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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1482/2022
Il Giudice Salvatore Scalera, a scioglimento della riserva ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 703 c.p.c. intrapreso da:
, difesi dall'Avv.Antonio Parte_1 Parte_2
Caldarelli ricorrente nei confronti di
, difeso dall'Avv. Fabrizio Zarone CP_1
resistente
Oggetto: azione possessoria
Conclusioni: come da verbale di udienza e memorie difensive
≈ ≈ ≈
Con ricorso depositato in data 22.2.2022 i coniugi e Parte_1 [...]
deducevano: Parte_2
- di essere proprietari e possessori di una porzione di fabbricato sito in
Vairano Patenora (CE) alla frazione Marzanello, Via Santianni, che si sviluppa su tre piani;
- che già prima dell' acquisto era stata realizzata una scala interna, all'interno della porzione di fabbricato di loro proprietà ed utilizzata anche da
[...]
, proprietaria dell'appartamento facente parte dello stesso CP_2 immobile;
- che a protezione della scala era apposto un portoncino in alluminio con serratura elettrica, eretto anche per la sicurezza dello stabile a protezione dall'accesso di persone estranee e/o animali;
- che nel mese di settembre 2021 la predetta Controparte_2
aveva alienato il suo appartamento a il quale, pochi giorni dopo, CP_1
in data 10.9.2021, aveva rimosso del portoncino e, contestualmente, apposto una cassetta della posta sul muro esterno del fabbricato, sulla porzione di proprietà dei ricorrenti;
- che la rimozione del portoncino e l'apposizione della cassetta della posta sul muro esterno del fabbricato dei ricorrenti, aveva cagionato uno spoglio nella detenzione e del possesso, oltre a rendere meno sicuro il fabbricato.
Hanno pertanto chiesto, se del caso anche inaudita altera parte, di essere reintegrati nel pieno ed esclusivo possesso dei loro diritti ed in particolare ordinare al Sig.
quanto segue: CP_1
a. l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con l'apposizione del portoncino alla base della scala di ingresso;
b. l'immediata rimozione della cassetta della posta dal muro esterno del fabbricato dei Sigg.ri e . Pt_2 Pt_1
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il resistente il quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e comunque il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, precisando di non avere nulla in all'eventuale apposizione di un nuovo portoncino, a condizione che ciò avvenga a esclusive cure e spese dei ricorrenti.
Osservava nella comparsa:
- che il portoncino era stato dal realizzato dal marito della dante causa del resistente, , “ per la propria sicurezza e comodità”, nel lontano Persona_1
giugno 1994 (come da bolla di accompagnamento e fattura di £. 547.500 allegati alla comparsa), fornendo una chiave di accesso a detto portoncino anche alla dante causa degli odierni ricorrenti
- che il portoncino in questione, quindi, era ed è di proprietà esclusiva del
[...]
il quale, in occasione della trattativa per compravendita dell'unità Per_1
immobiliare per cui è causa, unitamente alla moglie gli aveva proposto una riduzione del prezzo previa rimozione del portoncino di proprietà da utilizzare nel loro nuovo immobile;
- che alcuni giorni dopo la stipula del rogito costui si era recato presso i luoghi di causa per riprendersi il portoncino chiedendogli la cortesia di aiutarlo nelle operazioni di smontaggio
- che quanto all'apposizione della cassetta postale egli si era limitato a sostituite quella già esistente di proprietà della propria dante causa,
La causa è stata istruita con le produzioni della parti e l'escussione degli informatori.
All'udienza del 22.4.2024 i resistenti, comparsi personalmente, hanno dichiarato di non aderire alla proposta formulata da controparte per spirito conciliativo e buon vicinato (installazione di nuovo portone con ripartizione dei costi e compensazione delle spese di lite) evidenziando che il portoncino non era stato da loro rimosso.
≈ ≈ ≈
La domanda possessoria relativamente alla rimozione del cancelletto è fondata per quanto di ragione. Nondimeno deve essere qualificata di molestia, ribadendo il principio della Suprema Corte secondo cui "in tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza (in termini, Cass. civile, sez. II, 23.10.2028, n. 26787 ; v. anche da ult. sez. II, 28.7.2023, n. 23038). Ed invero, nella vicenda in esame, l'utilizzo della scala di accesso, da sempre comune ai proprietari di entrambe le unità immobiliari del fabbricato, non è venuto meno con la rimozione del cancelletto interno, ma la facoltà di godimento risulta intaccata quantomeno sotto il profilo della sicurezza, dedotto dai ricorrenti relativamente all'accesso di estranei e di animali, e dallo stesso resistente laddove ha precisato i motivi per cui il coniuge della sua dante causa lo aveva realizzato.
