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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/07/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 80/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 80/2023 R. G., vertente tra in persona dell'amministratore di sostegno, nata a [...] il 25 Parte_1 Parte_2 giugno 1964 (C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. CodiceFiscale_1
Gioacchino Antonio Vita (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, via Centonze n. 72, è elettivamente domiciliata, appellante contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4 CodiceFiscale_5 [...]
(c.f. ), (c.f. ), in CP_5 CodiceFiscale_6 Controparte_6 CodiceFiscale_7 proprio e in qualità di tutrice di (c.f. ), contumaci, CP_7 CodiceFiscale_8 appellati e nei confronti di (c.f. ), contumace, CP_6 CodiceFiscale_9
(c.f. ), contumace, CP_5 CodiceFiscale_10
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2167/2021 emessa, in data 27 novembre 2021, dal Tribunale di Messina. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui il procuratore dell'appellante ha insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed ha chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e , in proprio e n.q di tutrice di , CP_4 CP_8 Controparte_6 CP_7 citavano in giudizio e , esponendo di essere CP_9 Controparte_10 CP_11 rispettivamente la moglie ed i figli di il quale, in data 24 novembre 1954, aveva CP_12 acquistato, unitamente ai congiunti, e , una casa sita in Messina, villaggio CP_13 CP_9
Ganzirri via Lago Grande n. 10, in catasto al fg 42 part. 9/C e che aveva venduto a CP_13
e la propria quota della casa. Aggiungevano che Controparte_10 CP_11 CP_12 era proprietario, unitamente a e - deceduti - di un piccolo terreno sito Persona_1 Persona_2 in Messina, Ganzirri via Lago Grande, in catasto al fg. 42 part. 1192 (ex particella 9). Concludevano chiedendo che fosse dichiarata la divisione dell'immobile, e la condanna dei convenuti alla corresponsione del valore dell'uso esclusivo dello stesso, da stimarsi previa c.t.u.. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di e Persona_1 [...]
, nella contumacia di tutti convenuti, la causa veniva istruita mediante ammissione di prova Per_2 per testi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza parziale, emessa in data 9 giugno 2016, il Tribunale così provvedeva: “1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di , n.q. di erede di 2) dichiara sciolta CP_3 Persona_1 la comunione sull'immobile sito in Messina, Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 particella 9 sub 1, dichiarando che spettano alle parti le quote così ripartite: - 1/3 agli attori IG
, , , , , , in CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 proprio e n. q. di tutrice di , quali eredi di;
- 1/3 a CP_7 CP_12 Controparte_10
e ; - 1/3 a . 3) Dichiara sciolta la comunione sul terreno sito in Messina, CP_11 CP_9
Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 part. 1192 (ex particella 9) dichiarando che spettano alle parti le quote così ripartite: - 3/5 a;
- 1/5 a e , CP_11 CP_6 CP_5 quali eredi di;
- 1/5 a agli attori , , Persona_2 Controparte_1 CP_2 CP_3
, , , in proprio e n.q. di tutrice di , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 quali eredi di 4) stante la indivisibilità di detti beni, dispone la vendita come da CP_12 separata ordinanza;
5) Condanna i convenuti a corrispondere, a titolo di indennizzo per il godimento esclusivo, la somma di € 43.043,16, da ripartirsi al 50% a carico di ed il restante 50% CP_9
a carico di e , somma da maggiorarsi di interessi dal passaggio Controparte_10 CP_11 in giudicato della sentenza;
6) Condanna i convenuti alla rifusione delle spese in favore di parte attrice che liquida in € 191,78 per spese vive ed € 7.795,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa, così come le spese di ctu già liquidate per anticipazione”. Con comparsa depositata in data 15 ottobre 2021, si costituiva in giudizio in persona Parte_1 dell'amministratore di sostegno, lamentando che il notaio delegato alla vendita dei beni comuni avesse portato a compimento la vendita di uno solo degli immobili oggetto di divisione (la casa), con la distribuzione del ricavato sulla base di un progetto di divisione parziale, mentre nulla aveva comunicato in merito all'altro bene (terreno), il cui prezzo avrebbe dovuto essere diviso in uno con la suddivisione del prezzo di vendita del primo immobile. Aggiungeva che ciò era verosimilmente dovuto alla presenza sul terreno di manufatto abusivo. Concludeva, dunque, manifestando “dissenso all'approvazione di un progetto parziale”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 789, comma 3, c.p.c. e chiedendo di disporre il richiamo del c.t.u. o la nomina di un nuovo esperto cui affidare l'incarico di effettuare indagini mirate a trovare definitiva soluzione per rendere il terreno oggetto di comunione negoziabile sul libero mercato immobiliare, in specie valutando la possibilità di sanatoria dell'immobile esistente sul terreno e, in caso di impossibilità di ricorrere alla sanatoria, puntualizzare quale fosse la soluzione possibile, fino a quella della demolizione definitiva di quanto abusivamente realizzato, ovvero altro provvedimento idoneo a produrre l'effetto di cui in domanda. Con sentenza n. 2167/2021 emessa, in data 27 novembre 2021, il Tribunale di Messina così provvedeva: “1) Dichiara la improcedibilità della domanda di divisione in relazione al bene sito in Messina, Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 part. 1192 (ex particella 9); 2) Nulla sulle spese”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello in qualità di amministratore di sostegno Parte_2 di chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 formulate in prime cure. Ha chiesto, inoltre, il rigetto delle domande di divisione avverse, dovendosi ritenere improcedibili, non essendo stata chiesta da nessuno la divisione parziale dei beni costituenti il patrimonio di Ha chiesto, ancora, che sia dichiarato il diritto di alla CP_12 Parte_1 demolizione del manufatto abusivo costruito sul terreno, così da rendere divisibile anche detto bene. Ha chiesto, infine che sia dichiarata non dovuta alcuna somma per indennità di occupazione della casa, ovvero, in subordine la rideterminazione della somma dovuta. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Instaurato il contraddittorio, non si sono costituiti in giudizio gli appellati, per cui va dichiarata la loro contumacia. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 10 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Sull'inaffidabilità della decisione e sull'errore del giudie di prime cure nella ricostruzione della vicenda successoria da cui origina il giudizio divisorio”. Ha dedotto, in particolare, che il primo giudice, dopo avere, con sentenza emessa in data 13 giugno 2016, ricostruito il patrimonio immobiliare da dividere, identificandolo nella casa e nel terreno di cui era era comproprietario, ed avere affermato di dover procedere a CP_12 due diverse divisioni aventi ad oggetto rispettivamente la casa ed il terreno, escludendo la possibilità di dividere il locale officina presente sul terreno in quanto totalmente abusivo e non sanabile, con la sentenza impugnata aveva dichiarato l'improcedibilità della divisione del terreno, rilevando l'impossibilità di vendere detto immobile senza l'immobile abusivo ivi realizzato. Ha aggiunto che il primo giudice avrebbe dovuto valutare l'assenza di una richiesta di “divisione parziale” (della sola casa) proveniente da una delle parti. La censura, formulata ai limiti della ammissibilità, è infondata. Occorre premettere che, con sentenza emessa in data 13 giugno 2016, il Tribunale ha affermato di dover procedere a due distinte procedure di divisione: una avente ad oggetto la casa sita in Ganzirri, via Lago Grande (fg. 42 particella 9 sub 1), da dividersi tra i comproprietari, individuati in CP_9
(1/3), e , quali aventi causa di (1/3) e gli attori, quali
[...] Parte_1 CP_11 CP_13 eredi di (1/3); l'altra avente ad oggetto il terreno sito in Messina, Ganzirri via Lago CP_12
Grande (fg. 42 part. 1192), da dividersi tra i comproprietari, individuati in (3/5), CP_11
e quali eredi di (1/5) e gli attori, quali eredi di CP_6 CP_5 Persona_2 CP_12
(1/5).
