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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/07/2024, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 21/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Angelo Bozza Presidente
dott. Carmine Di Fulvio Giudice
dott.ssa Cleonice G. Cordisco Giudice Rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 21 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 CodiceFiscale_1
Belisario come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ciarli Controparte_1 CodiceFiscale_2
Christian Pavone come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Casalincontrada, il 3 Controparte_1
Per_ ottobre 1992 (unione dalla quale erano nate le figlie maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria fuori sede, e quest'ultima maggiorenne Parte_2
ed economicamente indipendente), con assegnazione della casa coniugale sita in Casalincontrada fino alla data della sua futura vendita, così come concordato in sede di separazione, e con obbligo di
Per_ contribuire al mantenimento di nella misura ritenuta di giustizia, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, il non si opponeva alla pronuncia richiesta, alle condizioni di cui alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 27 giugno 2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata del 24 giugno 2024, in atti.
In pari data, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione (21 febbraio 2022), omologata con decreto n. 2049 del 10 marzo 2022.
Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
Quanto alle ulteriori richieste, si è già detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
Per_
“2. le figlie e entrambe maggiorenni sono economicamente autosufficienti e Persona_2
nulla avranno a che pretendere a titolo di mantenimento dal padre Controparte_1
3. la casa coniugale e tutte le pertinenze, in comproprietà di entrambi i coniugi al 50%, sita in
Casalincontrada (CH) alla via Croci nr. 14, sono state messe in vendita in data 24.06.2024 al prezzo di euro 273.000,00 (euro duecentosettantatremila) mediante conferimento di specifico incarico alle agenzie e Tecnorete fino al 31.05.2025 (a tal fine è stato convenuto che, Controparte_2 decorsi quattro mesi dalla data del conferimento dell'incarico alle agenzie immobiliari di cui al punto pagina 2 di 5 5, il prezzo di vendita dell'immobile in comproprietà subirà un ribasso del 7,5% e sarà quindi venduto al prezzo di euro 252.500,00; decorsi ulteriori tre mesi, il prezzo di vendita dell'immobile in comproprietà sarà stabilito in euro 232.000,00 e, decorsi ulteriori tre mesi, dunque trascorsi 10 mesi dal conferimento dell'incarico alle agenzie nominate, il prezzo di vendita dell'immobile in comproprietà sarà stabilito in euro 211.500,00). L'importo totale derivante dalla vendita sarà ripartito equamente tra i signori e una volta detratte tutte le spese correlate: Parte_1 Controparte_1
a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di agenzia ossia qualsiasi commissione o onorario dovuto all'agenzia immobiliare incaricata della vendita, spese legali, ossia eventuali costi legali sostenuti in relazione alla vendita, comprese le consulenze legali e la preparazione dei documenti necessari, tasse e imposte, ossia qualsiasi imposta o tassa applicabile alla vendita dell'immobile, come l'imposta di registro o altre imposte statali o locali, costi di manutenzione o riparazione ossia eventuali spese necessarie per rendere l'immobile vendibile, come riparazioni urgenti o lavori di manutenzione straordinaria, altri costi amministrativi ossia qualsiasi altro costo amministrativo o burocratico necessario per il completamento della vendita. Dopo la detrazione di tutte le spese che si renderanno necessarie, l'importo netto rimanente sarà, quindi, suddiviso in parti uguali tra e Parte_1
Infine, qualora sorgessero ulteriori spese non previste inizialmente, entrambe le Controparte_1
parti concordano di suddividerle in parti uguali, garantendo che il processo di vendita sia completato nel modo più equo e trasparente possibile.
