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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/11/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
SC Siciliani, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2013 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. LANZETTA PASQUALE, elettivamente domiciliate in VIA MONTEBELLO N. 56, CARAPELLE (
FG) presso il difensore Avv. LANZETTA PASQUALE, giusta mandato in atti
ATTRICI
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZACCAGNINO VITO VINCENZO, VIA IMBRIANI N. 48 - C.F._5
BARI; , elettivamente domiciliati presso il difensore Avv. ZACCAGNINO VITO VINCENZO, giusta mandato in atti
ALTRI ATTORE/I ( nel proc. riunito 4483/13 R.G.) contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BOVE GRAZIA ANGELA CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA AIRONE 10 , FOGGIA, presso il difensore Avv. BOVE GRAZIA ANGELA CINZIA giusta mandato in atti
CONVENUTO/CONVENUTI
, CP_2 CP_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. CALDARELLA CP_5 P.IVA_2
FORTUNATO, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 107, FOGGIA, presso il difensore Avv. CALDARELLA
FORTUNATO
CONVENUTO/I
GGI (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. , con il CP_6 Controparte_7 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. METTA FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA AVIATORI N.21, FOGGIA, presso il difensore Avv. METTA FRANCESCO
pagina 1 di 12 RZ AT
( ) , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE CHIAPPINELLI, Controparte_8 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliato alla VIA ANTONIO GRAMSCI, FOGGIA, giusta mandato in atti
RZ AT
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 3 luglio 2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 12.07.2024, con provvedimento del 12.09.2024 , veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Si da atto che il Dott. Tommaso Fatone ha partecipato alla redazione delle memorie di replica di Controparte_9
, ai fini della prescritta Pratica Forense.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 24.01.2013, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia Parte_1 minore , ha convenuto in giudizio , la società estera Parte_2 CP_2 Controparte_10 CP_11
di SO (Bulgaria), la compagnia di SO, domiciliate in Italia presso l'
[...] Controparte_4 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la morte di Controparte_12 [...]
. Per_1
L'evento risale al 19.12.2003, ore 00:20 circa, autostrada A14 Bologna–Bari–Taranto, direzione Sud, km 546+970 (agro di
Foggia): l'Audi A4 tg. BB716GE condotta da con a bordo quale terzo trasportato, Controparte_8 Persona_1 tamponava da tergo un autoarticolato VE IR tg. BR464YH – rimorchio AB96922, condotto da , CP_13 nella disponibilità di , assicurato poco prima, l'VE aveva tamponato un'autobisarca RC tg. CP_2 CP_1
C8491HB – rimorchio C9719EB, di , condotta da , assicurata all'estero (rappresentata in CP_11 Persona_2
Italia da . Dopo il primo urto tra i mezzi pesanti, questi rimanevano sulla carreggiata, al buio e senza adeguata CP_5 segnalazione dell'ingombro, sicché sopraggiungeva l'Audi, con l'esito letale per il trasportato . Persona_1
Dagli atti risultano procedimenti collegati, ovvero:
Penale. Sentenza del Tribunale penale di Foggia n. 1013/2008 (omicidio colposo a carico dei conducenti dei mezzi pesanti) con provvisionale a favore dei congiunti;
la difesa riferisce conferma in appello e in Cassazione (penali). In motivazione è CP_ valorizzata la maggiore incidenza causale della condotta di rispetto a;
il successivo urto dell'Audi non elide il Per_2 nesso eziologico delle condotte dei mezzi pesanti rispetto all'evento mortale.
Civile distinto (pregiudicante): Corte d'Appello di Bari, sent. n. 879/2019 (R.G. 896/2014) accerta il 30% di concorso del conducente nel secondo urto (o nell'aggravamento delle conseguenze); definitiva per rigetto del ricorso Controparte_8 con Cass. n. 2417 del 25.01.2024.
Civile distinto: Tribunale di Foggia, sent. n. 1462 del 16.06.2017 sul primo urto tra i mezzi pesanti: 80% Porta / 20%
Nikolov; non impugnata (giudicato).
La causa di è stata iscritta al R.G. 419/2013. Parte_6
pagina 2 di 12 Si costituiscono (assicuratrice dell'VE/IR) e (domiciliatario ex lege dell'impresa estera del veicolo CP_1 CP_5
RC). Su istanza, il G.I. autorizza le chiamate di terzo nei confronti di , , e Controparte_8 CP_2 CP_1
Milano Assicurazioni S.p.A. (poi . CP_7
Con ordinanza 29.01.2016 è disposta la riunione con la causa promossa da , , per Parte_5 Parte_4 Parte_3 il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali, iscritta al R.G. 4483/2013.
risulta contumace in più fasi. CP_2
Il G.I., ritenendo superflue le prove testimoniali (trattandosi di circostanze già esplorate in penale), dispone l'acquisizione del fascicolo penale n. 843/2005 R.G. (n. 13229/03 R.G.N.R.) comprensivo della consulenza ricostruttiva (ing. ). Per_3
, divenuta maggiorenne, si costituisce autonomamente (17.10.2022). Parte_2
Nel corso dell'istruttoria sono state esaminate e definite alcune istanze ed eccezioni processuali:
- sospensione ex art. 295 c.p.c.
L'istanza proposta per la pendenza del procedimento avanti la Corte d'Appello di Bari (indicato come “pregiudicante”) è stata rigettata con ordinanza del 29.01.2016, sul rilievo che la pretesa pregiudizialità fosse solo logica e non tecnica e che, avuto riguardo allo stato dei procedimenti, la causa potesse proseguire senza sospensione.
- Integrazione del contraddittorio verso proprietario e assicuratore esteri
Con il medesimo provvedimento il Giudice ha respinto la richiesta, ritenendo sufficiente la vocatio in ius dell' quale CP_5 domiciliatario ex lege e referente processuale dell'assicuratore estero ai sensi degli artt. 125–126 e 144 del d.lgs. 209/2005
(Codice delle assicurazioni private), che estendono all' la disciplina dell'azione diretta del danneggiato. CP_5
- Indeterminatezza delle domande patrimoniali
Le doglianze sono rimaste assorbite dalla prosecuzione del giudizio: la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.,
l'acquisizione documentale (retribuzione annua lorda del de cuius;
dati sulla pensione di reversibilità della coniuge) e la precisazione delle conclusioni hanno reso chiaro l'oggetto e la causa petendi;
la quantificazione resta profilo di merito rimesso a liquidazione equitativa (art. 1226 c.c., in combinato con gli artt. 1223 e 2056 c.c.).
Restano, pertanto, da scrutinare in sentenza le questioni ancora controverse, tra cui in via pregiudiziale le eccezioni di legittimazione attiva dei congiunti (madre e germani) e di legittimazione passiva dell' e, nel merito, l'an e il quantum CP_5 dei danni con le relative imputazioni dei pagamenti già ricevuti e la disciplina dei rapporti interni di regresso.
All'udienza 19.10.2022 le parti hanno precisato le conclusioni;
per il carico di ruolo il giudizio si rinviava al 13.12.2023 con termine per note sino a 20 giorni prima.
Con successivo provvedimento del 03.07.2024, ex art. 127-ter c.p.c., l'udienza 12.07.2024 è sostituita dallo scambio di note scritte;
depositate le note, la causa è riservata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
chiede il rigetto;
in subordine, concorso di colpa di (condotta a velocità sostenuta, mancata CP_1 Controparte_8 frenata/deviazione – perizia;
rilievi di P.S.) e del conducente estero;
assume la marginalità dell'apporto Per_3 Per_2 CP_ causale del proprio assicurato;
deduce di aver già pagato (i) a € 132.666,00 (2005–2006) e poi Parte_7 offerte € 60.000,00 + € 60.000,00 (2013–2014) “a tacitazione di ogni danno”; (ii) a € 80.000,00 e ai germani € Parte_5
10.000,00 ciascuno (totale € 100.000,00), chiedendo di ritenere satisfattive tali somme.
U.C.I.: (a) eccepisce il difetto di legittimazione attiva di (avrebbero agito “quali eredi”, Controparte_14 mentre eredi sarebbero solo coniuge e figlia), nonché il difetto di legittimazione passiva di (sarebbe stata “convenuta CP_5 in proprio” anziché quali domiciliataria ex lege dell'assicuratore estero e del proprietario del mezzo); (b) contesta l'an e il CP_ quantum, sostenendo la preponderante responsabilità di ( e, per il secondo urto, il 30% di CP_15 CP_8 pagina 3 di 12 (App. Bari 879/2019, Cass. 2417/2024); propone domanda riconvenzionale di regresso contro , CP_2 CP_8 CP_1
(c) contesta il danno patrimoniale delle attrici in ragione della pensione di reversibilità e dei pagamenti Controparte_16 già percepiti;
(d) quanto al danno non patrimoniale, chiede la liquidazione nei limiti delle Tabelle senza CP_6 personalizzazione, deducendo difetto di prova sull'intensità del legame (assenza di convivenza per madre e germani, rapporto affievolito).
/ (terzi chiamati): contestano la pretesa, richiamando le risultanze penali secondo cui Controparte_8 Controparte_16
i soli conducenti dei mezzi pesanti risultano responsabili;
si oppongono a un'estensione di responsabilità del conducente Cont dell'Audi; (in replica egnala il mancato deposito della comparsa conclusionale di e insiste sul giudicato del CP_8
30%).
Pace (attori riuniti): chiariscono di agire iure proprio (non iure hereditatis); richiamano Controparte_14
l'ammissione come parti civili in penale e i pagamenti ricevuti a titolo di acconto/provvisionale; eccepiscono l'infondatezza Cont delle eccezioni su legittimazioni (attiva e passiva) e la natura non satisfattiva degli esborsi parziali in regime di solidarietà.
In merito ai pagamenti documentati / offerte – imputazioni dagli atti si rileva che: in favore di e : - € 132.666,00 complessivi in acconto (indicati in atti come Parte_1 Parte_2 CP_1 erogati tra 22.09.2005 € 20.000,00, 15.12.2005 € 112.666,00; in altra prospettazione al 22.02.2006); successive offerte transattive € 60.000,00 a (08.10.2013) e € 60.000,00 a Pace (21.02.2014, con autorizzazione del Parte_1 Pt_2
Giudice Tutelare); – U.C.I.: € 120.000,00 a titolo di provvisionale penale (in esecuzione della sent. Trib. penale Foggia n.
1013/2008): € 60.000,00 a (30.03.2009) e € 60.000,00 a (03.06.2009). Parte_1 Parte_2
In favore di / / (giudizio riunito): Parte_5 Parte_4 Parte_3
– € 80.000,00 a € 10.000,00 ciascuno a e (pagamento unitario € CP_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3
100.000,00).