[...]
Ha, pertanto, dichiarato sciolta la comunione sull'immobile sito in Messina, Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 particella 9 sub 1, dichiarando spettanti ai comproprietari le seguenti quote: 1/3 agli attori, quali eredi di 1/3 a (odierna appellante) e CP_12 Controparte_10 [...]
e 1/3 a . CP_11 CP_9
Ha, inoltre, dichiarato sciolta la comunione sul terreno sito in Messina, Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 part. 1192 (ex particella 9), dichiarando spettanti ai predetti comproprietari le seguenti quote: 3/5 a , 1/5 a e quali eredi di e 1/5 CP_11 CP_6 CP_5 Persona_2 agli attori, quali eredi di . CP_12
Detta sentenza non è stata tempestivamente impugnata dalle parti, né le stesse hanno formulato riserva di appello, per cui deve ritenersi passata in giudicato. Ciò premesso, occorre osservare che, con la successiva sentenza, emessa in data 27 dicembre 2021, impugnata da (la sola impugnabile), il Tribunale, preso atto di non poter procedere alla Parte_1 vendita del terreno (fg. 42 part. 1192), oggetto di una delle predette divisioni, separatamente dal fabbricato abusivo, e non suscettibile di sanatoria, sullo stesso realizzato, ha dichiarato l'improcedibilità della sola domanda di divisione concernete il terreno. Stante l'autonomia tra i due procedimenti di scioglimento della comunione, correttamente il primo giudice ha, inoltre, ritenuto che la vicenda concernente la divisione del terreno, appartenente a comproprietari diversi dalla attuale appellante, non avesse alcuna incidenza sulla distinta divisione concernente la casa (fg. 42 particella 9 sub 1), appartenente per un terzo all'attuale appellante. Diversamente da quanto asserito dal difensore, il giudice non avrebbe dovuto valutare l'assenza di una richiesta di “divisione parziale” (della sola casa) proveniente da una delle parti, atteso che, nel caso in esame, non era stata disposta la divisione di un compendio immobiliare costituto da più immobili (casa e terreno), ma due distinte divisioni aventi ad oggetto due immobili diversi, appartenenti, come accertato con sentenza passata in giudicato, a diversi comproprietari. Ne segue che le vicende riguardanti la divisione del terreno - appartenente per 3/5 a , CP_11 per 1/5 a e quali eredi di e per 1/5 agli attori, quali eredi CP_6 CP_5 Persona_2 di - non potevano coinvolgere la divisione della casa, appartenente per un terzo agli CP_12 attori, quali eredi di , per 1/3 a e e per 1/3 a CP_12 Controparte_10 CP_11 CP_9
[...]
Peraltro, sotto altro profilo, non si ravvisa, né è stato specificamente allegato dal difensore, alcun interesse della ad impugnare una sentenza concernente la domanda di divisione di un bene CP_11 appartenente a soggetti diversi dalla stessa appellante.
2. Quanto esposto induce a ritenere infondato l'ulteriore motivo di gravame, concernente la “divisione parziale” dell'“asse ereditario”. Ed infatti, come già evidenziato, il giudizio non ha ad oggetto la divisione tra coeredi di più beni appartenenti ad un asse ereditario, ma due distinte divisioni aventi ad oggetto un unico bene tra i diversi comproprietari.
3. Con il terzo motivo di gravame, il difensore, dopo avere ribadito la contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alla precedente sentenza parziale, emessa in data 13 giugno 2016, con la quale il Tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione sul terreno, pur esistendo sullo stesso un immobile abusivo, ha evidenziato che detto immobile non era stato edificato dalla , che suo CP_11 malgrado ne aveva acquistato la proprietà essendo proprietaria del terreno, per cui avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla demolizione del manufatto abusivo, in modo da rendere vendibile il terreno. La doglianza è infondata. Occorre, in primo lugo, ribadire che la sentenza emessa in data 13 giugno 2016 - che ha dichiarato sciolta la comunione sul terreno sito in Messina, Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 part. 1192 (ex particella 9), dichiarando spettanti ai comproprietari le seguenti quote: 3/5 a
[...]