4. Il sig. acconsente alla sig.ra la permanenza nel suddetto Controparte_1 Parte_1
Per_ immobile unitamente alle figlie e (ad eccezione dell'annesso locale magazzino/garage Parte_2
posto al piano seminterrato, il quale resterà nella piena disponibilità del sig. che lo Controparte_1
utilizzerà esclusivamente come deposito di materiali ed attrezzi da lavoro) fino alla vendita dell'immobile, con obbligo da parte di quest'ultima e delle figlie di rilasciarlo libero da cose e persone almeno 30 giorni prima la data di stipula del rogito;
5. allo scadere del termine dell'incarico (31.05.2025), qualora l'immobile non sia stato venduto, i sigg.ri e prestano sin d'ora il loro consenso e autorizzazione Controparte_1 Parte_1 affinché l'immobile sito in Casalincontrada in Via Croci n. 14 e tutte le sue pertinenze siano nuovamente messi in vendita, prorogando l'incarico conferito alle suddette agenzie per un eguale periodo (1 anno ossia fino al 30.05.2026) o affidando l'incarico ad altre Agenzie Immobiliari;
6. il sig. a tal fine, acconsente alla sig.ra la permanenza nel Controparte_1 Parte_1
Per_ suddetto immobile unitamente alle figlie e (ad eccezione dell'annesso locale Parte_2
pagina 3 di 5 magazzino/garage posto al piano seminterrato, il quale resterà nella piena disponibilità del sig.
[...]
che lo utilizzerà esclusivamente come deposito di materiali ed attrezzi da lavoro) fino alla CP_1 vendita dell'immobile e/o alla scadenza del secondo incarico (30/05/2026), con obbligo da parte di quest'ultima e delle figlie di rilasciarlo libero da cose e persone almeno 30 giorni prima la data di stipula del rogito. Qualora l'immobile allo scadere del termine del secondo incarico (30/05/2026) non sia stato venduto, la sig.ra e le figlie lo rilasceranno libero e vuoto da cose e/o Parte_1 persone e, da detta data, l'immobile non potrà più esser abitato/occupato né dalla sig.ra
[...]
né dal sig. Pt_1 Controparte_1
7. I mobili e le suppellettili che attualmente arredano la casa familiare rimarranno temporaneamente nella disponibilità della moglie e delle figlie maggiorenni, mobili e suppellettili, questi, che saranno suddivisi in parti uguali tra i coniugi all'atto di vendita dell'immobile ad eccezione: a. della cucina che viene riconosciuta ed attribuita in proprietà alla sig.ra la quale provvederà a Parte_1
corrispondere le rate residue del finanziamento;
b. degli attrezzi da giardinaggio e di tutti gli altri attrezzi da lavoro attualmente presenti nel garage che vengono riconosciuti ed attribuiti in proprietà al sig. (i mattoni posti nel cortile dell'abitazione, il gruppo elettrogeno e lo spazzaneve Controparte_1
saranno venduti ed il ricavato diviso a metà tra i coniugi).
8. la sig.ra per tutto il periodo di sua permanenza assume l'obbligo di pagare per Parte_1 intero tutte le utenze domestiche relative all'immobile (id est fornitura elettrica, gas, Tari, acqua, linea
Internet, utenza telefonica ecc.)
9. l'autovettura Ford Eco Sport, tg. FN996YV, attualmente intestata al sig. viene Controparte_1
lasciata nella piena disponibilità del medesimo il quale curerà il pagamento delle rate residue, mentre le autovetture Fiat Panda targate rispettivamente tg CV968TJ e ES706WC intestate alla sig.ra
[...]
rimarranno nella piena disponibilità di quest'ultima. Pt_1
10. i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, pertanto, dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, diritto, ragione o azione e in ogni caso, in considerazione della circostanza che entrambi sono economicamente indipendenti, gli stessi rinunciano, sin d'ora, a qualsiasi azione in merito alla richiesta al proprio mantenimento personale;
pagina 4 di 5 11. le spese e competenze legali relative al presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
I difensori rinunciano al beneficio della solidarietà professionale ex art. 68 L.P., sottoscrivendo il presente accordo”.
Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie.
Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 3 gennaio
2024, da nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casalincontrada il 3 ottobre
1992 tra e matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Parte_1 Controparte_1
comune, atto n. 10, Parte II, serie A, anno 1992;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Casalincontrada di procedere alla annotazione della presente sentenza nonchè agli ulteriori incombenti di legge;
c) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e lo fa proprio;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 27 giugno 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Cleonice G. Cordisco dott. Angelo Bozza
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Angelo Bozza Presidente
dott. Carmine Di Fulvio Giudice
dott.ssa Cleonice G. Cordisco Giudice Rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 21 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 CodiceFiscale_1
Belisario come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ciarli Controparte_1 CodiceFiscale_2
Christian Pavone come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Casalincontrada, il 3 Controparte_1
Per_ ottobre 1992 (unione dalla quale erano nate le figlie maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria fuori sede, e quest'ultima maggiorenne Parte_2
ed economicamente indipendente), con assegnazione della casa coniugale sita in Casalincontrada fino alla data della sua futura vendita, così come concordato in sede di separazione, e con obbligo di
Per_ contribuire al mantenimento di nella misura ritenuta di giustizia, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, il non si opponeva alla pronuncia richiesta, alle condizioni di cui alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 27 giugno 2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata del 24 giugno 2024, in atti.
In pari data, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione (21 febbraio 2022), omologata con decreto n. 2049 del 10 marzo 2022.
Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
Quanto alle ulteriori richieste, si è già detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
Per_
“2. le figlie e entrambe maggiorenni sono economicamente autosufficienti e Persona_2
nulla avranno a che pretendere a titolo di mantenimento dal padre Controparte_1
3. la casa coniugale e tutte le pertinenze, in comproprietà di entrambi i coniugi al 50%, sita in
Casalincontrada (CH) alla via Croci nr. 14, sono state messe in vendita in data 24.06.2024 al prezzo di euro 273.000,00 (euro duecentosettantatremila) mediante conferimento di specifico incarico alle agenzie e Tecnorete fino al 31.05.2025 (a tal fine è stato convenuto che, Controparte_2 decorsi quattro mesi dalla data del conferimento dell'incarico alle agenzie immobiliari di cui al punto pagina 2 di 5 5, il prezzo di vendita dell'immobile in comproprietà subirà un ribasso del 7,5% e sarà quindi venduto al prezzo di euro 252.500,00; decorsi ulteriori tre mesi, il prezzo di vendita dell'immobile in comproprietà sarà stabilito in euro 232.000,00 e, decorsi ulteriori tre mesi, dunque trascorsi 10 mesi dal conferimento dell'incarico alle agenzie nominate, il prezzo di vendita dell'immobile in comproprietà sarà stabilito in euro 211.500,00). L'importo totale derivante dalla vendita sarà ripartito equamente tra i signori e una volta detratte tutte le spese correlate: Parte_1 Controparte_1
a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di agenzia ossia qualsiasi commissione o onorario dovuto all'agenzia immobiliare incaricata della vendita, spese legali, ossia eventuali costi legali sostenuti in relazione alla vendita, comprese le consulenze legali e la preparazione dei documenti necessari, tasse e imposte, ossia qualsiasi imposta o tassa applicabile alla vendita dell'immobile, come l'imposta di registro o altre imposte statali o locali, costi di manutenzione o riparazione ossia eventuali spese necessarie per rendere l'immobile vendibile, come riparazioni urgenti o lavori di manutenzione straordinaria, altri costi amministrativi ossia qualsiasi altro costo amministrativo o burocratico necessario per il completamento della vendita. Dopo la detrazione di tutte le spese che si renderanno necessarie, l'importo netto rimanente sarà, quindi, suddiviso in parti uguali tra e Parte_1
Infine, qualora sorgessero ulteriori spese non previste inizialmente, entrambe le Controparte_1
parti concordano di suddividerle in parti uguali, garantendo che il processo di vendita sia completato nel modo più equo e trasparente possibile.
