Articolo 4 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 dicembre 1983
Art. 4.
Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97 , e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 , deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1984.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983
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