– U.C.I.: € 5.000,00 a (15.10.2008) quale provvisionale penale. Parte_4
Quanto alle domande su ristoro del danno non patrimoniale (coniuge/figlia; madre/germani), nel caso in esame Parte_1
e chiedono il ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, con quantificazione
[...] Parte_2 secondo parametri tabellari (in atti risultano conteggi Trib. Roma indicativi: € 357.718,73 per la coniuge e € 346.362,58 per la figlia, oltre accessori, con scomputo acconti).
, agiscono iure proprio per il medesimo pregiudizio (per la madre: fascia Parte_5 Parte_4 Parte_3 medio-alta; per i germani: valori medi con personalizzazione in base alla prova dell'intensità del legame). CP_ invoca concorso di (Audi) e (mezzo estero), sostiene la marginalità del proprio assicurato CP_1 CP_8 Per_2
e chiede di riconoscere satisfattive le somme già pagate.
eccepisce (i) difetto di legittimazione attiva per madre e germani (asseritamente “eredi” non legittimati), (ii) difetto CP_5 di legittimazione passiva di (convenuta “in proprio”), (iii) difetto di prova sull'intensità del vincolo (assenza CP_5 convivenza, rapporto affievolito), con richiesta di applicare Tabelle Milano senza aumenti;
chiede detrazione integrale delle somme già corrisposte e limitazione ai minimi tabellari.
Sul danno patrimoniale iure proprio le attrici ( madre e Figlia) provano documentalmente che era Agente Persona_1 della Polizia di Stato con retribuzione annua lorda € 22.791,86; percepisce pensione di reversibilità pari Parte_1
a € 412,00 mensili x 13. Il lucro cessante familiare è determinabile equitativamente tenendo conto:
(i) della durata lavorativa residua e della probabile progressione (anzianità/carriera) del de cuius;
(ii) dell'aliquota di apporto al nucleo (al netto del consumo personale fisiologico); pagina 4 di 12 (iii) della reversibilità da portare in detrazione;
(iv) dei pagamenti in acconto già ricevuti ( € 132.666,00; € 60.000,00 + € 60.000,00 quali provvisionali CP_1 CP_5 penali). contesta specificamente che il danno patrimoniale sarebbe inesistente o ridotto per effetto (a) della pensione di CP_5 reversibilità, (b) dei pagamenti già percepiti;
conseguente chiede il rigetto o drastica riduzione del quantum.
Le istanze di sospensione ex art. 295 c.p.c. e di integrazione del contraddittorio sono state già decise in istruttoria con ordinanza 29.01.2016 , rispettivamente con rigetto e con riconoscimento della sufficienza della vocatio in ius dell' ai CP_5 sensi degli artt. 125–126 e 144 cod. ass.; le doglianze di indeterminatezza delle domande patrimoniali sono state superate dalla prosecuzione del giudizio e attengono alla quantificazione nel merito. Tali questioni sono qui soltanto richiamate e confermate e, pertanto, resta dunque da esaminare, in via propriamente preliminare, le eccezioni di legittimazione attiva e passiva.
- Venendo all'esame delle eccezioni preliminari.
• Legittimazione attiva di madre e germani ( , , ). L'eccezione di assume che Parte_5 Parte_4 Parte_3 CP_5
, e avrebbero agito “quali eredi” del defunto e, quindi, senza titolo, poiché eredi Parte_5 Parte_4 Parte_3 sarebbero solo la coniuge e la figlia. L'assunto non è condivisibile. Nel nostro ordinamento, il pregiudizio che i congiunti subiscono per la perdita del rapporto parentale è una lesione diretta di diritti inviolabili della persona (artt. 2, 29, 30 Cost.) e trova tutela risarcitoria negli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché — ove il fatto integri reato — nell'art. 185 c.p.: è, dunque, un diritto iure proprio, distinto e indipendente da ogni posizione iure hereditatis. La Corte di cassazione lo ha chiarito in via dirimente sin dalle Sezioni Unite del 2008 (cd. “San Martino”, Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26972), ribadendo che è la rovinosa frattura del legame affettivo ad attribuire al congiunto la titolarità propria dell'azione, non già la sua eventuale qualità di erede.
Di qui discende un corollario importante: la convivenza con la vittima non è condizione di esistenza del diritto (l'an), ma un indice valutativo che incide — se provato — solo sulla personalizzazione del quantum secondo i parametri tabellari. Sul punto, la giurisprudenza più recente è univoca: la convivenza non è requisito selettivo della legittimazione, ma elemento di misura della sofferenza (Cass., ord., 17.03.2021, n. 8218; Cass., 29.09.2023, n. 27658). Ed è proprio la logica tabellare — che la Suprema Corte ha riconosciuto come criterio nazionale idoneo (tra le molte, Cass., 07.06.2011, n. 12408; Cass., ord.,
16.12.2022, n. 37009) — a confermare che l'eventuale assenza di coabitazione non esclude il diritto, ma può modulare la forbice risarcitoria.
Questo impianto teorico si specchia negli atti del processo. Anzitutto, madre e germani hanno introdotto un autonomo giudizio per il danno non patrimoniale iure proprio (poi riunito al procedimento promosso da coniuge e figlia): la riunione tra R.G. 419/2013 ( ) e R.G. 4483/2013 è espressamente annotata in atti, a Parte_7 Controparte_14 conferma della diversa titolarità soggettiva delle pretese.
Inoltre, le condotte delle stesse controparti sono incompatibili con la tesi della carenza di legittimazione attiva: in sede penale è stato ammesso parte civile e ha incassato una provvisionale di € 5.000,00 versata da Parte_4 CP_5
(15.10.2008), sicché lo stesso Ufficio — oggi eccepente — ha già riconosciuto la sua posizione di danneggiato diretto;
in sede civile, ha pagato € 80.000,00 alla madre e € 10.000,00 ciascuno ai germani e CP_1 Parte_5 Parte_4 [...]
(pagamento unitario di € 100.000,00), trattandoli nei fatti come titolari di un autonomo credito risarcitorio da Parte_3 perdita del rapporto parentale. Questi esborsi si affiancano, nel diverso segmento dedicato a coniuge e figlia, ai pagamenti documentati in atti (per : € 132.666,00; U.C.I. € 60.000,00 + € 60.000,00 quali provvisionali Parte_7 CP_1 penali), che le attrici chiedono di scomputare dal maggior dovuto. pagina 5 di 12 Quanto, poi, alla formula “quali eredi” talvolta riportata in epigrafe, essa ha valore meramente descrittivo del rapporto familiare e non muta il titolo della pretesa, univocamente ancorata al danno parentale. La doglianza si rivela, dunque, una questione di etichetta, non di sostanza: la causa petendi è la sofferenza propria dei congiunti per la perdita del legame;
la convivenza e gli indici di intensità del rapporto attengono semmai alla misura del ristoro e saranno vagliati in sede di quantificazione, secondo i parametri tabellari e la giurisprudenza che ne ammette lo scostamento motivato (Cass., ord.,
16.12.2022, n. 37009; Cass., 07.06.2011, n. 12408).
In conclusione, la pretesa di e è proposta iure proprio quale danno non Parte_5 Parte_4 Parte_3 patrimoniale da perdita del rapporto parentale (artt. 2043, 2059 c.c., in collegamento con gli artt. 2, 29, 30 Cost., e 185 c.p.;
Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 8218/2021; Cass. 27658/2023; Cass. 12408/2011; Cass. 37009/2022) la formula “quali eredi” in epigrafe ha valore meramente descrittivo e non muta il titolo della domanda. La soluzione accolta si pone in continuità logica con il quadro processuale e probatorio ricostruito nel Fatto : ammissione di come parte civile in Parte_4 penale e corresponsione della provvisionale, nonché pagamenti di alla madre e ai germani;
mentre gli accertamenti CP_1 su an e quote causali (penale Foggia 1013/2008; Trib. Foggia 1462/2017; App. Bari 879/2019 – Cass. 2417/2024) riguardano il merito e non incidono sul riconoscimento della legittimazione attiva. L'eccezione è, pertanto, rigettata;
ogni profilo relativo alla misura del ristoro
• Eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...] eccepisce di essere stato impropriamente convenuto “in proprio”, assumendo che il Controparte_17 danneggiato avrebbe dovuto evocare in giudizio il proprietario estero del mezzo e la relativa compagnia assicuratrice straniera. L'eccezione non può essere accolta.
Per un corretto inquadramento va richiamato il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005): l'art. 125 attribuisce all' la gestione dei sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati all'estero; l'art. 126 stabilisce espressamente che CP_5 all' si applicano le disposizioni sull'azione diretta del danneggiato di cui all'art. 144. Ne discende – in termini lineari CP_5
– che, quando il fatto dannoso è cagionato in Italia da un veicolo estero coperto dal sistema “carta verde”, il danneggiato può agire direttamente contro l' il quale sta in giudizio in nome e per conto dell'impresa estera di assicurazione del CP_5 responsabile civile, con applicazione di tutto il corredo dell'azione diretta (limiti di massimale, eccezioni opponibili, ecc.).
La giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nel riconoscere che, in tale evenienza, l' è legittimato CP_5 passivamente ex lege, sicché non sussiste litisconsorzio necessario con il proprietario o con l'assicuratore stranieri: la loro presenza in causa è facoltativa, non necessaria, giacché l'ordinamento centralizza la posizione processuale nel soggetto designato dalla legge ( ai fini della tutela del danneggiato. CP_5
Questa impostazione è perfettamente coerente anche sul piano processuale concreto del presente giudizio. In primo luogo, la natura estera dell'autotreno RC (di F. e la relativa copertura assicurativa presso impresa straniera Controparte_18
(rappresentata in Italia dall' sono state allegate dalle attrici e non oggetto di contestazione specifica;
lo stesso CP_5 CP_5 si è costituito in giudizio ed ha persino spiegato domanda riconvenzionale di regresso verso gli altri coobbligati, così confermando in fatto di operare quale referente ex lege dell'assicuratore estero. In secondo luogo, proprio l' ha CP_5 provveduto a pagare in favore dei danneggiati provvisionali penali (fra cui € 60.000,00 alla coniuge e € 60.000,00 alla figlia, nonché € 5.000,00 a , il che presuppone, ancora una volta, il riconoscimento del proprio ruolo di Parte_4 garante processuale del risarcimento per i veicoli esteri.