4. Il sig. acconsente alla sig.ra la permanenza nel suddetto Controparte_1 Parte_1
Per_ immobile unitamente alle figlie e (ad eccezione dell'annesso locale magazzino/garage Parte_2
posto al piano seminterrato, il quale resterà nella piena disponibilità del sig. che lo Controparte_1
utilizzerà esclusivamente come deposito di materiali ed attrezzi da lavoro) fino alla vendita dell'immobile, con obbligo da parte di quest'ultima e delle figlie di rilasciarlo libero da cose e persone almeno 30 giorni prima la data di stipula del rogito;
5. allo scadere del termine dell'incarico (31.05.2025), qualora l'immobile non sia stato venduto, i sigg.ri e prestano sin d'ora il loro consenso e autorizzazione Controparte_1 Parte_1 affinché l'immobile sito in Casalincontrada in Via Croci n. 14 e tutte le sue pertinenze siano nuovamente messi in vendita, prorogando l'incarico conferito alle suddette agenzie per un eguale periodo (1 anno ossia fino al 30.05.2026) o affidando l'incarico ad altre Agenzie Immobiliari;
6. il sig. a tal fine, acconsente alla sig.ra la permanenza nel Controparte_1 Parte_1
Per_ suddetto immobile unitamente alle figlie e (ad eccezione dell'annesso locale Parte_2
pagina 3 di 5 magazzino/garage posto al piano seminterrato, il quale resterà nella piena disponibilità del sig.
[...]
che lo utilizzerà esclusivamente come deposito di materiali ed attrezzi da lavoro) fino alla CP_1 vendita dell'immobile e/o alla scadenza del secondo incarico (30/05/2026), con obbligo da parte di quest'ultima e delle figlie di rilasciarlo libero da cose e persone almeno 30 giorni prima la data di stipula del rogito. Qualora l'immobile allo scadere del termine del secondo incarico (30/05/2026) non sia stato venduto, la sig.ra e le figlie lo rilasceranno libero e vuoto da cose e/o Parte_1 persone e, da detta data, l'immobile non potrà più esser abitato/occupato né dalla sig.ra
[...]
né dal sig. Pt_1 Controparte_1
7. I mobili e le suppellettili che attualmente arredano la casa familiare rimarranno temporaneamente nella disponibilità della moglie e delle figlie maggiorenni, mobili e suppellettili, questi, che saranno suddivisi in parti uguali tra i coniugi all'atto di vendita dell'immobile ad eccezione: a. della cucina che viene riconosciuta ed attribuita in proprietà alla sig.ra la quale provvederà a Parte_1
corrispondere le rate residue del finanziamento;
b. degli attrezzi da giardinaggio e di tutti gli altri attrezzi da lavoro attualmente presenti nel garage che vengono riconosciuti ed attribuiti in proprietà al sig. (i mattoni posti nel cortile dell'abitazione, il gruppo elettrogeno e lo spazzaneve Controparte_1
saranno venduti ed il ricavato diviso a metà tra i coniugi).
8. la sig.ra per tutto il periodo di sua permanenza assume l'obbligo di pagare per Parte_1 intero tutte le utenze domestiche relative all'immobile (id est fornitura elettrica, gas, Tari, acqua, linea
Internet, utenza telefonica ecc.)
9. l'autovettura Ford Eco Sport, tg. FN996YV, attualmente intestata al sig. viene Controparte_1
lasciata nella piena disponibilità del medesimo il quale curerà il pagamento delle rate residue, mentre le autovetture Fiat Panda targate rispettivamente tg CV968TJ e ES706WC intestate alla sig.ra
[...]
rimarranno nella piena disponibilità di quest'ultima. Pt_1
10. i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, pertanto, dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, diritto, ragione o azione e in ogni caso, in considerazione della circostanza che entrambi sono economicamente indipendenti, gli stessi rinunciano, sin d'ora, a qualsiasi azione in merito alla richiesta al proprio mantenimento personale;
pagina 4 di 5 11. le spese e competenze legali relative al presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
I difensori rinunciano al beneficio della solidarietà professionale ex art. 68 L.P., sottoscrivendo il presente accordo”.
Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie.
Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 3 gennaio
2024, da nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casalincontrada il 3 ottobre
1992 tra e matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Parte_1 Controparte_1
comune, atto n. 10, Parte II, serie A, anno 1992;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Casalincontrada di procedere alla annotazione della presente sentenza nonchè agli ulteriori incombenti di legge;
c) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e lo fa proprio;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 27 giugno 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Cleonice G. Cordisco dott. Angelo Bozza
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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