La versione offerta dal resistente non è di ostacolo alla sua legittimazione passiva avendo costui, per sua stessa ammissione, partecipato con piena consapevolezza alle operazioni di smontaggio unitamente al a nulla rilevando l'asserito spirito di Per_1
cortesia. Tuttavia è stato lo stesso informatore indicato proprio dal resistente, a Per_1
smentire in parte tale narrazione avendo questi riferito che si era fatto aiutare dal ma solo al fine di “tagliarlo in orizzontale, così evitando che entrassero CP_1
animali ed insetti rimanendo sempre aperto”. Tuttavia, poggiato fuori il portoncino, era poi sparito, precisando che in ogni caso a lui “non interessava granché” (ud.
21.9.2022) Sul punto l'informatore di parte ricorrente , vicino Testimone_1
di casa, ha riferito di aver visto la sera solo il che “portava in mano il CP_1
portoncino”, evidentemente dopo che era stato allocato all'esterno (ud. 15.6.2022).
Vi è dunque una univoca convergenza probatoria nell'individuazione del quale CP_1
autore materiale dello smontaggio del cancelletto e, soprattutto, della sua sparizione, impedendo di fatto la ricollocazione, se del caso in via orizzontale come dedotto dal
. Per_2
La richiesta di tutela sommaria deve essere pertanto accolta sul punto, con il conseguente ordine al resistente di rimontare il portoncino rimosso arbitrariamente, o comunque di collocare nel medesimo punto della scale uno della stessa foggia, dimensione, colore e materiale, con serratura elettrica, consegnando altresì copia delle chiavi ai ricorrenti.
Deve per contro rigettarsi la richiesta relativamente all'apposizione della cassetta postale non ravvisandosi qualsivoglia compromissione di natura possessoria. Peraltro l'informatore ha confermato che la cassetta postale era alloggiata all'esterno, Per_2
ove aveva trovato quella vecchia, senza che nessuno si fosse mai lamentato.
Le spese di lite devono essere compensate proprio in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, visti gli articoli 1168 c.c., 703 e 669 bis e seguenti c.p.c., così provvede:
− accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, ordina a di rimontare CP_1
il portoncino rimosso arbitrariamente, o comunque di collocare nel medesimo punto della scala uno dello stessa foggia, dimensione, colore e materiale, con serratura elettrica, consegnando altresì copia delle chiavi ai ricorrenti
− rigetta la domanda relativamente alla condotta di apposizione di una cassetta postale da parte del resistente
− spese di lite compensate
Si comunichi.
29.3.2025
Il Giudice
Salvatore Scalera
QUARTA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1482/2022
Il Giudice Salvatore Scalera, a scioglimento della riserva ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 703 c.p.c. intrapreso da:
, difesi dall'Avv.Antonio Parte_1 Parte_2
Caldarelli ricorrente nei confronti di
, difeso dall'Avv. Fabrizio Zarone CP_1
resistente
Oggetto: azione possessoria
Conclusioni: come da verbale di udienza e memorie difensive
≈ ≈ ≈
Con ricorso depositato in data 22.2.2022 i coniugi e Parte_1 [...]
deducevano: Parte_2
- di essere proprietari e possessori di una porzione di fabbricato sito in
Vairano Patenora (CE) alla frazione Marzanello, Via Santianni, che si sviluppa su tre piani;
- che già prima dell' acquisto era stata realizzata una scala interna, all'interno della porzione di fabbricato di loro proprietà ed utilizzata anche da
[...]
, proprietaria dell'appartamento facente parte dello stesso CP_2 immobile;
- che a protezione della scala era apposto un portoncino in alluminio con serratura elettrica, eretto anche per la sicurezza dello stabile a protezione dall'accesso di persone estranee e/o animali;
- che nel mese di settembre 2021 la predetta Controparte_2
aveva alienato il suo appartamento a il quale, pochi giorni dopo, CP_1
in data 10.9.2021, aveva rimosso del portoncino e, contestualmente, apposto una cassetta della posta sul muro esterno del fabbricato, sulla porzione di proprietà dei ricorrenti;
- che la rimozione del portoncino e l'apposizione della cassetta della posta sul muro esterno del fabbricato dei ricorrenti, aveva cagionato uno spoglio nella detenzione e del possesso, oltre a rendere meno sicuro il fabbricato.
Hanno pertanto chiesto, se del caso anche inaudita altera parte, di essere reintegrati nel pieno ed esclusivo possesso dei loro diritti ed in particolare ordinare al Sig.
quanto segue: CP_1
a. l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con l'apposizione del portoncino alla base della scala di ingresso;
b. l'immediata rimozione della cassetta della posta dal muro esterno del fabbricato dei Sigg.ri e . Pt_2 Pt_1
Instauratosi il contraddittorio si è costituito il resistente il quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e comunque il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, precisando di non avere nulla in all'eventuale apposizione di un nuovo portoncino, a condizione che ciò avvenga a esclusive cure e spese dei ricorrenti.