Va poi ricordato che nel corso dell'istruttoria il Giudice, con ordinanza del 29.01.2016, ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio verso il proprietario e l'assicuratore esteri, ritenendo sufficiente – proprio alla luce degli artt. 125, 126 e
144 cod. ass. – la vocatio in ius dell' quale domiciliatario ex lege e referente processuale dell'impresa straniera;
tale CP_5 pagina 6 di 12 valutazione viene qui confermata. Né può mutare l'esito dell'eccezione la circostanza che l' affermi di essere stato CP_5 citato “in proprio”: la qualificazione formale adoperata nelle difese non incide sulla legittimazione passiva che discende direttamente dalla legge;
ciò che rileva è che il sinistro rientri nell'ambito oggettivo degli artt. 125–126 (veicolo immatricolato all'estero, rischio assicurato nel circuito internazionale), presupposti che, in questa causa, risultano integrati e comunque non contestati in modo specifico.
In conclusione, alla luce degli artt. 125, 126 e 144 del d.lgs. 209/2005, l' è legittimato passivamente ex lege quale CP_5 referente processuale dell'assicuratore estero per i sinistri verificatisi in Italia con veicoli immatricolati all'estero; non occorre, pertanto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario e dell'impresa stranieri. Tale esito è, peraltro, coerente con gli accertamenti già richiamati in sentenza: la sentenza penale del Tribunale di Foggia n. 1013/2008
(con le correlate provvisionali versate dall' ai congiunti), la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1462/2017 (riparto CP_5
80% Porta / 20% sul primo urto) e la Corte d'Appello di Bari n. 879/2019, resa definitiva con Cass. n. 2417/2024 Per_2
(concorso 30% del conducente della Audi sul secondo urto/ aggravamento), tutte richiamate nel Fatto.
Tali accertamenti non attengono alla legittimazione, ma al merito e, segnatamente, alla distribuzione interna delle quote di responsabilità tra i corresponsabili (art. 2055 c.c.), profili che saranno esaminati nella liquidazione con le imputazioni dei pagamenti . L'eccezione è, dunque, rigettata.
- In merito alla responsabilità il Tribunale rileva che le risultanze istruttorie – in primis il fascicolo del procedimento penale acquisito, nonché gli arresti civili richiamati dalle parti e già menzionati nel “Fatto” – consentono di ricostruire la dinamica del sinistro e di fissare il quadro delle responsabilità verso l'esterno, cioè nei confronti dei danneggiati, secondo lo schema della solidarietà ex art. 2055 c.c..
È pacifico in atti che, il 19.12.2003, sull'A14 direzione sud, si verificò un primo urto tra l'autocisterna VE IR (targa CP_ BR464YH – rimorchio AB96922), condotta da e assicurata e l'autotreno RC (targa C8491HB – CP_1 CP_1 rimorchio C9719EB) di , condotto da , assicurato presso impresa estera con rappresentanza in Italia a Per_2 CP_5 seguito di tale urto i due mezzi pesanti restarono fermi, in parte sulla corsia di marcia, senza idonea segnalazione luminosa.
Sopraggiunse quindi l'Audi A4 condotta da a bordo della quale il terzo trasportato rimase vittima CP_8 Persona_1 del secondo urto (tamponamento dell'autocisterna), con esito mortale. La sequenza è descritta negli atti di causa e nelle difese depositate: v. ricostruzione del sinistro e individuazione dei veicoli coinvolti (R.G. 419/2013, costituzioni e chiamate;
riunione con R.G. 4483/2013) .
Dal punto di vista giuridico, il fatto illecito plurimo dà luogo a obbligazione solidale verso i danneggiati (art. 2055 c.c.: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”), con irrilevanza, all'esterno, della successiva graduazione interna delle colpe e delle quote. In tal senso, la stessa difesa attorea ha posto correttamente l'accento sulla indifferenza, verso il terzo, della graduazione delle responsabilità (richiamo testuale di art. 2055 c.c. in comparsa conclus.) .
A ciò si aggiunge, per il veicolo estero, la piena operatività dell'azione diretta (art. 144 cod. ass.) contro l' cui gli artt. CP_5
125–126 cod. ass. estendono la legittimazione passiva ex lege: profilo già scrutinato nelle preliminari e qui richiamato ai soli fini sistematici.
Quanto alla posizione del terzo trasportato, la tutela è – com'è noto – particolarmente rafforzata dall'ordinamento (v. la logica sottesa all'art. 141 cod. ass., pur se qui le azioni sono state proposte contro i diversi responsabili e i loro assicuratori), sicché la responsabilità esterna resta solidale tra tutti i coautori dell'illecito che abbiano concorso alla verificazione dell'evento letale.
pagina 7 di 12 Per la definizione del concorso (che, lo si ribadisce, rileva primariamente nei rapporti interni) , il Tribunale si uniforma agli accertamenti già richiamati nel Fatto, che costituiscono il perno per la ricostruzione causale:
• Tribunale di Foggia, sent. n. 1462 del 16.06.2017 (giudicato): riparto della responsabilità del primo urto tra i mezzi CP_ pesanti nella misura 80% a carico del conducente (autocisterna e 20% a carico del conducente Controparte_19
(bisarca RC – U.C.I.). Per_2
• Corte d'Appello di Bari, sent. n. 879/2019, resa definitiva per rigetto del ricorso con Cass., 25.01.2024, n. 2417: accertato il concorso del 30% in capo a (Audi A4 – , quanto meno nell'aggravamento delle CP_8 CP_7 conseguenze del sinistro (secondo urto).
Resta ferma, quale cornice logica già valorizzata in atti, la sentenza penale del Tribunale di Foggia n.1013/2008, che, pur non governando la misura civilistica delle quote, evidenzia la maggiore incidenza causale della condotta di Porta e giustifica le provvisionali versate.
Ne discende, verso i danneggiati, l'affermazione di responsabilità solidale dei convenuti assicuratori ( per il CP_1 veicolo VE, per il veicolo estero, per l'Audi). La distinta incidenza causale dei conducenti non limita il CP_5 CP_7 diritto all'integrale ristoro e rileverà solo nei rapporti interni.
Alla luce di quanto esposto, il fatto dannoso è imputabile a più soggetti che hanno concorso – con condotte autonome e tra loro causalmente interferenti – alla produzione dell'evento letale;
la loro responsabilità verso i danneggiati è, pertanto, solidale ex art. 2055 c.c.; la ripartizione interna delle quote, alla luce degli accertamenti richiamati, sarà definita senza pregiudizio per l'integralità del ristoro dovuto agli attori.
- In merito al Danno e liquidazione Il Tribunale ritiene che la liquidazione del pregiudizio debba avvenire in via equitativa ai sensi degli artt. 1223, 2056 e 1226 c.c., assumendo quale parametro le Tabelle del Tribunale di Milano (nella versione vigente), riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità come criterio idoneo e tendenzialmente nazionale;
il diverso richiamo attoreo alle Tabelle di Roma — con l'indicazione di € 357.718,73 per la coniuge e € 146.362,58 per la figlia — viene fatto proprio dal Tribunale come base minima di tutela: l'adozione del parametro incide sul metodo e non sul CP_6 petitum, sicché la stima non potrà scendere al di sotto di tali soglie in difetto di specifiche ragioni.
Poiché il fatto illecito è imputabile a più soggetti, il Tribunale ribadisce che verso i danneggiati opera la solidarietà esterna
(art. 2055 c.c.): il credito risarcitorio è unitario e l'eventuale graduazione delle quote tra i corresponsabili rileva solo nei rapporti interni (regresso), senza comprimere il diritto all'integrale ristoro.
Quanto agli accessori, il Tribunale osserva che debbano applicarsi: (i) la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT FOI
(senza tabacchi) sulla sorte capitale dovuta a ciascun avente diritto dal 19.12.2003 (data del fatto) fino alla pubblicazione della sentenza;
(ii) gli interessi compensativi al tasso legale, anno per anno, sulla somma via via rivalutata nel medesimo periodo;
(iii) dalla pubblicazione al saldo, gli interessi legali sulla sorte capitale attualizzata alla data di pubblicazione, senza ulteriore rivalutazione successiva.
I pagamenti parziali eseguiti in corso di causa non hanno efficacia satisfattiva dell'intero (difettando transazione o rinuncia): il Tribunale li considera acconti sul maggior dovuto, che non elidono la solidarietà esterna e si imputano alla data del pagamento, con corrispondente sterilizzazione di rivalutazione ed interessi sino a quel momento;
essi rilevano tra i coobbligati ai soli fini del regresso.
• In ordine al danno da perdita del rapporto parentale spettante iure proprio a (coniuge) e Parte_1 Parte_2
(figlia), il Tribunale reputa decisivi, ai fini della personalizzazione, la stabilità del vincolo coniugale, la convivenza e — per la figlia, minorenne all'epoca — l'incidenza esistenziale in fase evolutiva.
pagina 8 di 12 Assunte le Tabelle di come parametro e garantita la base minima indicata con Roma, il Tribunale liquida il danno CP_6 non patrimoniale in € 380.000,00 in favore della coniuge e in € 240.000,00 in favore della figlia (importi “capitale”, al lordo di accessori).
Su tali somme vanno imputati in acconto, alle rispettive date: € 132.666,00 complessivi corrisposti da ( € CP_1
20.000,00 il 22.09.2005 e € 112.666,00 il 15.12.2005 ), da ripartire pro quota — € 66.333,00 alla coniuge e € 66.333,00 alla figlia — nonché € 60.000,00 dell' alla coniuge (30.03.2009, provvisionale penale) e € 60.000,00 dell' alla figlia CP_5 CP_5
(03.06.2009, provvisionale penale). Non risultando perfezionate in pagamento o in accordo satisfattivo le successive offerte di del 2013/2014 (€ 60.000,00 + € 60.000,00), di esse non si terrà conto ai fini della detrazione. CP_1
All'esito, il capitale residuo — prima degli accessori — risulta pari a € 253.667,00 per e € 113.667,00 Parte_1 per . Parte_2
Risulta documentalmente che (Agente di P.S.) percepiva RAL € 22.791,86 e che la coniuge Persona_1 Parte_1 beneficia di pensione di reversibilità pari a € 412,00 mensili per tredici mensilità. Il Tribunale ritiene che il lucro
[...] cessante familiare debba determinarsi equitativamente stimando la vita lavorativa residua e la progressione retributiva ragionevolmente prevedibili, la quota di apporto del reddito del de cuius al nucleo (al netto del consumo personale, ordinariamente prevalente in un nucleo con coniuge e figlia minore all'epoca), con successiva capitalizzazione e deduzione del valore attuale della pensione di reversibilità; tale trattamento non elimina, ma riduce il danno nella corrispondente misura.
