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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/11/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10621/2023 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Biuso Bartolomeo Emilio Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 suo Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Palumbo Claudia
- resistente -
OGGETTO: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver svolto per oltre trenta anni attività di odontotecnico;
di aver presentato, in data 15.4.2021, istanza di riconoscimento di malattia professionale all' in quanto CP_1 affetto da “tendinite del sovraspinoso, tendinite del capo lungo del bicipite, borsite”; che l' gli CP_1 ha comunicato che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza del rischio specifico di contrarre la malattia denunciata”; di aver proposto ricorso amministrativo.
Parte ricorrente ha dunque chiesto – accertata la natura professionale della malattia denunciata – la condanna dell' alla corresponsione di un indennizzo in capitale o in rendita per i danni subiti, CP_1 nella misura corrispondente al grado d'invalidità riscontrato, dalla data della domanda amministrativa.
Vinte le spese di lite, con distrazione.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare l' ha evidenziato che: “dagli accertamenti eseguiti in sede amministrativa è CP_1 emerso che il ricorrente non ha lavorato con esposizione a rischio di contrarre la malattia professionale denunciata (sovraccarico biomeccanico), né è stata fornita da parte del medesimo pagina 1 di 5 rigorosa prova al riguardo, come prescritto per le malattie professionali non tabellate e per quelle che pur tabellate si assume siano state contratte nell'espletamento di lavorazioni non tabellate, dalle note sentenze della Corte Costituzionale nn. 178-179-206/88”.
Nel corso del giudizio sono state espletate prova testimoniale e C.T.U. medica.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
L'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 prevede l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in CP_1 capitale, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, e in rendita, per le menomazioni di grado superiore al 16%.
Nel caso di specie non può, tuttavia, essere ritenuta accertata la derivazione eziologica della patologia del ricorrente dall'attività lavorativa espletata.
Nonostante l'esito della prova orale abbia confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa di odontotecnico (i testi e hanno reso dichiarazione testimoniale scritta e Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito che il ricorrente si occupa di lavori tecnici di costruzione delle protesi presso il banco di lavoro sito nel suo studio, “con delle posture così come descritte”, ossia “con postura fissa caratterizzata dal costante atteggiamento di flessione del tronco, dal mantenimento delle braccia semi-sollevate e con ritmi di lavoro spesso sostenuti con elevata ripetitività e con tempi di recupero inadeguati”), l'espletata CTU medico legale ha escluso la sussistenza di un valido nesso causale e/o concausale tra la patologia del ricorrente e l'attività lavorativa svolta.
Il CTU, dott. a cui è stato affidato l'incarico di accertare se parte ricorrente sia affetta Persona_1 dalla malattia denunciata e l'esistenza del vincolo causale e topografico tra l'attività e la malattia, ha così accertato: “In base alla storia clinica del sig. e dopo aver preso visione della Parte_1 documentazione medica allegata agli Atti, è possibile formulare la seguente diagnosi: “SPALLA
DESTRA: ESITI DI PLASTICA CHIRURGICA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI CON LESIONE
COMPLETA DEL TENDINE SOVRAPINOSO, FENOMENI DEGENERATIVI DEL TENDINE
INFRASPINATO E DEL TENDINE SOTTOSCAPOLARE ED ESITI DI LESIONE COMPLETA DEL
CAPO LUNGO DEL BICIPITE. SPALLA SINISTRA: ESITI DI RIPARAZIONE CHIRURGICA DEL T.
SOVRASPINATO, TENOTOMIA DEL CLBB E BURSECTOMIA … Il D.M. 9 aprile 2008 riporta la
“Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (All. n. 4 al D.P.R. 1124/1965)” e prende in considerazione tra le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: a) DISTRETTO DELLA SPALLA:
TENDINOPATIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (M75.1) derivante con certezza pagina 2 di 5 da Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza con un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione di 2 anni.
Considerato che
il muscolo sovraspinato si inserisce a lato nella faccetta superiore della tuberosità dell'omero e la sua funzione è quella di extra-ruotare e abdurre il braccio mediante la sua contrazione, la tendinite del sovraspinoso colpisce soprattutto: – soggetti con età avanzata considerato che i tendini possono perdere elasticità e robustezza, rendendoli più vulnerabili a lesioni e degenerazioni;
- soggetti che hanno riportato dei traumi acuti alla spalla o una caduta che ha danneggiato il tendine del sovraspinoso, provocando un'infiammazione acuta o una lesione più severa;
- gli sportivi che praticano discipline che comportano dei movimenti ripetitivi che richiedono una abduzione associata ad extra-rotazione del braccio (baseball, lancio del giavellotto, tennis, alcune specialità del nuoto) o che richiedono una elevazione del braccio sopra la testa e quindi sopra i 90 gradi (pallavolo, pallacanestro); - lavoratori che svolgono attività lavorative che prevedono sollevamenti ripetuti o movimenti sopra la testa, come quelle di un muratore o un elettricista, operatore addetto alla raccolta dei grappoli di uva o della frutta, potatura degli alberi, possono aumentare il rischio di tendinopatia.
Considerato che
l'odontotecnico, di norma, non è adibito, in modo abituale e sistematico, a lavorazioni che comportino a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza, si ritiene che il rischio lavorativo cui è stato sottoposto il ricorrente non sia da considerarsi tabellato e pertanto lo stesso ha l'onere di dimostrare che il rischio lavorativo a cui è stato realmente esposto abbia determinato la presunta tecnopatia. Infatti, il riconoscimento della malattia professionale tabellata presuppone che il lavoratore dimostri, oltre al danno alla salute subito, anche la reale esposizione al rischio lavorativo tabellato che ha causato l'evento morboso, soprattutto quando quest'ultimo trova un'eziologia multipla o multifattoriale. Dal Questionario per esposizione professionale a malattie causate da movimenti ripetuti e vibrazioni, redatto dallo stesso ricorrente il
04.05.2021 e dell'anamnesi raccolta sul periziando (indicativa di una generica esposizione lavorativa ad attività che impegna in maniera particolare l'arto superiore), non risulta documentata né la ripetitività del movimento per l'intero turno lavorativo senza diversificazione delle mansioni o l'utilizzo ripetuto della forza delle braccia, né la presenza di posture inadeguate delle braccia nei compiti ripetitivi con l'impegno dell'arto nel sollevamento pesi in posizione anti-fisiologica, cioè con l'elevazione (flessione) e abduzione oltre gli 80° ed estensione oltre i 40°. Alla luce di quanto esposto, in base all'accertamento peritale e alla documentazione sanitaria presentata dalle parti e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e dai suoi testimoni, considerando l'eziologia multifattoriale della patologia lamentata, nonché la mancanza di documentazione probatoria della ripetitività del pagina 3 di 5 movimento dell'arto con posture inadeguate e con esposizione a sovraccarico biomeccanico del distretto spalla, si può affermare che per i rischi lavorativi cui è stato esposto il ricorrente non possono essere considerati, secondo un criterio di certezza o di elevata probabilità, causa o concausa della patologia denunciate, atteso che possono essere state determinati da fattori artrosico- degenerativi compatibili con l'età anagrafica o post-traumatici”.
Il CTU ha quindi poi così concluso: il ricorrente “- è realmente affetto dalla patologia denunciata;
- tale patologia non risulta tabellata tra le malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del
D.P.R. 1124/1965 e ss .mm. e ii. (ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/65) perché non provocata dalle lavorazioni indicata nella stessa tabella, in quanto il lavoratore non è stato esposto, in modo abituale e sistematico, a lavorazioni che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza;
- per la malattia denunciata non è stato dimostrato, dal ricorrente, la reale esposizione al rischio riportato in tabella che per natura, intensità e durata dello stesso abbia determinato la patologia da cui è affetto e, pertanto, non è possibile evidenziare, né con ragionevole certezza, né come probabilità qualificata, un nesso eziologico tra la patologia da cui è affetto e l'attività lavorativa a cui è stata adibito”.
Il C.T.U. ha inoltre risposto alle osservazioni di parte ricorrente nel seguente modo: “non si comprende per quale ragione il sig. , su prova testimoniale, svolga gran parte del proprio lavoro con Pt_1 braccia semisollevate, considerato le mansioni proprie dell'odontotecnico e da quanto riferito dallo stesso ricorrente il 04.05.2021 quando, nel Questionario per esposizione professionale a malattie causate da movimenti ripetuti e vibrazioni, riportava che le varie fasi lavorative venivano svolte con prevalente impegno delle mani, dei polsi e degli avambracci con scarso coinvolgimento delle spalle che venivano mantenute senza appoggio ma di poco sollevate. D'altra parte, la valutazione dell'esposizione ai rischi lavorativi non può basarsi esclusivamente sulle prove testimoniali. Si ricorda, inoltre che, in caso di malattia non tabellata, è in capo al ricorrente l'onere di dimostrare che il rischio lavorativo a cui è stato realmente esposto abbia determinato la presunta tecnopatia e non al
CTU individuare, con certezza, le cause diverse dal lavoro che hanno determinato le lesioni, soprattutto quando queste trovano un'eziologia multipla o multifattoriale. Per tutto quanto sopra riportato, si conferma il giudizio medico-legale espresso nella bozza dell'ATPO del 22 agosto del
2025”.
Sul punto, giova sottolineare che “Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della pagina 4 di 5 fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 13814 del 31/05/2017).
La giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull'esame anamnestico delle condizioni di salute del ricorrente e immuni da vizi logici o da contraddizioni.
Non sussistendo un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata, la domanda del ricorrente deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de VI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10621/2023 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Biuso Bartolomeo Emilio Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 suo Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Palumbo Claudia
- resistente -
OGGETTO: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver svolto per oltre trenta anni attività di odontotecnico;
di aver presentato, in data 15.4.2021, istanza di riconoscimento di malattia professionale all' in quanto CP_1 affetto da “tendinite del sovraspinoso, tendinite del capo lungo del bicipite, borsite”; che l' gli CP_1 ha comunicato che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza del rischio specifico di contrarre la malattia denunciata”; di aver proposto ricorso amministrativo.
Parte ricorrente ha dunque chiesto – accertata la natura professionale della malattia denunciata – la condanna dell' alla corresponsione di un indennizzo in capitale o in rendita per i danni subiti, CP_1 nella misura corrispondente al grado d'invalidità riscontrato, dalla data della domanda amministrativa.
Vinte le spese di lite, con distrazione.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare l' ha evidenziato che: “dagli accertamenti eseguiti in sede amministrativa è CP_1 emerso che il ricorrente non ha lavorato con esposizione a rischio di contrarre la malattia professionale denunciata (sovraccarico biomeccanico), né è stata fornita da parte del medesimo pagina 1 di 5 rigorosa prova al riguardo, come prescritto per le malattie professionali non tabellate e per quelle che pur tabellate si assume siano state contratte nell'espletamento di lavorazioni non tabellate, dalle note sentenze della Corte Costituzionale nn. 178-179-206/88”.
Nel corso del giudizio sono state espletate prova testimoniale e C.T.U. medica.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
L'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 prevede l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in CP_1 capitale, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, e in rendita, per le menomazioni di grado superiore al 16%.
Nel caso di specie non può, tuttavia, essere ritenuta accertata la derivazione eziologica della patologia del ricorrente dall'attività lavorativa espletata.
Nonostante l'esito della prova orale abbia confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa di odontotecnico (i testi e hanno reso dichiarazione testimoniale scritta e Testimone_1 Testimone_2 hanno riferito che il ricorrente si occupa di lavori tecnici di costruzione delle protesi presso il banco di lavoro sito nel suo studio, “con delle posture così come descritte”, ossia “con postura fissa caratterizzata dal costante atteggiamento di flessione del tronco, dal mantenimento delle braccia semi-sollevate e con ritmi di lavoro spesso sostenuti con elevata ripetitività e con tempi di recupero inadeguati”), l'espletata CTU medico legale ha escluso la sussistenza di un valido nesso causale e/o concausale tra la patologia del ricorrente e l'attività lavorativa svolta.
Il CTU, dott. a cui è stato affidato l'incarico di accertare se parte ricorrente sia affetta Persona_1 dalla malattia denunciata e l'esistenza del vincolo causale e topografico tra l'attività e la malattia, ha così accertato: “In base alla storia clinica del sig. e dopo aver preso visione della Parte_1 documentazione medica allegata agli Atti, è possibile formulare la seguente diagnosi: “SPALLA
DESTRA: ESITI DI PLASTICA CHIRURGICA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI CON LESIONE
COMPLETA DEL TENDINE SOVRAPINOSO, FENOMENI DEGENERATIVI DEL TENDINE
INFRASPINATO E DEL TENDINE SOTTOSCAPOLARE ED ESITI DI LESIONE COMPLETA DEL
CAPO LUNGO DEL BICIPITE. SPALLA SINISTRA: ESITI DI RIPARAZIONE CHIRURGICA DEL T.
SOVRASPINATO, TENOTOMIA DEL CLBB E BURSECTOMIA … Il D.M. 9 aprile 2008 riporta la
“Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (All. n. 4 al D.P.R. 1124/1965)” e prende in considerazione tra le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: a) DISTRETTO DELLA SPALLA:
TENDINOPATIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (M75.1) derivante con certezza pagina 2 di 5 da Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza con un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione di 2 anni.
Considerato che
il muscolo sovraspinato si inserisce a lato nella faccetta superiore della tuberosità dell'omero e la sua funzione è quella di extra-ruotare e abdurre il braccio mediante la sua contrazione, la tendinite del sovraspinoso colpisce soprattutto: – soggetti con età avanzata considerato che i tendini possono perdere elasticità e robustezza, rendendoli più vulnerabili a lesioni e degenerazioni;
- soggetti che hanno riportato dei traumi acuti alla spalla o una caduta che ha danneggiato il tendine del sovraspinoso, provocando un'infiammazione acuta o una lesione più severa;
- gli sportivi che praticano discipline che comportano dei movimenti ripetitivi che richiedono una abduzione associata ad extra-rotazione del braccio (baseball, lancio del giavellotto, tennis, alcune specialità del nuoto) o che richiedono una elevazione del braccio sopra la testa e quindi sopra i 90 gradi (pallavolo, pallacanestro); - lavoratori che svolgono attività lavorative che prevedono sollevamenti ripetuti o movimenti sopra la testa, come quelle di un muratore o un elettricista, operatore addetto alla raccolta dei grappoli di uva o della frutta, potatura degli alberi, possono aumentare il rischio di tendinopatia.
Considerato che
l'odontotecnico, di norma, non è adibito, in modo abituale e sistematico, a lavorazioni che comportino a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza, si ritiene che il rischio lavorativo cui è stato sottoposto il ricorrente non sia da considerarsi tabellato e pertanto lo stesso ha l'onere di dimostrare che il rischio lavorativo a cui è stato realmente esposto abbia determinato la presunta tecnopatia. Infatti, il riconoscimento della malattia professionale tabellata presuppone che il lavoratore dimostri, oltre al danno alla salute subito, anche la reale esposizione al rischio lavorativo tabellato che ha causato l'evento morboso, soprattutto quando quest'ultimo trova un'eziologia multipla o multifattoriale. Dal Questionario per esposizione professionale a malattie causate da movimenti ripetuti e vibrazioni, redatto dallo stesso ricorrente il
04.05.2021 e dell'anamnesi raccolta sul periziando (indicativa di una generica esposizione lavorativa ad attività che impegna in maniera particolare l'arto superiore), non risulta documentata né la ripetitività del movimento per l'intero turno lavorativo senza diversificazione delle mansioni o l'utilizzo ripetuto della forza delle braccia, né la presenza di posture inadeguate delle braccia nei compiti ripetitivi con l'impegno dell'arto nel sollevamento pesi in posizione anti-fisiologica, cioè con l'elevazione (flessione) e abduzione oltre gli 80° ed estensione oltre i 40°. Alla luce di quanto esposto, in base all'accertamento peritale e alla documentazione sanitaria presentata dalle parti e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e dai suoi testimoni, considerando l'eziologia multifattoriale della patologia lamentata, nonché la mancanza di documentazione probatoria della ripetitività del pagina 3 di 5 movimento dell'arto con posture inadeguate e con esposizione a sovraccarico biomeccanico del distretto spalla, si può affermare che per i rischi lavorativi cui è stato esposto il ricorrente non possono essere considerati, secondo un criterio di certezza o di elevata probabilità, causa o concausa della patologia denunciate, atteso che possono essere state determinati da fattori artrosico- degenerativi compatibili con l'età anagrafica o post-traumatici”.
Il CTU ha quindi poi così concluso: il ricorrente “- è realmente affetto dalla patologia denunciata;
- tale patologia non risulta tabellata tra le malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del
D.P.R. 1124/1965 e ss .mm. e ii. (ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/65) perché non provocata dalle lavorazioni indicata nella stessa tabella, in quanto il lavoratore non è stato esposto, in modo abituale e sistematico, a lavorazioni che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza;
- per la malattia denunciata non è stato dimostrato, dal ricorrente, la reale esposizione al rischio riportato in tabella che per natura, intensità e durata dello stesso abbia determinato la patologia da cui è affetto e, pertanto, non è possibile evidenziare, né con ragionevole certezza, né come probabilità qualificata, un nesso eziologico tra la patologia da cui è affetto e l'attività lavorativa a cui è stata adibito”.
Il C.T.U. ha inoltre risposto alle osservazioni di parte ricorrente nel seguente modo: “non si comprende per quale ragione il sig. , su prova testimoniale, svolga gran parte del proprio lavoro con Pt_1 braccia semisollevate, considerato le mansioni proprie dell'odontotecnico e da quanto riferito dallo stesso ricorrente il 04.05.2021 quando, nel Questionario per esposizione professionale a malattie causate da movimenti ripetuti e vibrazioni, riportava che le varie fasi lavorative venivano svolte con prevalente impegno delle mani, dei polsi e degli avambracci con scarso coinvolgimento delle spalle che venivano mantenute senza appoggio ma di poco sollevate. D'altra parte, la valutazione dell'esposizione ai rischi lavorativi non può basarsi esclusivamente sulle prove testimoniali. Si ricorda, inoltre che, in caso di malattia non tabellata, è in capo al ricorrente l'onere di dimostrare che il rischio lavorativo a cui è stato realmente esposto abbia determinato la presunta tecnopatia e non al
CTU individuare, con certezza, le cause diverse dal lavoro che hanno determinato le lesioni, soprattutto quando queste trovano un'eziologia multipla o multifattoriale. Per tutto quanto sopra riportato, si conferma il giudizio medico-legale espresso nella bozza dell'ATPO del 22 agosto del
2025”.
Sul punto, giova sottolineare che “Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della pagina 4 di 5 fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 13814 del 31/05/2017).
La giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull'esame anamnestico delle condizioni di salute del ricorrente e immuni da vizi logici o da contraddizioni.
Non sussistendo un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata, la domanda del ricorrente deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
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