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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott.ssa Alessandra Canullo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2662/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. DOFFO ALESSANDRA;
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. DE SERIIS GIORGIO resistente con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore all'udienza del 1°.4.2025.
Fatto e Diritto
ha proposto ricorso per la declaratoria di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto il 21.6.2003 a Loreto (AN) con CP_1
, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Loreto, atto n.
[...]
25, parte 2ª, Serie A, da cui è nata (il 20.7.2006) la figlia , ormai Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda del ricorrente di riduzione del contributo dallo stesso dovuto per il mantenimento della figlia maggiorenne.
All'udienza del 1°.
4.2025 il giudice relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa, a cui le parti hanno aderito.
Il giudice relatore ha quindi disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 302/2020 emessa dal Tribunale di Macerata il 6.4.2020 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 18.12.2024, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine annuale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche all'udienza del 1°.
4.2025 dinanzi al giudice relatore;
entrambe le parti hanno del resto riconosciu- to l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono quindi essere recepite dal Tribunale, essendo peraltro le statuizioni relative ai figli maggiorenni soggette al principio della domanda.
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti, stante l'esito concordato del giudizio. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e in conformità alle condizioni da loro Parte_1 Controparte_1 concordate, di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore all'udienza del 1°.4.2025;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 1 aprile 2025
Il Presidente estensore
Alessandra Canullo Pag. 3 a 3