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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/09/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile
Procedura n. 3071/2025 R.G. contenzioso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale del riesame, riunito nella persona dei dottori:
E. Rizzi presidente delegato
F.P. Claris Appiani giudice
Mariaelena Cunati giudice a scioglimento della riserva assunta il 15.09.2025;
decidendo sul reclamo ex artt. 630 e 669 terdecies c.p.c. n. 3071/2025 R.G.E.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento 3071/2025 tra
(C.F/P.IVA.: ) con l'avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1
Gandini; ricorrente/reclamante e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F ) con l'avv. Scordo Roberta;
Parte_2 C.F._2 TRIBUNALE DI PAVIA
resistenti/reclamati
OGGETTO: reclamo avverso il decreto emesso dal giudice dell'esecuzione ex art. 610 cpc
*****
Con ricorso per reclamo introdotto ex art. 630 cpc parte ricorrente ha chiesto al collegio:
- In accoglimento del presente reclamo ex art. 630 c.p.c., revocare o annullare l'ordinanza del 22.07.2025 nella parte in cui impone una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, per i motivi esposti;
- In via subordinata, ridurre equamente l'importo della penale in misura proporzionata, tenuto conto dell'assenza di colpa della società ricorrente;
- Prorogare il termine del 20 settembre 2025 fino almeno al 31 ottobre 2025, al fine di garantire un effettivo esercizio del diritto alla rimozione dei beni inventariati, tenuto conto della complessità delle operazioni e della sospensione feriale;
- Con ogni ulteriore provvedimento consequenziale ritenuto di giustizia.
La reclamante in epigrafe ha in particolare dedotto di aver proposto reclamo ai sensi dell'art. 610 c.p.c. lamentando infondatezza e irragionevolezza della sanzione disposta dal GE rispetto al quadro normativo applicabile nonché
l'incongruità del termine concesso a causa della sospensione feriale dei termini.
Si sono costituiti i convenuti reclamati chiedendo il rigetto del reclamo sulla base dei motivi illustrati in memoria.
pag. 2
TRIBUNALE DI PAVIA
Fatta questa necessaria premessa, occorre in questa sede soffermarsi sulle questioni preliminari, poste dalle costituite parti resistenti, relativamente alla correttezza del rimedio esperito per far valere le proprie ragioni.
Infatti, la reclamante ha incardinato il seguente giudizio cautelare presentando, ricorso ex art. 630 c.p.c. comma 3 per la lettera del quale: “Contro
l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”.
L'articolo di legge fa espresso riferimento a casi in cui si verifica una estinzione cd tipica del processo esecutivo.
Ipotesi tipiche di estinzione anticipata del processo esecutivo si configurano ove il creditore stesso manifesti, esplicitamente o implicitamente, la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire l'esecuzione, con la rinuncia agli atti esecutivi (v. art. 629 c.p.c.) o con l'inerzia nel compimenti di attività d'impulso tipizzate, come la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento (v. art. 518, 543 e 557 c.p.c.), il mancato deposito della istanza di vendita nel termine prescritto (v. art. 497
c.p.c.), la mancata prosecuzione dopo la sospensione del giudizio (v. art. 624 bis c.p.c. e 630 c.p.c.) o dopo la sospensione in via cautelare del titolo (v. art. 624
c.p.c.), la mancata partecipazione alle udienze (v. art. 631 c.p.c.), il mancato pagamento delle spese di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (v. art. 631 bis c.p.c.).
In merito alla possibilità di estendere l'applicabilità al rimedio previsto dall'art. 630 cpc ad altre ipotesi che non siano quelle di estinzione tipica la giurisprudenza di merito e di legittimità ha univocamente chiarito che: “È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura pag. 3
TRIBUNALE DI PAVIA
anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.” 1
Detto principio di diritto, dal quale non intende discostarsi il collegio, riporta altresì che il contenuto del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, avendo appunto carattere atipico (mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo), è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cpc, che costituisce il rimedio stabilito solo ed esclusivamente per la dichiarazione di estinzione tipica.
Se tale principio vale per i casi in cui il tribunale sia chiamato a pronunciarsi su di una causa di estinzione atipica a maggior ragione deve valere nel caso in esame in cui il ricorrente ha avanzato al tribunale del riesame la richiesta di pronunciare non già su di una ordinanza del GE di estinzione della procedura ma su di un decreto (che questo è il provvedimento impugnato)2 che si limita a dettare modalità temporanee della esecuzione per rilascio di un immobile e l'entità della sanzione prevista per i giorni di ritardo;
modalità stabilite dal GE ex art. 610 cpc e che il ricorrente ha chiesto di veder modificate.
Il reclamo risulta pertanto infondato e deve essere respinto. 2 Cfr art. 183 disp.att. cpc pag. 4
TRIBUNALE DI PAVIA
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri dei procedimenti cautelari, valore indeterminabile, complessità bassa, fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando il parametro minimo
P.Q.M.
Il Tribunale del riesame, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione o difesa:
1. RESPINGE il reclamo;
2. CONDANNA la reclamante a pagare le spese Parte_1
di lite della presente fase di reclamo in favore di e Controparte_1
che liquida nella misura di € 1.615,00 per compenso Parte_2
professionale, oltre al 15% del compenso a titolo di spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Pavia, giovedì 18 settembre 2025
Il presidente
Erminio Rizzi
pag. 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr tra le tante: Corte d'appello di Venezia, Sez.