, 1/5 a e quali eredi di e 1/5 agli attori, quali CP_11 CP_6 CP_5 Persona_2 eredi di - è passata in giudicato. CP_12
Inoltre, correttamente il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di divisione del terreno, prendendo atto della impossibilità di procedere alla vendita di detto bene (fg. 42 part. 1192) separatamente dal fabbricato abusivo, e non suscettibile di sanatoria, sullo stesso realizzato. D'altra parte, nessun diritto può vantare la rispetto alla demolizione del manufatto abusivo, CP_11 finalizzata alla divisione del terreno, atteso che, come già evidenziato, si tratta di un bene di cui è stata accertata la proprietà in capo a soggetti diversi dalla appellante, che non stata indicata dal Tribunale tra i beneficiari della divisione.
4. Quanto esposto induce a ritenere palesemente infondato il quarto motivo di appello con cui il difensore censura la precedente sentenza parziale, emessa in data in data 13 giugno 2016, nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della comunione sul terreno, benché sullo stesso fosse stato realizzato un manufatto abusivo, ribadendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda di divisione dell'intero compendio immobiliare, non essendo stata chiesta da alcuna delle parti la divisione parziale. Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, potendosi ritenere assorbito l'ulteriore motivo con cui il difensore ha chiesto la rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ossequio alla regola della soccombenza.
****** Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali del presente grado di giudizio, non essendosi gli appellati costituiti in giudizio. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da in persona dell'amministratore di sostegno, avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2167/2021 emessa, in data 27 novembre 2021, dal Tribunale di Messina, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2. Nulla sulle spese processuali del presente grado del giudizio;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 80/2023 R. G., vertente tra in persona dell'amministratore di sostegno, nata a [...] il 25 Parte_1 Parte_2 giugno 1964 (C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. CodiceFiscale_1
Gioacchino Antonio Vita (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, via Centonze n. 72, è elettivamente domiciliata, appellante contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4 CodiceFiscale_5 [...]
(c.f. ), (c.f. ), in CP_5 CodiceFiscale_6 Controparte_6 CodiceFiscale_7 proprio e in qualità di tutrice di (c.f. ), contumaci, CP_7 CodiceFiscale_8 appellati e nei confronti di (c.f. ), contumace, CP_6 CodiceFiscale_9
(c.f. ), contumace, CP_5 CodiceFiscale_10
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2167/2021 emessa, in data 27 novembre 2021, dal Tribunale di Messina. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui il procuratore dell'appellante ha insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed ha chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e , in proprio e n.q di tutrice di , CP_4 CP_8 Controparte_6 CP_7 citavano in giudizio e , esponendo di essere CP_9 Controparte_10 CP_11 rispettivamente la moglie ed i figli di il quale, in data 24 novembre 1954, aveva CP_12 acquistato, unitamente ai congiunti, e , una casa sita in Messina, villaggio CP_13 CP_9
Ganzirri via Lago Grande n. 10, in catasto al fg 42 part. 9/C e che aveva venduto a CP_13
e la propria quota della casa. Aggiungevano che Controparte_10 CP_11 CP_12 era proprietario, unitamente a e - deceduti - di un piccolo terreno sito Persona_1 Persona_2 in Messina, Ganzirri via Lago Grande, in catasto al fg. 42 part. 1192 (ex particella 9). Concludevano chiedendo che fosse dichiarata la divisione dell'immobile, e la condanna dei convenuti alla corresponsione del valore dell'uso esclusivo dello stesso, da stimarsi previa c.t.u.. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di e Persona_1 [...]
