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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. MURGIA DANIELA (c.f. ) C.F._2 con studio in
IO RO (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. CAULI SIMONA (c.f. ), con C.F._4 studio in VIALE MAMELI N. 75 SASSARI
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 3907/2024 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
AN (27 marzo 1983) e ZI MO (7 giugno 1980) Pt_1 hanno contratto matrimonio nel 2010 in regime di separazione dei beni.
Hanno due figli: (18 febbraio 2009) e (29 marzo Per_1 Per_2
2012).
Il 18 dicembre 2024 i coniugi hanno presentato ricorso per sepa- rarsi consensualmente a queste condizioni:
1) affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
2) frequentazioni libere tra il padre e i figli, con calendarizza- zione limitata alle festività;
3) obbligo per il SI. MO di versare 400 € al mese per il mante- nimento dei figli;
4) percezione dell'intero assegno unico da parte della SI.ra
. Pt_1
I coniugi hanno previsto espressamente la rinuncia a ogni forma di mantenimento tra loro, dando atto della rispettiva autosufficienza economica. Presentate note sostitutive all'udienza del 15 gennaio 2025, i co- niugi hanno confermato di volersi separare alle condizioni sopra indi- cate. Vista l'età dei figli, si presenta rispondente al loro interesse una frequentazione libera col padre.
La SI.ra e il SI. MO sono lavoratori dipendenti, con red- Pt_1 diti annui netti, rispettivamente, per 13.000 e 19.000 € circa. Risulta quindi equo anche il mantenimento convenuto tra i genitori in 400 €. L'accordo deve quindi essere recepito.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale di e Mauri- Parte_1 zio MO (Macomer, atto 16, parte II, serie A, anno 2010).
2. I figli minori e sono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
— 2 — genitori, che ne cureranno l'educazione e l'istruzione, con colloca- mento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre sita in Ma- comer, in Piazza Sant'Antonio n. 5, con diritto di visita libero del padre che avrà facoltà di vederli e tenerli con sé, previo accordo con la madre compatibilmente con le eSIenze prevalenti dei minori (impegni scola- stici, sportivi e sociali).
I figli trascorreranno, inoltre, con il padre quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
una settimana durante il pe- riodo delle festività natalizie, alternando, di anno in anno, la settimana dal 24 al 30 dicembre compresi, e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi alternativamente con il padre e con la madre. 3. Il SI. ZI MO corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di €. 400,00 (quattrocento/00),
€ 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, nonché il 50% delle spese mediche, scolastiche, spor- tive e di ogni altra spesa straordinaria relativa ai figli, previamente con- cordata, che si rendesse necessaria, come meglio individuate dalle Li- nee Guida del CNF. 4. Prende atto che l'assegno unico e universale per i figli sarà per- cepito interamente alla SInora Parte_1
5. Prende atto che i rinunciano reciprocamente alla correspon- sione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
6. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di conSIlio del 15 gennaio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 3 —