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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6689/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via San Nicola alla Dogana n. 15, presso lo studio dell'avv. Luca Manco, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la chiedendo la Controparte_1
condanna al pagamento delle somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto nonché dell'indennità di mancato preavviso.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto: a) Che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7761/14 ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente ed ha disposto la sua reintegra a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento;
b) Di non essere mai stata effettivamente reintegrata;
c) Di essersi quindi dimessa per giusta causa in data 03/03/23;
d) Di aver diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Ritualmente citata in giudizio, parte resistente non si è costituita e deve esserne dichiarata la contumacia.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare deve rimarcarsi che non è oggetto del presente giudizio l'accertamento della debenza del Trattamento di Fine Rapporto maturato fino al giorno
08/08/2011, in quanto già oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 7761/14 del
Tribunale di Napoli.
Quanto al TFR maturato in data successiva, invece, lo stesso può essere oggetto del presente giudizio.
Sul punto, tuttavia, deve osservarsi che la Corte Costituzionale, con sentenza n.
86/2018 ha significativamente affermato che “Se è pur vero, quindi, che l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato ripristina, sul piano giuridico, la lex contractus, ciò non è vero anche sul piano fattuale, poiché la concreta attuazione di quell'ordine non può prescindere dalla collaborazione del datore di lavoro, avendo ad oggetto un facere infungibile. Per cui, ove il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di reintegrazione, tale suo comportamento, riconducibile ad una fattispecie di illecito istantaneo ad effetti permanenti, perpetuerebbe le conseguenze dannose del licenziamento intimato contra ius, da cui propriamente deriva una obbligazione risarcitoria del danno stesso da parte del datore nei confronti del dipendente non reintegrato”.
Pag. 2 di 3 A fronte di tali considerazioni, dunque, non maturando la retribuzione a fronte della mancata effettiva reintegra nel posto di lavoro, non è possibile ritenersi che la ricorrente abbia maturato il trattamento di fine rapporto.
Deve essere rigettata anche la domanda relativa alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso a fronte delle dimissioni rassegnate per giusta causa: sul punto, infatti, da un lato la circostanza che per lunghissimo tempo la ricorrente non abbia lamentato la mancata corresponsione di retribuzioni né la mancata reintegra porta ad escludere che si possa configurare una giusta causa di recesso;
in secondo luogo proprio la circostanza che in punto di fatto il rapporto non è mai stato ricostituito determina l'impossibilità di corrispondere la citata indennità: tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
Nulla per le spese a fronte della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 20.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6689/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via San Nicola alla Dogana n. 15, presso lo studio dell'avv. Luca Manco, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la chiedendo la Controparte_1
condanna al pagamento delle somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto nonché dell'indennità di mancato preavviso.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto: a) Che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7761/14 ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente ed ha disposto la sua reintegra a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento;
b) Di non essere mai stata effettivamente reintegrata;
c) Di essersi quindi dimessa per giusta causa in data 03/03/23;
d) Di aver diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Ritualmente citata in giudizio, parte resistente non si è costituita e deve esserne dichiarata la contumacia.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare deve rimarcarsi che non è oggetto del presente giudizio l'accertamento della debenza del Trattamento di Fine Rapporto maturato fino al giorno
08/08/2011, in quanto già oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 7761/14 del
Tribunale di Napoli.
Quanto al TFR maturato in data successiva, invece, lo stesso può essere oggetto del presente giudizio.
Sul punto, tuttavia, deve osservarsi che la Corte Costituzionale, con sentenza n.
86/2018 ha significativamente affermato che “Se è pur vero, quindi, che l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato ripristina, sul piano giuridico, la lex contractus, ciò non è vero anche sul piano fattuale, poiché la concreta attuazione di quell'ordine non può prescindere dalla collaborazione del datore di lavoro, avendo ad oggetto un facere infungibile. Per cui, ove il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di reintegrazione, tale suo comportamento, riconducibile ad una fattispecie di illecito istantaneo ad effetti permanenti, perpetuerebbe le conseguenze dannose del licenziamento intimato contra ius, da cui propriamente deriva una obbligazione risarcitoria del danno stesso da parte del datore nei confronti del dipendente non reintegrato”.
Pag. 2 di 3 A fronte di tali considerazioni, dunque, non maturando la retribuzione a fronte della mancata effettiva reintegra nel posto di lavoro, non è possibile ritenersi che la ricorrente abbia maturato il trattamento di fine rapporto.
Deve essere rigettata anche la domanda relativa alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso a fronte delle dimissioni rassegnate per giusta causa: sul punto, infatti, da un lato la circostanza che per lunghissimo tempo la ricorrente non abbia lamentato la mancata corresponsione di retribuzioni né la mancata reintegra porta ad escludere che si possa configurare una giusta causa di recesso;
in secondo luogo proprio la circostanza che in punto di fatto il rapporto non è mai stato ricostituito determina l'impossibilità di corrispondere la citata indennità: tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
Nulla per le spese a fronte della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 20.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 3 di 3