, nella contumacia di tutti convenuti, la causa veniva istruita mediante ammissione di prova Per_2 per testi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza parziale, emessa in data 9 giugno 2016, il Tribunale così provvedeva: “1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di , n.q. di erede di 2) dichiara sciolta CP_3 Persona_1 la comunione sull'immobile sito in Messina, Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 particella 9 sub 1, dichiarando che spettano alle parti le quote così ripartite: - 1/3 agli attori IG
, , , , , , in CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 proprio e n. q. di tutrice di , quali eredi di;
- 1/3 a CP_7 CP_12 Controparte_10
e ; - 1/3 a . 3) Dichiara sciolta la comunione sul terreno sito in Messina, CP_11 CP_9
Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 part. 1192 (ex particella 9) dichiarando che spettano alle parti le quote così ripartite: - 3/5 a;
- 1/5 a e , CP_11 CP_6 CP_5 quali eredi di;
- 1/5 a agli attori , , Persona_2 Controparte_1 CP_2 CP_3
, , , in proprio e n.q. di tutrice di , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 quali eredi di 4) stante la indivisibilità di detti beni, dispone la vendita come da CP_12 separata ordinanza;
5) Condanna i convenuti a corrispondere, a titolo di indennizzo per il godimento esclusivo, la somma di € 43.043,16, da ripartirsi al 50% a carico di ed il restante 50% CP_9
a carico di e , somma da maggiorarsi di interessi dal passaggio Controparte_10 CP_11 in giudicato della sentenza;
6) Condanna i convenuti alla rifusione delle spese in favore di parte attrice che liquida in € 191,78 per spese vive ed € 7.795,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa, così come le spese di ctu già liquidate per anticipazione”. Con comparsa depositata in data 15 ottobre 2021, si costituiva in giudizio in persona Parte_1 dell'amministratore di sostegno, lamentando che il notaio delegato alla vendita dei beni comuni avesse portato a compimento la vendita di uno solo degli immobili oggetto di divisione (la casa), con la distribuzione del ricavato sulla base di un progetto di divisione parziale, mentre nulla aveva comunicato in merito all'altro bene (terreno), il cui prezzo avrebbe dovuto essere diviso in uno con la suddivisione del prezzo di vendita del primo immobile. Aggiungeva che ciò era verosimilmente dovuto alla presenza sul terreno di manufatto abusivo. Concludeva, dunque, manifestando “dissenso all'approvazione di un progetto parziale”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 789, comma 3, c.p.c. e chiedendo di disporre il richiamo del c.t.u. o la nomina di un nuovo esperto cui affidare l'incarico di effettuare indagini mirate a trovare definitiva soluzione per rendere il terreno oggetto di comunione negoziabile sul libero mercato immobiliare, in specie valutando la possibilità di sanatoria dell'immobile esistente sul terreno e, in caso di impossibilità di ricorrere alla sanatoria, puntualizzare quale fosse la soluzione possibile, fino a quella della demolizione definitiva di quanto abusivamente realizzato, ovvero altro provvedimento idoneo a produrre l'effetto di cui in domanda. Con sentenza n. 2167/2021 emessa, in data 27 novembre 2021, il Tribunale di Messina così provvedeva: “1) Dichiara la improcedibilità della domanda di divisione in relazione al bene sito in Messina, Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 part. 1192 (ex particella 9); 2) Nulla sulle spese”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello in qualità di amministratore di sostegno Parte_2 di chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 formulate in prime cure. Ha chiesto, inoltre, il rigetto delle domande di divisione avverse, dovendosi ritenere improcedibili, non essendo stata chiesta da nessuno la divisione parziale dei beni costituenti il patrimonio di Ha chiesto, ancora, che sia dichiarato il diritto di alla CP_12 Parte_1 demolizione del manufatto abusivo costruito sul terreno, così da rendere divisibile anche detto bene. Ha chiesto, infine che sia dichiarata non dovuta alcuna somma per indennità di occupazione della casa, ovvero, in subordine la rideterminazione della somma dovuta. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Instaurato il contraddittorio, non si sono costituiti in giudizio gli appellati, per cui va dichiarata la loro contumacia. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 10 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Sull'inaffidabilità della decisione e sull'errore del giudie di prime cure nella ricostruzione della vicenda successoria da cui origina il giudizio divisorio”. Ha dedotto, in particolare, che il primo giudice, dopo avere, con sentenza emessa in data 13 giugno 2016, ricostruito il patrimonio immobiliare da dividere, identificandolo nella casa e nel terreno di cui era era comproprietario, ed avere affermato di dover procedere a CP_12 due diverse divisioni aventi ad oggetto rispettivamente la casa ed il terreno, escludendo la possibilità di dividere il locale officina presente sul terreno in quanto totalmente abusivo e non sanabile, con la sentenza impugnata aveva dichiarato l'improcedibilità della divisione del terreno, rilevando l'impossibilità di vendere detto immobile senza l'immobile abusivo ivi realizzato. Ha aggiunto che il primo giudice avrebbe dovuto valutare l'assenza di una richiesta di “divisione parziale” (della sola casa) proveniente da una delle parti. La censura, formulata ai limiti della ammissibilità, è infondata. Occorre premettere che, con sentenza emessa in data 13 giugno 2016, il Tribunale ha affermato di dover procedere a due distinte procedure di divisione: una avente ad oggetto la casa sita in Ganzirri, via Lago Grande (fg. 42 particella 9 sub 1), da dividersi tra i comproprietari, individuati in CP_9
(1/3), e , quali aventi causa di (1/3) e gli attori, quali
[...] Parte_1 CP_11 CP_13 eredi di (1/3); l'altra avente ad oggetto il terreno sito in Messina, Ganzirri via Lago CP_12
Grande (fg. 42 part. 1192), da dividersi tra i comproprietari, individuati in (3/5), CP_11
e quali eredi di (1/5) e gli attori, quali eredi di CP_6 CP_5 Persona_2 CP_12
(1/5).
[...]
Ha, pertanto, dichiarato sciolta la comunione sull'immobile sito in Messina, Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 particella 9 sub 1, dichiarando spettanti ai comproprietari le seguenti quote: 1/3 agli attori, quali eredi di 1/3 a (odierna appellante) e CP_12 Controparte_10 [...]
e 1/3 a . CP_11 CP_9
Ha, inoltre, dichiarato sciolta la comunione sul terreno sito in Messina, Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 part. 1192 (ex particella 9), dichiarando spettanti ai predetti comproprietari le seguenti quote: 3/5 a , 1/5 a e quali eredi di e 1/5 CP_11 CP_6 CP_5 Persona_2 agli attori, quali eredi di . CP_12
Detta sentenza non è stata tempestivamente impugnata dalle parti, né le stesse hanno formulato riserva di appello, per cui deve ritenersi passata in giudicato. Ciò premesso, occorre osservare che, con la successiva sentenza, emessa in data 27 dicembre 2021, impugnata da (la sola impugnabile), il Tribunale, preso atto di non poter procedere alla Parte_1 vendita del terreno (fg. 42 part. 1192), oggetto di una delle predette divisioni, separatamente dal fabbricato abusivo, e non suscettibile di sanatoria, sullo stesso realizzato, ha dichiarato l'improcedibilità della sola domanda di divisione concernete il terreno. Stante l'autonomia tra i due procedimenti di scioglimento della comunione, correttamente il primo giudice ha, inoltre, ritenuto che la vicenda concernente la divisione del terreno, appartenente a comproprietari diversi dalla attuale appellante, non avesse alcuna incidenza sulla distinta divisione concernente la casa (fg. 42 particella 9 sub 1), appartenente per un terzo all'attuale appellante. Diversamente da quanto asserito dal difensore, il giudice non avrebbe dovuto valutare l'assenza di una richiesta di “divisione parziale” (della sola casa) proveniente da una delle parti, atteso che, nel caso in esame, non era stata disposta la divisione di un compendio immobiliare costituto da più immobili (casa e terreno), ma due distinte divisioni aventi ad oggetto due immobili diversi, appartenenti, come accertato con sentenza passata in giudicato, a diversi comproprietari. Ne segue che le vicende riguardanti la divisione del terreno - appartenente per 3/5 a , CP_11 per 1/5 a e quali eredi di e per 1/5 agli attori, quali eredi CP_6 CP_5 Persona_2 di - non potevano coinvolgere la divisione della casa, appartenente per un terzo agli CP_12 attori, quali eredi di , per 1/3 a e e per 1/3 a CP_12 Controparte_10 CP_11 CP_9
[...]