In difetto di dati completi su età e progressioni stipendiali, il Tribunale — esercitando la propria potestà equitativa — liquida il danno patrimoniale iure proprio in € 120.000,00 complessivi, di cui € 80.000,00 in favore della coniuge e €
40.000,00 in favore della figlia, con gli stessi accessori indicati . Non risultano acconti specificamente imputati a questa voce;
onde nessuna detrazione per acconti viene qui operata (ferma la natura onnicomprensiva degli acconti già considerati ai fini esterni, prioritariamente imputati alla componente non patrimoniale).
• Quanto alla madre il Tribunale ritiene che la perdita del figlio adulto, in assenza di elementi di frattura del Parte_5 rapporto, collochi la liquidazione nella forbice medio-alta del parametro milanese;
per i germani e Parte_4 [...]
la quantificazione viene graduata in ragione della continuità e qualità del legame fraterno risultanti dagli atti. Parte_3
In applicazione di tali criteri, il Tribunale liquida il danno non patrimoniale in € 180.000,00 alla madre e in €
50.000,00 ciascuno ai germani. Da tali importi vanno detratti, alle rispettive date: per la madre, € 80.000,00 erogati da
(23.09.2013), con residuo capitale di € 100.000,00; per , € 10.000,00 corrisposti da e € CP_1 Parte_4 CP_1
5.000,00 dall' (15.10.2008, provvisionale penale), con residuo di € 35.000,00; per € 10.000,00 di CP_5 Parte_3
con residuo di € 40.000,00. CP_1
Gli accessori seguono il criterio misto già indicato, con sterilizzazione fino alle date degli acconti.
Le istanze tese a dichiarare “satisfattive” le somme già erogate sono disattese. Il Tribunale precisa che, in regime di solidarietà esterna (art. 2055 c.c.), il pagamento parziale di uno dei condebitori non estingue l'intero credito se non a fronte di transazione (art. 1965 c.c.) o di rinuncia del danneggiato: nella specie, gli esborsi già eseguiti conservano natura di acconti da scomputare (alle relative date) nella liquidazione esterna e rilevano, tra coobbligati, solo ai fini del regresso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale condanna in solido Controparte_20 Controparte_9
e al pagamento , in favore dei danneggiati, delle seguenti somme a titolo di
[...] Controparte_7 capitale residuo: per € 253.667,00 a titolo di capitale residuo per danno non patrimoniale e € 80.000,00 Parte_1 per danno patrimoniale;
per € 113.667,00 per danno non patrimoniale e € 40.000,00 per danno patrimoniale;
Parte_2
pagina 9 di 12 per € 100.000,00 per danno non patrimoniale;
per € 35.000,00 per danno non patrimoniale;
per Parte_5 Parte_4
€ 40.000,00 per danno non patrimoniale. Parte_3
Le somme così determinate sono dovute oltre: (i) rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT FOI (senza tabacchi) dalla data del fatto (19.12.2003) alla pubblicazione della presente sentenza;
(ii) interessi compensativi al tasso legale, anno per anno, sulla somma via via rivalutata per il medesimo periodo;
nonché (iii) interessi legali dalla pubblicazione al saldo sulla sorte capitale attualizzata alla data di pubblicazione. Ai fini del calcolo degli accessori, il Tribunale imputa gli acconti già versati alle rispettive date, con sterilizzazione della rivalutazione e degli interessi maturati sino a ciascun pagamento;
in particolare: ha corrisposto € 20.000,00 in data 22.09.2005 e € 112.666,00 in data 15.12.2005 (in favore della CP_1 coniuge/figlia), € 80.000,00 in data 23.09.2013 (in favore della madre) e € 10.000,00 + € 10.000,00 (in favore dei germani); ha corrisposto € 60.000,00 in data 30.03.2009 (alla coniuge), € 60.000,00 in data 03.06.2009 (alla figlia) e € 5.000,00 CP_5 in data 15.10.2008 (al fratello). In difetto di accordi satisfattivi o di transazione, tali pagamenti conservano natura di acconto sul maggior dovuto e non elidono la solidarietà esterna.
Quanto ai rapporti interni tra i coobbligati, il Tribunale stabilisce che essi si regolano ai sensi degli artt. 2055 e 1299 ss. c.c., in applicazione delle percentuali fissate dai giudicati: per il primo urto tra i mezzi pesanti, 80% a carico del conducente CP_
(e, per esso, e 20% a carico del conducente (e, per esso, (Tribunale di Foggia, 16.06.2017, CP_1 Per_2 CP_5
n. 1462); per il secondo urto/aggravamento, 30% a carico del conducente (e, per esso, (Corte CP_8 CP_7
d'Appello di Bari, 8.7.2019, n. 879, definitiva con Cass., 24.07.2024). Ai soli fini interni, la frazione imputabile al secondo urto è pari al 30% ( , mentre la residua quota del 70% si ripartisce tra e secondo l'80/20; ne CP_7 CP_1 CP_5 derivano quote finali di sopportazione pari a Generali 56%, U.C.I. 14%, UnipolSai 30%. Il condebitore che abbia soddisfatto i danneggiati oltre la propria quota interna è, pertanto, legittimato al regresso nei confronti degli altri, nei limiti ora determinati.
- Alla luce dell'esito complessivo—che ha visto l'accoglimento delle domande risarcitorie proposte dagli attori e il rigetto delle principali eccezioni preliminari e difese di merito (tra cui quelle sulla “satisfattività” dei pagamenti parziali)—il
Tribunale pone le spese di lite a carico dei convenuti soccombenti ( Controparte_20 Controparte_9
e , in applicazione dell'art. 91 c.p.c. Controparte_7
Considerato, tuttavia, che non si è svolta attività istruttoria in senso proprio – essendo state rigettate le richieste di prove testimoniale e non essendo state assunte CTU o altre prove costituende, a fronte di una trattazione eminentemente documentale ( acquisizione del fascicolo penale) – il Tribunale non liquida la fase istruttoria e limita la liquidazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificato e integrato (D.M. 37/2018; D.M. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione di valore , oltre spese generali nella misura di legge, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Tenuto conto, per converso, delle istanze e domande interne tra convenute (chiamate di terzo, regresso/manleva) e della parziale reciproca soccombenza su tali profili, nonché dell'obiettiva complessità delle questioni (anche alla luce degli arresti richiamati), il Tribunale compensa integralmente, tra le sole convenute, le spese relative ai rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle cause riunite, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara la responsabilità concorrente e solidale di in persona del legale Controparte_20 rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t. , e Controparte_9 Controparte_21
pagina 10 di 12 CP_2 in persona del legale rappresentante p.t , nella causazione dell'evento mortale del 19.12.2003, ai sensi dell'art. 2055
c.c.;
2. condanna in solido in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_20 Controparte_9 in persona del legale rappresentante p.t. e in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, Controparte_22 in favore degli attori, le seguenti somme a titolo di capitale residuo:
- a € 253.667,00 per danno non patrimoniale e € 80.000,00 per danno patrimoniale;
Parte_1
- a : € 113.667,00 per danno non patrimoniale e € 40.000,00 per danno patrimoniale;
Parte_2
- a : € 100.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_5
- a : € 35.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_4
- a : € 40.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_3
3. stabilisce che sulle predette somme sono dovuti, oltre al capitale:
– la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT FOI (senza tabacchi) dalla data del fatto (19.12.2003) sino alla pubblicazione della presente sentenza;
– gli interessi compensativi al tasso legale, anno per anno, sulla somma via via rivalutata per il medesimo periodo;
– dalla pubblicazione al saldo, gli interessi legali sulla sorte capitale attualizzata alla data di pubblicazione;
4. precisa che, ai fini del calcolo degli accessori, dagli importi di cui al punto 2) devono essere detratti, alle rispettive date di effettivo esborso, i seguenti acconti:
– € 20.000,00 (22.09.2005) e € 112.666,00 (15.12.2005) in favore di e ( CP_1 Parte_1 Parte_2 coniuge/figlia) ; € 80.000,00 (23.09.2013) in favore della madre;
€ 10.000,00 + € 10.000,00 in favore dei Parte_5 germani e;
Parte_4 Parte_3
– U.C.I.: € 60.000,00 (30.03.2009) in favore della coniuge;
€ 60.000,00 (03.06.2009) in favore della Parte_1 figlia
; € 5.000,00 (15.10.2008) in favore del fratello;
Parte_2 Parte_4 dichiara che tali pagamenti conservano natura di acconto sul maggior dovuto e non elidono la solidarietà esterna;
5. rigetta le domande di declaratoria di “satisfattività” dei pagamenti parziali, nonché le eccezioni di difetto di legittimazione attiva di e e di difetto di legittimazione passiva dell' Parte_5 Parte_4 Parte_3 CP_5 rigetta altresì le istanze di sospensione ex art. 295 c.p.c., di integrazione del contraddittorio e le deduzioni di indeterminatezza delle domande risarcitorie;
6. quanto ai rapporti interni tra i condebitori, determina—ai sensi degli artt. 2055 e 1299 ss. c.c.—che: CP_
– per il primo urto tra i mezzi pesanti, la quota di definitiva sopportazione è 80% a carico del conducente (e, per esso,
e 20% a carico del conducente (e, per esso, ; CP_1 Per_2 CP_5
– per il secondo urto / aggravamento è ascritta la quota del 30% al conducente (e, per esso, ; CP_8 CP_7
– ai soli fini interni, la quota complessiva di sopportazione risulta pertanto: , , 30%; il CP_23 CP_24 CP_7 condebitore che abbia soddisfatto i danneggiati oltre la propria quota ha diritto di regresso nei confronti degli altri nei limiti così determinati;
7. spese di lite:
– condanna in solido in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_20 Controparte_9 persona del legale rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere: Controparte_7
pagina 11 di 12 • in favore di e , le spese che liquida in € 12.046,00 per compensi, € 458,00 per esborsi, Parte_1 Parte_2 oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del loro procuratore antistatario Avv.
UA ZE ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
• in favore di e , le spese che liquida in € 8.433,00 per compensi, € 458,00,00 Parte_5 Parte_4 Parte_3 per esborsi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del loro procuratore antistatario Avv. Vito Zaccagnino ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
– compensa integralmente, tra le sole convenute, le spese relative ai rapporti interni (chiamate, riconvenzionali, regresso/manleva).
Foggia 12.11.2025
Il giudice onorario
Avv. SC Siciliani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
SC Siciliani, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2013 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. LANZETTA PASQUALE, elettivamente domiciliate in VIA MONTEBELLO N. 56, CARAPELLE (
FG) presso il difensore Avv. LANZETTA PASQUALE, giusta mandato in atti
ATTRICI
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZACCAGNINO VITO VINCENZO, VIA IMBRIANI N. 48 - C.F._5
BARI; , elettivamente domiciliati presso il difensore Avv. ZACCAGNINO VITO VINCENZO, giusta mandato in atti
ALTRI ATTORE/I ( nel proc. riunito 4483/13 R.G.) contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BOVE GRAZIA ANGELA CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA AIRONE 10 , FOGGIA, presso il difensore Avv. BOVE GRAZIA ANGELA CINZIA giusta mandato in atti
CONVENUTO/CONVENUTI
, CP_2 CP_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. CALDARELLA CP_5 P.IVA_2
FORTUNATO, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 107, FOGGIA, presso il difensore Avv. CALDARELLA
FORTUNATO
CONVENUTO/I
GGI (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. , con il CP_6 Controparte_7 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. METTA FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA AVIATORI N.21, FOGGIA, presso il difensore Avv. METTA FRANCESCO
pagina 1 di 12 RZ AT
( ) , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE CHIAPPINELLI, Controparte_8 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliato alla VIA ANTONIO GRAMSCI, FOGGIA, giusta mandato in atti
RZ AT
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 3 luglio 2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 12.07.2024, con provvedimento del 12.09.2024 , veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Si da atto che il Dott. Tommaso Fatone ha partecipato alla redazione delle memorie di replica di Controparte_9
, ai fini della prescritta Pratica Forense.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 24.01.2013, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia Parte_1 minore , ha convenuto in giudizio , la società estera Parte_2 CP_2 Controparte_10 CP_11
di SO (Bulgaria), la compagnia di SO, domiciliate in Italia presso l'
[...] Controparte_4 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la morte di Controparte_12 [...]
. Per_1
L'evento risale al 19.12.2003, ore 00:20 circa, autostrada A14 Bologna–Bari–Taranto, direzione Sud, km 546+970 (agro di
Foggia): l'Audi A4 tg. BB716GE condotta da con a bordo quale terzo trasportato, Controparte_8 Persona_1 tamponava da tergo un autoarticolato VE IR tg. BR464YH – rimorchio AB96922, condotto da , CP_13 nella disponibilità di , assicurato poco prima, l'VE aveva tamponato un'autobisarca RC tg. CP_2 CP_1
C8491HB – rimorchio C9719EB, di , condotta da , assicurata all'estero (rappresentata in CP_11 Persona_2
Italia da . Dopo il primo urto tra i mezzi pesanti, questi rimanevano sulla carreggiata, al buio e senza adeguata CP_5 segnalazione dell'ingombro, sicché sopraggiungeva l'Audi, con l'esito letale per il trasportato . Persona_1
Dagli atti risultano procedimenti collegati, ovvero:
Penale. Sentenza del Tribunale penale di Foggia n. 1013/2008 (omicidio colposo a carico dei conducenti dei mezzi pesanti) con provvisionale a favore dei congiunti;
la difesa riferisce conferma in appello e in Cassazione (penali). In motivazione è CP_ valorizzata la maggiore incidenza causale della condotta di rispetto a;
il successivo urto dell'Audi non elide il Per_2 nesso eziologico delle condotte dei mezzi pesanti rispetto all'evento mortale.
Civile distinto (pregiudicante): Corte d'Appello di Bari, sent. n. 879/2019 (R.G. 896/2014) accerta il 30% di concorso del conducente nel secondo urto (o nell'aggravamento delle conseguenze); definitiva per rigetto del ricorso Controparte_8 con Cass. n. 2417 del 25.01.2024.
Civile distinto: Tribunale di Foggia, sent. n. 1462 del 16.06.2017 sul primo urto tra i mezzi pesanti: 80% Porta / 20%
Nikolov; non impugnata (giudicato).
La causa di è stata iscritta al R.G. 419/2013. Parte_6
pagina 2 di 12 Si costituiscono (assicuratrice dell'VE/IR) e (domiciliatario ex lege dell'impresa estera del veicolo CP_1 CP_5
RC). Su istanza, il G.I. autorizza le chiamate di terzo nei confronti di , , e Controparte_8 CP_2 CP_1
Milano Assicurazioni S.p.A. (poi . CP_7
Con ordinanza 29.01.2016 è disposta la riunione con la causa promossa da , , per Parte_5 Parte_4 Parte_3 il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali, iscritta al R.G. 4483/2013.
risulta contumace in più fasi. CP_2
Il G.I., ritenendo superflue le prove testimoniali (trattandosi di circostanze già esplorate in penale), dispone l'acquisizione del fascicolo penale n. 843/2005 R.G. (n. 13229/03 R.G.N.R.) comprensivo della consulenza ricostruttiva (ing. ). Per_3
, divenuta maggiorenne, si costituisce autonomamente (17.10.2022). Parte_2
Nel corso dell'istruttoria sono state esaminate e definite alcune istanze ed eccezioni processuali:
- sospensione ex art. 295 c.p.c.
L'istanza proposta per la pendenza del procedimento avanti la Corte d'Appello di Bari (indicato come “pregiudicante”) è stata rigettata con ordinanza del 29.01.2016, sul rilievo che la pretesa pregiudizialità fosse solo logica e non tecnica e che, avuto riguardo allo stato dei procedimenti, la causa potesse proseguire senza sospensione.
- Integrazione del contraddittorio verso proprietario e assicuratore esteri
Con il medesimo provvedimento il Giudice ha respinto la richiesta, ritenendo sufficiente la vocatio in ius dell' quale CP_5 domiciliatario ex lege e referente processuale dell'assicuratore estero ai sensi degli artt. 125–126 e 144 del d.lgs. 209/2005
(Codice delle assicurazioni private), che estendono all' la disciplina dell'azione diretta del danneggiato. CP_5
- Indeterminatezza delle domande patrimoniali
Le doglianze sono rimaste assorbite dalla prosecuzione del giudizio: la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.,
l'acquisizione documentale (retribuzione annua lorda del de cuius;
dati sulla pensione di reversibilità della coniuge) e la precisazione delle conclusioni hanno reso chiaro l'oggetto e la causa petendi;
la quantificazione resta profilo di merito rimesso a liquidazione equitativa (art. 1226 c.c., in combinato con gli artt. 1223 e 2056 c.c.).
Restano, pertanto, da scrutinare in sentenza le questioni ancora controverse, tra cui in via pregiudiziale le eccezioni di legittimazione attiva dei congiunti (madre e germani) e di legittimazione passiva dell' e, nel merito, l'an e il quantum CP_5 dei danni con le relative imputazioni dei pagamenti già ricevuti e la disciplina dei rapporti interni di regresso.
All'udienza 19.10.2022 le parti hanno precisato le conclusioni;
per il carico di ruolo il giudizio si rinviava al 13.12.2023 con termine per note sino a 20 giorni prima.
Con successivo provvedimento del 03.07.2024, ex art. 127-ter c.p.c., l'udienza 12.07.2024 è sostituita dallo scambio di note scritte;
depositate le note, la causa è riservata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
chiede il rigetto;
in subordine, concorso di colpa di (condotta a velocità sostenuta, mancata CP_1 Controparte_8 frenata/deviazione – perizia;
rilievi di P.S.) e del conducente estero;
assume la marginalità dell'apporto Per_3 Per_2 CP_ causale del proprio assicurato;
deduce di aver già pagato (i) a € 132.666,00 (2005–2006) e poi Parte_7 offerte € 60.000,00 + € 60.000,00 (2013–2014) “a tacitazione di ogni danno”; (ii) a € 80.000,00 e ai germani € Parte_5
10.000,00 ciascuno (totale € 100.000,00), chiedendo di ritenere satisfattive tali somme.
U.C.I.: (a) eccepisce il difetto di legittimazione attiva di (avrebbero agito “quali eredi”, Controparte_14 mentre eredi sarebbero solo coniuge e figlia), nonché il difetto di legittimazione passiva di (sarebbe stata “convenuta CP_5 in proprio” anziché quali domiciliataria ex lege dell'assicuratore estero e del proprietario del mezzo); (b) contesta l'an e il CP_ quantum, sostenendo la preponderante responsabilità di ( e, per il secondo urto, il 30% di CP_15 CP_8 pagina 3 di 12 (App. Bari 879/2019, Cass. 2417/2024); propone domanda riconvenzionale di regresso contro , CP_2 CP_8 CP_1
(c) contesta il danno patrimoniale delle attrici in ragione della pensione di reversibilità e dei pagamenti Controparte_16 già percepiti;
(d) quanto al danno non patrimoniale, chiede la liquidazione nei limiti delle Tabelle senza CP_6 personalizzazione, deducendo difetto di prova sull'intensità del legame (assenza di convivenza per madre e germani, rapporto affievolito).
/ (terzi chiamati): contestano la pretesa, richiamando le risultanze penali secondo cui Controparte_8 Controparte_16
i soli conducenti dei mezzi pesanti risultano responsabili;
si oppongono a un'estensione di responsabilità del conducente Cont dell'Audi; (in replica egnala il mancato deposito della comparsa conclusionale di e insiste sul giudicato del CP_8
30%).
Pace (attori riuniti): chiariscono di agire iure proprio (non iure hereditatis); richiamano Controparte_14
l'ammissione come parti civili in penale e i pagamenti ricevuti a titolo di acconto/provvisionale; eccepiscono l'infondatezza Cont delle eccezioni su legittimazioni (attiva e passiva) e la natura non satisfattiva degli esborsi parziali in regime di solidarietà.
In merito ai pagamenti documentati / offerte – imputazioni dagli atti si rileva che: in favore di e : - € 132.666,00 complessivi in acconto (indicati in atti come Parte_1 Parte_2 CP_1 erogati tra 22.09.2005 € 20.000,00, 15.12.2005 € 112.666,00; in altra prospettazione al 22.02.2006); successive offerte transattive € 60.000,00 a (08.10.2013) e € 60.000,00 a Pace (21.02.2014, con autorizzazione del Parte_1 Pt_2
Giudice Tutelare); – U.C.I.: € 120.000,00 a titolo di provvisionale penale (in esecuzione della sent. Trib. penale Foggia n.
1013/2008): € 60.000,00 a (30.03.2009) e € 60.000,00 a (03.06.2009). Parte_1 Parte_2
In favore di / / (giudizio riunito): Parte_5 Parte_4 Parte_3
– € 80.000,00 a € 10.000,00 ciascuno a e (pagamento unitario € CP_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3
100.000,00).
