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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta all'udienza del 27.11.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2845/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(28-4-1961), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Improta, e con Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa CP_1
Nannucci, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28-5-2021 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, esponeva: che con comunicazione del 19.03.2021 l' Parte_1 CP_1 informava di aver riscontrato che per il periodo dal 01.03.2011 al 30.04.2021 le aveva corrisposto indebitamente sulla sua pensione Cat. Invciv n°07116811 la somma di €1.359,92 e che avrebbe provveduto a recuperare tale importo con successive trattenute mensili pari ad
€50,00. L' giustificava il presunto indebito con la seguente motivazione: “Sono state CP_2 riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”. Deduceva che la comunicazione del' non la poneva in condizione di comprendere i CP_1 motivi della pretesa restitutoria, e che comunque la conoscenza dell'indebito si era verificata solo successivamente al periodo oggetto dell'indebito stesso. Di conseguenza i ratei erano stati percepiti in assenza di dolo. Tanto premesso, chiedeva al Giudice adito di 1) Accertare l'insussistenza e/o l'irripetibilità dell'indebito contestato dall' per le ragioni dedotte e per l'effetto dichiarare non CP_2 dovuto dall'istante all' l'importo di € 1359 92 corrisposto sulla sua pensione Cat. Invciv CP_1
n° 07116811 per il periodo da l 01.03.2011 al 30.04.2021; in via subordinata accertare quantomeno l'irripetibilità dell'indebito riferito relativamente alle somme afferenti il mese di Marzo 2011 per effetto della prescrizione decennale ex art. 2033 c.c. 2) Condannare, per l'effetto l' alla restituzione delle somme già trattenute (ad oggi pari ad € 50,00) e CP_1 trattenende alla ricorrente sulla sua pensione d'invalidità civile, con riserva di successiva quantificazione. Il ricorso veniva ritualmente notificato all' , che si costituiva in giudizio in data 10-10- CP_1
2022 affermando che la Sede di Nola ha rappresentato quanto segue:
“L'indebito deriva dalla lavorazione della ricostituzione n. 2109884400012, inserita d'ufficio, dalla sede di Pomigliano al fine di valorizzare i redditi dell'utente e del coniuge. Infatti il coniuge (n.d.A. ) percepisce pensione Vo (in allegato) e, Parte_2 superando i limiti di reddito previsti per la maggiorazione sociale da 10,33 euro, tale situazione ha comportato la creazione di un indebito dal 2011 al 2021. L'utente non ha, dunque, diritto a tale maggiorazione dal 2011 a tutt'oggi”. Chiedeva quindi il rigetto dell'avversa domanda. In corso di causa, a seguito di decreto presidenziale il giudizio veniva scardinato dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnato alla scrivente. All'udienza del 27-11-2025, tenutasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa. Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento. Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N. 5984/2022). Nel caso di specie va rilevato che non vi è prova del dolo della ricorrente. L' ha affermato di aver accertato che la maggiorazione corrisposta sulla pensione Cat. CP_1
Invciv n° 07116811 non era dovuta in quanto il coniuge è titolare di pensione VO, sempre corrisposta dall' , come dimostra la documentazione versata in atti dall' . CP_1 CP_2
Come sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sez. L - n. 13915 del 20/05/2021, cui questo Giudicante presta adesione: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. Va escluso che si possa configurare un indebito ripetibile nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già comunicato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' , che sin CP_1 dal D.L. n. 269/2003, art. 42, conv. in l. n. 326 del 2003, è onerato del controllo telematico dei requisiti reddituali mediante accesso ai redditi dichiarati. Ancor più chiaramente, l'art. 15 del D.L. n. 78/2009, conv. con modif. dalla l. n. 102/2009, ha previsto che, dall'1.1.2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. 78/2010, art. 13, conv. con modif. dalla l. n. 122/2010 che prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, ed al comma 6, modificando l'art. 35 del D.L. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" (dell'art. 35 D.L. n. 207/2008 cit.) devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati “integralmente” comunicati all'Amministrazione finanziaria: da ciò discende, evidentemente, che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale che sia stata già integralmente dichiarata CP_1
e conosciuta dall'Amministrazione. Piuttosto, il suddetto obbligo di comunicazione riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato) devono essere dichiarati all' ai fini che qui interessano. CP_1
Ad abundantiam, va ribadito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che CP_1 quindi esso già conosce. CP_2
Nel caso di specie il provvedimento con cui l' ha accertato l'indebito previdenziale, CP_1 inerente i ratei di pensione dal 1-3-2011 al 30-4-2021, è stato comunicato in data 19-3-2021. Di conseguenza la ricorrente non è tenuta alla restituzione dei ratei precedenti tale data, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. per esigenze di tutela dell'affidamento dell'accipiens e non sussistendo alcuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere, come accaduto nel caso di specie, in cui il superamento dei limiti reddituali è stato pacificamente accertato dall' sulla base delle dichiarazioni CP_2 fiscali presentate. Il ricorso deve essere accolto, e deve dichiararsi non dovuta all' da parte di CP_1 Pt_1 la somma di euro 1359,92 richiesta con provvedimento del 19-3-2021.
[...]