2 - Ordinanza n. 19752 del 16/07/2025; Cass. civ. sez. III ordinanza
6.04.2022 n. 11241
Procedura n. 3071/2025 R.G. contenzioso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale del riesame, riunito nella persona dei dottori:
E. Rizzi presidente delegato
F.P. Claris Appiani giudice
Mariaelena Cunati giudice a scioglimento della riserva assunta il 15.09.2025;
decidendo sul reclamo ex artt. 630 e 669 terdecies c.p.c. n. 3071/2025 R.G.E.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento 3071/2025 tra
(C.F/P.IVA.: ) con l'avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1
Gandini; ricorrente/reclamante e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F ) con l'avv. Scordo Roberta;
Parte_2 C.F._2 TRIBUNALE DI PAVIA
resistenti/reclamati
OGGETTO: reclamo avverso il decreto emesso dal giudice dell'esecuzione ex art. 610 cpc
*****
Con ricorso per reclamo introdotto ex art. 630 cpc parte ricorrente ha chiesto al collegio:
- In accoglimento del presente reclamo ex art. 630 c.p.c., revocare o annullare l'ordinanza del 22.07.2025 nella parte in cui impone una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, per i motivi esposti;
- In via subordinata, ridurre equamente l'importo della penale in misura proporzionata, tenuto conto dell'assenza di colpa della società ricorrente;
- Prorogare il termine del 20 settembre 2025 fino almeno al 31 ottobre 2025, al fine di garantire un effettivo esercizio del diritto alla rimozione dei beni inventariati, tenuto conto della complessità delle operazioni e della sospensione feriale;
- Con ogni ulteriore provvedimento consequenziale ritenuto di giustizia.
La reclamante in epigrafe ha in particolare dedotto di aver proposto reclamo ai sensi dell'art. 610 c.p.c. lamentando infondatezza e irragionevolezza della sanzione disposta dal GE rispetto al quadro normativo applicabile nonché
l'incongruità del termine concesso a causa della sospensione feriale dei termini.
Si sono costituiti i convenuti reclamati chiedendo il rigetto del reclamo sulla base dei motivi illustrati in memoria.
pag. 2
TRIBUNALE DI PAVIA
Fatta questa necessaria premessa, occorre in questa sede soffermarsi sulle questioni preliminari, poste dalle costituite parti resistenti, relativamente alla correttezza del rimedio esperito per far valere le proprie ragioni.
Infatti, la reclamante ha incardinato il seguente giudizio cautelare presentando, ricorso ex art. 630 c.p.c. comma 3 per la lettera del quale: “Contro
l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”.
L'articolo di legge fa espresso riferimento a casi in cui si verifica una estinzione cd tipica del processo esecutivo.
Ipotesi tipiche di estinzione anticipata del processo esecutivo si configurano ove il creditore stesso manifesti, esplicitamente o implicitamente, la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire l'esecuzione, con la rinuncia agli atti esecutivi (v. art. 629 c.p.c.) o con l'inerzia nel compimenti di attività d'impulso tipizzate, come la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento (v. art. 518, 543 e 557 c.p.c.), il mancato deposito della istanza di vendita nel termine prescritto (v. art. 497
c.p.c.), la mancata prosecuzione dopo la sospensione del giudizio (v. art. 624 bis c.p.c. e 630 c.p.c.) o dopo la sospensione in via cautelare del titolo (v. art. 624
c.p.c.), la mancata partecipazione alle udienze (v. art. 631 c.p.c.), il mancato pagamento delle spese di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (v. art. 631 bis c.p.c.).
In merito alla possibilità di estendere l'applicabilità al rimedio previsto dall'art. 630 cpc ad altre ipotesi che non siano quelle di estinzione tipica la giurisprudenza di merito e di legittimità ha univocamente chiarito che: “È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura pag. 3
TRIBUNALE DI PAVIA
anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.” 1
Detto principio di diritto, dal quale non intende discostarsi il collegio, riporta altresì che il contenuto del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, avendo appunto carattere atipico (mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo), è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cpc, che costituisce il rimedio stabilito solo ed esclusivamente per la dichiarazione di estinzione tipica.
Se tale principio vale per i casi in cui il tribunale sia chiamato a pronunciarsi su di una causa di estinzione atipica a maggior ragione deve valere nel caso in esame in cui il ricorrente ha avanzato al tribunale del riesame la richiesta di pronunciare non già su di una ordinanza del GE di estinzione della procedura ma su di un decreto (che questo è il provvedimento impugnato)2 che si limita a dettare modalità temporanee della esecuzione per rilascio di un immobile e l'entità della sanzione prevista per i giorni di ritardo;
modalità stabilite dal GE ex art. 610 cpc e che il ricorrente ha chiesto di veder modificate.
Il reclamo risulta pertanto infondato e deve essere respinto. 2 Cfr art. 183 disp.att. cpc pag. 4
TRIBUNALE DI PAVIA
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri dei procedimenti cautelari, valore indeterminabile, complessità bassa, fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando il parametro minimo
P.Q.M.
Il Tribunale del riesame, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione o difesa:
1. RESPINGE il reclamo;
2. CONDANNA la reclamante a pagare le spese Parte_1
di lite della presente fase di reclamo in favore di e Controparte_1
che liquida nella misura di € 1.615,00 per compenso Parte_2
professionale, oltre al 15% del compenso a titolo di spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Pavia, giovedì 18 settembre 2025
Il presidente
Erminio Rizzi
pag. 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr tra le tante: Corte d'appello di Venezia, Sez.
2 - Ordinanza n. 19752 del 16/07/2025; Cass. civ. sez. III ordinanza
6.04.2022 n. 11241