– U.C.I.: € 5.000,00 a (15.10.2008) quale provvisionale penale. Parte_4
Quanto alle domande su ristoro del danno non patrimoniale (coniuge/figlia; madre/germani), nel caso in esame Parte_1
e chiedono il ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, con quantificazione
[...] Parte_2 secondo parametri tabellari (in atti risultano conteggi Trib. Roma indicativi: € 357.718,73 per la coniuge e € 346.362,58 per la figlia, oltre accessori, con scomputo acconti).
, agiscono iure proprio per il medesimo pregiudizio (per la madre: fascia Parte_5 Parte_4 Parte_3 medio-alta; per i germani: valori medi con personalizzazione in base alla prova dell'intensità del legame). CP_ invoca concorso di (Audi) e (mezzo estero), sostiene la marginalità del proprio assicurato CP_1 CP_8 Per_2
e chiede di riconoscere satisfattive le somme già pagate.
eccepisce (i) difetto di legittimazione attiva per madre e germani (asseritamente “eredi” non legittimati), (ii) difetto CP_5 di legittimazione passiva di (convenuta “in proprio”), (iii) difetto di prova sull'intensità del vincolo (assenza CP_5 convivenza, rapporto affievolito), con richiesta di applicare Tabelle Milano senza aumenti;
chiede detrazione integrale delle somme già corrisposte e limitazione ai minimi tabellari.
Sul danno patrimoniale iure proprio le attrici ( madre e Figlia) provano documentalmente che era Agente Persona_1 della Polizia di Stato con retribuzione annua lorda € 22.791,86; percepisce pensione di reversibilità pari Parte_1
a € 412,00 mensili x 13. Il lucro cessante familiare è determinabile equitativamente tenendo conto:
(i) della durata lavorativa residua e della probabile progressione (anzianità/carriera) del de cuius;
(ii) dell'aliquota di apporto al nucleo (al netto del consumo personale fisiologico); pagina 4 di 12 (iii) della reversibilità da portare in detrazione;
(iv) dei pagamenti in acconto già ricevuti ( € 132.666,00; € 60.000,00 + € 60.000,00 quali provvisionali CP_1 CP_5 penali). contesta specificamente che il danno patrimoniale sarebbe inesistente o ridotto per effetto (a) della pensione di CP_5 reversibilità, (b) dei pagamenti già percepiti;
conseguente chiede il rigetto o drastica riduzione del quantum.
Le istanze di sospensione ex art. 295 c.p.c. e di integrazione del contraddittorio sono state già decise in istruttoria con ordinanza 29.01.2016 , rispettivamente con rigetto e con riconoscimento della sufficienza della vocatio in ius dell' ai CP_5 sensi degli artt. 125–126 e 144 cod. ass.; le doglianze di indeterminatezza delle domande patrimoniali sono state superate dalla prosecuzione del giudizio e attengono alla quantificazione nel merito. Tali questioni sono qui soltanto richiamate e confermate e, pertanto, resta dunque da esaminare, in via propriamente preliminare, le eccezioni di legittimazione attiva e passiva.
- Venendo all'esame delle eccezioni preliminari.
• Legittimazione attiva di madre e germani ( , , ). L'eccezione di assume che Parte_5 Parte_4 Parte_3 CP_5
, e avrebbero agito “quali eredi” del defunto e, quindi, senza titolo, poiché eredi Parte_5 Parte_4 Parte_3 sarebbero solo la coniuge e la figlia. L'assunto non è condivisibile. Nel nostro ordinamento, il pregiudizio che i congiunti subiscono per la perdita del rapporto parentale è una lesione diretta di diritti inviolabili della persona (artt. 2, 29, 30 Cost.) e trova tutela risarcitoria negli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché — ove il fatto integri reato — nell'art. 185 c.p.: è, dunque, un diritto iure proprio, distinto e indipendente da ogni posizione iure hereditatis. La Corte di cassazione lo ha chiarito in via dirimente sin dalle Sezioni Unite del 2008 (cd. “San Martino”, Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26972), ribadendo che è la rovinosa frattura del legame affettivo ad attribuire al congiunto la titolarità propria dell'azione, non già la sua eventuale qualità di erede.
Di qui discende un corollario importante: la convivenza con la vittima non è condizione di esistenza del diritto (l'an), ma un indice valutativo che incide — se provato — solo sulla personalizzazione del quantum secondo i parametri tabellari. Sul punto, la giurisprudenza più recente è univoca: la convivenza non è requisito selettivo della legittimazione, ma elemento di misura della sofferenza (Cass., ord., 17.03.2021, n. 8218; Cass., 29.09.2023, n. 27658). Ed è proprio la logica tabellare — che la Suprema Corte ha riconosciuto come criterio nazionale idoneo (tra le molte, Cass., 07.06.2011, n. 12408; Cass., ord.,
16.12.2022, n. 37009) — a confermare che l'eventuale assenza di coabitazione non esclude il diritto, ma può modulare la forbice risarcitoria.
Questo impianto teorico si specchia negli atti del processo. Anzitutto, madre e germani hanno introdotto un autonomo giudizio per il danno non patrimoniale iure proprio (poi riunito al procedimento promosso da coniuge e figlia): la riunione tra R.G. 419/2013 ( ) e R.G. 4483/2013 è espressamente annotata in atti, a Parte_7 Controparte_14 conferma della diversa titolarità soggettiva delle pretese.
Inoltre, le condotte delle stesse controparti sono incompatibili con la tesi della carenza di legittimazione attiva: in sede penale è stato ammesso parte civile e ha incassato una provvisionale di € 5.000,00 versata da Parte_4 CP_5
(15.10.2008), sicché lo stesso Ufficio — oggi eccepente — ha già riconosciuto la sua posizione di danneggiato diretto;
in sede civile, ha pagato € 80.000,00 alla madre e € 10.000,00 ciascuno ai germani e CP_1 Parte_5 Parte_4 [...]
(pagamento unitario di € 100.000,00), trattandoli nei fatti come titolari di un autonomo credito risarcitorio da Parte_3 perdita del rapporto parentale. Questi esborsi si affiancano, nel diverso segmento dedicato a coniuge e figlia, ai pagamenti documentati in atti (per : € 132.666,00; U.C.I. € 60.000,00 + € 60.000,00 quali provvisionali Parte_7 CP_1 penali), che le attrici chiedono di scomputare dal maggior dovuto. pagina 5 di 12 Quanto, poi, alla formula “quali eredi” talvolta riportata in epigrafe, essa ha valore meramente descrittivo del rapporto familiare e non muta il titolo della pretesa, univocamente ancorata al danno parentale. La doglianza si rivela, dunque, una questione di etichetta, non di sostanza: la causa petendi è la sofferenza propria dei congiunti per la perdita del legame;
la convivenza e gli indici di intensità del rapporto attengono semmai alla misura del ristoro e saranno vagliati in sede di quantificazione, secondo i parametri tabellari e la giurisprudenza che ne ammette lo scostamento motivato (Cass., ord.,
16.12.2022, n. 37009; Cass., 07.06.2011, n. 12408).
In conclusione, la pretesa di e è proposta iure proprio quale danno non Parte_5 Parte_4 Parte_3 patrimoniale da perdita del rapporto parentale (artt. 2043, 2059 c.c., in collegamento con gli artt. 2, 29, 30 Cost., e 185 c.p.;
Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 8218/2021; Cass. 27658/2023; Cass. 12408/2011; Cass. 37009/2022) la formula “quali eredi” in epigrafe ha valore meramente descrittivo e non muta il titolo della domanda. La soluzione accolta si pone in continuità logica con il quadro processuale e probatorio ricostruito nel Fatto : ammissione di come parte civile in Parte_4 penale e corresponsione della provvisionale, nonché pagamenti di alla madre e ai germani;
mentre gli accertamenti CP_1 su an e quote causali (penale Foggia 1013/2008; Trib. Foggia 1462/2017; App. Bari 879/2019 – Cass. 2417/2024) riguardano il merito e non incidono sul riconoscimento della legittimazione attiva. L'eccezione è, pertanto, rigettata;
ogni profilo relativo alla misura del ristoro
• Eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...] eccepisce di essere stato impropriamente convenuto “in proprio”, assumendo che il Controparte_17 danneggiato avrebbe dovuto evocare in giudizio il proprietario estero del mezzo e la relativa compagnia assicuratrice straniera. L'eccezione non può essere accolta.
Per un corretto inquadramento va richiamato il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005): l'art. 125 attribuisce all' la gestione dei sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati all'estero; l'art. 126 stabilisce espressamente che CP_5 all' si applicano le disposizioni sull'azione diretta del danneggiato di cui all'art. 144. Ne discende – in termini lineari CP_5
– che, quando il fatto dannoso è cagionato in Italia da un veicolo estero coperto dal sistema “carta verde”, il danneggiato può agire direttamente contro l' il quale sta in giudizio in nome e per conto dell'impresa estera di assicurazione del CP_5 responsabile civile, con applicazione di tutto il corredo dell'azione diretta (limiti di massimale, eccezioni opponibili, ecc.).
La giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nel riconoscere che, in tale evenienza, l' è legittimato CP_5 passivamente ex lege, sicché non sussiste litisconsorzio necessario con il proprietario o con l'assicuratore stranieri: la loro presenza in causa è facoltativa, non necessaria, giacché l'ordinamento centralizza la posizione processuale nel soggetto designato dalla legge ( ai fini della tutela del danneggiato. CP_5
Questa impostazione è perfettamente coerente anche sul piano processuale concreto del presente giudizio. In primo luogo, la natura estera dell'autotreno RC (di F. e la relativa copertura assicurativa presso impresa straniera Controparte_18
(rappresentata in Italia dall' sono state allegate dalle attrici e non oggetto di contestazione specifica;
lo stesso CP_5 CP_5 si è costituito in giudizio ed ha persino spiegato domanda riconvenzionale di regresso verso gli altri coobbligati, così confermando in fatto di operare quale referente ex lege dell'assicuratore estero. In secondo luogo, proprio l' ha CP_5 provveduto a pagare in favore dei danneggiati provvisionali penali (fra cui € 60.000,00 alla coniuge e € 60.000,00 alla figlia, nonché € 5.000,00 a , il che presuppone, ancora una volta, il riconoscimento del proprio ruolo di Parte_4 garante processuale del risarcimento per i veicoli esteri.
