TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 547/2024 (cui è riunito il procedimento per AT n. 2062/2022)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Di Puorto presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in San Cipriano d'Aversa alla via Manzoni n. 21
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad AT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 31.08.2021 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (pensione di inabilità civile;
assegno di invalidità ex lege n. 118/71) nonché domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3 e che le domande non avevano avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 2062/2022 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 08.05.2025, il giudicante, ravvisatane la necessità, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali. Espletata CTU medico legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 05.12.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 21.12.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.01.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso.
Il CTU nominato nel corso della fase di opposizione, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, ha accertato ed evidenziato che la parte ricorrente è affetta dalle patologie descritte nella relazione versata in atti, e qui da intendersi integralmente trascritte, che determinano una invalidità del 64%, insufficiente per il riconoscimento dei benefici richiesti. Il CTU ha, altresì, accertato che il quadro patologico della parte determina una condizione di minorazione compatibile con lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 104 del 1992, ovvero senza la connotazione di gravità. Orbene, rileva il giudicante come le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U., in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il CTU, con adeguata motivazione ha risposto ai rilievi formulati, prendendo in considerazione tutte le patologie lamentate dal ricorrente, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 5.2.1992, ed applicando esattamente la c.d. formula a scalare di Balthazard, motivando, altresì, esaustivamente anche in relazione alle patologie per le quali veniva lamentata l'omessa valutazione.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Pertanto, ritiene il giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 547/2024 (cui è riunito il procedimento per AT n. 2062/2022)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Di Puorto presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in San Cipriano d'Aversa alla via Manzoni n. 21
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad AT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 31.08.2021 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (pensione di inabilità civile;
assegno di invalidità ex lege n. 118/71) nonché domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3 e che le domande non avevano avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 2062/2022 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 08.05.2025, il giudicante, ravvisatane la necessità, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali. Espletata CTU medico legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 05.12.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 21.12.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.01.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso.
Il CTU nominato nel corso della fase di opposizione, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, ha accertato ed evidenziato che la parte ricorrente è affetta dalle patologie descritte nella relazione versata in atti, e qui da intendersi integralmente trascritte, che determinano una invalidità del 64%, insufficiente per il riconoscimento dei benefici richiesti. Il CTU ha, altresì, accertato che il quadro patologico della parte determina una condizione di minorazione compatibile con lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 104 del 1992, ovvero senza la connotazione di gravità. Orbene, rileva il giudicante come le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U., in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il CTU, con adeguata motivazione ha risposto ai rilievi formulati, prendendo in considerazione tutte le patologie lamentate dal ricorrente, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 5.2.1992, ed applicando esattamente la c.d. formula a scalare di Balthazard, motivando, altresì, esaustivamente anche in relazione alle patologie per le quali veniva lamentata l'omessa valutazione.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Pertanto, ritiene il giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni