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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale con i seguenti magistrati
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1986/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto “ ricorso per la modifica condizioni di mantenimento figlio minore” promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRAPPINI CINZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore , AL IN (PG), alla Via R. Guerrieri s/n, p.e.c.: giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE Nei confronti
[...]
(C.F. ), nato a Dakar in [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2 residente a [...]; RESISTENTE CONTUMACE NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Perugia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14.1.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto pagina 1 di 4 Sintetica esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione
1. con ricorso diretto al Tribunale di Perugia ha esposto che : con decreto Parte_1 del 26.1.2012, il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha disposto l'affidamento esclusivo alla madre della minore nata dalla relazione con Persona_1 [...] con sospensione dei rapporti con il padre e previsione di contributo di CP_1 mantenimento a suo carico di euro 200,00 mensili da versarsi mensilmente alla madre affidataria;
con provvedimento del 25.10.2016 il Tribunale di Milano – adito dalla ricorrente per la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore – ha “ ratificato” l'accordo intercorso tra le parti prevedendo a carico del sig.
la corresponsione, a titolo di contributo di mantenimento della figlia CP_1 minore, della somma di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT da ritenersi comprensiva sia delle spese ordinarie che delle spese straordinarie, da versarsi entro il 15 di ogni mese alla madre affidataria;
la somma concordata tra le parti all'epoca della pronuncia di modifica del Tribunale di Milano è insufficiente a far fronte alle attuali esigenze della minore, essendo sopravvenuto un peggioramento delle condizioni economiche della madre, per ragioni di salute e per il trasferimento in Umbria dove non ha reperito attività lavorativa retribuita come in passato a Milano e per le esigenze connesse alla fisiologica crescita della minore. Ha lamentato, inoltre, che l'ex compagno spesso omette di provvedere al regolare versamento di quanto dovuto ed ha concluso chiedendo l'aumento del contributo di mantenimento a carico del padre della minore alla maggiore somma di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da ritenersi comprensiva anche della quota ( predeterminata in via forfettaria) delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio il resistente non si è costituito in giudizio e all'udienza di prima comparizione si è proceduto all'audizione della ricorrente e dichiarata la contumacia del resistente la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di modifica formulata dalla ricorrente può essere parzialmente accolta. In via generale si ricorda che ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente si ricorda che l'art. 337 co.4° c.c. stabilisce che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.» . La norma, nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.). Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il pagina 2 di 4 principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno e lo lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari. Tanto premesso applicando tali criteri al caso in esame, valutate le circostanze “ sopravvenute” rispetto alla pronuncia del Tribunale di Milano del 2016, rappresentate, nello specifico dal trasferimento della madre e della minore in Umbria, con contrazione del reddito da lavoro dipendente prima goduto dalla ricorrente a Milano, dal peggioramento ( documentato) delle sue condizioni di salute e dall'età ora raggiunta dalla minore e valutato, inoltre, l'impegno pressochè esclusivo della ricorrente nel provvedere alle esigenze di cura ed accudimento della figlia, appare giustificata la domanda di aumento. Si ignora quale sia attualmente il reddito del resistente che, per quanto dichiarato dalla ricorrente nel corso dell'audizione resa al giudice, ha anche altri figli ( minori) e vive con la sua attuale compagna in appartamento in affitto ma in via presuntiva, trattandosi di titolare di ditta che si occupa di attività di vigilanza e sicurezza, può ritenersi che lo stesso goda di un reddito mensile netto certamente superiore a quello sul quale può oggi contare la madre della minore ( pari a 630,00 euro netti ) che, inoltre, versa in una precaria condizione di salute. Nella determinazione dell'aumento richiesto non può, tuttavia, non tenersi conto della circostanza che il padre della minore deve provvedere anche al mantenimento di altri due figli ( la ricorrente nel corso dell'audizione ha dichiarato infatti che “ .. Lui è titolare di una ditta che si occupa di vigilanza e per quanto ne so io vive in affitto. Ha due figli, una più grande della mia e uno più piccolo ed è sposato..” ) e considerando l'entità del contributo concordato nel 2016 tra le parti ( pari ad euro 250,00 mensili comprensivi anche della quota di spese straordinarie ) e la circostanza che la madre della minore percepisce l'intero importo anche dell'assegno c.d. unico si ritiene congruo disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della minore con la somma mensile di euro 400,00 euro mensili complessivi, di cui euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario ed euro 100,00 a titolo di contributo “ forfettario” alle spese di carattere straordinarie ( considerando il pregresso “ accordo” intercorso tra le parti come ratificato dall'autorità giudiziaria milanese).
Le spese di lite, considerando l'assenza di attività difensiva del resistente, possono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale in parziale accoglimento del ricorso così provvede :
pagina 3 di 4 1) Dispone che a far data dalla domanda – a parziale modifica del provvedimento emesso in data 25.10.2016 dal Tribunale di Milano nel procedimento nr. 1295/2016 RG – contribuisca al mantenimento della figlia minore CP_1 [...]
affidata in via esclusiva alla madre e con la stessa convivente, con la Persona_1 somma di euro 400,00 mensili – oltre rivalutazione annuale ISTAT - onnicomprensivi anche di quota delle spese straordinarie ( come indicato in motivazione) da versarsi mensilmente alla madre affidataria entro il 15 di ogni mese.
2) Dichiara, per le ragioni indicate in motivazione, irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 22.1.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale con i seguenti magistrati
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1986/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto “ ricorso per la modifica condizioni di mantenimento figlio minore” promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRAPPINI CINZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore , AL IN (PG), alla Via R. Guerrieri s/n, p.e.c.: giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE Nei confronti
[...]
(C.F. ), nato a Dakar in [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2 residente a [...]; RESISTENTE CONTUMACE NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Perugia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14.1.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto pagina 1 di 4 Sintetica esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione
1. con ricorso diretto al Tribunale di Perugia ha esposto che : con decreto Parte_1 del 26.1.2012, il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha disposto l'affidamento esclusivo alla madre della minore nata dalla relazione con Persona_1 [...] con sospensione dei rapporti con il padre e previsione di contributo di CP_1 mantenimento a suo carico di euro 200,00 mensili da versarsi mensilmente alla madre affidataria;
con provvedimento del 25.10.2016 il Tribunale di Milano – adito dalla ricorrente per la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore – ha “ ratificato” l'accordo intercorso tra le parti prevedendo a carico del sig.
la corresponsione, a titolo di contributo di mantenimento della figlia CP_1 minore, della somma di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT da ritenersi comprensiva sia delle spese ordinarie che delle spese straordinarie, da versarsi entro il 15 di ogni mese alla madre affidataria;
la somma concordata tra le parti all'epoca della pronuncia di modifica del Tribunale di Milano è insufficiente a far fronte alle attuali esigenze della minore, essendo sopravvenuto un peggioramento delle condizioni economiche della madre, per ragioni di salute e per il trasferimento in Umbria dove non ha reperito attività lavorativa retribuita come in passato a Milano e per le esigenze connesse alla fisiologica crescita della minore. Ha lamentato, inoltre, che l'ex compagno spesso omette di provvedere al regolare versamento di quanto dovuto ed ha concluso chiedendo l'aumento del contributo di mantenimento a carico del padre della minore alla maggiore somma di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da ritenersi comprensiva anche della quota ( predeterminata in via forfettaria) delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio il resistente non si è costituito in giudizio e all'udienza di prima comparizione si è proceduto all'audizione della ricorrente e dichiarata la contumacia del resistente la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di modifica formulata dalla ricorrente può essere parzialmente accolta. In via generale si ricorda che ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente si ricorda che l'art. 337 co.4° c.c. stabilisce che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.» . La norma, nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.). Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il pagina 2 di 4 principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno e lo lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari. Tanto premesso applicando tali criteri al caso in esame, valutate le circostanze “ sopravvenute” rispetto alla pronuncia del Tribunale di Milano del 2016, rappresentate, nello specifico dal trasferimento della madre e della minore in Umbria, con contrazione del reddito da lavoro dipendente prima goduto dalla ricorrente a Milano, dal peggioramento ( documentato) delle sue condizioni di salute e dall'età ora raggiunta dalla minore e valutato, inoltre, l'impegno pressochè esclusivo della ricorrente nel provvedere alle esigenze di cura ed accudimento della figlia, appare giustificata la domanda di aumento. Si ignora quale sia attualmente il reddito del resistente che, per quanto dichiarato dalla ricorrente nel corso dell'audizione resa al giudice, ha anche altri figli ( minori) e vive con la sua attuale compagna in appartamento in affitto ma in via presuntiva, trattandosi di titolare di ditta che si occupa di attività di vigilanza e sicurezza, può ritenersi che lo stesso goda di un reddito mensile netto certamente superiore a quello sul quale può oggi contare la madre della minore ( pari a 630,00 euro netti ) che, inoltre, versa in una precaria condizione di salute. Nella determinazione dell'aumento richiesto non può, tuttavia, non tenersi conto della circostanza che il padre della minore deve provvedere anche al mantenimento di altri due figli ( la ricorrente nel corso dell'audizione ha dichiarato infatti che “ .. Lui è titolare di una ditta che si occupa di vigilanza e per quanto ne so io vive in affitto. Ha due figli, una più grande della mia e uno più piccolo ed è sposato..” ) e considerando l'entità del contributo concordato nel 2016 tra le parti ( pari ad euro 250,00 mensili comprensivi anche della quota di spese straordinarie ) e la circostanza che la madre della minore percepisce l'intero importo anche dell'assegno c.d. unico si ritiene congruo disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della minore con la somma mensile di euro 400,00 euro mensili complessivi, di cui euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario ed euro 100,00 a titolo di contributo “ forfettario” alle spese di carattere straordinarie ( considerando il pregresso “ accordo” intercorso tra le parti come ratificato dall'autorità giudiziaria milanese).
Le spese di lite, considerando l'assenza di attività difensiva del resistente, possono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale in parziale accoglimento del ricorso così provvede :
pagina 3 di 4 1) Dispone che a far data dalla domanda – a parziale modifica del provvedimento emesso in data 25.10.2016 dal Tribunale di Milano nel procedimento nr. 1295/2016 RG – contribuisca al mantenimento della figlia minore CP_1 [...]
affidata in via esclusiva alla madre e con la stessa convivente, con la Persona_1 somma di euro 400,00 mensili – oltre rivalutazione annuale ISTAT - onnicomprensivi anche di quota delle spese straordinarie ( come indicato in motivazione) da versarsi mensilmente alla madre affidataria entro il 15 di ogni mese.
2) Dichiara, per le ragioni indicate in motivazione, irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 22.1.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
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