Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2024, n. 26627
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Sentenza 17 aprile 2024

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È suscettibile di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del concorrente morale nel delitto di concussione, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, all'esito di giudizio ordinario, del pubblico ufficiale imputato della condotta concussiva, posta l'inconciliabilità tra i fatti accertati nelle due pronunce.

Nel giudizio di legittimità, il vincolo di rimessione alle Sezioni Unite da parte della Sezione semplice, stabilito dall'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., non opera nel caso in cui, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, muti il quadro legislativo sul quale la stessa si è pronunciata. (In applicazione del principio, la Corte, investita della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per contrasto tra giudicati, non ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per avere disatteso il principio di cui a Sez. U "Giangrasso", sul rilievo che l'assoggettabilità della sentenza ex art. 444, cod. proc. pen. al rimedio della revisione è stata prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2024, n. 26627
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26627
    Data del deposito : 17 aprile 2024

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