10/2021, secondo quanto concordato dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 07/03/2025 e depositato il 10/03/2025.
2) Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 13231/2024
R.G. vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Flaccovio presso C.F._1
il cui studio a Palermo, via Tripoli n. 9, è elettivamente domiciliata
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] in data [...] ( ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Giordano presso il cui studio a Palermo, via
G. Bonanno n. 122, è elettivamente domiciliato
resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo del 07-10/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/10/2024 ha chiesto la Parte_1
modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 3639/2021, emessa da questo Tribunale il 23/09/2021 – 01/10/2021, con cui era stato previsto l'affidamento congiunto dei figli (03/01/2005) e (30/07/2007) con dimora Persona_1 Per_2
prevalente presso il padre e diritto di visita della madre;
un contributo materno di €
1 200,00 al mese (€ 100,00 per ciascuno figlio); la previsione del 100% delle spese straordinarie a carico del padre.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso paritario del minore Per_2
e l'onere per ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei due figli nei periodi di rispettiva permanenza nonché la previsione di un contributo in suo favore di €
600,00 al mese;
a sostegno della domanda di modifica la ha dedotto Pt_1
l'aumento dei tempi di permanenza del minore presso di sé ed il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Nelle more della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto in data 07/03/2025 e allegato alla comparsa di costituzione di depositata il CP_1
10/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“- il sig. Avv. rinuncia alla corresponsione in suo favore del contributo CP_1 mensile di importo pari ad € 200,00 al mese (€ 100,00 per ciascun figlio) posto a carico della sig.ra giusti accordi di divorzio. Pt_1
Entrambi i genitori, pertanto, provvederanno al mantenimento dei figli ognuno nei
tempi di rispettiva spettanza, fermo restando che il minore rimarrà affidato in Per_2
maniera condivisa ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso il padre.
- Resta inteso tra le parti che tutto quanto non espressamente modificato con il presente accordo resterà regolamentato dagli accordi di cessazione degli effetti civili
del matrimonio richiamati dalla sentenza resa dal Tribunale civile di Palermo recante
n. 3639/2021.
- La sig.ra dichiara a mezzo del presente accordo di rinunciare a tutte le Pt_1
ulteriori domande formulate in seno al ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio del 30.10.2024.
- Si dà atto che deve considerarsi parte integrante del presente accordo la dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente in data 27.02.2025 che si allega”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite,
definitivamente pronunciando;
2 1) Dispone la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n.
3639/2021, emessa da questo Tribunale il 23/09/2021 – 01/10/2021, secondo quanto concordato dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 07/03/2025 e depositato il 10/03/2025.
2) Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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