Osservava nella comparsa:
- che il portoncino era stato dal realizzato dal marito della dante causa del resistente, , “ per la propria sicurezza e comodità”, nel lontano Persona_1
giugno 1994 (come da bolla di accompagnamento e fattura di £. 547.500 allegati alla comparsa), fornendo una chiave di accesso a detto portoncino anche alla dante causa degli odierni ricorrenti
- che il portoncino in questione, quindi, era ed è di proprietà esclusiva del
[...]
il quale, in occasione della trattativa per compravendita dell'unità Per_1
immobiliare per cui è causa, unitamente alla moglie gli aveva proposto una riduzione del prezzo previa rimozione del portoncino di proprietà da utilizzare nel loro nuovo immobile;
- che alcuni giorni dopo la stipula del rogito costui si era recato presso i luoghi di causa per riprendersi il portoncino chiedendogli la cortesia di aiutarlo nelle operazioni di smontaggio
- che quanto all'apposizione della cassetta postale egli si era limitato a sostituite quella già esistente di proprietà della propria dante causa,
La causa è stata istruita con le produzioni della parti e l'escussione degli informatori.
All'udienza del 22.4.2024 i resistenti, comparsi personalmente, hanno dichiarato di non aderire alla proposta formulata da controparte per spirito conciliativo e buon vicinato (installazione di nuovo portone con ripartizione dei costi e compensazione delle spese di lite) evidenziando che il portoncino non era stato da loro rimosso.
≈ ≈ ≈
La domanda possessoria relativamente alla rimozione del cancelletto è fondata per quanto di ragione. Nondimeno deve essere qualificata di molestia, ribadendo il principio della Suprema Corte secondo cui "in tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza (in termini, Cass. civile, sez. II, 23.10.2028, n. 26787 ; v. anche da ult. sez. II, 28.7.2023, n. 23038). Ed invero, nella vicenda in esame, l'utilizzo della scala di accesso, da sempre comune ai proprietari di entrambe le unità immobiliari del fabbricato, non è venuto meno con la rimozione del cancelletto interno, ma la facoltà di godimento risulta intaccata quantomeno sotto il profilo della sicurezza, dedotto dai ricorrenti relativamente all'accesso di estranei e di animali, e dallo stesso resistente laddove ha precisato i motivi per cui il coniuge della sua dante causa lo aveva realizzato.
La versione offerta dal resistente non è di ostacolo alla sua legittimazione passiva avendo costui, per sua stessa ammissione, partecipato con piena consapevolezza alle operazioni di smontaggio unitamente al a nulla rilevando l'asserito spirito di Per_1
cortesia. Tuttavia è stato lo stesso informatore indicato proprio dal resistente, a Per_1
smentire in parte tale narrazione avendo questi riferito che si era fatto aiutare dal ma solo al fine di “tagliarlo in orizzontale, così evitando che entrassero CP_1
animali ed insetti rimanendo sempre aperto”. Tuttavia, poggiato fuori il portoncino, era poi sparito, precisando che in ogni caso a lui “non interessava granché” (ud.
21.9.2022) Sul punto l'informatore di parte ricorrente , vicino Testimone_1
di casa, ha riferito di aver visto la sera solo il che “portava in mano il CP_1
portoncino”, evidentemente dopo che era stato allocato all'esterno (ud. 15.6.2022).
Vi è dunque una univoca convergenza probatoria nell'individuazione del quale CP_1
autore materiale dello smontaggio del cancelletto e, soprattutto, della sua sparizione, impedendo di fatto la ricollocazione, se del caso in via orizzontale come dedotto dal
. Per_2
La richiesta di tutela sommaria deve essere pertanto accolta sul punto, con il conseguente ordine al resistente di rimontare il portoncino rimosso arbitrariamente, o comunque di collocare nel medesimo punto della scale uno della stessa foggia, dimensione, colore e materiale, con serratura elettrica, consegnando altresì copia delle chiavi ai ricorrenti.
Deve per contro rigettarsi la richiesta relativamente all'apposizione della cassetta postale non ravvisandosi qualsivoglia compromissione di natura possessoria. Peraltro l'informatore ha confermato che la cassetta postale era alloggiata all'esterno, Per_2
ove aveva trovato quella vecchia, senza che nessuno si fosse mai lamentato.
Le spese di lite devono essere compensate proprio in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, visti gli articoli 1168 c.c., 703 e 669 bis e seguenti c.p.c., così provvede:
− accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, ordina a di rimontare CP_1
il portoncino rimosso arbitrariamente, o comunque di collocare nel medesimo punto della scala uno dello stessa foggia, dimensione, colore e materiale, con serratura elettrica, consegnando altresì copia delle chiavi ai ricorrenti
− rigetta la domanda relativamente alla condotta di apposizione di una cassetta postale da parte del resistente
− spese di lite compensate
Si comunichi.
29.3.2025
Il Giudice
Salvatore Scalera