Va poi ricordato che nel corso dell'istruttoria il Giudice, con ordinanza del 29.01.2016, ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio verso il proprietario e l'assicuratore esteri, ritenendo sufficiente – proprio alla luce degli artt. 125, 126 e
144 cod. ass. – la vocatio in ius dell' quale domiciliatario ex lege e referente processuale dell'impresa straniera;
tale CP_5 pagina 6 di 12 valutazione viene qui confermata. Né può mutare l'esito dell'eccezione la circostanza che l' affermi di essere stato CP_5 citato “in proprio”: la qualificazione formale adoperata nelle difese non incide sulla legittimazione passiva che discende direttamente dalla legge;
ciò che rileva è che il sinistro rientri nell'ambito oggettivo degli artt. 125–126 (veicolo immatricolato all'estero, rischio assicurato nel circuito internazionale), presupposti che, in questa causa, risultano integrati e comunque non contestati in modo specifico.
In conclusione, alla luce degli artt. 125, 126 e 144 del d.lgs. 209/2005, l' è legittimato passivamente ex lege quale CP_5 referente processuale dell'assicuratore estero per i sinistri verificatisi in Italia con veicoli immatricolati all'estero; non occorre, pertanto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario e dell'impresa stranieri. Tale esito è, peraltro, coerente con gli accertamenti già richiamati in sentenza: la sentenza penale del Tribunale di Foggia n. 1013/2008
(con le correlate provvisionali versate dall' ai congiunti), la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1462/2017 (riparto CP_5
80% Porta / 20% sul primo urto) e la Corte d'Appello di Bari n. 879/2019, resa definitiva con Cass. n. 2417/2024 Per_2
(concorso 30% del conducente della Audi sul secondo urto/ aggravamento), tutte richiamate nel Fatto.
Tali accertamenti non attengono alla legittimazione, ma al merito e, segnatamente, alla distribuzione interna delle quote di responsabilità tra i corresponsabili (art. 2055 c.c.), profili che saranno esaminati nella liquidazione con le imputazioni dei pagamenti . L'eccezione è, dunque, rigettata.
- In merito alla responsabilità il Tribunale rileva che le risultanze istruttorie – in primis il fascicolo del procedimento penale acquisito, nonché gli arresti civili richiamati dalle parti e già menzionati nel “Fatto” – consentono di ricostruire la dinamica del sinistro e di fissare il quadro delle responsabilità verso l'esterno, cioè nei confronti dei danneggiati, secondo lo schema della solidarietà ex art. 2055 c.c..
È pacifico in atti che, il 19.12.2003, sull'A14 direzione sud, si verificò un primo urto tra l'autocisterna VE IR (targa CP_ BR464YH – rimorchio AB96922), condotta da e assicurata e l'autotreno RC (targa C8491HB – CP_1 CP_1 rimorchio C9719EB) di , condotto da , assicurato presso impresa estera con rappresentanza in Italia a Per_2 CP_5 seguito di tale urto i due mezzi pesanti restarono fermi, in parte sulla corsia di marcia, senza idonea segnalazione luminosa.
Sopraggiunse quindi l'Audi A4 condotta da a bordo della quale il terzo trasportato rimase vittima CP_8 Persona_1 del secondo urto (tamponamento dell'autocisterna), con esito mortale. La sequenza è descritta negli atti di causa e nelle difese depositate: v. ricostruzione del sinistro e individuazione dei veicoli coinvolti (R.G. 419/2013, costituzioni e chiamate;
riunione con R.G. 4483/2013) .
Dal punto di vista giuridico, il fatto illecito plurimo dà luogo a obbligazione solidale verso i danneggiati (art. 2055 c.c.: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”), con irrilevanza, all'esterno, della successiva graduazione interna delle colpe e delle quote. In tal senso, la stessa difesa attorea ha posto correttamente l'accento sulla indifferenza, verso il terzo, della graduazione delle responsabilità (richiamo testuale di art. 2055 c.c. in comparsa conclus.) .
A ciò si aggiunge, per il veicolo estero, la piena operatività dell'azione diretta (art. 144 cod. ass.) contro l' cui gli artt. CP_5
125–126 cod. ass. estendono la legittimazione passiva ex lege: profilo già scrutinato nelle preliminari e qui richiamato ai soli fini sistematici.
Quanto alla posizione del terzo trasportato, la tutela è – com'è noto – particolarmente rafforzata dall'ordinamento (v. la logica sottesa all'art. 141 cod. ass., pur se qui le azioni sono state proposte contro i diversi responsabili e i loro assicuratori), sicché la responsabilità esterna resta solidale tra tutti i coautori dell'illecito che abbiano concorso alla verificazione dell'evento letale.
pagina 7 di 12 Per la definizione del concorso (che, lo si ribadisce, rileva primariamente nei rapporti interni) , il Tribunale si uniforma agli accertamenti già richiamati nel Fatto, che costituiscono il perno per la ricostruzione causale:
• Tribunale di Foggia, sent. n. 1462 del 16.06.2017 (giudicato): riparto della responsabilità del primo urto tra i mezzi CP_ pesanti nella misura 80% a carico del conducente (autocisterna e 20% a carico del conducente Controparte_19
(bisarca RC – U.C.I.). Per_2
• Corte d'Appello di Bari, sent. n. 879/2019, resa definitiva per rigetto del ricorso con Cass., 25.01.2024, n. 2417: accertato il concorso del 30% in capo a (Audi A4 – , quanto meno nell'aggravamento delle CP_8 CP_7 conseguenze del sinistro (secondo urto).
Resta ferma, quale cornice logica già valorizzata in atti, la sentenza penale del Tribunale di Foggia n.1013/2008, che, pur non governando la misura civilistica delle quote, evidenzia la maggiore incidenza causale della condotta di Porta e giustifica le provvisionali versate.
Ne discende, verso i danneggiati, l'affermazione di responsabilità solidale dei convenuti assicuratori ( per il CP_1 veicolo VE, per il veicolo estero, per l'Audi). La distinta incidenza causale dei conducenti non limita il CP_5 CP_7 diritto all'integrale ristoro e rileverà solo nei rapporti interni.
Alla luce di quanto esposto, il fatto dannoso è imputabile a più soggetti che hanno concorso – con condotte autonome e tra loro causalmente interferenti – alla produzione dell'evento letale;
la loro responsabilità verso i danneggiati è, pertanto, solidale ex art. 2055 c.c.; la ripartizione interna delle quote, alla luce degli accertamenti richiamati, sarà definita senza pregiudizio per l'integralità del ristoro dovuto agli attori.
- In merito al Danno e liquidazione Il Tribunale ritiene che la liquidazione del pregiudizio debba avvenire in via equitativa ai sensi degli artt. 1223, 2056 e 1226 c.c., assumendo quale parametro le Tabelle del Tribunale di Milano (nella versione vigente), riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità come criterio idoneo e tendenzialmente nazionale;
il diverso richiamo attoreo alle Tabelle di Roma — con l'indicazione di € 357.718,73 per la coniuge e € 146.362,58 per la figlia — viene fatto proprio dal Tribunale come base minima di tutela: l'adozione del parametro incide sul metodo e non sul CP_6 petitum, sicché la stima non potrà scendere al di sotto di tali soglie in difetto di specifiche ragioni.
Poiché il fatto illecito è imputabile a più soggetti, il Tribunale ribadisce che verso i danneggiati opera la solidarietà esterna
(art. 2055 c.c.): il credito risarcitorio è unitario e l'eventuale graduazione delle quote tra i corresponsabili rileva solo nei rapporti interni (regresso), senza comprimere il diritto all'integrale ristoro.
Quanto agli accessori, il Tribunale osserva che debbano applicarsi: (i) la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT FOI
(senza tabacchi) sulla sorte capitale dovuta a ciascun avente diritto dal 19.12.2003 (data del fatto) fino alla pubblicazione della sentenza;
(ii) gli interessi compensativi al tasso legale, anno per anno, sulla somma via via rivalutata nel medesimo periodo;
(iii) dalla pubblicazione al saldo, gli interessi legali sulla sorte capitale attualizzata alla data di pubblicazione, senza ulteriore rivalutazione successiva.
I pagamenti parziali eseguiti in corso di causa non hanno efficacia satisfattiva dell'intero (difettando transazione o rinuncia): il Tribunale li considera acconti sul maggior dovuto, che non elidono la solidarietà esterna e si imputano alla data del pagamento, con corrispondente sterilizzazione di rivalutazione ed interessi sino a quel momento;
essi rilevano tra i coobbligati ai soli fini del regresso.
• In ordine al danno da perdita del rapporto parentale spettante iure proprio a (coniuge) e Parte_1 Parte_2
(figlia), il Tribunale reputa decisivi, ai fini della personalizzazione, la stabilità del vincolo coniugale, la convivenza e — per la figlia, minorenne all'epoca — l'incidenza esistenziale in fase evolutiva.
pagina 8 di 12 Assunte le Tabelle di come parametro e garantita la base minima indicata con Roma, il Tribunale liquida il danno CP_6 non patrimoniale in € 380.000,00 in favore della coniuge e in € 240.000,00 in favore della figlia (importi “capitale”, al lordo di accessori).
Su tali somme vanno imputati in acconto, alle rispettive date: € 132.666,00 complessivi corrisposti da ( € CP_1
20.000,00 il 22.09.2005 e € 112.666,00 il 15.12.2005 ), da ripartire pro quota — € 66.333,00 alla coniuge e € 66.333,00 alla figlia — nonché € 60.000,00 dell' alla coniuge (30.03.2009, provvisionale penale) e € 60.000,00 dell' alla figlia CP_5 CP_5
(03.06.2009, provvisionale penale). Non risultando perfezionate in pagamento o in accordo satisfattivo le successive offerte di del 2013/2014 (€ 60.000,00 + € 60.000,00), di esse non si terrà conto ai fini della detrazione. CP_1
All'esito, il capitale residuo — prima degli accessori — risulta pari a € 253.667,00 per e € 113.667,00 Parte_1 per . Parte_2
Risulta documentalmente che (Agente di P.S.) percepiva RAL € 22.791,86 e che la coniuge Persona_1 Parte_1 beneficia di pensione di reversibilità pari a € 412,00 mensili per tredici mensilità. Il Tribunale ritiene che il lucro
[...] cessante familiare debba determinarsi equitativamente stimando la vita lavorativa residua e la progressione retributiva ragionevolmente prevedibili, la quota di apporto del reddito del de cuius al nucleo (al netto del consumo personale, ordinariamente prevalente in un nucleo con coniuge e figlia minore all'epoca), con successiva capitalizzazione e deduzione del valore attuale della pensione di reversibilità; tale trattamento non elimina, ma riduce il danno nella corrispondente misura.
In difetto di dati completi su età e progressioni stipendiali, il Tribunale — esercitando la propria potestà equitativa — liquida il danno patrimoniale iure proprio in € 120.000,00 complessivi, di cui € 80.000,00 in favore della coniuge e €
40.000,00 in favore della figlia, con gli stessi accessori indicati . Non risultano acconti specificamente imputati a questa voce;
onde nessuna detrazione per acconti viene qui operata (ferma la natura onnicomprensiva degli acconti già considerati ai fini esterni, prioritariamente imputati alla componente non patrimoniale).
• Quanto alla madre il Tribunale ritiene che la perdita del figlio adulto, in assenza di elementi di frattura del Parte_5 rapporto, collochi la liquidazione nella forbice medio-alta del parametro milanese;
per i germani e Parte_4 [...]
la quantificazione viene graduata in ragione della continuità e qualità del legame fraterno risultanti dagli atti. Parte_3
In applicazione di tali criteri, il Tribunale liquida il danno non patrimoniale in € 180.000,00 alla madre e in €
50.000,00 ciascuno ai germani. Da tali importi vanno detratti, alle rispettive date: per la madre, € 80.000,00 erogati da
(23.09.2013), con residuo capitale di € 100.000,00; per , € 10.000,00 corrisposti da e € CP_1 Parte_4 CP_1
5.000,00 dall' (15.10.2008, provvisionale penale), con residuo di € 35.000,00; per € 10.000,00 di CP_5 Parte_3
con residuo di € 40.000,00. CP_1
Gli accessori seguono il criterio misto già indicato, con sterilizzazione fino alle date degli acconti.
Le istanze tese a dichiarare “satisfattive” le somme già erogate sono disattese. Il Tribunale precisa che, in regime di solidarietà esterna (art. 2055 c.c.), il pagamento parziale di uno dei condebitori non estingue l'intero credito se non a fronte di transazione (art. 1965 c.c.) o di rinuncia del danneggiato: nella specie, gli esborsi già eseguiti conservano natura di acconti da scomputare (alle relative date) nella liquidazione esterna e rilevano, tra coobbligati, solo ai fini del regresso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale condanna in solido Controparte_20 Controparte_9
e al pagamento , in favore dei danneggiati, delle seguenti somme a titolo di
[...] Controparte_7 capitale residuo: per € 253.667,00 a titolo di capitale residuo per danno non patrimoniale e € 80.000,00 Parte_1 per danno patrimoniale;
per € 113.667,00 per danno non patrimoniale e € 40.000,00 per danno patrimoniale;
Parte_2
pagina 9 di 12 per € 100.000,00 per danno non patrimoniale;
per € 35.000,00 per danno non patrimoniale;
per Parte_5 Parte_4
€ 40.000,00 per danno non patrimoniale. Parte_3
Le somme così determinate sono dovute oltre: (i) rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT FOI (senza tabacchi) dalla data del fatto (19.12.2003) alla pubblicazione della presente sentenza;
(ii) interessi compensativi al tasso legale, anno per anno, sulla somma via via rivalutata per il medesimo periodo;
nonché (iii) interessi legali dalla pubblicazione al saldo sulla sorte capitale attualizzata alla data di pubblicazione. Ai fini del calcolo degli accessori, il Tribunale imputa gli acconti già versati alle rispettive date, con sterilizzazione della rivalutazione e degli interessi maturati sino a ciascun pagamento;
in particolare: ha corrisposto € 20.000,00 in data 22.09.2005 e € 112.666,00 in data 15.12.2005 (in favore della CP_1 coniuge/figlia), € 80.000,00 in data 23.09.2013 (in favore della madre) e € 10.000,00 + € 10.000,00 (in favore dei germani); ha corrisposto € 60.000,00 in data 30.03.2009 (alla coniuge), € 60.000,00 in data 03.06.2009 (alla figlia) e € 5.000,00 CP_5 in data 15.10.2008 (al fratello). In difetto di accordi satisfattivi o di transazione, tali pagamenti conservano natura di acconto sul maggior dovuto e non elidono la solidarietà esterna.
Quanto ai rapporti interni tra i coobbligati, il Tribunale stabilisce che essi si regolano ai sensi degli artt. 2055 e 1299 ss. c.c., in applicazione delle percentuali fissate dai giudicati: per il primo urto tra i mezzi pesanti, 80% a carico del conducente CP_
(e, per esso, e 20% a carico del conducente (e, per esso, (Tribunale di Foggia, 16.06.2017, CP_1 Per_2 CP_5
n. 1462); per il secondo urto/aggravamento, 30% a carico del conducente (e, per esso, (Corte CP_8 CP_7
d'Appello di Bari, 8.7.2019, n. 879, definitiva con Cass., 24.07.2024). Ai soli fini interni, la frazione imputabile al secondo urto è pari al 30% ( , mentre la residua quota del 70% si ripartisce tra e secondo l'80/20; ne CP_7 CP_1 CP_5 derivano quote finali di sopportazione pari a Generali 56%, U.C.I. 14%, UnipolSai 30%. Il condebitore che abbia soddisfatto i danneggiati oltre la propria quota interna è, pertanto, legittimato al regresso nei confronti degli altri, nei limiti ora determinati.
- Alla luce dell'esito complessivo—che ha visto l'accoglimento delle domande risarcitorie proposte dagli attori e il rigetto delle principali eccezioni preliminari e difese di merito (tra cui quelle sulla “satisfattività” dei pagamenti parziali)—il
Tribunale pone le spese di lite a carico dei convenuti soccombenti ( Controparte_20 Controparte_9
e , in applicazione dell'art. 91 c.p.c. Controparte_7
Considerato, tuttavia, che non si è svolta attività istruttoria in senso proprio – essendo state rigettate le richieste di prove testimoniale e non essendo state assunte CTU o altre prove costituende, a fronte di una trattazione eminentemente documentale ( acquisizione del fascicolo penale) – il Tribunale non liquida la fase istruttoria e limita la liquidazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificato e integrato (D.M. 37/2018; D.M. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione di valore , oltre spese generali nella misura di legge, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Tenuto conto, per converso, delle istanze e domande interne tra convenute (chiamate di terzo, regresso/manleva) e della parziale reciproca soccombenza su tali profili, nonché dell'obiettiva complessità delle questioni (anche alla luce degli arresti richiamati), il Tribunale compensa integralmente, tra le sole convenute, le spese relative ai rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle cause riunite, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara la responsabilità concorrente e solidale di in persona del legale Controparte_20 rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t. , e Controparte_9 Controparte_21
pagina 10 di 12 CP_2 in persona del legale rappresentante p.t , nella causazione dell'evento mortale del 19.12.2003, ai sensi dell'art. 2055
c.c.;
2. condanna in solido in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_20 Controparte_9 in persona del legale rappresentante p.t. e in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, Controparte_22 in favore degli attori, le seguenti somme a titolo di capitale residuo:
- a € 253.667,00 per danno non patrimoniale e € 80.000,00 per danno patrimoniale;
Parte_1
- a : € 113.667,00 per danno non patrimoniale e € 40.000,00 per danno patrimoniale;
Parte_2
- a : € 100.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_5
- a : € 35.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_4
- a : € 40.000,00 per danno non patrimoniale;
Parte_3
3. stabilisce che sulle predette somme sono dovuti, oltre al capitale:
– la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT FOI (senza tabacchi) dalla data del fatto (19.12.2003) sino alla pubblicazione della presente sentenza;
– gli interessi compensativi al tasso legale, anno per anno, sulla somma via via rivalutata per il medesimo periodo;
– dalla pubblicazione al saldo, gli interessi legali sulla sorte capitale attualizzata alla data di pubblicazione;
4. precisa che, ai fini del calcolo degli accessori, dagli importi di cui al punto 2) devono essere detratti, alle rispettive date di effettivo esborso, i seguenti acconti:
– € 20.000,00 (22.09.2005) e € 112.666,00 (15.12.2005) in favore di e ( CP_1 Parte_1 Parte_2 coniuge/figlia) ; € 80.000,00 (23.09.2013) in favore della madre;
€ 10.000,00 + € 10.000,00 in favore dei Parte_5 germani e;
Parte_4 Parte_3
– U.C.I.: € 60.000,00 (30.03.2009) in favore della coniuge;
€ 60.000,00 (03.06.2009) in favore della Parte_1 figlia
; € 5.000,00 (15.10.2008) in favore del fratello;
Parte_2 Parte_4 dichiara che tali pagamenti conservano natura di acconto sul maggior dovuto e non elidono la solidarietà esterna;
5. rigetta le domande di declaratoria di “satisfattività” dei pagamenti parziali, nonché le eccezioni di difetto di legittimazione attiva di e e di difetto di legittimazione passiva dell' Parte_5 Parte_4 Parte_3 CP_5 rigetta altresì le istanze di sospensione ex art. 295 c.p.c., di integrazione del contraddittorio e le deduzioni di indeterminatezza delle domande risarcitorie;
6. quanto ai rapporti interni tra i condebitori, determina—ai sensi degli artt. 2055 e 1299 ss. c.c.—che: CP_
– per il primo urto tra i mezzi pesanti, la quota di definitiva sopportazione è 80% a carico del conducente (e, per esso,
e 20% a carico del conducente (e, per esso, ; CP_1 Per_2 CP_5
– per il secondo urto / aggravamento è ascritta la quota del 30% al conducente (e, per esso, ; CP_8 CP_7
– ai soli fini interni, la quota complessiva di sopportazione risulta pertanto: , , 30%; il CP_23 CP_24 CP_7 condebitore che abbia soddisfatto i danneggiati oltre la propria quota ha diritto di regresso nei confronti degli altri nei limiti così determinati;
7. spese di lite:
– condanna in solido in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_20 Controparte_9 persona del legale rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere: Controparte_7
pagina 11 di 12 • in favore di e , le spese che liquida in € 12.046,00 per compensi, € 458,00 per esborsi, Parte_1 Parte_2 oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del loro procuratore antistatario Avv.
UA ZE ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
• in favore di e , le spese che liquida in € 8.433,00 per compensi, € 458,00,00 Parte_5 Parte_4 Parte_3 per esborsi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del loro procuratore antistatario Avv. Vito Zaccagnino ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
– compensa integralmente, tra le sole convenute, le spese relative ai rapporti interni (chiamate, riconvenzionali, regresso/manleva).
Foggia 12.11.2025
Il giudice onorario
Avv. SC Siciliani
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