Peraltro, sotto altro profilo, non si ravvisa, né è stato specificamente allegato dal difensore, alcun interesse della ad impugnare una sentenza concernente la domanda di divisione di un bene CP_11 appartenente a soggetti diversi dalla stessa appellante.
2. Quanto esposto induce a ritenere infondato l'ulteriore motivo di gravame, concernente la “divisione parziale” dell'“asse ereditario”. Ed infatti, come già evidenziato, il giudizio non ha ad oggetto la divisione tra coeredi di più beni appartenenti ad un asse ereditario, ma due distinte divisioni aventi ad oggetto un unico bene tra i diversi comproprietari.
3. Con il terzo motivo di gravame, il difensore, dopo avere ribadito la contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alla precedente sentenza parziale, emessa in data 13 giugno 2016, con la quale il Tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione sul terreno, pur esistendo sullo stesso un immobile abusivo, ha evidenziato che detto immobile non era stato edificato dalla , che suo CP_11 malgrado ne aveva acquistato la proprietà essendo proprietaria del terreno, per cui avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla demolizione del manufatto abusivo, in modo da rendere vendibile il terreno. La doglianza è infondata. Occorre, in primo lugo, ribadire che la sentenza emessa in data 13 giugno 2016 - che ha dichiarato sciolta la comunione sul terreno sito in Messina, Ganzirri via Lago Grande in catasto al fg 42 part. 1192 (ex particella 9), dichiarando spettanti ai comproprietari le seguenti quote: 3/5 a
[...]
, 1/5 a e quali eredi di e 1/5 agli attori, quali CP_11 CP_6 CP_5 Persona_2 eredi di - è passata in giudicato. CP_12
Inoltre, correttamente il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di divisione del terreno, prendendo atto della impossibilità di procedere alla vendita di detto bene (fg. 42 part. 1192) separatamente dal fabbricato abusivo, e non suscettibile di sanatoria, sullo stesso realizzato. D'altra parte, nessun diritto può vantare la rispetto alla demolizione del manufatto abusivo, CP_11 finalizzata alla divisione del terreno, atteso che, come già evidenziato, si tratta di un bene di cui è stata accertata la proprietà in capo a soggetti diversi dalla appellante, che non stata indicata dal Tribunale tra i beneficiari della divisione.
4. Quanto esposto induce a ritenere palesemente infondato il quarto motivo di appello con cui il difensore censura la precedente sentenza parziale, emessa in data in data 13 giugno 2016, nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della comunione sul terreno, benché sullo stesso fosse stato realizzato un manufatto abusivo, ribadendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda di divisione dell'intero compendio immobiliare, non essendo stata chiesta da alcuna delle parti la divisione parziale. Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, potendosi ritenere assorbito l'ulteriore motivo con cui il difensore ha chiesto la rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ossequio alla regola della soccombenza.
****** Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali del presente grado di giudizio, non essendosi gli appellati costituiti in giudizio. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da in persona dell'amministratore di sostegno, avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2167/2021 emessa, in data 27 novembre 2021, dal Tribunale di Messina, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2. Nulla sulle spese processuali del presente grado del giudizio;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)