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta all' la somma di euro 1359,92 CP_1 richiesta con provvedimento del 19-3-2021; b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1200,00, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per la ricorrente, antistatario. Nola, 27 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta all'udienza del 27.11.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2845/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(28-4-1961), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Improta, e con Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa CP_1
Nannucci, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28-5-2021 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, esponeva: che con comunicazione del 19.03.2021 l' Parte_1 CP_1 informava di aver riscontrato che per il periodo dal 01.03.2011 al 30.04.2021 le aveva corrisposto indebitamente sulla sua pensione Cat. Invciv n°07116811 la somma di €1.359,92 e che avrebbe provveduto a recuperare tale importo con successive trattenute mensili pari ad
€50,00. L' giustificava il presunto indebito con la seguente motivazione: “Sono state CP_2 riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”. Deduceva che la comunicazione del' non la poneva in condizione di comprendere i CP_1 motivi della pretesa restitutoria, e che comunque la conoscenza dell'indebito si era verificata solo successivamente al periodo oggetto dell'indebito stesso. Di conseguenza i ratei erano stati percepiti in assenza di dolo. Tanto premesso, chiedeva al Giudice adito di 1) Accertare l'insussistenza e/o l'irripetibilità dell'indebito contestato dall' per le ragioni dedotte e per l'effetto dichiarare non CP_2 dovuto dall'istante all' l'importo di € 1359 92 corrisposto sulla sua pensione Cat. Invciv CP_1
n° 07116811 per il periodo da l 01.03.2011 al 30.04.2021; in via subordinata accertare quantomeno l'irripetibilità dell'indebito riferito relativamente alle somme afferenti il mese di Marzo 2011 per effetto della prescrizione decennale ex art. 2033 c.c. 2) Condannare, per l'effetto l' alla restituzione delle somme già trattenute (ad oggi pari ad € 50,00) e CP_1 trattenende alla ricorrente sulla sua pensione d'invalidità civile, con riserva di successiva quantificazione. Il ricorso veniva ritualmente notificato all' , che si costituiva in giudizio in data 10-10- CP_1
2022 affermando che la Sede di Nola ha rappresentato quanto segue:
“L'indebito deriva dalla lavorazione della ricostituzione n. 2109884400012, inserita d'ufficio, dalla sede di Pomigliano al fine di valorizzare i redditi dell'utente e del coniuge. Infatti il coniuge (n.d.A. ) percepisce pensione Vo (in allegato) e, Parte_2 superando i limiti di reddito previsti per la maggiorazione sociale da 10,33 euro, tale situazione ha comportato la creazione di un indebito dal 2011 al 2021. L'utente non ha, dunque, diritto a tale maggiorazione dal 2011 a tutt'oggi”. Chiedeva quindi il rigetto dell'avversa domanda. In corso di causa, a seguito di decreto presidenziale il giudizio veniva scardinato dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnato alla scrivente. All'udienza del 27-11-2025, tenutasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa. Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento. Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N. 5984/2022). Nel caso di specie va rilevato che non vi è prova del dolo della ricorrente. L' ha affermato di aver accertato che la maggiorazione corrisposta sulla pensione Cat. CP_1
Invciv n° 07116811 non era dovuta in quanto il coniuge è titolare di pensione VO, sempre corrisposta dall' , come dimostra la documentazione versata in atti dall' . CP_1 CP_2
Come sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sez. L - n. 13915 del 20/05/2021, cui questo Giudicante presta adesione: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. Va escluso che si possa configurare un indebito ripetibile nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già comunicato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' , che sin CP_1 dal D.L. n. 269/2003, art. 42, conv. in l. n. 326 del 2003, è onerato del controllo telematico dei requisiti reddituali mediante accesso ai redditi dichiarati. Ancor più chiaramente, l'art. 15 del D.L. n. 78/2009, conv. con modif. dalla l. n. 102/2009, ha previsto che, dall'1.1.2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. 78/2010, art. 13, conv. con modif. dalla l. n. 122/2010 che prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, ed al comma 6, modificando l'art. 35 del D.L. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" (dell'art. 35 D.L. n. 207/2008 cit.) devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati “integralmente” comunicati all'Amministrazione finanziaria: da ciò discende, evidentemente, che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale che sia stata già integralmente dichiarata CP_1
e conosciuta dall'Amministrazione. Piuttosto, il suddetto obbligo di comunicazione riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato) devono essere dichiarati all' ai fini che qui interessano. CP_1
Ad abundantiam, va ribadito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che CP_1 quindi esso già conosce. CP_2
Nel caso di specie il provvedimento con cui l' ha accertato l'indebito previdenziale, CP_1 inerente i ratei di pensione dal 1-3-2011 al 30-4-2021, è stato comunicato in data 19-3-2021. Di conseguenza la ricorrente non è tenuta alla restituzione dei ratei precedenti tale data, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. per esigenze di tutela dell'affidamento dell'accipiens e non sussistendo alcuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere, come accaduto nel caso di specie, in cui il superamento dei limiti reddituali è stato pacificamente accertato dall' sulla base delle dichiarazioni CP_2 fiscali presentate. Il ricorso deve essere accolto, e deve dichiararsi non dovuta all' da parte di CP_1 Pt_1 la somma di euro 1359,92 richiesta con provvedimento del 19-3-2021.
[...]
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta all' la somma di euro 1359,92 CP_1 richiesta con provvedimento del 19-3-2021; b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1200,00, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per la ricorrente, antistatario. Nola, 27 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza